Decreto cautelare 28 luglio 2022
Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Ordinanza collegiale 5 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 12/09/2022, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2022
N. 03027/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3027 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TI SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pignatiello, Alexandro Capogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pignatiello in Roma, via in Arcione n. 71;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE IE, DE RO, LO BO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con il ricorso introduttivo:
- per quanto occorrer possa e nei limiti di cui in motivazione, del Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, contente il Bando di concorso con cui il Ministero dell'Interno indiceva una procedura di concorso interno, per soli titoli e aperta agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato “in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso [30.1.2021, ndr]” e finalizzato alla “copertura di n. 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del medesimo Decreto, impedisce all'odierno ricorrente (i) di accedere alla riserva di posti prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte (n. 665 posti “riservati, in particolare, ai sovrintendenti capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 [cd. normativa sul “riordino delle carriere delle Forze di Polizia”, entrato in vigore il 7.7.2017, ndr]”), nonché in ogni caso (ii) di far valere il proprio diritto, anche ai fini della corretta valutazione dei titoli di servizio del concorrente, alla retrodatazione giuridica della propria nomina a vice sovrintendente in allineamento a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale, in violazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella propria sent. n. 224 del 27.10.2020, nonché del quadro giuridico normativo derivante dalla citata sentenza;
- per quanto occorrer possa, del modulo di presentazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso, di cui all'art. 3 del Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, nella parte in cui non prevede la possibilità per l'odierno ricorrente di indicare, tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione al concorso, (i) la propria qualità di soggetto nominato originariamente vice sovrintendente a seguito di promozione per merito straordinario, come tale avente diritto all'allineamento della decorrenza giuridica della nomina a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e (ii) la doverosità per l'Amministrazione di retrodatare la propria nomina nel ruolo iniziale dei Sovrintendenti di Polizia di Stato al 31.12.2003 ovvero, in ogni caso, all'1.1.2004, con conseguente accesso alla riserva di posti prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte;
- di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, conseguente o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto
nonché per l'accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso
nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto dello stesso ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, a essere ammesso all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato del ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 ovvero, in ogni caso, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierno ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierno ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017)
con i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 3/8/2021:
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
- della scheda titoli validata dall'ente matricolare della Questura di Roma, comunicata alla ricorrente in data 7.6.2021,
- per quanto occorrer possa, della Circolare matr.1.2.9/10 del 19.5.2021 della Questura di Roma - Ufficio Personale, del foglio matricolare del ricorrente nei limiti di cui in motivazione, del verbale della riunione del 18.6.2021, della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.662 posti da vice ispettore della Polizia di Stato pubblicato in data 8.7.2021 sul supplemento straordinario n. 1/19 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno,
- di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, conseguente o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto
nonché per l'accertamento
del diritto dell'odierna ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso
nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto dello stesso ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, a essere ammesso all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017),
con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato del ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 ovvero, in ogni caso, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierna ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierna ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017).
con i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 26 luglio 2022:
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a.,
- del Decreto del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 21.6.2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/25 Ter del 22.6.2022, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiararti i vincitori del concorso interno, in particolare nella parte in cui non compare tra i vincitori l'odierna ricorrente, nonché del punteggio attribuito alla ricorrente e della graduatoria stessa;
- del Decreto del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 5.7.2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/28 Bis del 6.7.2022, con il quale è stata rideterminata la graduatoria di merito ed è stata rettificata la dichiarazione dei vincitori del concorso interno, in particolare nella parte in cui, non compare l'odierna ricorrente, nonché della graduatoria rideterminata e del punteggio attribuito alla ricorrente;
- delle Schede di Valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice, sia per la graduatoria pubblicata il 22.6.2022, sia per la graduatoria rideterminata il 5.7.2022 (all. 6 Bis), del già impugnato Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, recante criteri per la valutazione dei titoli, del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13.5.2021 di nomina della Commissione, di ogni ulteriore atto o verbale inerente la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio lesivo degli interessi della ricorrente;
- del Verbale n. 75 del 4.7.2022 della Commissione esaminatrice, nonché della Comunicazione del 6.7.2022 caricata sui siti web https://doppiavela.poliziadistato.it e https://dv.poliziadistato.it, con cui lo stesso Verbale è stato per la prima volta comunicato, con cui la Commissione esaminatrice ha deliberato di non dare corso alla valutazione delle ulteriori istanze di riesame pervenute dopo le ore 12.00 del 4.7.2022;
- per quanto occorrer possa, della Nota n. 555/RS/AREA I, prot. n. 0003054, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22.6.2022, della Circolare prot. n. 14004 dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato del 22.6.2022, della Circolare prot. n. 14994 dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato del 5.7.2022, nonché da ultimo della Circolare telegrafica n. 333/ISP/Sez. Mobilità/Coll.9041-BC/16, prot. n. 0003429 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (all. 9), con cui è stato disposto l'avvio del 16° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, a partire dal 28.7.2022 e ne sono state individuate le disposizioni organizzative;
- di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili, ivi compresi i verbali e gli atti con cui è stato attribuito un punteggio errato alla ricorrente;
nonché per l'accertamento
- del diritto dell'odierna ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale, Sent. n. 224/2020, ad ottenere l'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia di Stato a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale (e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze per cui si procedeva all'indizione della procedura selettiva o concorsuale), con conseguente ricostruzione di carriera, quantomeno ai fini della partecipazione al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020 e, in particolare, dell'esatta valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 5 del Bando di concorso
nonché per l'accertamento
- del conseguente diritto della stessa ricorrente, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale, Sent. n. 224/20, a essere ammessa all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda, parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di Sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017)
nonché per l'accertamento
- del diritto della ricorrente d essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli di anzianità e assegnazione del relativo punteggio, nei termini che sono stati esposti nel ricorso introduttivo, nel I ricorso per motivi aggiunti, nonché nei termini che saranno esposti nei motivi del presente ricorso e quantomeno con il punteggio di 29,331, nella graduatoria di merito in posizione utile e, dunque, nell'elenco dei vincitori del concorso, anche in considerazione del fatto che l'ultimo concorrente dichiarato vincitore nella graduatoria rideterminata il 5.7.2022 (2662° della graduatoria) è il Sig. DO Viola, con un punteggio di 26,333;
- nonché della sussistenza dei presupposti per l'avvio della ricorrente al 16° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato e del conseguente diritto della ricorrente ad essere inserito nell'elenco dei soggetti che possono partecipare a tale Corso o al primo corso di formazione utile;
con conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere, anche a seguito del mutato quadro normativo, come modificato ex tunc per effetto dalla pronuncia della Corte Costituzionale, Sent. n. 224/20, al riallineamento della decorrenza giuridica della nomina iniziale nel ruolo dei sovrintendenti di Polizia di Stato della ricorrente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale e, in particolare, a decorrere dal 31.12.2003 o, comunque, dall'1.1.2004, data alla quale veniva fissata la nomina dei colleghi vincitori del concorso bandito con D.M. dell'1.2.2012 (primo concorso successivo alla verificazione dell'evento che dava corso alla proposta premiale in favore dell'odierna ricorrente), con conseguente ricostruzione di carriera;
- dell'Amministrazione resistente ad ammettere l'odierna ricorrente all'aliquota, prevista dall'art. 1, co. 2, seconda parte del Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato prot. n. 333-B/12P.7.20 del 31.12.2020, di 665 posti riservati al personale avente qualifica di Sovrintendente Capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste per il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (6.7.2017)
e, in ogni caso, per la condanna,
- dell'Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria di merito e, dunque, nell'elenco dei vincitori del concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli, e, in ogni caso, ad avviare l'odierna ricorrente al 16° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, ovvero al primo corso di formazione utile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dalla resistente amministrazione la nota del 7.6.2022, prot. 0018599, richiamata nel verbale n. 77 del 1° agosto 2022, nel quale si afferma che “ all’esito della verifica effettuata la Commissione non modifica il giudizio già espresso, anche alla luce delle valutazioni fornite dal competente Servizio con nota del 7.6.2022, prot. 0018599 ”;
Al predetto adempimento l’amministrazione dovrà provvedere entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
Ritenuto, alla luce delle ordinanze di accoglimento rese dalla Sezione all’esito della medesima camera di consiglio in analoghi giudizi, di ordinare, nelle more, all’amministrazione l’ammissione della ricorrente – con riserva e in sovrannumero – al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, salvo che non ostino giustificate ragioni di natura didattica ed organizzativa;
Ritenuto di rinviare la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 29 novembre 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Dispone gli incombenti istruttori ai sensi di cui in parte motiva.
Fissa la prosecuzione della camera di consiglio alla data del 29 novembre 2022.
Ordina, nelle more, l’ammissione della ricorrente – con riserva e in sovrannumero – al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO