TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 319/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Lero, n. 14, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Virgilio Di Meo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 8, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Michele De Luca e dell'Avv. Rosaria Pareo, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Tivoli, n. 1847 del 16.12.2022, emesso per il pagamento dell'importo di Euro 24.433,92, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione a credito derivante da fornitura di prodotti ittici, destinati al commercio all'ingrosso. In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver provveduto al pagamento delle fatture depositate in sede monitoria dall'opposta per i prodotti ittici dalla medesima forniti, in relazione al rapporto di fornitura intercorrente tra le parti. Inoltre, l'opponente ha contestato la presenza di vizi in relazione ad alcuni dei prodotti ittici ricevuti, oggetto delle fatture del 02.08.2021, del 30.08.2021, del 13.10.2021 e del 2
03.11.2021, per un importo complessivo di Euro 6.864,00, a fronte dell'emissione di nota di credito del 15.07.2022 per l'importo di Euro 1.484,34.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando il mancato pagamento da parte dell'opponente degli importi oggetto della domanda monitoria, nonché la decadenza della medesima dalla garanzia per vizi, per tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, peraltro diversa da quella relativa al credito per cui è causa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio contabile sulle fatture depositate.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, l'esistenza di contratto di fornitura tra le parti, l'avvenuta consegna dei prodotti ittici indicati dall'opposta, l'applicazione delle condizioni concordate tra le parti nella quantificazione del dovuto per le singole consegne effettuate non hanno formato oggetto di contestazione e devono conseguentemente ritenersi circostanze pacifiche. In particolare, quanto premesso si riferisce alla fattura del 03.12.2021, per l'importo di Euro 3.415,24, alla fattura del 17.12.2021, per l'importo di Euro 1.218,53, alla fattura 3
del 17.12.2021, per l'importo di Euro 7.181,72, alla fattura del 27.12.2021, per l'importo di Euro 507,71, alla fattura del 28.12.2021, per l'importo di Euro 6.636,07, alla fattura del 03.02.2022, per l'importo di Euro 4.051,66, alla fattura del 02.03.2022, per l'importo di Euro 3.692,70, alla fattura del 18.03.2022, per l'importo di Euro 759,26. Inoltre, risulta circostanza pacifica altresì l'emissione da parte dell'opposta di nota di credito, per l'importo di Euro 1.484,34. Conseguentemente, alla luce della sommatoria degli indicati importi e del computo della nota di credito, trova conferma il credito dedotto dall'opposta, prudenzialmente indicato in sede monitoria, in relazione alla sorte capitale, nell'importo complessivo di Euro 24.133,92. Quanto indicato ha poi trovato riscontro nel calcolo effettuato dalla consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile espletata, svolta con metodo e rigore tecnico, sulla base dell'analisi integrale della documentazione agli atti, dunque condivisibile nei risultati raggiunti.
Rispetto alle contestazioni dell'opponente, risulta anzitutto non provato l'adempimento del credito, non avendo il debitore, su cui gravava il relativo onere probatorio, dato prova del fatto estintivo della pretesa creditoria. Inoltre, non risulta meritevole di accoglimento la domanda diretta all'applicazione della garanzia per vizi dei prodotti consegnati, per le plurime e concorrenti ragioni di seguito indicate. In primo luogo, deve osservarsi che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge” (Cass. 30.09.2019, n. 24348, conf. Cass. 14.05.2008, n. 12130). Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'opposta in ordine alla mancata tempestiva denuncia dei vizi dei prodotti consegnati, l'opponente nulla ha dedotto e provato quanto alla tempestività nella relativa comunicazione al fornitore. In secondo luogo, deve altresì osservarsi che i vizi dedotti si riferiscono a merci diverse rispetto a quelle relative al credito per cui è causa, in relazione alla cui fornitura l'opponente nulla ha documentato quanto agli importi dal medesimo corrisposti all'opposta, così neppure potendosi ipotizzare un controcredito in favore della parte.
Inoltre, come indicato in sede monitoria dall'opposta, deve essere tenuto conto del danno per le spese di recupero. In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”. 4
In relazione all'applicazione di tale disposizione deve ritenersi che “tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito, ovvero, a tutti quei costi, a ciò finalizzati, attinenti all'utilizzo della propria entità organizzativa (tipicamente, l'ufficio legale interno), e che non riguardano l'eventuale incarico a soggetti esterni. Il rimborso di tali costi è dovuto al creditore, senza necessità di dimostrazione. L'importo forfettario di Euro 40,00 spetta, poi, su ciascuna fattura pagata in ritardo per l'importo” (Trib. Napoli Nord, 16.02.2023, conf. Trib. Napoli, 13.05.2022, Corte App. Milano, 27.07.2022, n. 2639). Peraltro, l'impostazione indicata trova conferma in quanto indicato dalla Commissione Europea, in sede di risposta ai quesiti interpretativi relativi alla direttiva n. 2011/7/UE del 16.02.2011, posta alla base della normativa interna, per cui “The fixed sum of € 40 is compensation that the creditor is entitled to obtain from the debtor for recovery costs. It is related to administrative costs incurred in claiming the payment. This fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of € 40 per invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the € 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late. Such costs could include further administrative costs, debt collection costs, legal costs”. Ulteriormente, l'indicata interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affermato il principio per cui “l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di Euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (Corte di Giustizia dell'Unione Europa, 20.10.2022, C-585/20). Nel caso di specie, le fatture depositate da parte opposta e riferite al credito accertato risultano otto. Consegue la moltiplicazione del numero delle fatture per l'importo di Euro 40,00 e correlativa determinazione di tale voce di danno per complessivi Euro 320,00, con conseguente conferma dell'importo prudenzialmente indicato in sede monitoria dall'opposta per Euro 300,00.
Infine, come indicato in sede monitoria dall'opposta, devono essere applicati gli interessi moratori, quantificati in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, in relazione alle fatture non saldate. La normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “transazioni 5
commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Rientrano in tale nozione i rapporti contrattuali oggetto del caso di specie, relativi a fornitura tra imprese di prodotti ittici, destinati al commercio all'ingrosso. Ciò posto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”. Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Conseguentemente, sull'importo delle singole fatture depositate, dal giorno successivo alla scadenza del rispettivo termine di pagamento e fino al soddisfo, devono intendersi decorrenti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Le medesime ragioni impongono di porre le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1847 del 16.12.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 319/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Lero, n. 14, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Virgilio Di Meo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione OPPONENTE contro lettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 8, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Michele De Luca e dell'Avv. Rosaria Pareo, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Tivoli, n. 1847 del 16.12.2022, emesso per il pagamento dell'importo di Euro 24.433,92, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione a credito derivante da fornitura di prodotti ittici, destinati al commercio all'ingrosso. In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver provveduto al pagamento delle fatture depositate in sede monitoria dall'opposta per i prodotti ittici dalla medesima forniti, in relazione al rapporto di fornitura intercorrente tra le parti. Inoltre, l'opponente ha contestato la presenza di vizi in relazione ad alcuni dei prodotti ittici ricevuti, oggetto delle fatture del 02.08.2021, del 30.08.2021, del 13.10.2021 e del 2
03.11.2021, per un importo complessivo di Euro 6.864,00, a fronte dell'emissione di nota di credito del 15.07.2022 per l'importo di Euro 1.484,34.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 evidenziando il mancato pagamento da parte dell'opponente degli importi oggetto della domanda monitoria, nonché la decadenza della medesima dalla garanzia per vizi, per tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, peraltro diversa da quella relativa al credito per cui è causa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio contabile sulle fatture depositate.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, l'esistenza di contratto di fornitura tra le parti, l'avvenuta consegna dei prodotti ittici indicati dall'opposta, l'applicazione delle condizioni concordate tra le parti nella quantificazione del dovuto per le singole consegne effettuate non hanno formato oggetto di contestazione e devono conseguentemente ritenersi circostanze pacifiche. In particolare, quanto premesso si riferisce alla fattura del 03.12.2021, per l'importo di Euro 3.415,24, alla fattura del 17.12.2021, per l'importo di Euro 1.218,53, alla fattura 3
del 17.12.2021, per l'importo di Euro 7.181,72, alla fattura del 27.12.2021, per l'importo di Euro 507,71, alla fattura del 28.12.2021, per l'importo di Euro 6.636,07, alla fattura del 03.02.2022, per l'importo di Euro 4.051,66, alla fattura del 02.03.2022, per l'importo di Euro 3.692,70, alla fattura del 18.03.2022, per l'importo di Euro 759,26. Inoltre, risulta circostanza pacifica altresì l'emissione da parte dell'opposta di nota di credito, per l'importo di Euro 1.484,34. Conseguentemente, alla luce della sommatoria degli indicati importi e del computo della nota di credito, trova conferma il credito dedotto dall'opposta, prudenzialmente indicato in sede monitoria, in relazione alla sorte capitale, nell'importo complessivo di Euro 24.133,92. Quanto indicato ha poi trovato riscontro nel calcolo effettuato dalla consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile espletata, svolta con metodo e rigore tecnico, sulla base dell'analisi integrale della documentazione agli atti, dunque condivisibile nei risultati raggiunti.
Rispetto alle contestazioni dell'opponente, risulta anzitutto non provato l'adempimento del credito, non avendo il debitore, su cui gravava il relativo onere probatorio, dato prova del fatto estintivo della pretesa creditoria. Inoltre, non risulta meritevole di accoglimento la domanda diretta all'applicazione della garanzia per vizi dei prodotti consegnati, per le plurime e concorrenti ragioni di seguito indicate. In primo luogo, deve osservarsi che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge” (Cass. 30.09.2019, n. 24348, conf. Cass. 14.05.2008, n. 12130). Nel caso di specie, a fronte della contestazione dell'opposta in ordine alla mancata tempestiva denuncia dei vizi dei prodotti consegnati, l'opponente nulla ha dedotto e provato quanto alla tempestività nella relativa comunicazione al fornitore. In secondo luogo, deve altresì osservarsi che i vizi dedotti si riferiscono a merci diverse rispetto a quelle relative al credito per cui è causa, in relazione alla cui fornitura l'opponente nulla ha documentato quanto agli importi dal medesimo corrisposti all'opposta, così neppure potendosi ipotizzare un controcredito in favore della parte.
Inoltre, come indicato in sede monitoria dall'opposta, deve essere tenuto conto del danno per le spese di recupero. In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”. 4
In relazione all'applicazione di tale disposizione deve ritenersi che “tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito, ovvero, a tutti quei costi, a ciò finalizzati, attinenti all'utilizzo della propria entità organizzativa (tipicamente, l'ufficio legale interno), e che non riguardano l'eventuale incarico a soggetti esterni. Il rimborso di tali costi è dovuto al creditore, senza necessità di dimostrazione. L'importo forfettario di Euro 40,00 spetta, poi, su ciascuna fattura pagata in ritardo per l'importo” (Trib. Napoli Nord, 16.02.2023, conf. Trib. Napoli, 13.05.2022, Corte App. Milano, 27.07.2022, n. 2639). Peraltro, l'impostazione indicata trova conferma in quanto indicato dalla Commissione Europea, in sede di risposta ai quesiti interpretativi relativi alla direttiva n. 2011/7/UE del 16.02.2011, posta alla base della normativa interna, per cui “The fixed sum of € 40 is compensation that the creditor is entitled to obtain from the debtor for recovery costs. It is related to administrative costs incurred in claiming the payment. This fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of € 40 per invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the € 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late. Such costs could include further administrative costs, debt collection costs, legal costs”. Ulteriormente, l'indicata interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affermato il principio per cui “l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di Euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (Corte di Giustizia dell'Unione Europa, 20.10.2022, C-585/20). Nel caso di specie, le fatture depositate da parte opposta e riferite al credito accertato risultano otto. Consegue la moltiplicazione del numero delle fatture per l'importo di Euro 40,00 e correlativa determinazione di tale voce di danno per complessivi Euro 320,00, con conseguente conferma dell'importo prudenzialmente indicato in sede monitoria dall'opposta per Euro 300,00.
Infine, come indicato in sede monitoria dall'opposta, devono essere applicati gli interessi moratori, quantificati in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, in relazione alle fatture non saldate. La normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “transazioni 5
commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Rientrano in tale nozione i rapporti contrattuali oggetto del caso di specie, relativi a fornitura tra imprese di prodotti ittici, destinati al commercio all'ingrosso. Ciò posto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”. Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Conseguentemente, sull'importo delle singole fatture depositate, dal giorno successivo alla scadenza del rispettivo termine di pagamento e fino al soddisfo, devono intendersi decorrenti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Le medesime ragioni impongono di porre le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1847 del 16.12.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli