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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13193/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRO WILLIAM Parte_1 C.F._1
e dell'avv. PAIANO IRENE ( ) VIALE A. ORIANI N. 52, II PIANO C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 30 BOLOGNA presso il difensore avv. NEGRO WILLIAM
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 (nata a [...], il Parte_1
28.08.1991) ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere la CP_1 separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 24.11.2018, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 589, Parte 1, anno 2018. Dalla unione non sono nati figli.
Il ricorrente, ad oggi, chiede la sola separazione giudiziale dalla moglie, dando atto di aver perso i contatti con il marito, con cui la convivenza sarebbe cessata già verso la fine del 2022.
La convenuta, sig.ra non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della CP_1 notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc. All'udienza del 04.02.2025, il sig. sentito personalmente dal Giudice, confermava il Parte_1 contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con la moglie “sono più di tre anni pagina 1 di 2 che non sento mia moglie. Non sapevo che fosse in carcere. Non sapevo niente” (dichiarazioni da verbale). Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda del ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente. L'avv. Paiano insisteva nell'accoglimento della domanda di separazione, quale unica domanda. La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal 2022 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione del convenuto. La domanda di addebito si intende rinunciata avendo l'avv. concluso per l'accoglimento della domanda relativa al vincolo. La predetta espressa rinuncia (effettuata in sede di udienza) alla iniziale ulteriore domanda, comporta che sulla stessa non vi è pronuncia da parte del Tribunale. Non vi sono, dunque, altre domande, anche in considerazione dell'autosufficienza economica della parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio civile a Bologna il 24.11.2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 589, Parte 1, anno 2018. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13193/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRO WILLIAM Parte_1 C.F._1
e dell'avv. PAIANO IRENE ( ) VIALE A. ORIANI N. 52, II PIANO C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 30 BOLOGNA presso il difensore avv. NEGRO WILLIAM
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 (nata a [...], il Parte_1
28.08.1991) ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere la CP_1 separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 24.11.2018, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 589, Parte 1, anno 2018. Dalla unione non sono nati figli.
Il ricorrente, ad oggi, chiede la sola separazione giudiziale dalla moglie, dando atto di aver perso i contatti con il marito, con cui la convivenza sarebbe cessata già verso la fine del 2022.
La convenuta, sig.ra non si costituiva né compariva in giudizio, nonostante la ritualità della CP_1 notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc. All'udienza del 04.02.2025, il sig. sentito personalmente dal Giudice, confermava il Parte_1 contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con la moglie “sono più di tre anni pagina 1 di 2 che non sento mia moglie. Non sapevo che fosse in carcere. Non sapevo niente” (dichiarazioni da verbale). Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda del ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente. L'avv. Paiano insisteva nell'accoglimento della domanda di separazione, quale unica domanda. La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, quantomeno dal 2022 quando è cessata anche la convivenza matrimoniale, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione del convenuto. La domanda di addebito si intende rinunciata avendo l'avv. concluso per l'accoglimento della domanda relativa al vincolo. La predetta espressa rinuncia (effettuata in sede di udienza) alla iniziale ulteriore domanda, comporta che sulla stessa non vi è pronuncia da parte del Tribunale. Non vi sono, dunque, altre domande, anche in considerazione dell'autosufficienza economica della parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio civile a Bologna il 24.11.2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 589, Parte 1, anno 2018. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2