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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6714 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2275 dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Panelli (C.F.
() ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F. 1
Napoli, Via Toledo n. 156, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E P.IVA_2 ), in persona (P. IVA Controparte_1
del Suo Liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
ND RU (C.F. C.F. 2 ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Monteoliveto n. 37, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata -
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 05/03/2015, la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_2
deducendo: che la Controparte_1 aveva intrattenuto a partire dal
28.12.1995 e fino al 09.10.2006, dapprima con la NC Commerciale CP_3
Controparte_4 poi Controparte_5 (ed oggi[...] e successivamente con
وil rapporto di conto corrente n° 4511536-01-07; che il Parte_1
rapporto bancario prevedeva una linea di affidamenti in favore della parte attrice per l'importo complessivo di circa € 300.000,00; che al predetto rapporto di conto corrente erano collegati, fra gli altri, i contratti di conto anticipi n.ri
4511536/06/12, 4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62,
4511536/05/11, 6152075296-78, 4511536/08/14, 4511536/02/08, i cui interessi,
spese ed altri oneri ad essi relativi transitavano direttamente sul conto corrente principale;
che non era stato rispettato l'obbligo della forma scritta e non erano mai stati consegnati alla società attrice i contratti oggetto dei sopracitati rapporti;
che i suddetti rapporti bancari erano stati regolati con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino alla loro conclusione e vi erano addebiti anche per commissione di massimo scoperto e per spese imputate a vario titolo;
che dai conteggi effettuati dalla CP_1 la quale aveva rielaborato il saldo del c/c escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l'intero periodo e l'applicazione della commissione di massimo scoperto, emergeva che la NC (alla data del 09.10.2006) avrebbe indebitamente incassato somme non dovute ammontanti complessivamente ad € 25.578,95.
Tanto esposto, la Controparte_1 chiedeva: "A) In via principale: come pure detto al punto II del presente atto - previa ove occorra declaratoria di nullità (per inosservanza dell'obbligo di forma della stipulazione dei relativi contratti) dei rapporti bancari n.ri 4511536-01-07, 4511536/06/12,
4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296- 78, 4511536/08/14, 4511536/02/08-, A/1) dichiarare non dovuti e comunque illegittimi tutti gli addebiti di interessi e competenze effettuati su detti rapporti dall'inizio dei rapporti in quanto corrispettivi di contratti nulli, conseguenzialmente, A/2) ricalcolando il saldo degli stessi, al fine di depurarlo dal complessivo importo addebitato di Euro 25.578,95. (v. amplius supra ai punti II.1 e II.2 del presente atto) e A/3), condannando la società [...]
Controparte_2 alla restituzione del complessivo importo di € 25.578.95 o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel presente giudizio, oltre interessi dalla data di chiusura dei rapporti fino al soddisfo e rivalutazione monetaria. B) In via subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia delle clausole relative alla corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 4511536-
01-07 e di "conto anticipi n.ri 4511536/06/12, 4511536/55/61, 4511536/03/09,
4511536/05/11, 6152075296-78, 4511536/08/14, 4511536/56/62,
4511536/02/98 in mancanza della prova di una (valida) pattuizione scritta degli stessi, stame violazione degli artt. 1284 c.c. e 118 T.U.B.; C) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 4511536-01-07 e di "conto anticipi" n.ri 4511536/06/12,
4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296-
78, 4511536/08/14, 4511536/02/98 fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.01.2000 stante l'assenza di prova della relativa pattuizione e comunque per la violazione dell'art. 1283 c.c.; D) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 4511536-01-07 e di "conto anticipi" n.ri 4511536/06/12,
4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296-
78, 4511536/08/14, 4511536/02/98 anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.01.2000 qualora non venga fornita la prova dell'esistenza di pattuizione di anatocismo e comunque che i suddetti rapporti erano conformi alla prescrizioni della suddetta delibera del CICR;
E) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della commissione di massimo scoperto con riferimento al rapporto di conto corrente n. 4511536-01-07 ai sensi l'art. 2-
bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque perchè priva di valida causa,
e, in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tale titolo in mancanza della prova di una (valida) pattuizione scritta nonché di tutti i requisiti richiesti dalla legge".
Controparte_6Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza della domanda per incompletezza della documentazione prodotta dalla parte istante e la violazione dell'onere probatorio;
l'infondatezza delle deduzioni in ordine alla carenza di forma scritta del contratto di conto corrente, validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché conforme alla delibera CICR del 09.02.2000, validità della commissione di massimo scoperto.
Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto non fondata in fatto ed in diritto e, soprattutto, non provata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Più precisamente, spiegava le seguenti testuali conclusioni: "rigettare tutte le domande proposte ex adverso in quanto inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso,
riferite ad un diritto ormai estintosi per prescrizione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge".
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, all'udienza del
29.11.2019 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2662/2020, pubblicata in data 08.04.2020, così provvedeva: “Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di cc n. 4511536-01-07
451153603/09, contratti nn. 4511536/06/12, 4511536/55/61,e dei
4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296-78, 4511536/08/14,
4511536/02/08 intercorsi tra le parti, per la causali di cui in motivazione;
2)
Accerta che il rapporto di conto corrente n. 4511536-01-07 alla data del
13.10.2006 è pari ad € 117.283,40 a credito della correntista e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore della società attrice la Controparte_2
somma di € 117.283,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) condanna alla rifusione, in favore di parte attrice Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
4) pone a definitivo le spese di CTU liquidate come in corso dicarico di Controparte_2
causa".
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2020 Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di quattro motivi di gravame.
Con un primo motivo l'appellante deduceva che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere affidato il conto corrente ordinario dedotto in giudizio e, conseguente, avrebbe errati nel ritenere ripristinatorie tutte le rimesse effettuate dalla CP_1
Con un secondo motivo lamentava che il Giudice avrebbe erroneamente invertito l'onere probatorio gravante sulle parti in causa, considerato che, in applicazione dell'art. 2967 c.c., ricadrebbe sulla parte istante l'onere di produrre in giudizio il contratto ai fini della dimostrazione della illegittima applicazione delle condizioni contrattuali. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto valido il rapporto contrattuale e legittimi gli addebiti operati dalla NC a titolo di interessi, commissioni e spese.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante contestava la quantificazione del saldo contabile elaborato dal CTU e al quale il Giudice si è integralmente riportato nella propria decisione.
In definitiva, l'appellante chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: "1)accogliere i motivi di cui al presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata e, in particolare: accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operato della [...] Controparte_7 in ordine ai fatti per cui è causa e, dunque, che nulla è dovuto alla Controparte_1 in relazione al rapporto di conto corrente in parola, attesa anche l'intervenuta prescrizione del presunto diritto azionato;
2) In via esclusivamente subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenendo parzialmente prescritto il diritto azionato dalla Società correntista applicando il calcolo formulato dal CTU, ridurre congruamente il saldo debitore in favore della e rideterminare l'importo in € Controparte_1
20.533,13; 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%".
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e deduceva
[...]
,
l'infondatezza nel merito dell'appello, illustrando varie argomentazioni.
Pertanto, l'appellata così concludeva: “sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da e, dunque, confermare la sentenza n. 2662/2020 del Controparte_2
Tribunale di Napoli;
rigettare qualsiasi domanda anche in ordine al quantum.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari del presente grado di giudizio, IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione a favore del sottoscritto difensore antistatario".
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente, va rigettata l'eccezione avanzata dalla società appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal DI 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, parte appellante ha indicato, con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
2.Sempre in via preliminare, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, deve essere rigettata.
3.Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
3.1. Quanto al primo motivo di censura, la doglianza relativa alla mancanza di prova dell'affidamento sollevata dalla NC va disattesa in quanto la presenza di un fido di fatto accordato in relazione al rapporto di conto corrente in oggetto
è emersa alla stregua degli atti di causa e degli accertamenti eseguiti dal CTU in primo grado.
Come correttamente rilevato dall'ausiliario del primo Giudice, tale fido di fatto si desume agevolmente sia dalla continuativa applicazione della commissione di massimo scoperto, che trova la sua giustificazione proprio nella messa a disposizione di somme in favore del correntista e, dunque, nella apertura di credito, sia nella circostanza che gli scoperti di conto corrente sono stati pacificamente tollerati dalla banca nel corso del rapporto senza alcuna formale richiesta o intimazione di rientro.
Rileva questa Corte che l'esistenza di un contratto di apertura di credito collegato al conto corrente in oggetto può essere provata attraverso una serie di elementi probatori anche di carattere presuntivo univoci e concordanti dai quali possa evincersi la concessione di un cd. "fido di fatto” in favore del correntista, sempre che i registrati scoperti di conto corrente non debbano ricondursi ad una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito (Cass. civ n. 58/2003).
Nel caso di specie, sussistono una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a far desumere la sussistenza di un “fido di fatto” ovvero di un accordo tacito delle parti sulla concessione di linee di credito perfezionatosi tramite comportamenti concludenti, anche in assenza di una pattuizione scritta.
Come correttamente valutato dal primo giudice, tali elementi indiziari sono costituiti dalla comunicazione COMIT proveniente dalla stessa NC del
26.01.1996 in relazione alle linee di credito concesse per complessivi €
300.000,00, esaminate dal CTU (pag. 7 della relazione tecnica di ufficio), in cui si menziona la concessione di diverse linee di credito in favore della società
correntista con indicazione dei diversi importi. Costituiscono altri univoci e concordanti elementi presuntivi di prova della sussistenza del “fido di fatto”, risultanti dalla documentazione contabile prodotta in primo grado, i seguenti elementi: l'aver la banca consentito alla correntista di usufruire di fatto di uno scoperto di conto corrente, in modo pressocchè costante;
l'addebito degli importi per cms, in relazione ai quali indici specifici l'appellante non ha mosso argomentazioni critiche idonee a sovvertire il percorso motivazionale fondante il ragionamento presuntivo. Poiché, non è stato dedotto o provato che, a fronte di scopertura, la NC abbia intimato alla società l'immediato rientro, ne consegue, come correttamente ritenuto dal Tribunale, che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente hanno assolto una funzione meramente ripristinatoria della provvista e non già solutoria, come invece eccepito erroneamente dalla NC.
Non trattandosi di pagamenti, il termine prescrizionale non può farsi decorrere dalle singole annotazioni sul conto corrente, ma dalla data di chiusura del rapporto con conseguente conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione come sollevata dalla NC con riferimento al decennio anteriore al 15.10.2004
quale data del primo atto interruttivo.
Giova precisare che la nullità dell'apertura di credito derivante dal difetto di forma scritta richiesta dal dettato dell'art. 117 TUB integra una nullità di protezione eccepibile solo dal soggetto a beneficio del quale è configurata o dal giudice nel caso risulti vantaggiosa per il cliente correntista. Conseguentemente non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare la esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta, al contrario di quanto sostenuto essenzialmente dall'appellante con il primo motivo di gravame.
3.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che sarebbe stato onere del correntista produrre in giudizio il contratto di conto corrente al fine di provare l'illegittimità delle condizioni applicate dall'istituto di credito.
Tale assunto non può essere condiviso nella fattispecie concreta in esame.
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'eccezione di mancata forma scritta del contratto di conto corrente sollevata dal correntista, l'obbligo di produrre il contratto grava sulla banca, quale parte che intende avvalersi delle clausole in esso contenute per giustificare l'applicazione di interessi, commissioni e ulteriori oneri addebitati al correntista.
L'istituto di credito è la parte tenuta alla dimostrazione dell'esistenza e della validità delle pattuizioni che regolano il rapporto. Pertanto, ove il correntista eccepisca l'inesistenza dei contratti e la nullità e illegittimità delle condizioni economiche applicate, come nel caso di specie, incombe sulla banca l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli eventuali patti modificativi, senza possibilità di invertire tale riparto probatorio.
Sul punto, "in tema di rapporti bancari, quando il correntista contesti la debenza di interessi, commissioni o altre condizioni economiche, deducendo la mancata consegna o l'assenza del contratto, grava sulla banca l'onere di provare l'esistenza di un valido accordo scritto. L'istituto di credito, quale custode della documentazione contrattuale ex art. 119 TUB, deve produrre in giudizio il contratto e le eventuali modifiche intervenute nel corso del rapporto. In difetto, le clausole economiche non possono ritenersi opponibili al cliente” (Cass. civ., ord. n. 12953 del 14.05 2025).
Al riguardo, la banca non ha depositato il contratto e non ha fornito prova delle condizioni applicate. Ne consegue che le clausole relative alla determinazione degli interessi e degli altri addebiti non possono ritenersi opponibili alla controparte, con applicazione del tasso legale e con esclusione di ogni voce non validamente pattuita.
3.3. La questione sottoposta all'esame del Collegio, con il terzo motivo di appello, riguarda la legittimità della applicazione della capitalizzazione trimestrale interessidegli passivi.
Ebbene, secondo la normativa vigente, in particolare l'art. 1283 c.c., gli interessi composti sono ammessi solo se espressamente pattuiti.
Nel caso in esame, va rilevato che, stante l'assenza del contratto scritto di conto corrente, non è possibile rinvenire la relativa pattuizione con conseguente non debenza degli interessi a debito del correntista calcolati con la capitalizzazione. Né è possibile riconoscersi interessi anatocistici per il periodo successivo al 01.07.2000 in quanto è parimenti non provata la sussistenza di una valida pattuizione sul punto conforme alla disciplina applicabile in materia. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene corretta la statuizione del primo
Giudice circa la non debenza degli interessi anatocistici con conseguente necessità di ricalcolo degli interessi dovuti con esclusione dell'effetto anatocistico.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, l'esclusione di addebiti a tale titolo trova piena giustificazione alla luce della mancanza del contratto scritto che attesti la pattuizione della commissione di massimo scoperto tra le parti.
Invero, la mera indicazione in estratti conto o comunicazioni bancarie non costituisce di per sé prova sufficiente dell'accordo contrattuale, essendo necessario, ai fini della sua computabilità, un consenso scritto esplicito e formalmente valido.
La decisione del primo Giudice è quindi pienamente motivata e coerente con il quadro normativo vigente, evitando di imputare al cliente poste che non trovano riscontro in alcun accordo scritto.
3.4. Del pari infondato risulta il quarto motivo di appello con cui l'appellante contesta la quantificazione del saldo contabile elaborato il CTU e condiviso dal
Giudice di prime cure, lamentando l'insufficienza della documentazione prodotta dal cliente e posta a fondamento della domanda. Insufficienza, a dire della NC, determinata dalla mancata produzione, per alcuni periodi dell'articolazione del rapporto, degli estratti conto, che dovrebbe condurre al rigetto della domanda del correntista.
In primis, occorre rilevare che la mancata produzione degli estratti conto attiene ad un limitato arco temporale, che, in ragione dell'ampiezza del periodo di durata del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti (dal 1995 al 2006), è del tutto ininfluente nella ricostruzione della movimentazione del rapporto che, con la sola eccezione dei suddetti assai limitati archi temporali, è coperto da idonea produzione documentale, come puntualmente indicato dal primo Giudice. Tanto premesso vale al riguardo richiamare i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel rapporto di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di denaro che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto o per addebiti non previsti in contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti conto periodici di tale conto corrente riferito all'intera durata del rapporto con la conseguenza che qualora siano depositati solo alcuni di essi, se da un lato ciò impedisce la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti per la parte del rapporto non documentata, dall'altro tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere tra le parti per la parte documentalmente riscontrata (in tal senso anche Cass. Civ. n. 3597/2022), che ben può essere in concreto operata, risultando pertanto assolto da parte del correntista che ne chiede l'accertamento il relativo onere probatorio" (Cass. civ. n. 4084 del 9.02.2023).
Va, altresì, considerato che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui operare la ricostruzione delle movimentazioni del rapporto, non potendo di certo escludersi che la movimentazione del conto possa essere accertata anche a mezzo di ulteriori elementi e di documentazione comunque rappresentativa delle movimentazioni intercorse. Difatti, "La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari,
attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato." (Cass. civ.
Ord. n. 10293/2023). Nel caso di specie, in relazione al rapporto di conto corrente principale sul quale venivano contabilizzati gli altri rapporti, risultano prodotti in atti gli estratti conto e per il periodo tra il 01.01.1999 ed il 31.12.2000 i soli estratti conto scalari, sulla cui base il CTU ha positivamente operato la rielaborazione del conto in modo attendibile, come dallo stesso dichiarato: “relativamente a tale produzione il ctu ha rilevato che la stessa è risultata sostanzialmente completa e in definitiva adatta ai presenti accertamenti" (cfr. pag. 6 ctu primo grado).
Né l'appellante ha mosso specifiche critiche alla rielaborazione compiuta dal ctu del rapporto dare - avere sulla base della documentazione disponibile, essendosi limitato a lamentare soltanto che la documentazione non era completa e presentava delle lacune.
Ne consegue che questo Collegio condivide la decisione di prime cure nella rideterminazione del saldo sulla base degli accertamenti del nominato consulente tecnico d'ufficio dotati di sufficienza ed adeguatezza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, merita piena conferma l'impugnata sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando i valori tra i massimi e i medi previsti in tabella in relazione alla consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. Dette spese vanno attribuite in favore dell'Avv. ND RU che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc. A norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
al pagamento, in favore b) Condanna l'appellante Parte_1
delle spese del presente grado dell'appellata Controparte_1
di giudizio, che liquida in complessivi € 9.603,00 per compensi di avvocato, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione di dette spese in favore del procuratore anticipatario Avv. ND
RU;
c) Dà atto che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2275 dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Panelli (C.F.
() ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F. 1
Napoli, Via Toledo n. 156, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E P.IVA_2 ), in persona (P. IVA Controparte_1
del Suo Liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
ND RU (C.F. C.F. 2 ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Monteoliveto n. 37, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-appellata -
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 05/03/2015, la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_2
deducendo: che la Controparte_1 aveva intrattenuto a partire dal
28.12.1995 e fino al 09.10.2006, dapprima con la NC Commerciale CP_3
Controparte_4 poi Controparte_5 (ed oggi[...] e successivamente con
وil rapporto di conto corrente n° 4511536-01-07; che il Parte_1
rapporto bancario prevedeva una linea di affidamenti in favore della parte attrice per l'importo complessivo di circa € 300.000,00; che al predetto rapporto di conto corrente erano collegati, fra gli altri, i contratti di conto anticipi n.ri
4511536/06/12, 4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62,
4511536/05/11, 6152075296-78, 4511536/08/14, 4511536/02/08, i cui interessi,
spese ed altri oneri ad essi relativi transitavano direttamente sul conto corrente principale;
che non era stato rispettato l'obbligo della forma scritta e non erano mai stati consegnati alla società attrice i contratti oggetto dei sopracitati rapporti;
che i suddetti rapporti bancari erano stati regolati con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino alla loro conclusione e vi erano addebiti anche per commissione di massimo scoperto e per spese imputate a vario titolo;
che dai conteggi effettuati dalla CP_1 la quale aveva rielaborato il saldo del c/c escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per l'intero periodo e l'applicazione della commissione di massimo scoperto, emergeva che la NC (alla data del 09.10.2006) avrebbe indebitamente incassato somme non dovute ammontanti complessivamente ad € 25.578,95.
Tanto esposto, la Controparte_1 chiedeva: "A) In via principale: come pure detto al punto II del presente atto - previa ove occorra declaratoria di nullità (per inosservanza dell'obbligo di forma della stipulazione dei relativi contratti) dei rapporti bancari n.ri 4511536-01-07, 4511536/06/12,
4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296- 78, 4511536/08/14, 4511536/02/08-, A/1) dichiarare non dovuti e comunque illegittimi tutti gli addebiti di interessi e competenze effettuati su detti rapporti dall'inizio dei rapporti in quanto corrispettivi di contratti nulli, conseguenzialmente, A/2) ricalcolando il saldo degli stessi, al fine di depurarlo dal complessivo importo addebitato di Euro 25.578,95. (v. amplius supra ai punti II.1 e II.2 del presente atto) e A/3), condannando la società [...]
Controparte_2 alla restituzione del complessivo importo di € 25.578.95 o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel presente giudizio, oltre interessi dalla data di chiusura dei rapporti fino al soddisfo e rivalutazione monetaria. B) In via subordinata: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia delle clausole relative alla corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 4511536-
01-07 e di "conto anticipi n.ri 4511536/06/12, 4511536/55/61, 4511536/03/09,
4511536/05/11, 6152075296-78, 4511536/08/14, 4511536/56/62,
4511536/02/98 in mancanza della prova di una (valida) pattuizione scritta degli stessi, stame violazione degli artt. 1284 c.c. e 118 T.U.B.; C) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 4511536-01-07 e di "conto anticipi" n.ri 4511536/06/12,
4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296-
78, 4511536/08/14, 4511536/02/98 fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.01.2000 stante l'assenza di prova della relativa pattuizione e comunque per la violazione dell'art. 1283 c.c.; D) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in riferimento ai rapporti di conto corrente n. 4511536-01-07 e di "conto anticipi" n.ri 4511536/06/12,
4511536/55/61, 4511536/03/09, 4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296-
78, 4511536/08/14, 4511536/02/98 anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.01.2000 qualora non venga fornita la prova dell'esistenza di pattuizione di anatocismo e comunque che i suddetti rapporti erano conformi alla prescrizioni della suddetta delibera del CICR;
E) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della commissione di massimo scoperto con riferimento al rapporto di conto corrente n. 4511536-01-07 ai sensi l'art. 2-
bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque perchè priva di valida causa,
e, in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tale titolo in mancanza della prova di una (valida) pattuizione scritta nonché di tutti i requisiti richiesti dalla legge".
Controparte_6Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza della domanda per incompletezza della documentazione prodotta dalla parte istante e la violazione dell'onere probatorio;
l'infondatezza delle deduzioni in ordine alla carenza di forma scritta del contratto di conto corrente, validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché conforme alla delibera CICR del 09.02.2000, validità della commissione di massimo scoperto.
Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto non fondata in fatto ed in diritto e, soprattutto, non provata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Più precisamente, spiegava le seguenti testuali conclusioni: "rigettare tutte le domande proposte ex adverso in quanto inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso,
riferite ad un diritto ormai estintosi per prescrizione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge".
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, all'udienza del
29.11.2019 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2662/2020, pubblicata in data 08.04.2020, così provvedeva: “Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di cc n. 4511536-01-07
451153603/09, contratti nn. 4511536/06/12, 4511536/55/61,e dei
4511536/56/62, 4511536/05/11, 6152075296-78, 4511536/08/14,
4511536/02/08 intercorsi tra le parti, per la causali di cui in motivazione;
2)
Accerta che il rapporto di conto corrente n. 4511536-01-07 alla data del
13.10.2006 è pari ad € 117.283,40 a credito della correntista e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore della società attrice la Controparte_2
somma di € 117.283,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) condanna alla rifusione, in favore di parte attrice Controparte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
4) pone a definitivo le spese di CTU liquidate come in corso dicarico di Controparte_2
causa".
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2020 Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di quattro motivi di gravame.
Con un primo motivo l'appellante deduceva che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere affidato il conto corrente ordinario dedotto in giudizio e, conseguente, avrebbe errati nel ritenere ripristinatorie tutte le rimesse effettuate dalla CP_1
Con un secondo motivo lamentava che il Giudice avrebbe erroneamente invertito l'onere probatorio gravante sulle parti in causa, considerato che, in applicazione dell'art. 2967 c.c., ricadrebbe sulla parte istante l'onere di produrre in giudizio il contratto ai fini della dimostrazione della illegittima applicazione delle condizioni contrattuali. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto valido il rapporto contrattuale e legittimi gli addebiti operati dalla NC a titolo di interessi, commissioni e spese.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante contestava la quantificazione del saldo contabile elaborato dal CTU e al quale il Giudice si è integralmente riportato nella propria decisione.
In definitiva, l'appellante chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: "1)accogliere i motivi di cui al presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata e, in particolare: accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operato della [...] Controparte_7 in ordine ai fatti per cui è causa e, dunque, che nulla è dovuto alla Controparte_1 in relazione al rapporto di conto corrente in parola, attesa anche l'intervenuta prescrizione del presunto diritto azionato;
2) In via esclusivamente subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenendo parzialmente prescritto il diritto azionato dalla Società correntista applicando il calcolo formulato dal CTU, ridurre congruamente il saldo debitore in favore della e rideterminare l'importo in € Controparte_1
20.533,13; 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%".
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e deduceva
[...]
,
l'infondatezza nel merito dell'appello, illustrando varie argomentazioni.
Pertanto, l'appellata così concludeva: “sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da e, dunque, confermare la sentenza n. 2662/2020 del Controparte_2
Tribunale di Napoli;
rigettare qualsiasi domanda anche in ordine al quantum.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari del presente grado di giudizio, IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione a favore del sottoscritto difensore antistatario".
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente, va rigettata l'eccezione avanzata dalla società appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal DI 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, parte appellante ha indicato, con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
2.Sempre in via preliminare, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, deve essere rigettata.
3.Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
3.1. Quanto al primo motivo di censura, la doglianza relativa alla mancanza di prova dell'affidamento sollevata dalla NC va disattesa in quanto la presenza di un fido di fatto accordato in relazione al rapporto di conto corrente in oggetto
è emersa alla stregua degli atti di causa e degli accertamenti eseguiti dal CTU in primo grado.
Come correttamente rilevato dall'ausiliario del primo Giudice, tale fido di fatto si desume agevolmente sia dalla continuativa applicazione della commissione di massimo scoperto, che trova la sua giustificazione proprio nella messa a disposizione di somme in favore del correntista e, dunque, nella apertura di credito, sia nella circostanza che gli scoperti di conto corrente sono stati pacificamente tollerati dalla banca nel corso del rapporto senza alcuna formale richiesta o intimazione di rientro.
Rileva questa Corte che l'esistenza di un contratto di apertura di credito collegato al conto corrente in oggetto può essere provata attraverso una serie di elementi probatori anche di carattere presuntivo univoci e concordanti dai quali possa evincersi la concessione di un cd. "fido di fatto” in favore del correntista, sempre che i registrati scoperti di conto corrente non debbano ricondursi ad una mera tolleranza da parte dell'istituto di credito (Cass. civ n. 58/2003).
Nel caso di specie, sussistono una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a far desumere la sussistenza di un “fido di fatto” ovvero di un accordo tacito delle parti sulla concessione di linee di credito perfezionatosi tramite comportamenti concludenti, anche in assenza di una pattuizione scritta.
Come correttamente valutato dal primo giudice, tali elementi indiziari sono costituiti dalla comunicazione COMIT proveniente dalla stessa NC del
26.01.1996 in relazione alle linee di credito concesse per complessivi €
300.000,00, esaminate dal CTU (pag. 7 della relazione tecnica di ufficio), in cui si menziona la concessione di diverse linee di credito in favore della società
correntista con indicazione dei diversi importi. Costituiscono altri univoci e concordanti elementi presuntivi di prova della sussistenza del “fido di fatto”, risultanti dalla documentazione contabile prodotta in primo grado, i seguenti elementi: l'aver la banca consentito alla correntista di usufruire di fatto di uno scoperto di conto corrente, in modo pressocchè costante;
l'addebito degli importi per cms, in relazione ai quali indici specifici l'appellante non ha mosso argomentazioni critiche idonee a sovvertire il percorso motivazionale fondante il ragionamento presuntivo. Poiché, non è stato dedotto o provato che, a fronte di scopertura, la NC abbia intimato alla società l'immediato rientro, ne consegue, come correttamente ritenuto dal Tribunale, che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente hanno assolto una funzione meramente ripristinatoria della provvista e non già solutoria, come invece eccepito erroneamente dalla NC.
Non trattandosi di pagamenti, il termine prescrizionale non può farsi decorrere dalle singole annotazioni sul conto corrente, ma dalla data di chiusura del rapporto con conseguente conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione come sollevata dalla NC con riferimento al decennio anteriore al 15.10.2004
quale data del primo atto interruttivo.
Giova precisare che la nullità dell'apertura di credito derivante dal difetto di forma scritta richiesta dal dettato dell'art. 117 TUB integra una nullità di protezione eccepibile solo dal soggetto a beneficio del quale è configurata o dal giudice nel caso risulti vantaggiosa per il cliente correntista. Conseguentemente non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare la esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta, al contrario di quanto sostenuto essenzialmente dall'appellante con il primo motivo di gravame.
3.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che sarebbe stato onere del correntista produrre in giudizio il contratto di conto corrente al fine di provare l'illegittimità delle condizioni applicate dall'istituto di credito.
Tale assunto non può essere condiviso nella fattispecie concreta in esame.
Invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'eccezione di mancata forma scritta del contratto di conto corrente sollevata dal correntista, l'obbligo di produrre il contratto grava sulla banca, quale parte che intende avvalersi delle clausole in esso contenute per giustificare l'applicazione di interessi, commissioni e ulteriori oneri addebitati al correntista.
L'istituto di credito è la parte tenuta alla dimostrazione dell'esistenza e della validità delle pattuizioni che regolano il rapporto. Pertanto, ove il correntista eccepisca l'inesistenza dei contratti e la nullità e illegittimità delle condizioni economiche applicate, come nel caso di specie, incombe sulla banca l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli eventuali patti modificativi, senza possibilità di invertire tale riparto probatorio.
Sul punto, "in tema di rapporti bancari, quando il correntista contesti la debenza di interessi, commissioni o altre condizioni economiche, deducendo la mancata consegna o l'assenza del contratto, grava sulla banca l'onere di provare l'esistenza di un valido accordo scritto. L'istituto di credito, quale custode della documentazione contrattuale ex art. 119 TUB, deve produrre in giudizio il contratto e le eventuali modifiche intervenute nel corso del rapporto. In difetto, le clausole economiche non possono ritenersi opponibili al cliente” (Cass. civ., ord. n. 12953 del 14.05 2025).
Al riguardo, la banca non ha depositato il contratto e non ha fornito prova delle condizioni applicate. Ne consegue che le clausole relative alla determinazione degli interessi e degli altri addebiti non possono ritenersi opponibili alla controparte, con applicazione del tasso legale e con esclusione di ogni voce non validamente pattuita.
3.3. La questione sottoposta all'esame del Collegio, con il terzo motivo di appello, riguarda la legittimità della applicazione della capitalizzazione trimestrale interessidegli passivi.
Ebbene, secondo la normativa vigente, in particolare l'art. 1283 c.c., gli interessi composti sono ammessi solo se espressamente pattuiti.
Nel caso in esame, va rilevato che, stante l'assenza del contratto scritto di conto corrente, non è possibile rinvenire la relativa pattuizione con conseguente non debenza degli interessi a debito del correntista calcolati con la capitalizzazione. Né è possibile riconoscersi interessi anatocistici per il periodo successivo al 01.07.2000 in quanto è parimenti non provata la sussistenza di una valida pattuizione sul punto conforme alla disciplina applicabile in materia. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene corretta la statuizione del primo
Giudice circa la non debenza degli interessi anatocistici con conseguente necessità di ricalcolo degli interessi dovuti con esclusione dell'effetto anatocistico.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, l'esclusione di addebiti a tale titolo trova piena giustificazione alla luce della mancanza del contratto scritto che attesti la pattuizione della commissione di massimo scoperto tra le parti.
Invero, la mera indicazione in estratti conto o comunicazioni bancarie non costituisce di per sé prova sufficiente dell'accordo contrattuale, essendo necessario, ai fini della sua computabilità, un consenso scritto esplicito e formalmente valido.
La decisione del primo Giudice è quindi pienamente motivata e coerente con il quadro normativo vigente, evitando di imputare al cliente poste che non trovano riscontro in alcun accordo scritto.
3.4. Del pari infondato risulta il quarto motivo di appello con cui l'appellante contesta la quantificazione del saldo contabile elaborato il CTU e condiviso dal
Giudice di prime cure, lamentando l'insufficienza della documentazione prodotta dal cliente e posta a fondamento della domanda. Insufficienza, a dire della NC, determinata dalla mancata produzione, per alcuni periodi dell'articolazione del rapporto, degli estratti conto, che dovrebbe condurre al rigetto della domanda del correntista.
In primis, occorre rilevare che la mancata produzione degli estratti conto attiene ad un limitato arco temporale, che, in ragione dell'ampiezza del periodo di durata del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti (dal 1995 al 2006), è del tutto ininfluente nella ricostruzione della movimentazione del rapporto che, con la sola eccezione dei suddetti assai limitati archi temporali, è coperto da idonea produzione documentale, come puntualmente indicato dal primo Giudice. Tanto premesso vale al riguardo richiamare i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel rapporto di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di denaro che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto o per addebiti non previsti in contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti conto periodici di tale conto corrente riferito all'intera durata del rapporto con la conseguenza che qualora siano depositati solo alcuni di essi, se da un lato ciò impedisce la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti per la parte del rapporto non documentata, dall'altro tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere tra le parti per la parte documentalmente riscontrata (in tal senso anche Cass. Civ. n. 3597/2022), che ben può essere in concreto operata, risultando pertanto assolto da parte del correntista che ne chiede l'accertamento il relativo onere probatorio" (Cass. civ. n. 4084 del 9.02.2023).
Va, altresì, considerato che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui operare la ricostruzione delle movimentazioni del rapporto, non potendo di certo escludersi che la movimentazione del conto possa essere accertata anche a mezzo di ulteriori elementi e di documentazione comunque rappresentativa delle movimentazioni intercorse. Difatti, "La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari,
attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato." (Cass. civ.
Ord. n. 10293/2023). Nel caso di specie, in relazione al rapporto di conto corrente principale sul quale venivano contabilizzati gli altri rapporti, risultano prodotti in atti gli estratti conto e per il periodo tra il 01.01.1999 ed il 31.12.2000 i soli estratti conto scalari, sulla cui base il CTU ha positivamente operato la rielaborazione del conto in modo attendibile, come dallo stesso dichiarato: “relativamente a tale produzione il ctu ha rilevato che la stessa è risultata sostanzialmente completa e in definitiva adatta ai presenti accertamenti" (cfr. pag. 6 ctu primo grado).
Né l'appellante ha mosso specifiche critiche alla rielaborazione compiuta dal ctu del rapporto dare - avere sulla base della documentazione disponibile, essendosi limitato a lamentare soltanto che la documentazione non era completa e presentava delle lacune.
Ne consegue che questo Collegio condivide la decisione di prime cure nella rideterminazione del saldo sulla base degli accertamenti del nominato consulente tecnico d'ufficio dotati di sufficienza ed adeguatezza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, merita piena conferma l'impugnata sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando i valori tra i massimi e i medi previsti in tabella in relazione alla consistenza delle attività difensive effettivamente espletate e, in particolare, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. Dette spese vanno attribuite in favore dell'Avv. ND RU che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc. A norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
al pagamento, in favore b) Condanna l'appellante Parte_1
delle spese del presente grado dell'appellata Controparte_1
di giudizio, che liquida in complessivi € 9.603,00 per compensi di avvocato, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione di dette spese in favore del procuratore anticipatario Avv. ND
RU;
c) Dà atto che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio