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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4068/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4068/2023 R.G., promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Orazio Scalorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
ivi residente nel viale Teracati n. 130
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
All'udienza del 13.5.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti ed il giudice relatore la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione definitiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 23.10.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 4.12.2006, che dall'unione nascevano i figli CP_1
(il 24.8.2002), (il 24.9.2003) e (il 31.3.2015) e di Persona_1 Per_2 Per_3
essersi separati dal marito con sentenza n. 908/2021 emessa da questo Tribunale in data
11.5.2021 (v. documento in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonchè la conferma delle condizioni statuite dal Tribunale in sede di separazione e, quindi,, in dettaglio: “- affida le figlie minori , e a Persona_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, lasciandole collocate presso la madre con la quale convivono e a cui, conseguentemente, assegna la casa familiare sita in Siracusa, Via Cassia n. 49; - dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo liberi accordi tra le parti; - dispone che versi a € 600,00 a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in base al protocollo del Tribunale di Siracusa”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 13.5.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il
Giudice procedeva all'interrogatorio formale della ricorrente.
All'esito, in via provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione e invitava il difensore della a discutere la causa, non essendo stati Pt_1
articolati mezzi di prova.
Quindi con provvedimento reso a verbale di udienza, rimetteva la controversia in decisione dinanzi al Collegio.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non CP_1
si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
2. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di pagina 2 di 4 tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a Siracusa il
4.12.2006, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa (Anno 2006 - N.
140, parte I - serie /).
3. Nessuna statuizione va adottata in ordine al regime di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita paterno nei confronti delle due figlie e Persona_1
essendo divenute maggiorenni dopo la pronuncia della sentenza di separazione. Per_2
Quanto alla figlia minore il Collegio ritiene di condividere le statuizioni Per_3
adottate dal Tribunale in sede di separazione, non essendo intervenuti fatti sopravvenuti.
Del resto, in sede di audizione la ricorrente ha riferito che la figlia intrattiene regolari rapporti di frequentazione con il padre e non ha evidenziato elementi di pregiudizio ai danni della minore.
Pertanto, la figlia minore rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale.
Inoltre, la bambina potrà incontrare e vedere il padre secondo liberi accordi intercorsi tra le parti.
4. Va altresì confermato – in accoglimento con la domanda di parte ricorrente – l'importo che il dovrà corrispondere per il mantenimento della prole, non sussistendo alcun CP_1
mutamento della condizione economico-reddituale dei genitori.
Il resistente dovrà, pertanto, continuare a corrispondere a la somma Parte_1
mensile di euro 600,00, per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. In ragione della natura del procedimento e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4068/2023
R.G.:
pagina 3 di 4 pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa a Siracusa il
4.12.2006, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa (Anno 2006 - N.
140, parte I - serie /); dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_3
collocamento prevalente la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la CP_1
somma mensile di euro 600,00 in favore di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle tre figlie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda (il 23.10.2023); ordina all'Ufficiale di stato di civile del comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4068/2023 R.G., promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Orazio Scalorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
ivi residente nel viale Teracati n. 130
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
All'udienza del 13.5.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti ed il giudice relatore la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione definitiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 23.10.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con il giorno 4.12.2006, che dall'unione nascevano i figli CP_1
(il 24.8.2002), (il 24.9.2003) e (il 31.3.2015) e di Persona_1 Per_2 Per_3
essersi separati dal marito con sentenza n. 908/2021 emessa da questo Tribunale in data
11.5.2021 (v. documento in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonchè la conferma delle condizioni statuite dal Tribunale in sede di separazione e, quindi,, in dettaglio: “- affida le figlie minori , e a Persona_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, lasciandole collocate presso la madre con la quale convivono e a cui, conseguentemente, assegna la casa familiare sita in Siracusa, Via Cassia n. 49; - dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo liberi accordi tra le parti; - dispone che versi a € 600,00 a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in base al protocollo del Tribunale di Siracusa”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 13.5.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il
Giudice procedeva all'interrogatorio formale della ricorrente.
All'esito, in via provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione e invitava il difensore della a discutere la causa, non essendo stati Pt_1
articolati mezzi di prova.
Quindi con provvedimento reso a verbale di udienza, rimetteva la controversia in decisione dinanzi al Collegio.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale non CP_1
si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
2. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di pagina 2 di 4 tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a Siracusa il
4.12.2006, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa (Anno 2006 - N.
140, parte I - serie /).
3. Nessuna statuizione va adottata in ordine al regime di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita paterno nei confronti delle due figlie e Persona_1
essendo divenute maggiorenni dopo la pronuncia della sentenza di separazione. Per_2
Quanto alla figlia minore il Collegio ritiene di condividere le statuizioni Per_3
adottate dal Tribunale in sede di separazione, non essendo intervenuti fatti sopravvenuti.
Del resto, in sede di audizione la ricorrente ha riferito che la figlia intrattiene regolari rapporti di frequentazione con il padre e non ha evidenziato elementi di pregiudizio ai danni della minore.
Pertanto, la figlia minore rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale.
Inoltre, la bambina potrà incontrare e vedere il padre secondo liberi accordi intercorsi tra le parti.
4. Va altresì confermato – in accoglimento con la domanda di parte ricorrente – l'importo che il dovrà corrispondere per il mantenimento della prole, non sussistendo alcun CP_1
mutamento della condizione economico-reddituale dei genitori.
Il resistente dovrà, pertanto, continuare a corrispondere a la somma Parte_1
mensile di euro 600,00, per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. In ragione della natura del procedimento e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4068/2023
R.G.:
pagina 3 di 4 pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa a Siracusa il
4.12.2006, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa (Anno 2006 - N.
140, parte I - serie /); dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_3
collocamento prevalente la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la CP_1
somma mensile di euro 600,00 in favore di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle tre figlie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda (il 23.10.2023); ordina all'Ufficiale di stato di civile del comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4