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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62/2025 del R.A.C.C. in data
16/01/2025, introdotta d a
- (C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PETRELLA GIAMBATTISTA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito a Savona, in
VIA PALEOCAPA 22/4
ATTORE
c o n t r o
- (C.F. , in persona CP_1 Parte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
SPINELLI STEFANO e dell'avv. CICOGNANI SILVIA, elettivamente domiciliata nello studio del primo sito a Cesena, in VIALE BOVIO, 390
RESISTENTE avente per oggetto: Altri contratti atipici, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 26/06/2025
CONCLUSIONI
- per “come da atto di citazione, insistendo preliminarmente Parte_1
per la ammissione delle prove indicate”.
Pag. 1 Per : “come da comparsa di CP_1 Parte_2
costituzione e risposta. Si oppone alla ammissione delle prove capitolate dalla controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la “ ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 821/2024, emesso dal Tribunale di
Ferrara il 3 dicembre 2024, al fine di ottenerne la revoca e la condanna alla controparte per i danni patrimoniali asseritamente subiti.
In particolare, l'attrice ha eccepito l'inadempimento della controparte per aver fornito materiali “non corrispondenti agli ordini e/o non idonei, non adeguati e/o sottodimensionati presso i cantieri” di Noli (SV), Via IV
Novembre n. 4/6; Crocefieschi (GE), Via Boffalora n. 9 e Vado Ligure
(SV), Piazza Cavour n. 6, ove la aveva sottoscritto contratti di Parte_1
appalto per la ristrutturazione degli immobili per Noli;
Persona_1
per Crocefieschi;
per Vado Ligure). Persona_2 Persona_3
Ha prospettato di aver fornito la prova documentale – tramite comunicazioni whatsapp – dell'inadempimento della opposta, quantificando i danni subiti in 6.600,00 – a titolo di penale per il ritardo
– ed euro 4.853,67 – pari al credito non pagato – per quanto concerne in euro 7.929,26 – pari al mancato pagamento del Persona_1
credito residuo – quanto a ). Parte_3
Si è tempestivamente costituita la “ CP_1 Parte_2
, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione.
[...]
In via preliminare ha evidenziato il comportamento inerte della parte acquirente, per non aver contestato tempestivamente le fatture elettroniche trasmesse tramite sistema SDI e non aver riscontrato la PEC del 26/08/2024 di messa in mora.
Pag. 2 Nel merito, l'opposta ha contestato la genericità delle comunicazioni
WhatsApp prodotte, prive di qualsiasi valore probatorio, oltre che aventi ad oggetto rapporti con terze parti, irrilevanti ai fini decisori.
Svoltasi la prima udienza, con ordinanza riservata del 17 giugno
2025 non sono stati ammessi i testi indicati dalle parti e la causa è stata rinviata all'udienza del 26 giugno 2025 per la discussione orale.
Il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
L'opposizione si fonda su un'eccezione di inadempimento per asseriti ritardi nella consegna della merce ordinata e presunti vizi determinanti l'inidoneità dei beni venduti.
Alcuna contestazione è stata fatta, invece, in relazione alla stipulazione del contratto di vendita e alla consegna del materiale ordinato.
Orbene, occorre rilevare come l'allegato inadempimento sia rimasto privo di prova, oltre ad essere del tutto generico fin dalla sua allegazione.
Da un lato, non è stata data prova della richiesta di una valutazione prodromica di dimensionamento delle pompe di calore rispetto alle dimensioni dell'area da riscaldare.
La parte attrice, ha affermato che la convenuta avrebbe fornito split con pompa di calore non idonei alla dimensione dell'immobile di Per_1
senza tuttavia dimostrare di aver dato le indicazioni tecniche
[...]
utili ad effettuare la valutazione di dimensionamento da parte della venditrice;
né sono stati formulati capitoli di prova puntuali atti a dimostrare la circostanza, circostanza vieppiù rilevante posto che l'obbligazione dedotta – stima e valutazione di dimensionamento e conseguente individuazione degli apparecchi da vendere – è prodromica all'accertamento della presunta responsabilità.
Pag. 3 Dall'altro, sia la circostanza della inidoneità dei macchinari, sia, per quanto concerne , il non corretto funzionamento, non sono Parte_3
stati dimostrati;
né è stato effettuato alcun accertamento tecnico preventivo sui beni venduti;
né, infine, potrebbe effettuarsi con una consulenza tecnica d'ufficio, posta la genericità delle allegazioni dei presunti vizi e l'eventuale modifica dei macchinari, circostanza che renderebbe del tutto esplorativa l'attività dell'ausiliario e potenzialmente anche inutile.
Alcun rilievo poi assumono le conversazioni whatsapp poiché si riferiscono ai rapporti tra i committenti e la “ ; le dichiarazioni Parte_1
dell'agente di zona della “ , CP_1 Parte_2
, sono del tutto generiche e in alcun modo Controparte_2
attestanti i presunti e generici vizi lamentati dai committenti.
Per altro, le conversazioni non dimostrano comunque il non corretto funzionamento dei macchinari – fermo quanto detto in ordine al dimensionamento – ascrivibile a fatto del venditore, ricordandosi come la garanzia avrebbe facilmente consentito la sostituzione di eventuali pezzi non funzionanti, senza costi per la parte venditrice.
Corroborano quanto rilevato, infine, la circostanza che le fatture non siano state contestate e che non vi sia alcuna denuncia scritta di vizi e ritardi antecedente la instaurazione del giudizio (tale certamente non potendo rivestire l'invio di messaggi whatsapp all'agente di zona).
Non sono nemmeno ammissibili i capitoli di prova formulati per le ragioni indicate nella ordinanza richiamata.
Non è stata, infine, disposta la acquisizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della controparte posto che non vi è stata contestazione circa la registrazione fiscale delle fatture azionate in sede monitoria da parte della “ (sulla valenza probatoria della Parte_1
circostanza, cfr. Cass., 32935/2018: “Sebbene alle annotazioni del registro IVA
Pag. 4 non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese
soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente,
l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono
tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa
annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in
ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art.
2720 c.c.”).
Alla luce di quanto indicato, posta la prova della esistenza del contratto e del suo adempimento da parte della CP_1 Parte_2
e considerato il generico, quanto indimostrato, inadempimento dovuto ad una presunta inadeguatezza del materiale fornito, l'opposizione deve essere respinta, così come le domande riconvenzionali risarcitorie proposte, rispetto alle quali si sottolinea altresì come le condizioni contrattuali pattuite tra committenti e odierna attrice non siano opponibili alla opposta con la quale non è emerso fosse stato pattuito un termine per la consegna del materiale né penali per il ritardo.
Le spese del giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
62/2025 R.G.:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 821/2024, emesso dal Tribunale di
Ferrara il 3 dicembre 2024;
2) RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dalla “ nei Parte_1
confronti della “ ; CP_1 Parte_2
3) CONDANNA la “ , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
Pag. 5 tempore, a rifondere alla “ , in persona CP_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
4) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 1 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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