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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1354 /2023
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1354 /2023 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
) Controparte_1 P.IVA_1 Contr
- ( ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
Oggi, 11.6.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi la ricorrente perosnalmente con l'avv. BILLE' SANTINA;
per il MIM il dott. CACCIATORE MARCO Parte_1 funzionario delegato;
per il MEF la dott.ssa funzionario delegato. Persona_1
Su invito del giudice, le parti procedono alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento dei rispettivi atti e nelle conclusioni ivi formulate. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1354/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLE' Parte_1 C.F._1
SANTINA e domicilio eletto in Monza via Prina 22
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dal dott. Cacciatore Marco e dalla dott.ssa
Falco Giuseppina e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MEF – Controparte_4
( ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano P.IVA_2
rappresentata dal dott. VITALE MARCO e domicilio eletto in Milano via Freguglia 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2023, proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. nr. 46818/23/3 emessa dalla
[...]
, avente ad oggetto il recupero del debito erariale di euro Controparte_4
8.839,75, maturato in riferimento agli stipendi ricevuti in qualità di docente a tempo determinato presso l'IC Aldo Moro di Seregno, sulla base della ricostruzione della carriera scolastica per le annualità 2021, 2022 e 2023. Verificava che il decreto, richiamato nel provvedimento, recante pagina 2 di 5 nr. 4156 dell'1.9.2022, non riguardava la ricostruzione di detta carriera, bensì si identificava con un contratto a tempo determinato stipulato in data 1.9.2022 con l i Seregno, Parte_3 come tale del tutto inconferente rispetto alla ricostruzione posta a base dell'ingiunzione emessa per la restituzione di somme asseritamente non dovute. Proponeva altresì opposizione avverso un'altra ordinanza ingiunzione, recante nr. prot. 53154/23/3 emessa in data 12.4.2023, la quale, sulla base del decreto nr. 1111 dell'1.1.2023 esponeva importi non dovuti, e perciò oggetto di pretesa restitutoria , pari a complessivi euro 1.970,36, per assegni riscossi dall'1.1.2003 al 27.10.2026. Rispetto a tali importi, eccepiva l'intervenuta prescrizione, che aveva determinato l'estinzione dei crediti nascenti dalle retribuzioni dell'anno 2003, pari a euro 404,74, e dell'anno 2009 pari a euro 1.524,42. Chiedeva pertanto l'annullamento della prima ordinanza, e la rideterminazione di quanto dovuto, all'esito della matura prescrizione, sulla base della seconda ordinanza. Il si costituiva con memoria difensiva, nella Controparte_5 quale contestava gli assunti avversari, rappresentando che la prima ordinanza scaturiva dalla trasformazione del regime orario del contratto, attributivo della docenza, che passava da 24 a
12 ore;
la seconda era riconducibile al decreto di progressione di carriera a chiusura del contratto a tempo indeterminato nel passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di docente.
Il Controparte_6
si costituiva con memoria difensiva,
[...] eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché le contestazioni di parte ricorrente si riferivano a un rapporto di lavoro intercorrente con il scaturendo da un atto CP_7
(decreto di ricostruzione carriera) dal medesimo adottato, e intervenendo la alla CP_3 stregua di mero ente pagatore. Nel merito, allegava la circostanza dell'obbligatorietà dell'azione esercitata ai fini del recupero delle indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione, e come tali suscettibili di ripetizione indipendentemente dalla condizione soggettiva del debitore, comunque tenuto ad adempiere.
La causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti, ammesse a ulteriori verifiche in sede contabile e di individuazione della fonte dei crediti, sicchè, esauriti tali adempimenti, all'udienza dell'11.6.2025 si procedeva alla discussione e alla pronuncia del dispositivo con contestuali motivi ai sensi dell'art.429 c.p.c.,
Il ricorso è fondato e deve perciò essere accolto. Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dal
, si osserva che la legittimazione sussiste – unitamente Controparte_6 a quella del – alla luce del principio secondo cui “in materia Controparte_5 di pubblico impiego contrattualizzato, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione dell'indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all'erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento ricevuto in eccedenza (“id est”, il ), Controparte_6 mentre sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio” (Cass. 15.11.2029 nr.29755). Nel caso di specie, peraltro, l'azione è rivolta non solo contro la pretesa creditoria, di natura restitutoria, fatta valere dal a seguito della rielaborazione Controparte_5
e revisione dei calcoli, posti alla base della ricostruzione della carriera della ricorrente all'interno dell'Amministrazione scolastica, ma anche nei confronti, ed anzi direttamente contro l'ordinanza-ingiunzione, per l'effetto emessa dal ai fini del recupero delle somme, che CP_2
pagina 3 di 5 si assumono non dovute. Ne consegue la sussistenza della legittimazione passiva anche di quest'ultimo Ente, preposto all'esecuzione delle trattenute di cui è richiesta la restituzione. Quanto all'ordinanza ingiunzione prot. nr. 46819/23/3 del 14.4.2023, emessa in sostituzione di quella recante protocollo nr.2847/23/3, avente ad oggetto “recupero del debito di euro 8.839,75 accertato su partita di stipendio 60976657” a carico di dall' , effettivamente, a Parte_1 parte l'imputazione della ricostruzione della carriera scolastica all' ICS Aldo Moro di Seregno, e non all ' di Perticato, in essa non viene individuato il decreto di ricostruzione di Parte_3 tale carriera, bensì nuovamente operato il riferimento a quello che è risultato essere il contratto di lavoro parziale prot. nr. 4156 stipulato in data 1.9.2022. In proposto, deve convenirsi con le obiezioni di parte ricorrente circa l'impossibilità, sulla base degli estremi e dei riferimenti così indicati, di stabilire il percorso ricostruttivo seguito e il provvedimento presupposto, che deve poter consistere in un decreto e non in un singolo contratto, ancorchè identificato con quello che ha determinato il passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Peraltro, l'ingiunzione da ultimo emessa non può validamente essere ricondotta sulla base dell'atto prot. nr.4156, coincidente con un contratto dell'1.9.2022, a somme, che si assumono indebitamente percepite in un anno scolastico precedente, quale quello del 2021/2022, pari complessivamente a euro 7.821,13. Contr L' incongruenza così rilevata non risulta superata alla luce delle produzioni della di Milano, che, all'esito dell'udienza in data 16.1.2025 e dei chiarimenti ivi richiesti, ha depositato un prospetto riassuntivo, ove compaiono i medesimi importi richiesti con le ultime due ordinanze ingiunzione, e il relativo periodo di riferimento. Non è riportato alcun decreto di ricostruzione carriera, né quello che si è appurato essere il contratto prot. nr. 4156, né qualsivoglia illustrazione in ordine ai criteri di calcolo delle somme e alle rispettive, specificatamente individuate, imputazioni. In tale senso si è espresso il Controparte_5 Contr
che nella propria nota autorizzata 20.5.2025 afferma: “il ha fornito solo una
[...] tabella riepilogativa senza specificare ulteriormente le causali sottese alle singole somme ingiunte, né quelle che sono oggetto di compensazione”. Ne consegue il difetto di una chiara e coerente riferibilità delle somme, pretese dall'Amministrazione a titolo di ripetizione di indebito, a un provvedimento idoneo a evidenziare con precisione la ricostruzione della carriera scolastica della ricorrente, atteso il solo e reiterato richiamo ad atto non pertinente, quale il decreto – espressamente menzionato - prot. nr. 4156 dell'1.9.1022. Il riferimento è il medesimo anche nella comunicazione, indirizzata alla ricorrente, di avvio del procedimento volto all'accertamento del debito erariale, ove testualmente si legge
“in dipendenza di assegni in più riscossi dall'11.12.2017 al 31.12.2022 per l'applicazione del decreto nr. 4156 dell'1.9.2022”. Non può, pertanto, che procedersi all'annullamento dell'impugnata ordinanza. Quanto all'ordinanza ingiunzione prot. nr. 53154/23/3 del 12.4.2023 per l'importo di euro 1.970,36, relativo ad assegni non dovuti per il periodo dall'1.1.2003 al 27.10.2016, è fondata l'eccezione di parte ricorrente in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti esposti per le annualità scolastiche 2003 e 2009, essendo integralmente decorso il relativo termine decennale in relazione alla data del 22.3.2023 dell'ingiunzione. L'eccepita causa estintiva non opera quindi per il solo importo relativo all' annualità, successiva al 22.3.2013, che si identifica in quella di euro 445,94 dell'anno 2016. Nella misura così circoscritta deve affermarsi la sussistenza del debito restitutorio in capo alla ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: annulla l'ordinanza ingiunzione prot. nr. 46819/23/3 del 14.4.2023 e per l'effetto dichiara non dovute dalla ricorrente le somme ivi reclamate;
condanna le parti convenute alla restituzione in favore della ricorrente della somme trattenute in forza dell'annullata ordinanza;
dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione prot. nr. 53154/23/3 del 12.4.2023 relativamente agli anni 2003 e 2009, essendosi i rispettivi crediti estinti per prescrizione;
condanna le parti convenute alla restituzione in favore della ricorrente della somme trattenute in relazione alle così indicate annualità; condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1700,00, oltre al rimborso di euro 118,50 per CU, rimborso spese genali, IVA
e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1354 /2023 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
) Controparte_1 P.IVA_1 Contr
- ( ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI
Oggi, 11.6.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi la ricorrente perosnalmente con l'avv. BILLE' SANTINA;
per il MIM il dott. CACCIATORE MARCO Parte_1 funzionario delegato;
per il MEF la dott.ssa funzionario delegato. Persona_1
Su invito del giudice, le parti procedono alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento dei rispettivi atti e nelle conclusioni ivi formulate. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1354/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLE' Parte_1 C.F._1
SANTINA e domicilio eletto in Monza via Prina 22
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dal dott. Cacciatore Marco e dalla dott.ssa
Falco Giuseppina e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MEF – Controparte_4
( ), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano P.IVA_2
rappresentata dal dott. VITALE MARCO e domicilio eletto in Milano via Freguglia 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2023, proponeva opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. nr. 46818/23/3 emessa dalla
[...]
, avente ad oggetto il recupero del debito erariale di euro Controparte_4
8.839,75, maturato in riferimento agli stipendi ricevuti in qualità di docente a tempo determinato presso l'IC Aldo Moro di Seregno, sulla base della ricostruzione della carriera scolastica per le annualità 2021, 2022 e 2023. Verificava che il decreto, richiamato nel provvedimento, recante pagina 2 di 5 nr. 4156 dell'1.9.2022, non riguardava la ricostruzione di detta carriera, bensì si identificava con un contratto a tempo determinato stipulato in data 1.9.2022 con l i Seregno, Parte_3 come tale del tutto inconferente rispetto alla ricostruzione posta a base dell'ingiunzione emessa per la restituzione di somme asseritamente non dovute. Proponeva altresì opposizione avverso un'altra ordinanza ingiunzione, recante nr. prot. 53154/23/3 emessa in data 12.4.2023, la quale, sulla base del decreto nr. 1111 dell'1.1.2023 esponeva importi non dovuti, e perciò oggetto di pretesa restitutoria , pari a complessivi euro 1.970,36, per assegni riscossi dall'1.1.2003 al 27.10.2026. Rispetto a tali importi, eccepiva l'intervenuta prescrizione, che aveva determinato l'estinzione dei crediti nascenti dalle retribuzioni dell'anno 2003, pari a euro 404,74, e dell'anno 2009 pari a euro 1.524,42. Chiedeva pertanto l'annullamento della prima ordinanza, e la rideterminazione di quanto dovuto, all'esito della matura prescrizione, sulla base della seconda ordinanza. Il si costituiva con memoria difensiva, nella Controparte_5 quale contestava gli assunti avversari, rappresentando che la prima ordinanza scaturiva dalla trasformazione del regime orario del contratto, attributivo della docenza, che passava da 24 a
12 ore;
la seconda era riconducibile al decreto di progressione di carriera a chiusura del contratto a tempo indeterminato nel passaggio dal profilo di assistente amministrativo a quello di docente.
Il Controparte_6
si costituiva con memoria difensiva,
[...] eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché le contestazioni di parte ricorrente si riferivano a un rapporto di lavoro intercorrente con il scaturendo da un atto CP_7
(decreto di ricostruzione carriera) dal medesimo adottato, e intervenendo la alla CP_3 stregua di mero ente pagatore. Nel merito, allegava la circostanza dell'obbligatorietà dell'azione esercitata ai fini del recupero delle indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione, e come tali suscettibili di ripetizione indipendentemente dalla condizione soggettiva del debitore, comunque tenuto ad adempiere.
La causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti, ammesse a ulteriori verifiche in sede contabile e di individuazione della fonte dei crediti, sicchè, esauriti tali adempimenti, all'udienza dell'11.6.2025 si procedeva alla discussione e alla pronuncia del dispositivo con contestuali motivi ai sensi dell'art.429 c.p.c.,
Il ricorso è fondato e deve perciò essere accolto. Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dal
, si osserva che la legittimazione sussiste – unitamente Controparte_6 a quella del – alla luce del principio secondo cui “in materia Controparte_5 di pubblico impiego contrattualizzato, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione dell'indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all'erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento ricevuto in eccedenza (“id est”, il ), Controparte_6 mentre sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio” (Cass. 15.11.2029 nr.29755). Nel caso di specie, peraltro, l'azione è rivolta non solo contro la pretesa creditoria, di natura restitutoria, fatta valere dal a seguito della rielaborazione Controparte_5
e revisione dei calcoli, posti alla base della ricostruzione della carriera della ricorrente all'interno dell'Amministrazione scolastica, ma anche nei confronti, ed anzi direttamente contro l'ordinanza-ingiunzione, per l'effetto emessa dal ai fini del recupero delle somme, che CP_2
pagina 3 di 5 si assumono non dovute. Ne consegue la sussistenza della legittimazione passiva anche di quest'ultimo Ente, preposto all'esecuzione delle trattenute di cui è richiesta la restituzione. Quanto all'ordinanza ingiunzione prot. nr. 46819/23/3 del 14.4.2023, emessa in sostituzione di quella recante protocollo nr.2847/23/3, avente ad oggetto “recupero del debito di euro 8.839,75 accertato su partita di stipendio 60976657” a carico di dall' , effettivamente, a Parte_1 parte l'imputazione della ricostruzione della carriera scolastica all' ICS Aldo Moro di Seregno, e non all ' di Perticato, in essa non viene individuato il decreto di ricostruzione di Parte_3 tale carriera, bensì nuovamente operato il riferimento a quello che è risultato essere il contratto di lavoro parziale prot. nr. 4156 stipulato in data 1.9.2022. In proposto, deve convenirsi con le obiezioni di parte ricorrente circa l'impossibilità, sulla base degli estremi e dei riferimenti così indicati, di stabilire il percorso ricostruttivo seguito e il provvedimento presupposto, che deve poter consistere in un decreto e non in un singolo contratto, ancorchè identificato con quello che ha determinato il passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Peraltro, l'ingiunzione da ultimo emessa non può validamente essere ricondotta sulla base dell'atto prot. nr.4156, coincidente con un contratto dell'1.9.2022, a somme, che si assumono indebitamente percepite in un anno scolastico precedente, quale quello del 2021/2022, pari complessivamente a euro 7.821,13. Contr L' incongruenza così rilevata non risulta superata alla luce delle produzioni della di Milano, che, all'esito dell'udienza in data 16.1.2025 e dei chiarimenti ivi richiesti, ha depositato un prospetto riassuntivo, ove compaiono i medesimi importi richiesti con le ultime due ordinanze ingiunzione, e il relativo periodo di riferimento. Non è riportato alcun decreto di ricostruzione carriera, né quello che si è appurato essere il contratto prot. nr. 4156, né qualsivoglia illustrazione in ordine ai criteri di calcolo delle somme e alle rispettive, specificatamente individuate, imputazioni. In tale senso si è espresso il Controparte_5 Contr
che nella propria nota autorizzata 20.5.2025 afferma: “il ha fornito solo una
[...] tabella riepilogativa senza specificare ulteriormente le causali sottese alle singole somme ingiunte, né quelle che sono oggetto di compensazione”. Ne consegue il difetto di una chiara e coerente riferibilità delle somme, pretese dall'Amministrazione a titolo di ripetizione di indebito, a un provvedimento idoneo a evidenziare con precisione la ricostruzione della carriera scolastica della ricorrente, atteso il solo e reiterato richiamo ad atto non pertinente, quale il decreto – espressamente menzionato - prot. nr. 4156 dell'1.9.1022. Il riferimento è il medesimo anche nella comunicazione, indirizzata alla ricorrente, di avvio del procedimento volto all'accertamento del debito erariale, ove testualmente si legge
“in dipendenza di assegni in più riscossi dall'11.12.2017 al 31.12.2022 per l'applicazione del decreto nr. 4156 dell'1.9.2022”. Non può, pertanto, che procedersi all'annullamento dell'impugnata ordinanza. Quanto all'ordinanza ingiunzione prot. nr. 53154/23/3 del 12.4.2023 per l'importo di euro 1.970,36, relativo ad assegni non dovuti per il periodo dall'1.1.2003 al 27.10.2016, è fondata l'eccezione di parte ricorrente in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti esposti per le annualità scolastiche 2003 e 2009, essendo integralmente decorso il relativo termine decennale in relazione alla data del 22.3.2023 dell'ingiunzione. L'eccepita causa estintiva non opera quindi per il solo importo relativo all' annualità, successiva al 22.3.2013, che si identifica in quella di euro 445,94 dell'anno 2016. Nella misura così circoscritta deve affermarsi la sussistenza del debito restitutorio in capo alla ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: annulla l'ordinanza ingiunzione prot. nr. 46819/23/3 del 14.4.2023 e per l'effetto dichiara non dovute dalla ricorrente le somme ivi reclamate;
condanna le parti convenute alla restituzione in favore della ricorrente della somme trattenute in forza dell'annullata ordinanza;
dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione prot. nr. 53154/23/3 del 12.4.2023 relativamente agli anni 2003 e 2009, essendosi i rispettivi crediti estinti per prescrizione;
condanna le parti convenute alla restituzione in favore della ricorrente della somme trattenute in relazione alle così indicate annualità; condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1700,00, oltre al rimborso di euro 118,50 per CU, rimborso spese genali, IVA
e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 5 di 5