Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 421/2022
promossa da
, sito in località Colle Rudo, Campotosto (AQ) Parte_1
(p.iva ), in persona dell'amministratore pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in
[...] opposizione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Danilo Iannarelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in L'Aquila Via G. Polidoro n. 1 appellante contro
(P.IVA ), con sede in L'Aquila, Via Giosuè Controparte_1 P.IVA_2
Carducci n. 11, in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t., Sig. , CP_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ubaldo Lopardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via Antica Arischia n.
185/E,–,,
appellato avverso la sentenza n. 157/2022 del 28.03.2022, resa dal Giudice del Tribunale Civile di L'Aquila nella causa civile rg. n. 1801/2017, notificata in data 29.03.2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza del Tribunale Civile di L'Aquila n. 157 del 28.03.2022:
L'Aquila con il quale è stato ingiunto, su istanza dello al Controparte_3 Parte_1
il pagamento della somma di € 5.113,80 oltre le spese e competenze della
[...] procedura monitoria e, per l'effetto, dichiarare che il nulla deve Parte_1 per l'obbligazione dedotta in giudizio.
- per l'effetto, ordinare la restituzione al di ogni somma Parte_1 corrisposta per detto titolo allo in esecuzione provvisoria della sentenza Controparte_3 di primo grado;
- con condanna dello alla refusione delle spese e competenze dei due Controparte_3 gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ".
Per l'appellato:
“si chiede che la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia dichiarare inammissibili e/o rigettare i motivi di appello proposti dal in Parte_1 quanto infondati e in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Il in persona dell'Amministratore p.t. proponeva Parte_1 opposizione innanzi al Tribunale di L'Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2017 del 6.04.2017 pubblicato l'11.4.2017, notificato il 20.04.2017 dallo in persona del legale rapp.te p.t. con il quale era stato Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 5.113,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il predetto importo veniva richiesto sulla base di fatture emesse dalla società ricorrente per compensi relativi al periodo in cui lo
[...] aveva espletato l'attività di amministratore del CP_1 Parte_1
come da nomina del 9.5.2015 in occasione della quale l'assemblea
[...] aveva anche accettato il preventivo di spesa per l'attività di amministrazione.
2. L'opponente contestava integralmente l'ingiunzione, eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante il difetto di regolare conferimento di incarico di amministratore di condominio allo CP_1
, e l'indebita maggiorazione degli importi richiesti rispetto al preventivo
[...] entato.
3. Si costituiva in giudizio la Società opposta che, eccepiva la tardività dell'opposizione proposta in quanto notificata il 10.7.2017 ossia oltre i 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 20.04.2017 ed evidenziava come il opponente non potesse beneficiare della sospensione dei termini Parte_1 post sisma prevista dall'art 49 D.L. n. 186/2016 in quanto il domicilio del Condominio coincide con quello dell'amministratore che lo rappresenta quindi nella fattispecie con L'Aquila e non con Campotosto luogo dove è ubicato l'edificio condominiale. Contestava nel merito la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
pag. 2/6 4. Concessi i termini per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che aveva esito negativo, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di primo grado accoglieva l'eccezione di tardività dell' opposizione al decreto ingiuntivo sollevata dall'opposto sul Controparte_1 rilevo che il condominio, è privo di soggettività giuridica e, conseguentemente, di sede legale. In applicazione di tale principio, il domicilio del condominio deve ritenersi coincidente con quello del proprio amministratore nella specie domiciliato in L'Aquila Comune non ricompreso nell'ambito territoriale interessato dalla normativa dell'art. 49, comma 4, del D.L. del 17 ottobre 2016,
n. 189 e quindi non soggetto alla sospensione dei termini processuali. Per tali ragioni rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame il Parte_1 evidenziando l'erroneità della pronuncia essendo la normativa emergenziale di cui all'art. 49, comma 4, del D.L. 17.10.2016 n. 189 pienamente applicabile al caso in esame, atteso che il si trova proprio in uno dei Parte_1 comuni del cratere, ovverosia nel Comune di Campotosto essendo del tutto irrilevante il domicilio dell'amministratore, non potendo quest'ultimo privare il condominio di quei diritti che gli competono in funzione della sua allocazione territoriale, tutelata dalla normativa emergenziale post sisma. A parere dell'appellante una cosa è il domicilio del Condominio per le notificazioni che si individua nell'ufficio dell'amministratore ed altro è il centro di interesse (quello tutelato dalla norma emergenziale) che coincide con l'ubicazione dell'immobile che per la sua allocazione in un comune nel cratere è tutelato, dalla disciplina di cui all'art. 49 D.L. n. 189/2016. Nel merito reitera le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado e ribadisce che l'opposto non è mai stato ritualmente e regolarmente amministratore del opponente e che, quindi, per Parte_1 l'attività gestoria dallo stesso asseritamente svolta, in larga parte contestata, nulla può pretendere a titolo di compenso professionale. In particolare, sottolinea che in occasione della riunione assembleare del 9.5.2015 lo CP_1 veniva nominato illegittimamente amministratore del condominio
[...] [...]
in mancanza del quorum costitutivo. Chiede l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni come in epigrafe riportate.
6. Si è costituito in giudizio l'appellato per eccepire preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per la circostanza che non sussiste una delibera assembleare che autorizzi l'amministratore alla proposizione dell'impugnativa e comunque per chiederne il rigetto per infondatezza nel merito.
7. All'udienza del 8.05.2024 trattata in forma cartolare acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti pag. 3/6 conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dalla società appellata, invero secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione
o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali” (Cass. 16260/2016; Cass. 5833/2017).
9. Ad ogni modo, l'appello non può trovare positivo accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.
10. L' art. 49, comma 4, del D.L. del 17 ottobre 2016 n. 189 recita testualmente: Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all' allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.”, pertanto ai fini dell'applicabilità della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 secondo la citata norma, occorre preliminarmente verificare quale deve essere considerata la sede di un condominio.
9. Al riguardo la Suprema Corte si è espressa nel senso che il è un ente Parte_1 di gestione collegiale di interessi individuali sfornito di autonomia patrimoniale e di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti e che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore il quale è l'organo esecutivo cui spetta, quale mandatario dei condomini la rappresentanza degli stessi in tutti i rapporti esterni del relativi alle parti comuni. Il Parte_1
pag. 4/6 condominio, quindi, non ha una sede in senso tecnico per cui, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio condominiale un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (Cass. 976/2000; Cass. 16141/2005; Cass. 12208/1993).
10. Nel caso in esame risulta che il domicilio dell'amministratore in carica del
, sig. è ubicato in L'Aquila Parte_1 Parte_2 (via del Castelvecchio11), Comune non incluso nell' elenco di quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1 del D.l. n. 189/2016. Ne discende dunque l'inapplicabilità alla vicenda che ci occupa della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e la conferma della tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di L'Aquila n. 249/2017 del 6.04.2017 pubblicato 11.4.2017 e notificato il 20.04.2017, in quanto non proposta nel termine di 40 giorni dalla sua notificazione.
11. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve trovare conferma e l'appello deve dunque essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (€. 5113,80) e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al
30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n. 157/2022 del 28.03.2022, resa dal Giudice del Tribunale Civile di L'Aquila nella causa civile rg. n. 1801/2017, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio,che liquida, nella misura complessiva di €. 1.923,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA come per legge.
pag. 5/6 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza l'11.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 6/6