Sentenza 10 aprile 2020
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
Sentenza 22 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 21/10/2021, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 00107/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Zancla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’integrale ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- Reg. Sent. della Corte di Appello -OMISSIS- pubblicata in data 1.3.2019, nell'ambito del procedimento n. -OMISSIS- R.g. nonchè per la condanna del Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € -OMISSIS-, quali arretrati dovuti a titolo di indennizzo ex lege 244/2007 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 160/2016 (21.8.2016) sino al dicembre 2019, e oltre ai successivi ratei dell'indennizzo calcolati dal gennaio 2020 al soddisfo e oltre interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda di indennizzo del 5.4.2017, ossia dal 4.8.2017, fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che, con sentenza depositata in data 10 aprile 2020, emessa in sede di ottemperanza, l’intestato TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato della sentenza della Corte di Appello -OMISSIS- indicata in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come calcolate in motivazione;
che, nella medesima decisione l’intestato TAR ha nominato il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione delle somme dovute, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni;
che, con successivo reclamo ex art. 114 comma 6, c.p.a., notificato e depositato in data 2 luglio 2021, la ricorrente ha lamentato il solo parziale adempimento da parte del Ministero (con decreto del 7.7.2020 il Ministero avendo autorizzato il pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 244 del 2007 per il periodo dal 21.8.2016 fino al 30.6.2020, oltre interessi legali e spese legali), avendo omesso di iscrivere a ruolo il pagamento bimestrale dell’indennizzo di cui alla legge 244/2007, corrispondente alla I categoria, come stabilito con sentenza della Corte di appello -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-; nonché la corresponsione degli importi dovuti a titolo di indennizzo ex lege 244/2007 dal primo luglio 2020 in poi.
che la ricorrente lamenta che il Commissario ad acta non ha comunicato alcunché e non è pertanto possibile sapere se lo stesso si sia mai insediato, nonostante l’espressa richiesta in tal senso inviata in data 1.4.2021, in seguito reiterata l’1.6.2021;
che la ricorrente ha chiesto che: 1. sia ordinato al Ministero della Salute, e per esso al Commissario ad acta, di adottare i provvedimenti necessari per portare a completa e tempestiva esecuzione la sentenza oggetto del ricorso di ottemperanza; 2. in subordine, stante la perdurante non esecuzione della sentenza, sia sostituito il Commissario ad acta; 3. sia condannato il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente la somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, a far data dalla data di comunicazione o notificazione dell’emananda sentenza;
che il Ministero nel difendersi in giudizio ha depositato una relazione dando conto del fatto che, con Decreto Dirigenziale del 22.7.2021, trasmesso ai competenti uffici per i consueti controlli ai fini della registrazione, è stata riconosciuta a favore della ricorrente la complessiva somma di euro -OMISSIS- di cui euro -OMISSIS- a titolo di indennizzo interamente rivalutato ex lege n. 244/2007 per il periodo 1.7.2020 — 31.12.2020 ed euro -OMISSIS- a titolo di interessi legali;
che l’Amministrazione, relativamente all'apertura del ruolo di spesa fissa, presupponendo, anche questo, un decreto d'impegno sul pertinente capitolo, ha garantito che vi provvederà non appena possibile, tenuto conto del rispetto dei tempi tecnici previsti per la relativa procedura che prevede il coinvolgimento anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che all’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che da quanto sopra esposto e da quanto emerge dagli atti e documenti di causa risulta che la sentenza resa dall’intestato TAR in sede di ottemperanza e pubblicata in data 10 aprile 2020 non ha ricevuto integrale attuazione né dal Ministero resistente, né dal commissario ad acta nominato;
che, pertanto, deve essere ordinato al Commissario nominato di procedere a dare piena esecuzione alla sentenza predetta nei limiti e per la parte in cui non è stata ancora adempiuta dal Ministero resistente;
che, a tal fine, deve essere disposto che il Commissario provveda entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
che la causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), ordina che il Commissario ad acta nominato dall’intestato TAR con la sentenza del 341/2020 pubblicata in data 10 aprile 2020, proceda entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a dare piena esecuzione alla sentenza predetta nei limiti e per la parte in cui non è stata ancora adempiuta dal Ministero resistente;
rinvia la causa alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 per la verifica della corretta esecuzione del presente provvedimento.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.