Accoglimento
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04633/2025REG.PROV.COLL.
N. 03624/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3624 del 2023, proposto dai signori IO PE, GI ZZ, US AM, IO TE, IO UI OR, IO LI, VI DO, AL GI, CA MM, IO BA, UI NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Direzione per l’Impiego del personale militare dell'Aeronautica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1944/2022, resa tra le parti, relativa all’accertamento del diritto alla liquidazione della indennità di trasferimento di autorità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Direzione per l’impiego del personale Militare dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori IO PE, GI ZZ, US AM, IO TE, IO UI OR, IO LI, VI DO, AL GI, CA MM, IO BA, UI NO, sottufficiali dell’Aeronautica Militare, hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, n. 1944 del 6 dicembre 2022, che ha respinto il ricorso da loro proposto per l’accertamento dell’indennità di trasferimento, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, spettante per il trasferimento dalla sede di servizio di Brindisi a quella di Galatina.
Con il ricorso avevano esposto di essere stati in servizio presso il Distaccamento presso l’Aeroporto di Brindisi come controllori del traffico aereo e di essere stati trasferiti al 61° Stormo di Lecce all’interno dell’aeroporto di Galatina dal 18 aprile 2016 (tranne il sig. NO, trasferito a Galatina successivamente, il 20 marzo 2017, a causa di un periodo di inidoneità al servizio), a seguito di provvedimenti di autorità, dovuti al transito dei Servizi della navigazione, di controllo del traffico aereo, dall’Aeronautica militare all’aviazione civile. Avevano dedotto la sussistenza dei presupposti della indennità ovvero del trasferimento disposto in funzione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione e la distanza tra le due sedi non limitrofe.
L’Amministrazione, costituendosi in giudizio, aveva depositato la documentazione relativa alle indicazioni di gradimento presentate dagli interessati prima del trasferimento e nella memoria aveva dedotto che era stata attivata una specifica procedura di trasferimento verso sedi di gradimento; inoltre si doveva ritenere rinunciabile la detta indennità.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo di qualificare il trasferimento come effettuato “a domanda”, in quanto l’Amministrazione aveva avviato un apposito procedimento richiedendo agli interessati di esprimere le preferenze sulla sede di servizio.
Con l’appello è stato proposto un unico articolato motivo con cui è stata contestata la sentenza per errore in fatto ed in diritto, carenza motivazionale, contraddittorietà intrinseca ed irragionevolezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 86/2001, violazione del principio del giusto procedimento, con cui è stato dedotto che i trasferimenti devono essere qualificati in relazione alle esigenze sottese, nel caso di specie, una complessiva riorganizzazione dei servizi, con cessazione del servizio di navigazione aerea del Distaccamento aeroportuale di Brindisi, mentre l’indicazione della sede gradita su apposito modulo pre-compilato (c.d. modulo “Annesso II” - “Dichiarazione sedi di gradimento”), non avrebbe mutato la natura del trasferimento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa.
Gli appellanti hanno presentato memoria insistendo per la fondatezza dell’appello.
Il Ministero della Difesa ha presentato memoria di replica deducendo che non solo gli appellanti avevano indicato il gradimento per le sedi, ma avevano anche espressamente accettato che il trasferimento avvenisse “a domanda” e comunque senza oneri per l’Amministrazione, rinunciando quindi alla relativa indennità, ammesso che gli fosse spettata.
Entrambe le parti hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001 “ al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
Deve richiamarsi la giurisprudenza consolidata anche della Sezione, per cui per trasferimento d'autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l'interesse dell'amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell'interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell'indennità non viene meno quando l'Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell'amministrazione, che per la miglior cura dell'interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione, obbligando inderogabilmente i militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2023, n. 8616; 17 aprile 2023, n. 3830; 22 giugno 2022, n. 5125; 5 maggio 2021, n. 3499; sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029; Adunanza Plenaria, n. 1 del 2016).
Sulla scorta di tali coordinate giurisprudenziali i trasferimenti disposti dal Distaccamento di Brindisi all’aeroporto di Galatina non possono che essere qualificati come trasferimenti d'ufficio, essendo stati disposti in funzione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, in relazione al trasferimento delle competenze in materia di controllo del traffico aereo dall’Aeronautica militare all’aviazione civile. Risulta infatti espressamente dalla stessa documentazione depositata dall’Amministrazione in primo grado ( cfr. appunto per il Direttore del 13 marzo 2015 dell’Ufficio 4° della Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica) che il trasferimento sia stato la conseguenza di una riorganizzazione di carattere generale a livello nazionale del servizio del controllo del traffico aereo, che ha inciso anche sul Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, per il quale è stata avviata una attività di “desk office” dei militari in servizio, al fine di acquisire indicazioni circa “ i desiderata degli interessati con l’acquisizione degli annessi 2, il livello di abilitazione posseduta, eventuali problematiche di carattere familiare, altre informazioni utili allo sviluppo di un successivo piano di reimpiego”. Gli Annessi 2 sono i modelli predisposti dall’Amministrazione per le indicazioni di tali informazioni e delle sedi di gradimento.
L’acquisizione delle informazioni nel corso del procedimento, tesa a contemperare le esigenze dell’Amministrazione militare con quelle dei militari, anche in relazione al rilevante ambito della riorganizzazione, non ha modificato la natura del trasferimento, che è comunque stato disposto in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, che ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità, di contemperare tali esigenze con quelle del militare; queste ultime, infatti, sono state soddisfatte se e in quanto coincidenti con quelle dell’Amministrazione, come comprovato dalla circostanza - che risulta altresì dalla documentazione prodotta - che le sedi di destinazione, nel caso di specie, l’aeroporto di Galatina, sono state individuate in un complessivo piano di reimpiego del personale in relazione alle varie professionalità.
In ogni caso, la giurisprudenza della Sezione è costante nel ritenere che le istanze di gradimento del trasferimento presentate dagli interessati su specifica richiesta dell’amministrazione non neutralizzino il diritto di credito alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 (Consiglio di Stato, Sezione, II 3 febbraio 2025, n. 830) né rilevi l’avvio di una procedura di trasferimento per i militari in servizio nella sede da sopprimere, con cui l’Amministrazione abbia sollecitato proprio la presentazione da parte degli stessi di un'istanza di trasferimento con scelta delle sedi gradite, assicurandone tendenzialmente l'accoglimento, nel caso in cui detto trasferimento non origina in ragioni personali o familiari del militari, quanto piuttosto ed esclusivamente nelle prioritarie esigenze riorganizzative dell'amministrazione, mentre il comportamento concretamente tenuto dall'Amministrazione, di sollecitare le domanda di trasferimento degli interessati per assicurare una ricollocazione a loro quanto più favorevole possibile, non può che inquadrarsi nei normali obblighi di esecuzione del contratto e del rapporto di lavoro secondo buona fede e non può valere a mutare la natura giuridica dei predetti trasferimenti come d'ufficio. (Consiglio di Stato, sez. II, 2 ottobre 2023, n. 8616, cit. relativamente alla soppressione della sede della Guardia di Finanza delle Isole Tremiti e della ricollocazione del personale).
La Amministrazione sostiene, altresì, che i militari avrebbero rinunciato alla detta indennità accettando il trasferimento “a domanda”.
Sul punto non può che richiamarsi la giurisprudenza della Sezione, che ritiene irrilevanti le indicazioni rese nei moduli precompilati con tali diciture dalla Amministrazione, in quanto tali dichiarazioni comportano acquiescenza rispetto alla sede di destinazione e, più in generale, rispetto agli effetti e all’operatività del trasferimento, ma non rappresentano una rinuncia all’indennità, la quale è oggetto di un diritto di credito, che sorge in presenza dei presupposti di legge, ovverosia il fatto che la mobilità rappresenti una modalità con cui l’amministrazione realizza i propri obiettivi pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 24 dicembre 2024, n. 10382; 20 settembre 2023, n. 8435; 22 giugno 2022, n. 5125). Inoltre la volontà di rinunciare ad un diritto relativo al rapporto di lavoro - pur non essendo applicabile il divieto di rinunce di cui all’art. 2113 c.c. al pubblico impiego non contrattualizzato - deve essere consapevole ed espressa dopo l’acquisizione del diritto nel proprio patrimonio e non può, pertanto, essere formulata in via preventiva prima del trasferimento (Cons. Stato, sez. II, 29 novembre 2022, n. 10529; 24 dicembre 2024, n. 10382; Cass. civ., sez. lavoro, 20 gennaio 2017, n. 1556; Cons. Stato, II, 1 marzo 2023, n. 2204; 29 novembre 2022, n. 10529, n. 10529; sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 115), potendo solo in presenza di tali presupposti essere configurata come remissione del debito (Cons. Stato, Sezione II 2 ottobre 2024, n. 7924).
Nel caso di specie, sussistono quindi i presupposti per l’indennità di trasferimento disposto per una sede non limitrofa, secondo l’interpretazione della Sezione per cui per sede limitrofe devono intendersi quelle poste in comuni confinanti (Cons. Stato, Sez. II, 22 giugno 2022, n. 5125; Sez. II, 18 aprile 2025, n. 3420).
L’appello, quindi, è fondato e deve essere accolto (cfr. in fattispecie simile Consiglio di Stato n. 7724/2023) e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con l’accertamento della spettanza del diritto all’indennità di trasferimento e la condanna al pagamento delle relative somme, a cui devono essere sommati gli interessi legali sulle somme non tempestivamente pagate fino all’effettivo soddisfo, calcolati sui singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'adempimento tardivo. Non spetta invece la rivalutazione in base al divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 per i crediti relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e non essendo specificamente dedotto che la rivalutazione monetaria nel periodo in questione comporti una somma maggiore degli interessi legali (cfr. Consiglio di Stato sez. II 7 marzo 2024, n. 2253).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate per il doppio grado di giudizio in euro 5000,00 (cinquemila,00), oltre accessori di legge, in favore di tutti i ricorrenti complessivamente considerati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio pari a euro 5000,00 (cinquemila,00) oltre accessori di legge in favore di tutti i ricorrenti complessivamente considerati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO