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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 343/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 343/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'Avv.to Domenico Carotenuto
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv.to Marialuigia Ferrante
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/01/2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, esponeva di aver lavorato e di lavorare alle dipendenze della dal 01/03/2021, come operaio edile nel Controparte_2 settore costruzioni e lavori stradali, svolgendo sempre le medesime mansioni, consistenti nel trasporto dei materiali di lavoro, carico e scarico degli stessi, montaggio e smontaggio delle impalcature e delimitazioni cantiere, nonché lavori di muratura in genere;
che a causa del tipo di lavoro prestato nel corso degli anni, per turni di almeno 8 ore giornaliere e 5 giorni a settimana, per la movimentazione manuali di carichi (sacchi di gesso, di intonaco, blocchi, tavelle, secchi di pittura nonché, martelli pneumatici, pale, picconi, ecc.) e per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, ne era derivata una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
che in particolare era affetto da “Discopatie del tratto lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, come risultanti dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che, stante l'origine professionale della malattia, aveva presentato domanda amministrativa all' sede di CP_1
Napoli, al fine di vedersi riconoscere una rendita vitalizia, o in via gradata l'indennizzo per danno biologico;
che l' , identificata la M.P. con il n° 515996934 del 23/03/2023, ed in seguito CP_1 all'espletamento di visita medico-legale, con provvedimento del 22/08/2023 aveva comunicato che
“gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata”; che pertanto aveva proposto formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, rimasta senza esito.
Tanto premesso chiedeva di “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor , a causa Parte_1 della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori al 6% a decorrere dal 23/03/2023 (data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo CP_1 del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di CP_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Venendo alla fattispecie in esame dalla documentazione depositata e dall'istruttoria orale è confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa alle dipendenze delle società indicate in ricorso e a decorrere dal 1.03.2021 alle dipendenze della con Controparte_2 mansioni di operaio edile e secondo le modalità dedotte in ricorso.
Con riguardo, invece, all'accertamento della malattia professionale e del nesso di causalità con la dedotta lavorazione, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante Persona_1 fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono alla conclusione che l'istante risulta affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare.
2. La predetta infermità sussisteva alla data di presentazione della domanda amministrativa e non vi sono stati successivi aggravamenti;
3. Non vi è stata inabilità temporanea;
4. Per tale infermità non è dimostrato il nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate (nel periodo invocato) e la malattia dichiarata;
5. La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico- fisica, lamentate dall'istante, non hanno carattere di malattia professionale” (cfr. perizia Dott. Per_1
del 26.02.2025).
[...]
Come precisato dal consulente “Il quadro clinico è quello di una moderata limitazione funzionale dei movimenti del rachide come descritto nell'esame obiettivo: non vi è iporiflessia, il tono e il trofismo dei muscoli paravertebrali è nella norma per sesso ed età, i movimenti di inclinazione del rachide sono ai limiti, non vi sono deficit perimetrali agli arti superiori e/o inferiori, non rilevati disturbi Par trofici e della sensibilità. La disponibile (20.02.2023) mette in evidenza: Incipienti segni di spondilosi dei metameri esaminati. I dischi intersomatici L4-L5 ed L5-S1 presentano iniziali fenomeni di degenerazione e protrudono dei canali di coniugazione sinistra…Viene, quindi, documentata oggettivamente una spondilosi lombare (più comunemente osteoartrosi della colonna vertebrale), ossia una patologia della colonna vertebrale, in cui le vertebre tendono a muoversi e a scivolare l'una sull'altra (quadro al momento non riscontrato). Coesiste una osteocondrosi, termine con cui si indica un gruppo di patologie che riguardano sia l'osso sia la cartilagine e che hanno una eziopatogenesi degenerativa. Sulla insorgenza delle protrusioni discali è nota l'influenza della patologia artrosica che, nel caso del ricorrente, si concretizza con le menzionate spondilosi e osteocondrosi, costituendo condizione largamente presente nella popolazione non esposta lavorativamente e comparata per sesso ed età, rappresentando una, se non la più frequente, causa di lombalgia. Il problema medico-legale che si discute è la verifica se l'infermità osteoartrosica con la protrusione discale integrino la fattispecie di malattia professionale. La patologia discale è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età, anche se è altrettanto vero ed epidemiologicamente acquisito che l'esposizione ad una serie di fattori, tra cui il sovraccarico meccanico da alterazioni posturali ed i microtraumi, che si determinano per sottoposizione protratte a vibrazioni rendono l'infermità più consistente sul piano del suo sviluppo e della sua rilevanza clinico nosografica. Sulla insorgenza delle protrusioni discali non vi è un rapporto causale diretto, esclusivo di una determinata condizione lavorativa. Tale quadro patologico si manifesta comunemente anche nella popolazione non esposta lavorativamente della medesima età e le caratteristiche cliniche e morfologiche dell'affezione del periziato non la collocano in un'area di fenomenologia patologica più intensa rispetto a quella presentata dalla popolazione non lavorativa, anche in riferimento a costituzione, sesso ed età. L'influenza della patologia artrosica nella insorgenza delle protrusioni discali del ricorrente, è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. E'da chiarire che alla lettura delle immagini non risultano ernie discali”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, la domanda va rigettata. Il ricorrente è esonerato dal pagamento delle spese di lite, vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art
152 disp. att. c.p.c, in atti. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara non dovute le spese di lite nei confronti dell' . Pone le spese di CTU a carico CP_1 dell' , liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 30.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 343/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'Avv.to Domenico Carotenuto
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv.to Marialuigia Ferrante
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/01/2024, il ricorrente, indicato in epigrafe, esponeva di aver lavorato e di lavorare alle dipendenze della dal 01/03/2021, come operaio edile nel Controparte_2 settore costruzioni e lavori stradali, svolgendo sempre le medesime mansioni, consistenti nel trasporto dei materiali di lavoro, carico e scarico degli stessi, montaggio e smontaggio delle impalcature e delimitazioni cantiere, nonché lavori di muratura in genere;
che a causa del tipo di lavoro prestato nel corso degli anni, per turni di almeno 8 ore giornaliere e 5 giorni a settimana, per la movimentazione manuali di carichi (sacchi di gesso, di intonaco, blocchi, tavelle, secchi di pittura nonché, martelli pneumatici, pale, picconi, ecc.) e per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, ne era derivata una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
che in particolare era affetto da “Discopatie del tratto lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, come risultanti dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati;
che, stante l'origine professionale della malattia, aveva presentato domanda amministrativa all' sede di CP_1
Napoli, al fine di vedersi riconoscere una rendita vitalizia, o in via gradata l'indennizzo per danno biologico;
che l' , identificata la M.P. con il n° 515996934 del 23/03/2023, ed in seguito CP_1 all'espletamento di visita medico-legale, con provvedimento del 22/08/2023 aveva comunicato che
“gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata”; che pertanto aveva proposto formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, rimasta senza esito.
Tanto premesso chiedeva di “a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor , a causa Parte_1 della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori al 6% a decorrere dal 23/03/2023 (data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo CP_1 del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria c) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di CP_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Ai fini della risoluzione della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni, in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Venendo alla fattispecie in esame dalla documentazione depositata e dall'istruttoria orale è confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa alle dipendenze delle società indicate in ricorso e a decorrere dal 1.03.2021 alle dipendenze della con Controparte_2 mansioni di operaio edile e secondo le modalità dedotte in ricorso.
Con riguardo, invece, all'accertamento della malattia professionale e del nesso di causalità con la dedotta lavorazione, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante Persona_1 fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono alla conclusione che l'istante risulta affetto da “Spondilodiscoartrosi lombare.
2. La predetta infermità sussisteva alla data di presentazione della domanda amministrativa e non vi sono stati successivi aggravamenti;
3. Non vi è stata inabilità temporanea;
4. Per tale infermità non è dimostrato il nesso di causa/concausa intercorrente tra il rischio legato alle attività lavorative esercitate (nel periodo invocato) e la malattia dichiarata;
5. La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico- fisica, lamentate dall'istante, non hanno carattere di malattia professionale” (cfr. perizia Dott. Per_1
del 26.02.2025).
[...]
Come precisato dal consulente “Il quadro clinico è quello di una moderata limitazione funzionale dei movimenti del rachide come descritto nell'esame obiettivo: non vi è iporiflessia, il tono e il trofismo dei muscoli paravertebrali è nella norma per sesso ed età, i movimenti di inclinazione del rachide sono ai limiti, non vi sono deficit perimetrali agli arti superiori e/o inferiori, non rilevati disturbi Par trofici e della sensibilità. La disponibile (20.02.2023) mette in evidenza: Incipienti segni di spondilosi dei metameri esaminati. I dischi intersomatici L4-L5 ed L5-S1 presentano iniziali fenomeni di degenerazione e protrudono dei canali di coniugazione sinistra…Viene, quindi, documentata oggettivamente una spondilosi lombare (più comunemente osteoartrosi della colonna vertebrale), ossia una patologia della colonna vertebrale, in cui le vertebre tendono a muoversi e a scivolare l'una sull'altra (quadro al momento non riscontrato). Coesiste una osteocondrosi, termine con cui si indica un gruppo di patologie che riguardano sia l'osso sia la cartilagine e che hanno una eziopatogenesi degenerativa. Sulla insorgenza delle protrusioni discali è nota l'influenza della patologia artrosica che, nel caso del ricorrente, si concretizza con le menzionate spondilosi e osteocondrosi, costituendo condizione largamente presente nella popolazione non esposta lavorativamente e comparata per sesso ed età, rappresentando una, se non la più frequente, causa di lombalgia. Il problema medico-legale che si discute è la verifica se l'infermità osteoartrosica con la protrusione discale integrino la fattispecie di malattia professionale. La patologia discale è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad etiologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionali all'età, anche se è altrettanto vero ed epidemiologicamente acquisito che l'esposizione ad una serie di fattori, tra cui il sovraccarico meccanico da alterazioni posturali ed i microtraumi, che si determinano per sottoposizione protratte a vibrazioni rendono l'infermità più consistente sul piano del suo sviluppo e della sua rilevanza clinico nosografica. Sulla insorgenza delle protrusioni discali non vi è un rapporto causale diretto, esclusivo di una determinata condizione lavorativa. Tale quadro patologico si manifesta comunemente anche nella popolazione non esposta lavorativamente della medesima età e le caratteristiche cliniche e morfologiche dell'affezione del periziato non la collocano in un'area di fenomenologia patologica più intensa rispetto a quella presentata dalla popolazione non lavorativa, anche in riferimento a costituzione, sesso ed età. L'influenza della patologia artrosica nella insorgenza delle protrusioni discali del ricorrente, è provata con il dato oggettivo dell'indagine radiografica. E'da chiarire che alla lettura delle immagini non risultano ernie discali”.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Pertanto, in conformità alle conclusioni rassegnate, la domanda va rigettata. Il ricorrente è esonerato dal pagamento delle spese di lite, vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art
152 disp. att. c.p.c, in atti. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara non dovute le spese di lite nei confronti dell' . Pone le spese di CTU a carico CP_1 dell' , liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 30.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano