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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6695/2025
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Eleonora Ricchizzi;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.7.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile ex art. 12 l.
118/1971.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall di CP_1
inammissibilità della domanda per mancata specificazione dei motivi di contestazione prescritti dall'art. 445-bis co. 6 c.p.c., il quale dispone che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare […] il ricorso
introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione”.
L'eccezione è fondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità “la legge prevede a
pena d'inammissibilità la specificazione delle ragioni del dissenso non
all'atto della sua presentazione, ma in quello, successivo, della
proposizione del ricorso introduttivo del giudizio” (Cass. n. 12332/2015) e
“l'art. 445-bis c.p.c. comma 6 prevede che nel ricorso introduttivo del
giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di
contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in
sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine
dell'introduzione dell'art. 445-bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare
una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il
contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini
di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a
2 scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive
alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono
formulate (“specificate”) propongano le ragioni di dissenso rispetto al
percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali
ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione
censurata chieste dalla parte” (Cass. n. 12165/2019).
Nel caso in specie il ricorrente nell'atto introduttivo ha contestato genericamente l'inadeguatezza della ctu, limitandosi ad indicare la sussistenza a suo carico di patologie tali da determinare una totale inabilità, senza specificare tuttavia il contenuto delle censure mosse alla ctu, né gli elementi di cui lamenta l'inadeguata valutazione.
Nemmeno nelle note difensive - autorizzate all'udienza del 28.10.2025 – il ricorrente ha articolato eventuali specificazioni tenuto conto che la relazione della dott.ssa (carente anche essa di specificità) non Per_1
sopperisce al richiamato onere.
Peraltro, in termini analoghi questo tribunale si è già pronunciato con le sentenze n. 125 del 24.1.2024 (estensore il dott. Cosimo Magazzino) e n.
2261 del 12.9.2025 (estensore la dott.ssa Giulia Viesti), acquisite agli atti di causa e da intendersi qui richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., quali precedenti conformi.
Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
3 pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6695/2025
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con l'avv. Eleonora Ricchizzi;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: pensione di inabilità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.7.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per la pensione di inabilità civile ex art. 12 l.
118/1971.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall di CP_1
inammissibilità della domanda per mancata specificazione dei motivi di contestazione prescritti dall'art. 445-bis co. 6 c.p.c., il quale dispone che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare […] il ricorso
introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione”.
L'eccezione è fondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità “la legge prevede a
pena d'inammissibilità la specificazione delle ragioni del dissenso non
all'atto della sua presentazione, ma in quello, successivo, della
proposizione del ricorso introduttivo del giudizio” (Cass. n. 12332/2015) e
“l'art. 445-bis c.p.c. comma 6 prevede che nel ricorso introduttivo del
giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di
contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in
sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine
dell'introduzione dell'art. 445-bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare
una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il
contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini
di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a
2 scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive
alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono
formulate (“specificate”) propongano le ragioni di dissenso rispetto al
percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali
ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione
censurata chieste dalla parte” (Cass. n. 12165/2019).
Nel caso in specie il ricorrente nell'atto introduttivo ha contestato genericamente l'inadeguatezza della ctu, limitandosi ad indicare la sussistenza a suo carico di patologie tali da determinare una totale inabilità, senza specificare tuttavia il contenuto delle censure mosse alla ctu, né gli elementi di cui lamenta l'inadeguata valutazione.
Nemmeno nelle note difensive - autorizzate all'udienza del 28.10.2025 – il ricorrente ha articolato eventuali specificazioni tenuto conto che la relazione della dott.ssa (carente anche essa di specificità) non Per_1
sopperisce al richiamato onere.
Peraltro, in termini analoghi questo tribunale si è già pronunciato con le sentenze n. 125 del 24.1.2024 (estensore il dott. Cosimo Magazzino) e n.
2261 del 12.9.2025 (estensore la dott.ssa Giulia Viesti), acquisite agli atti di causa e da intendersi qui richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., quali precedenti conformi.
Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
3 pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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