Articolo 21 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 20Articolo 22
Versione
18 agosto 1977
Art. 21.
All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977