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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1261/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. FALSINI MARIA LETIZIA
[...]
APPELLANTE contro
Controparte_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BILLETTA
[...] P.IVA_1
C.F._1
APPELLATO avverso la sentenza n. 1473/2021 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
28/05/2021
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
[...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FALSINI MARIA LETIZIA
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pagina 1 di 18 impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, del
28/5/2021, pubblicata il 28/05/2021 (n. 1473/2021 del Tribunale di Firenze,
Giudice dott. Susanna Zanda):
- accertare e dichiarare infondate tutte le domande della
[...]
e per l'effetto rigettare tali domande;
Controparte_1
- accertare e dichiarare la legittimità degli atti e provvedimenti della Parte_1 impugnati con il procedimento di 1° grado;
2. - accertare e dichiarare che ha il diritto di revocare e recuperare dalla Pt_1 società attrice l'intero contributo oggetto di causa;
- riformare la parte di sentenza che ha disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della Controparte_1 al pagamento delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Per la parte appellata :
Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI FIRENZE ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa rigettare l'atto di appello proposto perché inammissibile e infondato, e per l'effetto
CONFERMARE integralmente la sentenza n° 1473/2021 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Firenze – Giudice Monocratico Dott.ssa Zanda - in data 28/05/2021
Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 del grado di appello
In via istruttoria parte appellata produce il fascicolo telematico di primo grado
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza N. 1473/2021, con la quale ha deciso come segue: dichiara la sussistenza di causa di forza maggiore e di circostanza eccezionale nell'attuazione della piantumazione completa del vigneto entro il termine prorogato al
31/12/2018 e così la rendicontazione ad dell'intera superficie prevista in decreto Pt_1
pagina 2 di 18 pari a 7,4970 ha in relazione al contributo di cui al decreto 51 del 22/3/2013 con cui la regione disponeva a favore dell'attrice l'erogazione di un contributo parziale di Pt_1 euro 80.592,75 a titolo di misura ristrutturazione e riconversione vigneti-regolamento C.
E. 1234/2007 modificato con regolamento C. E. 491/2009 a fronte della piantumazione di un nuovo vigneto di 7,4970 ha, in località Lustignano, Comune di Pomarance provincia di
Pisa;
dichiara l'illegittimità del decreto 168 del 21/1/2019 EA notificata a parte ricorrente il
9/2/2019 e per l'effetto dichiara che la Controparte_2
Società semplice in persona del suo legale rappresentante non ha
[...]
l'obbligo di restituzione del contributo;
per l'effetto dichiara la legittimità della presentazione da parte dell'attrice del piano definitivo di completamento delle opere entro la data del 31/12/2023;
condanna a rimborsare all'attrice di spese di lite che liquida in euro 13.430 per Pt_1 onorari, euro 759 per contributo unificato oltre accessori di legge.
Esponeva il giudice di primo grado, che con ricorso ex Art 415 c.p.c. la società agricola aveva esposto che con decreto 51 del 2013 Regione Toscana aveva disposto a favore di essa attrice l'erogazione di un contributo parziale di euro 80.592,75 a titolo di misura ristrutturazione riconversione vigneti ai sensi dei regolamenti CE sopra citati a fronte della piantumazione di un nuovo vigneto di 7,4970 ha, in località Lustignano Comune di
Pomarance, provincia di Pisa. Il contributo parziale era accreditato alla ricorrente da
, nella sua qualità di ente erogatore. La azienda provvedeva nelle stagioni agricole Pt_1
2014 2015 2016 alle lavorazioni dei terreni e infine nella primavera estate 2017 alla piantumazione di 27.200 viti per una superficie di 4,59 ha. Tuttavia l'estate 2017 era stata particolarmente calda ed arida tanto che la Regione Toscana aveva decretato lo stato di emergenza regionale per la situazione di crisi idrica in atto. In conseguenza di tali condizioni climatiche estreme nell'estate del 2017 l'azienda doveva dedicare le risorse umane e finanziarie all'opera di irrigazione riuscendo a salvare 12.200 viti delle 27.200 piantumate. Presentava regolare denuncia dei danni da siccità che tuttavia non sortiva né aiuto né contributo. concedeva però una proroga al 31/12/2018 per il Pt_1 completamento del vigneto fino alla superficie originariamente dichiarata di 7,4970 ha.
Tuttavia, nel corso dello sbancamento e livellamento dei rimanenti terreni, erano affiorate rocce non visibili in precedenza, in parte solidalmente legata alla struttura geologica pagina 3 di 18 collinare e in parte formate da massi staccati di 30, 40 t l'uno. L'estate del 2018 era stata dedicata all'asportazione delle rocce, condizione essenziale per poter completare lo sbancamento e il livellamento dei terreni destinati alla rimanente superficie da piantumare a vigneto. Lo stato delle opere realizzate veniva certificato dall'agronomo con relazione tecnica 27/11/2018. Il 10/12/2018 essa presentava ad istanza di proroga Pt_1 motivata dalle evidenti cause di forza maggiore, documentando la situazione tecnica del terreno e chiedendo tempo fino al 31/7/2019 per completare la rimanente superficie a vigneto di 2,907 ha. notificava decreto 168 del 21/1/2019 il 19/2/2019 oggetto Pt_1 della impugnazione, con il quale autorizzava la revoca del decreto EA 516 21/3/2018 avente per oggetto la revoca del recupero del contributo di cui al decreto EA 370 del
28/2/2018. La azienda aveva sostenuto che la nota 19/3/2018 comunicata nel Maggio
2018 con cui si ammetteva la prima proroga riguardava non la siccità segnalata dall'attrice con la nota successiva 22/6/2017, ma riguardava una precedente denuncia di calamità naturale del 2016 per il maltempo nel milanese, dove l'attrice aveva la sua contabilità che veniva danneggiata. Dunque, sulla denuncia della siccità del 22/6/2017 e successivamente del 17/4/2018, non si era mai pronunciata provvedendo Pt_1 illegittimamente al recupero delle somme nei primi mesi del 2019. D'altra parte, la attrice non era in grado di procedere al completamento della piantumazione atteso che le denunce di calamità naturale legata alla siccità non erano state evase. Osservava poi che il regolamento europeo non poneva limitazioni né al numero di proroghe né alla tipologia di eventi;
in particolare richiamava il regolamento UE 1306 del 2013 e ulteriormente il regolamento 642.014, che tuttavia era rimasto inattuato nella parte in cui invitava gli
Stati membri a predisporre una propria normativa specifica integrativa. Quanto all'argomento per cui la seconda proroga non poteva essere concessa per mancata presentazione della dichiarazione finale di impianto del vigneto, la dichiarazione non poteva essere fornita perché il vigneto non era stato piantonato interamente proprio per la circostanza eccezionale dell'affioramento di rocce di enormi dimensioni. Tuttavia, era stata dimostrata la parziale piantumazione come sopra esposto.
esponeva i seguenti fatti: Pt_1
il 28/2/2013 la società aveva presentato domanda di ammissione al contributo europeo;
il 22/3/2013 veniva emesso il decreto 51 di ammissione al contributo con autorizzazione ai lavori a decorrere dal 29/2/2013 e termine per il completamento al 31/12/2017;
pagina 4 di 18 nel settembre 2013 veniva accreditata la somma di euro 80.592,75 alla società;
aveva comunicato nota 13.941 del 30 gennaio 2018 con la quale si rendeva noto Pt_1
l'avvio del procedimento di recupero del contributo;
il 28/2/2018 veniva emesso formale decreto di recupero totale delle somme con decreto
370;
la società a questo punto aveva comunicato con nota 8/3/2018 di avere già realizzato il vigneto su 4 ha de7 e 49 ha, previsti nel decreto di ammissione;
a seguito di tale nota veniva disposta la richiesta audizione della società che si era verificata il 16/3/2018;
il 19/3/2018, subito dopo l'audizione, veniva concessa alla società la proroga con un riconoscimento dello stato di calamità per siccità 2017 e quindi veniva fissata la nuova scadenza per completamento dei lavori al 31/12/2018 con revoca del provvedimento che disponeva il recupero delle somme;
tale proroga aveva determinato la revoca del precedente decreto di recupero somme ma la società avrebbe dovuto far pervenire rendiconto con dichiarazione delle opere eseguite entro la data del 31/12/2018;
tuttavia, l'11/12/2018 la società aveva inviato altra richiesta di proroga del termine dedotta ulteriore calamità naturale indicando tale calamità nell'affioramento di rocce del terreno;
La nota non venne nemmeno presa in considerazione, in quanto: una sola era la proroga concedibile;
andava richiesta non oltre 60 giorni prima dello spirare del termine in questo caso entro il 31/12/2018; l'affioramento di rocce del terreno non poteva essere causa di forza maggiore perché non prevista come tale dal Regolamento Europeo comunque perché non era possibile ritenere che la società avesse scoperto solo nel dicembre 2018 la presenza di rocce a fronte di un progetto del 2013.
comunicò il 21/1/2019 il decreto oggetto della impugnazione, di revoca totale del Pt_1 contributo e recupero totale della somma erogata nel 2013 ordinando la restituzione della somma di euro 80.575 €.
Il giudice sulla base delle difese delle parti come sopra riassunte, decideva come segue:
pagina 5 di 18 il Regolamento dell'Unione Europea 640/2014 integrante il regolamento 1306/2013 prevedeva al paragrafo 5 le cause di forza maggiore che gli Stati devono considerare come tali ma anche che gli Stati debbano adottare una normativa supplementare integrativa che prevede riconoscimento di ulteriori casi definiti dalla categoria delle circostanze eccezionali. Si era verificato che i ritardi della Tenuta rispetto al termine originario 31/12/2017 e a quello successivo 31.12.018 erano dipesi da vari fattori, i quali tutti concorrevano a giustificare la richiesta di una ulteriore proroga fino al luglio 2019 formulata dall'azienda per il completamento delle piantumazioni come da nota
10/11/2018, non evasa. Occorre infatti apprezzare che il pagamento del contributo ammesso a febbraio era stato posto a disposizione solo nel settembre 2013 e dunque il quinquennio andava riguardato, in base al principio di effettività del diritto europeo, partendo dalla messa a disposizione della somma;
inoltre il quinquennio calcolato doveva tener conto dell'alluvione subita dall'attrice sui documenti contabili e della siccità per cui al suolo si registravano oltre 50°. A tali problemi si era aggiunto fin dalla primavera del
2018 il problema dei giganteschi massi rinvenuti con la preparazione del residuo terreno che avevano causato la necessità di lavorazione con strumentazioni eccezionali, prolungate e costose per la frantumazione e l'allontanamento dei massi con mezzi particolari i cui costi erano stati affrontati dalla parte attrice. La siccità 2017 era stata riconosciuta come calamità naturale. E anche l'affioramento di rocce come quelle riprodotte nella perizia è circostanza eccezionale. Né rilevava la mancata integrazione dei
Regolamenti Europei per negare la sussistenza di causa giustificatrice. avrebbe Pt_1 potuto riconoscere la eccezionalità delle circostanze riguardanti l'affioramento delle rocce e i ritardi con cui la P.a. aveva evaso le richieste facendo applicazione degli stessi regolamenti europei ai quali rimandava comunque la normativa interna come correttamente sostenuto da parte attrice. L'affioramento delle rocce integrava circostanza eccezionale così come il ritardo di nel rispondere alla nota di giugno 2017 a Maggio Pt_1
2018 e l'omessa risposta alla nota 2016 e dicembre 2018. La nota di giugno 2017 vedeva una risposta tardiva il 16 marzo 2018 cui faceva seguito la revoca del primo provvedimento di recupero del contributo. Questi ritardi avevano agito negativamente ponendo l'attrice in uno stato di obiettiva incertezza sulla sorte del contributo e sulle somme su cui avrebbe potuto contare per il completamento delle opere. Nella riunione tenutasi il 16 marzo 2018 si parlò anche della prima istanza di proroga connessa all'alluvione su Milano e ciò venne riferito dall'agronomo e dal funzionario il quale Pt_1 aveva ammesso che la revoca del primo provvedimento che disponeva il recupero del pagina 6 di 18 contributo, revoca assunto il 19/3/2018 comunicata pacificamente in ritardo a Maggio
2018, era dipesa principalmente proprio dal fatto che ad fosse sfuggita la istanza di Pt_1 proroga del 2016. Riportava le deposizioni testimoniali. In sintesi rilevava che, essendo stato il finanziamento accreditato a settembre 2013, che i cinque anni sarebbero maturati a fine settembre 2018, che vi erano stati due eventi sia di alluvione nel milanese del
2016 sia della siccità nel 2017, non appariva ingiustificata la richiesta di proroga al
31/7/2019 formulata dall'attrice con la nota 11/12/2018 per la presenza di rocce in quanto il quinquennio effettivo non era maturato e comunque c'erano validi motivi di concessione di altra proroga in base ai citati regolamenti europei rispetto ai quali la legge interna è recessiva e anche lo stesso eventuale bando di ammissione che parimenti non costituiva ostacolo per i motivi sopra esposti dovendo sempre essere letto alla luce dei principi di effettività degli aiuti in ambito agricolo dell'Unione Europea. Rilevava come ingiustificata anche la revoca totale del contributo in presenza di piantumazioni parziale e la contrarietà alla buona fede e ai principi di trasparenza della p.a. dell'agire di la Pt_1 quale aveva proceduto ad una applicazione solo formale del bando in contrasto con l'effettività dei diritti e degli aiuti e con la trasparenza dell'azione amministrativa.
Ha proposto appello l , , Parte_1 Pt_1 fornendo la descrizione dei fatti di causa che si sono sopra riassunti. In particolare, ha rappresentato che il termine finale, come noto alla parte, scadeva il 31.12.2017, che era stato prorogato di un anno al 31.12.2018 come da richiesta della parte a ragione della calamità naturale per la siccità del 2017. Alla data fissata non era presentata la domanda di accertamento finale e si procedeva al recupero nonostante la presentazione di ulteriore richiesta di proroga dell'11.12.2018 e ciò perché le richieste devono avvenire 60 gg prima della scadenza, come da Bando;
non figurava nessuna dichiarazione rispetto all'intervenuto impianto. Il 21.1.2019 era autorizzata al recupero e il 6.2 veniva Pt_1 data la comunicazione;
il 28.3. si dava comunicazione del mancato accoglimento della ulteriore richiesta di proroga.
Censurava la sentenza:
1- Era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.3 c.p.c., la produzione del doc
“comunicato ; Pt_1
2- Era errata la interpretazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di definizione di forza maggiore /circostanze eccezionali. Il Giudice aveva ritenuto che la interpretazione di , di esclusione della presenza di enormi Pt_1
pagina 7 di 18 massi quale causa di forza maggiore, era formale. La motivazione addotta non può farsi rientrare nella causa di f.m. come descritte dall'art. 2 Reg. UE 1306/2013 ed in particolare nella “calamità grave che colpisce seriamente l'azienda “. Il regolamento rimette alla Autorità Italiana la individuazione delle cause di f.m. e circostanze eccezionali e lo Stato italiano ha rinviato per la casistica all'art. 2 del
Regolamento UE, non individuando pertanto altre regole. Anche diversamente opinando, il giudizio della P.A. è un giudizio tecnico amministrativo non sindacabile dal Giudice Ordinario.
3- Il Tribunale aveva ritenuto che avesse errato:
1- nel non ritenere causa di Pt_1 forza maggiore la presenza di giganteschi massi;
2- avesse contribuito a determinare i ritardi omettendo o ritardando la richiesta attorea;
3- ciò rendeva nullo il decreto. Quanto al punto 1- i fatti di causa erano stati omessi nella loro corretta ricostruzione. La prima proroga non era stata concessa per l'alluvione di
Milano ma per la calamità naturale siccità del 2017come da docc. in atti e dalla audizione dei testi. Inoltre, la presenza delle rocce oltre che circostanza irrilevante in diritto lo era anche in fatto trattandosi di elemento naturale preesistente conosciuto e previsto e quindi da considerarsi nella predisposizione della durata del progetto. Il tempo di realizzazione di un vigneto in condizioni ordinarie è di qualche mese ed è responsabilità della operare fattivamente. La richiesta era stata CP_3 poi presentata tardivamente né figurava alcuna dichiarazione di impianto.
2- la richiesta di proroga per siccità presentata l'8 marzo era stata evasa il 19 marzo e ufficialmente comunicata nel maggio;
errata era altresì la ricostruzione del
Tribunale sul termine quinquennale che decorreva da quando indicato nel Bando cui la parte aveva aderito, e dalla normativa comunitaria. La concessione della proroga era stata comunicata tempestivamente.
3- il decreto non poteva Pt_1 essere revocato essendo atto amministrativo.
4- Si censurava la sentenza che aveva posto al 31.12.2023 la data finale per la attuazione del progetto. La domanda era tardiva perché formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 6 c. n. 1 . La fissazione del termine da parte del
Giudice era illegittima perché emessa al di fuori delle sue competenze.
5- Si impugnava espressamente anche la condanna alle spese e si chiedeva la restituzione di quanto versato.
Si è costituita la quale ha contestato la Controparte_1 rilevanza dei motivi di censura e insistito per la conferma della sentenza di I grado. Ha
pagina 8 di 18 riepilogato la cronologia dei fatti attraverso la quale ribadisce che la prima proroga aveva ad oggetto solo la inondazione a Milano;
che la autorizzazione era pervenuta nel Maggio
2018 e non nel marzo;
che il tempo non era sufficiente e che nel frattempo era intervenuta la procedura di calamità naturale per siccità e l'affioramento dei massi e che pertanto essi avevano chiesto ulteriore proroga. Ribadiva che la motivazione sul limite di durata era priva di pregio e che il termine decorreva dalla concessione del contributo;
spiegava cosa dovesse intendersi per causa di forza maggiore o circostanza eccezionale richiamando la normativa applicabile. Contestava la impossibilità di concedere una seconda proroga. Esaminava la deposizione del teste e Confutava Tes_1 Tes_2 specificatamente i singoli motivi di impugnazione.
Le parti concludevano alla udienza del 16 aprile 2024 e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione sulla sospensiva è assorbita dalla decisione sul merito. essa sarebbe comunque superata dall'intervenuto pagamento delle spese di lite effettuato da . Pt_1
Per giudicare sull'appello alla luce delle censure portate da , che investono in ogni Pt_1 caso la intera motivazione e che possono essere trattate congiuntamente, occorre premettere la oggettiva ricostruzione dei fatti quale emergente dai documenti oltreché dalle prove testimoniali variamente richiamate dalle parti.
Con provvedimento 51 del 22 marzo 2013 la ammette al contributo la società Pt_1 agricola per ha 7.49.70 ( 7 ettari e mezzo ) ;
il 9 agosto 2013 autorizza il finanziamento parziale di oltre 80.000 €;
il 30.1.2018 e il 28.2.2018 inizia la procedura di recupero della somma erogata per Pt_1 mancato rispetto della attuazione;
il 6.3.2018 ( doc. 7 parte appellante ) la Società scrive in risposta alla procedura di recupero e testualmente afferma “formuliamo la seguente in riferimento alle vostre comunicazioni in data 31/05/2017 06/02/2018 per comunicarvi che la nostra società agricola ritiene di avere valide ragioni per opporsi all'avvio della procedura di recupero del contributo OCM vitivinicolo in oggetto. La nostra azienda nel 2017 ha provveduto ad avviare la piantumazione del vigneto per la superficie prevista di 7,497 ettari ma ha dovuto scontrarsi con l'estate più arida e calda degli ultimi 200 anni. Già nel mese di pagina 9 di 18 Maggio il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare segnalava un deficit idrico di oltre 300 mm sotto la media stagionale. A fronte di tale situazione pur avendo ordinato
l'intera fornitura di barbatelle per 7,497 ettari ci siamo limitati visti costretti a limitare la piantumazione a soli circa, 5 ettari per rapportare la messa a dimora delle viti alle disponibilità idriche per l'irrigazione di soccorso che pure avevamo predisposto in misura rilevante. Le rimanenti barbatelle sono state poste in frigo con crioconservazione
,rinviando la piantumazione alla primavera 2018. Tale scelta si è poi rivelata corretta e inevitabile perché come ben noto la situazione critica è proseguita per tutta l'estate 2017
…. tutto quanto sopra esposto e' ben documentabile … dobbiamo inoltre rammentarvi che
a fronte della nostra istanza di proroga presentata in data 20/07/2016 voi avete risposto in data 31/05/2017 fissando al 31/12/2018 il termine ultimo per la chiusura del procedimento in oggetto. Su tale vostra comunicazione noi ci siamo pertanto basati per pianificare completamento dell'impianto viticolo e vi confermiamo il nostro impegno a completare l'impianto di 7,497 ettari con relativa asseverazione entro l'anno corrente . “
Il 19/03/2018 invia una pec del seguente tenore: “con riferimento alla domanda in Pt_1 oggetto (comunicazione Revoca procedimento di recupero del contributo erogato in anticipo n.d.r.) Si comunica che a seguito delle motivazioni contenute nella vostra nota ricevuta con protocollo … 08/03/2018 ed in esito all'incontro tenuto presso questi Pt_1 uffici in data 16/03/2018 (durante il quale è stato anche acquisito materiale fotografico) si ritiene necessario revocare il procedimento di recupero del contributo erogato in anticipo. Tal determinazione è dovuta principalmente al fatto che questo servizio non ha provveduto per un proprio errore materiale a dare risposta alla vostra richiesta di proroga del 20/07/2016 (nostro protocollo 168531 del 22/07/2016 ). Con la presente si stabilisce che il termine ultimo per la presentazione della domanda di accertamento finale
e svincolo garanzia sul portale è fissata al 31/12/2018…. “ Pt_1
Il 21/03/2018 interviene il decreto di revoca del recupero del contributo del 28/02/2018.
Il 10/12/2018 perveniva lettera della Azienda agraria che rappresentava cause di forza maggiore che richiedeva proroga fino al 31/07/2019, e che venivano indicate (qui riassuntivamente) nella siccità del 2017 che aveva costretto a una estenuante opera di irrigazione che aveva costretto a rinviare la preparazione del terreno per i rimanenti due ettari, con la morte di 15.000 su 27.200 barbatelle. La estate 2018 era stata dedicata alla preparazione dei terreni per i rimanenti due ettari ma dopo avviate le operazioni del livellamento erano affiorate rocce di grandi dimensioni in parte solidalmente legata alla pagina 10 di 18 struttura della collina in parte formate da massi di grandi dimensioni che avevano richiesto imponenti lavori per la sistemazione. Ciò aveva impegnato per il secondo anno consecutivo ingenti risorse extra budget economiche e lavorative. Vi era poi stata un'ondata di maltempo il 7,8,9 novembre 2018 che aveva provocato danni alla porzione di terreno lavorato e pronto per la piantumazione delle barbatelle sradicando numerosi alberi.
Il 21/01/2019 viene emesso decreto 168 del 21/01/2019 nel quale si dà conto della precedente nota 10- 11/12/2018 di richiesta di concessione di ulteriore proroga e si scrive:” dato atto che lo scrivente settore non ha proceduto a dare seguito alla nota indicata al punto precedente in quanto l'ulteriore proroga non era in nessun modo concedibile in forza delle indicazioni date con la precedente comunicazione inviata da
del 19/03/2018 che ha disposto tra l'altro che la presente stabilisce che il termine Pt_1 ultimo per la presentazione della domanda di accertamento finale svincolo di garanzia sul portale è fissata al 31/12/2018 poiché il procedimento in oggetto in attuazione Pt_1 della relativa normativa e tenuto conto della proroga già concessa non permetteva
l'accoglimento della richiesta
Considerato che la suddetta azienda non ha inserito sul portale la domanda di Pt_1 accertamento finale svincolo garanzia entro il termine ultimo concesso e cioè il
31/12/2018; Ritenuto pertanto necessario per quanto esposto di revocare il decreto
a 516 del 2018… e di autorizzare il recupero dell'importo pari a 80.592,75…” Pt_1
Il 22/01/2019 scrive all'Azienda comunicando la intervenuta autorizzazione Pt_1 CP_1 al recupero.
Deve rilevarsi che nella ricostruzione dei fatti si è tenuto conto della doc. prodotta in secondo grado dalla e in I grado dalla . Infatti pur richiamando il fascicolo Pt_1 CP_3 di I grado la non lo ha ridepositato ma tuttavia esso è visibile in PCT e non vi è CP_3 mai stata espressa opposizione da parte di sulla documentazione richiamata in atti Pt_1 per la maggior parte coincidente e consistente in pec intercorse tra le parti e decreti dirigenziali.
Occorre prendere posizione sulla ricostruzione della richiesta di proroga del luglio 2016 da parte della . CP_3
Essa non compare nel ricorso introduttivo per la impugnazione del decreto 168 del 2019 all'interno della descrizione dei fatti assunti quali cause di forza maggiore o circostanze pagina 11 di 18 eccezionali. Si fa riferimento infatti esclusivamente alla siccità del 2017 e ai massi rinvenuti nel 2018 ma mai alla inondazione intervenuta nel milanese nel 2016. Essa compare solo nelle successive memorie e viene individuata come prima richiesta di proroga del 20/7/2016. Di essa tuttavia non è traccia documentale non essendo rinvenibile in atti: in particolare non si descrive il suo deposito e non si allega alcunché sia nella memoria 31.10.2019 sia nella memoria 13.12.2019. Di tale richiesta di proroga non si conosce il contenuto e non si conoscerebbe neppure la esistenza se non fosse per la mancata contestazione da parte di , per la sua menzione del decreto del 2018 di Pt_1 revoca della prima procedura di recupero del contributo, per il contenuto della deposizione testimoniale su cui infra. In sintesi, questa nota del 2016 non è assolutamente rinvenibile in atti né nel I né nel II grado.
Sulla scorta dei dati oggettivi sopra indicati, può ritenersi:
che la proroga per le c.d. inondazioni nel milanese, venne effettivamente richiesta nel
2016; che rispetto ad essa non intervenne risposta (questione dubbia: si veda sul punto la missiva del marzo 2018 sopra riportata della dove si rammenta una risposta CP_3 del maggio autorizzante la proroga);
che il termine finale inizialmente posto e conosciuto dalla era al 31 dicembre CP_3
2017;
che al 31/12/2017 non era intervenuta altra richiesta di proroga;
che iniziata la procedura di recupero nel 2018 essa venne revocata in seguito ad una missiva del marzo
2018 e ad un incontro, che la revoca data marzo 2018, che viene fissato secondo termine finale al 31/12/2018.
Sostiene parte appellata che la prima proroga avvenne per la inondazione e non per la siccità: ciò non è vero. La proroga venne concessa (anche) per la siccità:
infatti: la lettera di risposta alla prima procedura di recupero che sopra si è testualmente riportata del 6.3.2018 parla dell'evento della siccità quale causa di forza maggiore. Ad essa segue incontro del 16 marzo sul quale i testi riferiscono quanto segue. Il teste di parte appellata riferisce: “io ho partecipato a una riunione di cui non ricordo la data presso in relazione alla richiesta di proroga già avanzata per altri motivi circa un Pt_1 anno e mezzo prima. Detta richiesta non riguardava né la siccità né la questione delle rocce. La problematica delle rocce pietre sorse successivamente. Ricordo che ci fu una richiesta di proroga per cause di forza maggiore ma mi pare che fu chiesta prima, cause pagina 12 di 18 di forza maggiore che però non riguardavano ne' la siccità nelle rocce ma un problema grave nella loro azienda di Milano….”. È il contenuto della prima richiesta di proroga che riguarda esclusivamente la inondazione, non il contenuto della audizione, secondo la deposizione testimoniale.
Il teste di parte appellante dichiara “DCV che la prima proroga per la conclusione dei lavori della società agricola comunicata con nota del 19/03/2018 Controparte_1 fu concessa da basandosi sulle motivazioni della nota di Pt_1 Controparte_1 dell'8/3/ 2018 . La proroga fu concessa sia in base alle motivazioni indicate dalla CP_1 sia in base alla valutazione delle condizioni meteorologiche intervenute. La normativa comunitaria precisa che possono essere riconosciute cause di forza maggiore. Le cause di forza maggiore sono indicate inoltre nel regolamento relativo al bando tra queste rientra per esempio la morte del titolare ma anche le cause meteorologiche perché però devono trovare un riconoscimento ufficiale. DCV che alla data del 19/03/2018 si erano già verificati per la società agricola i danni causati dalla siccità CP_1 Controparte_1
2017 e tali danni erano già stati denunciati dalla stessa società agricola . Si è vero DCV che il 16/03/2018 si è Tenuta presso un'audizione della società agricola Pt_1 [...]
nella quale è stata confermata dal personale dell' Controparte_1 Parte_2 presente la richiesta di proroga e la sua concessione motivando tale richiesta con la siccità dell'anno precedente punto si ero presente alla riunione insieme ad un mio collega. I titolari dell'azienda agricola ci parlarono anche di un evento meteorologico avvenuto in zona di Milano limitrofa cioè un grosso temporale che aveva causato anche la distruzione di parte della documentazione aziendale la proroga fu concessa ufficialmente per la siccità. Dcv Nel contesto dell'incontro presso tenutosi il giorno 16/03/2018 Pt_1 alla sua presenza la concessione della proroga da parte di è stata decisa a seguito Pt_1 della verifica che nessuna risposta era stata data all'istanza di proroga del 20/07/2016. E' vero . Quando diamo il contributo diamo un termine di tre anni per il completamento dell'opera allo scadere dei quali o si constata il completamento della messa in opera della cultura oppure l'azienda può chiedere una proroga nel caso fu chiesta una proroga della
, ma questa ci sfuggì . Alla riunione concedendo la proroga per i motivi detti ma CP_1 anche avendo preso atto di questa richiesta che ci era sfuggita. Dica come è vero che alla data del 16/03/2018 l'azienda agricola non disponeva ancora dell'inventario delle viti sopravvenute . Penso che non le disponesse ancora….DCV L'inventario delle viti sopravvissute alla siccità è stato effettuato nella prima metà di Aprile 2018 non poteva essere effettuato prima dell'incontro del 16/03/2018 perché le viti nella prima metà di pagina 13 di 18 Marzo non era ancora germogliate . Può essere vero è ragionevole da un punto di vista agronomico anche se a marzo normalmente le viti si muovono nel senso che comincia a crescere la fogliolina.”.
Una lettura corretta e non travisata delle deposizioni consente di affermare senza ombra di dubbio che nella riunione si parlò anche della inevasa richiesta di proroga del 2016, ma che si parlò della siccità del 2017 che era stata la ragione indicata nella seconda richiesta di proroga del marzo 2018 , che la proroga venne concessa per la siccità quale ragione ufficialmente riconosciuta (dallo stato di calamità naturale ndr ) ma che si dette anche conto della inevasa prima richiesta di proroga . il teste ha infatti detto alla riunione concedendo la proroga per i motivi detti ma anche avendo preso atto di questa richiesta che ci era sfuggita. Quindi la ragione fu duplice: i motivi detti sono la siccità ed anche si prese atto della richiesta inevasa.
Ciò trova plastica conferma nel provvedimento di revoca del recupero, dove si richiama a motivazione, la lettera della del 6 marzo e cioè la denuncia della siccità del 2017, CP_3
e l'incontro successivo e si procede alla determinazione “principalmente al fatto che questo servizio non ha provveduto a dare risposta alla vs richiesta del 20 luglio 2016 “.
Questa ultima notazione non può essere affatto letta quale conferma che la proroga al
31.12.2018 venne data SOLO per gli eventi alluvionali, ma che venne data per gli eventi dedotti nella lettera del 6 marzo. In essa, si ripete, si richiamava la siccità e si faceva altresì cenno alla richiesta del 2016 e al fatto che era stata concessa proroga il 31.5.2017 fissando la data del 31.12.2018. si conferma, in detta lettera l'impegno a concludere i lavori al 31.12.2018.
Quindi la azienda chiedeva la proroga per la siccità e veniva concessa detta proroga e anche per la precedente richiesta ( se già non era stata data come parrebbe emergere dalla stessa lettera della anche se non si rinviene in atti ed anzi afferma di CP_3 Pt_1 non avere provveduto per errore):
ne consegue che come d'altra parte per tabulas, la seconda proroga venne richiesta solo per il rinvenimento dei massi nei 2 ettari ed oltre di terreno che non erano stati sono a tale momento lavorati e impiantati.
Ciò rende del tutto irrilevante la Comunicazione EA depositata peraltro tardivamente in questo grado, atteso che essa si riferisce alla richiesta di proroga per siccità per la quale era previsto il più ampio termine del giugno 2019, proroga che tuttavia era già stata pagina 14 di 18 concessa: inoltre si fa riferimento a pagamenti intervenuti ben oltre il 2013 ( nel 2015) e la domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2018 e non nel dicembre come operato dalla . CP_3
Corre la necessità di operare una prima considerazione: il finanziamento è erogato nell'agosto del 2013 ( e era noto alla azienda che sarebbe intercorso del tempo dalla ammissione alla procedura perché nel Maggio scadeva il termine per il deposito della necessaria fideiussione ) e non si comprende perché sino alla stagione del 2018 nessuno aveva provveduto a lavorare il terreno in oggetto. Si era solo provveduto alla sistemazione del terreno di circa 5 ettari nelle stagioni 2014, 2015 e 2016. Nessuna logica giustificazione soccorre a tale scelta se non una scelta imprenditoriale che alla luce di quanto dopo accaduto deve intendersi del tutto errata. Certamente non soccorre la estensione trattandosi di un appezzamento abbastanza limitato circa 7,5 ha in totale.
Non si comprende quindi perché si è atteso 5 anni per l'inizio dei lavori e il rinvenimento delle pietre. Né si comprende perché tale accertamento non sia stato compiuto PRIMA della richiesta di sovvenzione, e l'eventuale imperizia del tecnico che fece i rilievi non è certo imputabile ad . Per inciso anche la lavorazione dei primi 5 ettari pare essere Pt_1 stata del tutto tardiva rispetto al finanziamento, essendo avvenuta solo nel 2017 ed essendo avvenuto solo nel 2017 l'acquisto e l'impianto del le barbatelle (la fattura per l'acquisto delle barbatelle è del giugno 2017 ) . Seppure il teste ha confermato che si procedette alle lavorazioni nel 2014 2015 e 2016 tuttavia non è dato comprendere con quale ritmo lavorativo si è proceduto e con quali forze lavoro e perché non si pervenne ad un risultato antecedente: la intera operazione agricola appare essere stata connotata da lentezza e scarsa professionalità, in disparte agli eventi eccezionali che tuttavia in agricoltura sono ampiamente e da sempre presenti.
Occorre pertanto verificare quale ragione più liquida e dirimente se la presenza dei grossi macigni a volte solidali colla terra a volte autonomi, potesse essere considerata forza maggiore o circostanza eccezionale.
Nel regolamento UE 1306 2008 all'art. 2 si legge Ai fini del finanziamento, della gestione
e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
pagina 15 di 18 c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Nel DM 3536 2016 si legge art 3.3. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
deve quindi farsi riferimento ai criteri desunti dalla giurisprudenza della Commissione europea e dalla legislazione. Entrambe le parti fanno riferimento alla Comunicazione
1696 (88). 2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di forza maggiore racchiude un elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dell'operatore) ed un elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata).
a) Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, è necessario conoscere la definizione di circostanza «anormale» e «indipendente dall'operatore». La Corte non si è ancora dovuta pronunciare in modo preciso;
tuttavia distingue fra i rischi commerciali normali (inerenti ad ogni operazione dello stesso tipo) e quelli anormali (7).
1) La circostanza «anormale» è quella che va considerata imprevedibile o, almeno, talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (8) (esempi: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio (9), blocco per valanga delle strade normalmente praticabili in inverno, ecc.);
2) La circostanza «indipendente dall'operatore» è quella che si trova fuori dal suo controllo in senso lato (catastrofe naturale, atto dell'autorità pubblica, sciopero senza preavviso, ecc.); non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti (10) in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i suoi partner commerciali e imporre loro, nel contratto, il rispetto delle clausole contrattuali in modo sufficientemente vincolante (se del caso occorre prevedere delle penali per inadempimento degli obblighi contrattuali).
pagina 16 di 18 b) L'elemento soggettivo comporta l'obbligo di premunirsi contro le conseguenze della circostanza prendendo ogni misura opportuna (ad eccezione degli oneri eccessivi). In particolare l'operatore deve vigilare accuratamente sullo svolgimento dell'operazione e reagire immediatamente quando constati una anomalia ('); se necessario, deve rifornirsi altrove o trovare un'altra destinazione per la merce;
deve prendere adeguate precauzioni per evitare la perdita di docu menti importanti (2); deve usare diligenza onde rispettare i termini previsti dalla normativa.
Non crede la Corte che la presenza di massi pur di rilevanti dimensioni quali immediatamente percepibili dalle foto in atti, rientri nelle definizioni invocate. Non si tratta infatti di circostanza eccezionale imprevedibile, la presenza di massi nel terreno incolto, nè può dirsi la presenza dell' elemento soggettivo scriminante, essendo il fatto prevedibile dall'esperto del settore e ampiamente evitabile, per le ragioni che si sono sopra esposte. La buona conduzione dell'imprenditore agricolo imponeva più che suggerire, la adeguata tempestiva analisi del terreno, trattandosi di terreno finitimo all'altro lavorato, e avendo avuto a disposizione ben oltre 4 anni ( oltre il tempo precedente la richiesta della sovvenzione ) per procedere all'accertamento e al dissodamento del terreno.
La non configurabilità della presenza di massi quale elemento su cui concedere la seconda proroga, assorbe gli ulteriori motivi di censura alla sentenza. Infatti, la seconda proroga non aveva basi oggettive, e il termine finale peraltro proposto e noto alla stessa parte era da porsi al 31.12.2018. Esso pacificamente non è stato osservato e ciò rende legittima la procedura di recupero.
Non devono pertanto essere valutate le ulteriore censure sulla inammissibilità delle pronunce del Giudice di I grado e segnatamente sull'annullamento della delibera di revoca e sull'assegnazione di nuovo termine per ila fine dei lavori ( pronuncia per il vero che pare esulante dai poteri giurisdizionali ).
La sentenza deve essere pertanto annullata e respinta la domanda della . CP_3
La decisione della Corte impone una nuova unitaria determinazione in punto di spese che devono essere poste a carico di parte soccombente, atteso anche che la ricostruzione dei fatti appare essere stata operata in modo strumentale.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 In accoglimento dell'appello avanzato avverso la sentenza 1473/20121 che integralmente riforma
Respinge il ricorso di e c. Controparte_1 società semplice contro ( EA Parte_1
) accertando la legittimità della procedura di recupero del contributo erogato e del decreto 168 del 21/1/2019 EA.
Condanna e c. società Controparte_1 semplice al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...] per i due gradi di giudizio che liquida quanto al I grado Parte_1 in € 13430 e quanto al II grado in € 9991, per compensi oltre rimborso forfetario IVA e
CAP di legge.
Dispone la restituzione delle somme pagate a titolo di spese di I grado da
[...]
a Parte_1 [...]
e c. società semplice oltre interessi legali dalla Controparte_1 dazione al saldo.
Firenze, 7 gennaio 2025
la Presidente relatore ed estensore dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1261/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. FALSINI MARIA LETIZIA
[...]
APPELLANTE contro
Controparte_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BILLETTA
[...] P.IVA_1
C.F._1
APPELLATO avverso la sentenza n. 1473/2021 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
28/05/2021
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
[...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FALSINI MARIA LETIZIA
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pagina 1 di 18 impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, del
28/5/2021, pubblicata il 28/05/2021 (n. 1473/2021 del Tribunale di Firenze,
Giudice dott. Susanna Zanda):
- accertare e dichiarare infondate tutte le domande della
[...]
e per l'effetto rigettare tali domande;
Controparte_1
- accertare e dichiarare la legittimità degli atti e provvedimenti della Parte_1 impugnati con il procedimento di 1° grado;
2. - accertare e dichiarare che ha il diritto di revocare e recuperare dalla Pt_1 società attrice l'intero contributo oggetto di causa;
- riformare la parte di sentenza che ha disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della Controparte_1 al pagamento delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Per la parte appellata :
Voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI FIRENZE ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa rigettare l'atto di appello proposto perché inammissibile e infondato, e per l'effetto
CONFERMARE integralmente la sentenza n° 1473/2021 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Firenze – Giudice Monocratico Dott.ssa Zanda - in data 28/05/2021
Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 del grado di appello
In via istruttoria parte appellata produce il fascicolo telematico di primo grado
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il tribunale di Firenze ha pronunciato sentenza N. 1473/2021, con la quale ha deciso come segue: dichiara la sussistenza di causa di forza maggiore e di circostanza eccezionale nell'attuazione della piantumazione completa del vigneto entro il termine prorogato al
31/12/2018 e così la rendicontazione ad dell'intera superficie prevista in decreto Pt_1
pagina 2 di 18 pari a 7,4970 ha in relazione al contributo di cui al decreto 51 del 22/3/2013 con cui la regione disponeva a favore dell'attrice l'erogazione di un contributo parziale di Pt_1 euro 80.592,75 a titolo di misura ristrutturazione e riconversione vigneti-regolamento C.
E. 1234/2007 modificato con regolamento C. E. 491/2009 a fronte della piantumazione di un nuovo vigneto di 7,4970 ha, in località Lustignano, Comune di Pomarance provincia di
Pisa;
dichiara l'illegittimità del decreto 168 del 21/1/2019 EA notificata a parte ricorrente il
9/2/2019 e per l'effetto dichiara che la Controparte_2
Società semplice in persona del suo legale rappresentante non ha
[...]
l'obbligo di restituzione del contributo;
per l'effetto dichiara la legittimità della presentazione da parte dell'attrice del piano definitivo di completamento delle opere entro la data del 31/12/2023;
condanna a rimborsare all'attrice di spese di lite che liquida in euro 13.430 per Pt_1 onorari, euro 759 per contributo unificato oltre accessori di legge.
Esponeva il giudice di primo grado, che con ricorso ex Art 415 c.p.c. la società agricola aveva esposto che con decreto 51 del 2013 Regione Toscana aveva disposto a favore di essa attrice l'erogazione di un contributo parziale di euro 80.592,75 a titolo di misura ristrutturazione riconversione vigneti ai sensi dei regolamenti CE sopra citati a fronte della piantumazione di un nuovo vigneto di 7,4970 ha, in località Lustignano Comune di
Pomarance, provincia di Pisa. Il contributo parziale era accreditato alla ricorrente da
, nella sua qualità di ente erogatore. La azienda provvedeva nelle stagioni agricole Pt_1
2014 2015 2016 alle lavorazioni dei terreni e infine nella primavera estate 2017 alla piantumazione di 27.200 viti per una superficie di 4,59 ha. Tuttavia l'estate 2017 era stata particolarmente calda ed arida tanto che la Regione Toscana aveva decretato lo stato di emergenza regionale per la situazione di crisi idrica in atto. In conseguenza di tali condizioni climatiche estreme nell'estate del 2017 l'azienda doveva dedicare le risorse umane e finanziarie all'opera di irrigazione riuscendo a salvare 12.200 viti delle 27.200 piantumate. Presentava regolare denuncia dei danni da siccità che tuttavia non sortiva né aiuto né contributo. concedeva però una proroga al 31/12/2018 per il Pt_1 completamento del vigneto fino alla superficie originariamente dichiarata di 7,4970 ha.
Tuttavia, nel corso dello sbancamento e livellamento dei rimanenti terreni, erano affiorate rocce non visibili in precedenza, in parte solidalmente legata alla struttura geologica pagina 3 di 18 collinare e in parte formate da massi staccati di 30, 40 t l'uno. L'estate del 2018 era stata dedicata all'asportazione delle rocce, condizione essenziale per poter completare lo sbancamento e il livellamento dei terreni destinati alla rimanente superficie da piantumare a vigneto. Lo stato delle opere realizzate veniva certificato dall'agronomo con relazione tecnica 27/11/2018. Il 10/12/2018 essa presentava ad istanza di proroga Pt_1 motivata dalle evidenti cause di forza maggiore, documentando la situazione tecnica del terreno e chiedendo tempo fino al 31/7/2019 per completare la rimanente superficie a vigneto di 2,907 ha. notificava decreto 168 del 21/1/2019 il 19/2/2019 oggetto Pt_1 della impugnazione, con il quale autorizzava la revoca del decreto EA 516 21/3/2018 avente per oggetto la revoca del recupero del contributo di cui al decreto EA 370 del
28/2/2018. La azienda aveva sostenuto che la nota 19/3/2018 comunicata nel Maggio
2018 con cui si ammetteva la prima proroga riguardava non la siccità segnalata dall'attrice con la nota successiva 22/6/2017, ma riguardava una precedente denuncia di calamità naturale del 2016 per il maltempo nel milanese, dove l'attrice aveva la sua contabilità che veniva danneggiata. Dunque, sulla denuncia della siccità del 22/6/2017 e successivamente del 17/4/2018, non si era mai pronunciata provvedendo Pt_1 illegittimamente al recupero delle somme nei primi mesi del 2019. D'altra parte, la attrice non era in grado di procedere al completamento della piantumazione atteso che le denunce di calamità naturale legata alla siccità non erano state evase. Osservava poi che il regolamento europeo non poneva limitazioni né al numero di proroghe né alla tipologia di eventi;
in particolare richiamava il regolamento UE 1306 del 2013 e ulteriormente il regolamento 642.014, che tuttavia era rimasto inattuato nella parte in cui invitava gli
Stati membri a predisporre una propria normativa specifica integrativa. Quanto all'argomento per cui la seconda proroga non poteva essere concessa per mancata presentazione della dichiarazione finale di impianto del vigneto, la dichiarazione non poteva essere fornita perché il vigneto non era stato piantonato interamente proprio per la circostanza eccezionale dell'affioramento di rocce di enormi dimensioni. Tuttavia, era stata dimostrata la parziale piantumazione come sopra esposto.
esponeva i seguenti fatti: Pt_1
il 28/2/2013 la società aveva presentato domanda di ammissione al contributo europeo;
il 22/3/2013 veniva emesso il decreto 51 di ammissione al contributo con autorizzazione ai lavori a decorrere dal 29/2/2013 e termine per il completamento al 31/12/2017;
pagina 4 di 18 nel settembre 2013 veniva accreditata la somma di euro 80.592,75 alla società;
aveva comunicato nota 13.941 del 30 gennaio 2018 con la quale si rendeva noto Pt_1
l'avvio del procedimento di recupero del contributo;
il 28/2/2018 veniva emesso formale decreto di recupero totale delle somme con decreto
370;
la società a questo punto aveva comunicato con nota 8/3/2018 di avere già realizzato il vigneto su 4 ha de7 e 49 ha, previsti nel decreto di ammissione;
a seguito di tale nota veniva disposta la richiesta audizione della società che si era verificata il 16/3/2018;
il 19/3/2018, subito dopo l'audizione, veniva concessa alla società la proroga con un riconoscimento dello stato di calamità per siccità 2017 e quindi veniva fissata la nuova scadenza per completamento dei lavori al 31/12/2018 con revoca del provvedimento che disponeva il recupero delle somme;
tale proroga aveva determinato la revoca del precedente decreto di recupero somme ma la società avrebbe dovuto far pervenire rendiconto con dichiarazione delle opere eseguite entro la data del 31/12/2018;
tuttavia, l'11/12/2018 la società aveva inviato altra richiesta di proroga del termine dedotta ulteriore calamità naturale indicando tale calamità nell'affioramento di rocce del terreno;
La nota non venne nemmeno presa in considerazione, in quanto: una sola era la proroga concedibile;
andava richiesta non oltre 60 giorni prima dello spirare del termine in questo caso entro il 31/12/2018; l'affioramento di rocce del terreno non poteva essere causa di forza maggiore perché non prevista come tale dal Regolamento Europeo comunque perché non era possibile ritenere che la società avesse scoperto solo nel dicembre 2018 la presenza di rocce a fronte di un progetto del 2013.
comunicò il 21/1/2019 il decreto oggetto della impugnazione, di revoca totale del Pt_1 contributo e recupero totale della somma erogata nel 2013 ordinando la restituzione della somma di euro 80.575 €.
Il giudice sulla base delle difese delle parti come sopra riassunte, decideva come segue:
pagina 5 di 18 il Regolamento dell'Unione Europea 640/2014 integrante il regolamento 1306/2013 prevedeva al paragrafo 5 le cause di forza maggiore che gli Stati devono considerare come tali ma anche che gli Stati debbano adottare una normativa supplementare integrativa che prevede riconoscimento di ulteriori casi definiti dalla categoria delle circostanze eccezionali. Si era verificato che i ritardi della Tenuta rispetto al termine originario 31/12/2017 e a quello successivo 31.12.018 erano dipesi da vari fattori, i quali tutti concorrevano a giustificare la richiesta di una ulteriore proroga fino al luglio 2019 formulata dall'azienda per il completamento delle piantumazioni come da nota
10/11/2018, non evasa. Occorre infatti apprezzare che il pagamento del contributo ammesso a febbraio era stato posto a disposizione solo nel settembre 2013 e dunque il quinquennio andava riguardato, in base al principio di effettività del diritto europeo, partendo dalla messa a disposizione della somma;
inoltre il quinquennio calcolato doveva tener conto dell'alluvione subita dall'attrice sui documenti contabili e della siccità per cui al suolo si registravano oltre 50°. A tali problemi si era aggiunto fin dalla primavera del
2018 il problema dei giganteschi massi rinvenuti con la preparazione del residuo terreno che avevano causato la necessità di lavorazione con strumentazioni eccezionali, prolungate e costose per la frantumazione e l'allontanamento dei massi con mezzi particolari i cui costi erano stati affrontati dalla parte attrice. La siccità 2017 era stata riconosciuta come calamità naturale. E anche l'affioramento di rocce come quelle riprodotte nella perizia è circostanza eccezionale. Né rilevava la mancata integrazione dei
Regolamenti Europei per negare la sussistenza di causa giustificatrice. avrebbe Pt_1 potuto riconoscere la eccezionalità delle circostanze riguardanti l'affioramento delle rocce e i ritardi con cui la P.a. aveva evaso le richieste facendo applicazione degli stessi regolamenti europei ai quali rimandava comunque la normativa interna come correttamente sostenuto da parte attrice. L'affioramento delle rocce integrava circostanza eccezionale così come il ritardo di nel rispondere alla nota di giugno 2017 a Maggio Pt_1
2018 e l'omessa risposta alla nota 2016 e dicembre 2018. La nota di giugno 2017 vedeva una risposta tardiva il 16 marzo 2018 cui faceva seguito la revoca del primo provvedimento di recupero del contributo. Questi ritardi avevano agito negativamente ponendo l'attrice in uno stato di obiettiva incertezza sulla sorte del contributo e sulle somme su cui avrebbe potuto contare per il completamento delle opere. Nella riunione tenutasi il 16 marzo 2018 si parlò anche della prima istanza di proroga connessa all'alluvione su Milano e ciò venne riferito dall'agronomo e dal funzionario il quale Pt_1 aveva ammesso che la revoca del primo provvedimento che disponeva il recupero del pagina 6 di 18 contributo, revoca assunto il 19/3/2018 comunicata pacificamente in ritardo a Maggio
2018, era dipesa principalmente proprio dal fatto che ad fosse sfuggita la istanza di Pt_1 proroga del 2016. Riportava le deposizioni testimoniali. In sintesi rilevava che, essendo stato il finanziamento accreditato a settembre 2013, che i cinque anni sarebbero maturati a fine settembre 2018, che vi erano stati due eventi sia di alluvione nel milanese del
2016 sia della siccità nel 2017, non appariva ingiustificata la richiesta di proroga al
31/7/2019 formulata dall'attrice con la nota 11/12/2018 per la presenza di rocce in quanto il quinquennio effettivo non era maturato e comunque c'erano validi motivi di concessione di altra proroga in base ai citati regolamenti europei rispetto ai quali la legge interna è recessiva e anche lo stesso eventuale bando di ammissione che parimenti non costituiva ostacolo per i motivi sopra esposti dovendo sempre essere letto alla luce dei principi di effettività degli aiuti in ambito agricolo dell'Unione Europea. Rilevava come ingiustificata anche la revoca totale del contributo in presenza di piantumazioni parziale e la contrarietà alla buona fede e ai principi di trasparenza della p.a. dell'agire di la Pt_1 quale aveva proceduto ad una applicazione solo formale del bando in contrasto con l'effettività dei diritti e degli aiuti e con la trasparenza dell'azione amministrativa.
Ha proposto appello l , , Parte_1 Pt_1 fornendo la descrizione dei fatti di causa che si sono sopra riassunti. In particolare, ha rappresentato che il termine finale, come noto alla parte, scadeva il 31.12.2017, che era stato prorogato di un anno al 31.12.2018 come da richiesta della parte a ragione della calamità naturale per la siccità del 2017. Alla data fissata non era presentata la domanda di accertamento finale e si procedeva al recupero nonostante la presentazione di ulteriore richiesta di proroga dell'11.12.2018 e ciò perché le richieste devono avvenire 60 gg prima della scadenza, come da Bando;
non figurava nessuna dichiarazione rispetto all'intervenuto impianto. Il 21.1.2019 era autorizzata al recupero e il 6.2 veniva Pt_1 data la comunicazione;
il 28.3. si dava comunicazione del mancato accoglimento della ulteriore richiesta di proroga.
Censurava la sentenza:
1- Era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.3 c.p.c., la produzione del doc
“comunicato ; Pt_1
2- Era errata la interpretazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di definizione di forza maggiore /circostanze eccezionali. Il Giudice aveva ritenuto che la interpretazione di , di esclusione della presenza di enormi Pt_1
pagina 7 di 18 massi quale causa di forza maggiore, era formale. La motivazione addotta non può farsi rientrare nella causa di f.m. come descritte dall'art. 2 Reg. UE 1306/2013 ed in particolare nella “calamità grave che colpisce seriamente l'azienda “. Il regolamento rimette alla Autorità Italiana la individuazione delle cause di f.m. e circostanze eccezionali e lo Stato italiano ha rinviato per la casistica all'art. 2 del
Regolamento UE, non individuando pertanto altre regole. Anche diversamente opinando, il giudizio della P.A. è un giudizio tecnico amministrativo non sindacabile dal Giudice Ordinario.
3- Il Tribunale aveva ritenuto che avesse errato:
1- nel non ritenere causa di Pt_1 forza maggiore la presenza di giganteschi massi;
2- avesse contribuito a determinare i ritardi omettendo o ritardando la richiesta attorea;
3- ciò rendeva nullo il decreto. Quanto al punto 1- i fatti di causa erano stati omessi nella loro corretta ricostruzione. La prima proroga non era stata concessa per l'alluvione di
Milano ma per la calamità naturale siccità del 2017come da docc. in atti e dalla audizione dei testi. Inoltre, la presenza delle rocce oltre che circostanza irrilevante in diritto lo era anche in fatto trattandosi di elemento naturale preesistente conosciuto e previsto e quindi da considerarsi nella predisposizione della durata del progetto. Il tempo di realizzazione di un vigneto in condizioni ordinarie è di qualche mese ed è responsabilità della operare fattivamente. La richiesta era stata CP_3 poi presentata tardivamente né figurava alcuna dichiarazione di impianto.
2- la richiesta di proroga per siccità presentata l'8 marzo era stata evasa il 19 marzo e ufficialmente comunicata nel maggio;
errata era altresì la ricostruzione del
Tribunale sul termine quinquennale che decorreva da quando indicato nel Bando cui la parte aveva aderito, e dalla normativa comunitaria. La concessione della proroga era stata comunicata tempestivamente.
3- il decreto non poteva Pt_1 essere revocato essendo atto amministrativo.
4- Si censurava la sentenza che aveva posto al 31.12.2023 la data finale per la attuazione del progetto. La domanda era tardiva perché formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 6 c. n. 1 . La fissazione del termine da parte del
Giudice era illegittima perché emessa al di fuori delle sue competenze.
5- Si impugnava espressamente anche la condanna alle spese e si chiedeva la restituzione di quanto versato.
Si è costituita la quale ha contestato la Controparte_1 rilevanza dei motivi di censura e insistito per la conferma della sentenza di I grado. Ha
pagina 8 di 18 riepilogato la cronologia dei fatti attraverso la quale ribadisce che la prima proroga aveva ad oggetto solo la inondazione a Milano;
che la autorizzazione era pervenuta nel Maggio
2018 e non nel marzo;
che il tempo non era sufficiente e che nel frattempo era intervenuta la procedura di calamità naturale per siccità e l'affioramento dei massi e che pertanto essi avevano chiesto ulteriore proroga. Ribadiva che la motivazione sul limite di durata era priva di pregio e che il termine decorreva dalla concessione del contributo;
spiegava cosa dovesse intendersi per causa di forza maggiore o circostanza eccezionale richiamando la normativa applicabile. Contestava la impossibilità di concedere una seconda proroga. Esaminava la deposizione del teste e Confutava Tes_1 Tes_2 specificatamente i singoli motivi di impugnazione.
Le parti concludevano alla udienza del 16 aprile 2024 e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione sulla sospensiva è assorbita dalla decisione sul merito. essa sarebbe comunque superata dall'intervenuto pagamento delle spese di lite effettuato da . Pt_1
Per giudicare sull'appello alla luce delle censure portate da , che investono in ogni Pt_1 caso la intera motivazione e che possono essere trattate congiuntamente, occorre premettere la oggettiva ricostruzione dei fatti quale emergente dai documenti oltreché dalle prove testimoniali variamente richiamate dalle parti.
Con provvedimento 51 del 22 marzo 2013 la ammette al contributo la società Pt_1 agricola per ha 7.49.70 ( 7 ettari e mezzo ) ;
il 9 agosto 2013 autorizza il finanziamento parziale di oltre 80.000 €;
il 30.1.2018 e il 28.2.2018 inizia la procedura di recupero della somma erogata per Pt_1 mancato rispetto della attuazione;
il 6.3.2018 ( doc. 7 parte appellante ) la Società scrive in risposta alla procedura di recupero e testualmente afferma “formuliamo la seguente in riferimento alle vostre comunicazioni in data 31/05/2017 06/02/2018 per comunicarvi che la nostra società agricola ritiene di avere valide ragioni per opporsi all'avvio della procedura di recupero del contributo OCM vitivinicolo in oggetto. La nostra azienda nel 2017 ha provveduto ad avviare la piantumazione del vigneto per la superficie prevista di 7,497 ettari ma ha dovuto scontrarsi con l'estate più arida e calda degli ultimi 200 anni. Già nel mese di pagina 9 di 18 Maggio il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare segnalava un deficit idrico di oltre 300 mm sotto la media stagionale. A fronte di tale situazione pur avendo ordinato
l'intera fornitura di barbatelle per 7,497 ettari ci siamo limitati visti costretti a limitare la piantumazione a soli circa, 5 ettari per rapportare la messa a dimora delle viti alle disponibilità idriche per l'irrigazione di soccorso che pure avevamo predisposto in misura rilevante. Le rimanenti barbatelle sono state poste in frigo con crioconservazione
,rinviando la piantumazione alla primavera 2018. Tale scelta si è poi rivelata corretta e inevitabile perché come ben noto la situazione critica è proseguita per tutta l'estate 2017
…. tutto quanto sopra esposto e' ben documentabile … dobbiamo inoltre rammentarvi che
a fronte della nostra istanza di proroga presentata in data 20/07/2016 voi avete risposto in data 31/05/2017 fissando al 31/12/2018 il termine ultimo per la chiusura del procedimento in oggetto. Su tale vostra comunicazione noi ci siamo pertanto basati per pianificare completamento dell'impianto viticolo e vi confermiamo il nostro impegno a completare l'impianto di 7,497 ettari con relativa asseverazione entro l'anno corrente . “
Il 19/03/2018 invia una pec del seguente tenore: “con riferimento alla domanda in Pt_1 oggetto (comunicazione Revoca procedimento di recupero del contributo erogato in anticipo n.d.r.) Si comunica che a seguito delle motivazioni contenute nella vostra nota ricevuta con protocollo … 08/03/2018 ed in esito all'incontro tenuto presso questi Pt_1 uffici in data 16/03/2018 (durante il quale è stato anche acquisito materiale fotografico) si ritiene necessario revocare il procedimento di recupero del contributo erogato in anticipo. Tal determinazione è dovuta principalmente al fatto che questo servizio non ha provveduto per un proprio errore materiale a dare risposta alla vostra richiesta di proroga del 20/07/2016 (nostro protocollo 168531 del 22/07/2016 ). Con la presente si stabilisce che il termine ultimo per la presentazione della domanda di accertamento finale
e svincolo garanzia sul portale è fissata al 31/12/2018…. “ Pt_1
Il 21/03/2018 interviene il decreto di revoca del recupero del contributo del 28/02/2018.
Il 10/12/2018 perveniva lettera della Azienda agraria che rappresentava cause di forza maggiore che richiedeva proroga fino al 31/07/2019, e che venivano indicate (qui riassuntivamente) nella siccità del 2017 che aveva costretto a una estenuante opera di irrigazione che aveva costretto a rinviare la preparazione del terreno per i rimanenti due ettari, con la morte di 15.000 su 27.200 barbatelle. La estate 2018 era stata dedicata alla preparazione dei terreni per i rimanenti due ettari ma dopo avviate le operazioni del livellamento erano affiorate rocce di grandi dimensioni in parte solidalmente legata alla pagina 10 di 18 struttura della collina in parte formate da massi di grandi dimensioni che avevano richiesto imponenti lavori per la sistemazione. Ciò aveva impegnato per il secondo anno consecutivo ingenti risorse extra budget economiche e lavorative. Vi era poi stata un'ondata di maltempo il 7,8,9 novembre 2018 che aveva provocato danni alla porzione di terreno lavorato e pronto per la piantumazione delle barbatelle sradicando numerosi alberi.
Il 21/01/2019 viene emesso decreto 168 del 21/01/2019 nel quale si dà conto della precedente nota 10- 11/12/2018 di richiesta di concessione di ulteriore proroga e si scrive:” dato atto che lo scrivente settore non ha proceduto a dare seguito alla nota indicata al punto precedente in quanto l'ulteriore proroga non era in nessun modo concedibile in forza delle indicazioni date con la precedente comunicazione inviata da
del 19/03/2018 che ha disposto tra l'altro che la presente stabilisce che il termine Pt_1 ultimo per la presentazione della domanda di accertamento finale svincolo di garanzia sul portale è fissata al 31/12/2018 poiché il procedimento in oggetto in attuazione Pt_1 della relativa normativa e tenuto conto della proroga già concessa non permetteva
l'accoglimento della richiesta
Considerato che la suddetta azienda non ha inserito sul portale la domanda di Pt_1 accertamento finale svincolo garanzia entro il termine ultimo concesso e cioè il
31/12/2018; Ritenuto pertanto necessario per quanto esposto di revocare il decreto
a 516 del 2018… e di autorizzare il recupero dell'importo pari a 80.592,75…” Pt_1
Il 22/01/2019 scrive all'Azienda comunicando la intervenuta autorizzazione Pt_1 CP_1 al recupero.
Deve rilevarsi che nella ricostruzione dei fatti si è tenuto conto della doc. prodotta in secondo grado dalla e in I grado dalla . Infatti pur richiamando il fascicolo Pt_1 CP_3 di I grado la non lo ha ridepositato ma tuttavia esso è visibile in PCT e non vi è CP_3 mai stata espressa opposizione da parte di sulla documentazione richiamata in atti Pt_1 per la maggior parte coincidente e consistente in pec intercorse tra le parti e decreti dirigenziali.
Occorre prendere posizione sulla ricostruzione della richiesta di proroga del luglio 2016 da parte della . CP_3
Essa non compare nel ricorso introduttivo per la impugnazione del decreto 168 del 2019 all'interno della descrizione dei fatti assunti quali cause di forza maggiore o circostanze pagina 11 di 18 eccezionali. Si fa riferimento infatti esclusivamente alla siccità del 2017 e ai massi rinvenuti nel 2018 ma mai alla inondazione intervenuta nel milanese nel 2016. Essa compare solo nelle successive memorie e viene individuata come prima richiesta di proroga del 20/7/2016. Di essa tuttavia non è traccia documentale non essendo rinvenibile in atti: in particolare non si descrive il suo deposito e non si allega alcunché sia nella memoria 31.10.2019 sia nella memoria 13.12.2019. Di tale richiesta di proroga non si conosce il contenuto e non si conoscerebbe neppure la esistenza se non fosse per la mancata contestazione da parte di , per la sua menzione del decreto del 2018 di Pt_1 revoca della prima procedura di recupero del contributo, per il contenuto della deposizione testimoniale su cui infra. In sintesi, questa nota del 2016 non è assolutamente rinvenibile in atti né nel I né nel II grado.
Sulla scorta dei dati oggettivi sopra indicati, può ritenersi:
che la proroga per le c.d. inondazioni nel milanese, venne effettivamente richiesta nel
2016; che rispetto ad essa non intervenne risposta (questione dubbia: si veda sul punto la missiva del marzo 2018 sopra riportata della dove si rammenta una risposta CP_3 del maggio autorizzante la proroga);
che il termine finale inizialmente posto e conosciuto dalla era al 31 dicembre CP_3
2017;
che al 31/12/2017 non era intervenuta altra richiesta di proroga;
che iniziata la procedura di recupero nel 2018 essa venne revocata in seguito ad una missiva del marzo
2018 e ad un incontro, che la revoca data marzo 2018, che viene fissato secondo termine finale al 31/12/2018.
Sostiene parte appellata che la prima proroga avvenne per la inondazione e non per la siccità: ciò non è vero. La proroga venne concessa (anche) per la siccità:
infatti: la lettera di risposta alla prima procedura di recupero che sopra si è testualmente riportata del 6.3.2018 parla dell'evento della siccità quale causa di forza maggiore. Ad essa segue incontro del 16 marzo sul quale i testi riferiscono quanto segue. Il teste di parte appellata riferisce: “io ho partecipato a una riunione di cui non ricordo la data presso in relazione alla richiesta di proroga già avanzata per altri motivi circa un Pt_1 anno e mezzo prima. Detta richiesta non riguardava né la siccità né la questione delle rocce. La problematica delle rocce pietre sorse successivamente. Ricordo che ci fu una richiesta di proroga per cause di forza maggiore ma mi pare che fu chiesta prima, cause pagina 12 di 18 di forza maggiore che però non riguardavano ne' la siccità nelle rocce ma un problema grave nella loro azienda di Milano….”. È il contenuto della prima richiesta di proroga che riguarda esclusivamente la inondazione, non il contenuto della audizione, secondo la deposizione testimoniale.
Il teste di parte appellante dichiara “DCV che la prima proroga per la conclusione dei lavori della società agricola comunicata con nota del 19/03/2018 Controparte_1 fu concessa da basandosi sulle motivazioni della nota di Pt_1 Controparte_1 dell'8/3/ 2018 . La proroga fu concessa sia in base alle motivazioni indicate dalla CP_1 sia in base alla valutazione delle condizioni meteorologiche intervenute. La normativa comunitaria precisa che possono essere riconosciute cause di forza maggiore. Le cause di forza maggiore sono indicate inoltre nel regolamento relativo al bando tra queste rientra per esempio la morte del titolare ma anche le cause meteorologiche perché però devono trovare un riconoscimento ufficiale. DCV che alla data del 19/03/2018 si erano già verificati per la società agricola i danni causati dalla siccità CP_1 Controparte_1
2017 e tali danni erano già stati denunciati dalla stessa società agricola . Si è vero DCV che il 16/03/2018 si è Tenuta presso un'audizione della società agricola Pt_1 [...]
nella quale è stata confermata dal personale dell' Controparte_1 Parte_2 presente la richiesta di proroga e la sua concessione motivando tale richiesta con la siccità dell'anno precedente punto si ero presente alla riunione insieme ad un mio collega. I titolari dell'azienda agricola ci parlarono anche di un evento meteorologico avvenuto in zona di Milano limitrofa cioè un grosso temporale che aveva causato anche la distruzione di parte della documentazione aziendale la proroga fu concessa ufficialmente per la siccità. Dcv Nel contesto dell'incontro presso tenutosi il giorno 16/03/2018 Pt_1 alla sua presenza la concessione della proroga da parte di è stata decisa a seguito Pt_1 della verifica che nessuna risposta era stata data all'istanza di proroga del 20/07/2016. E' vero . Quando diamo il contributo diamo un termine di tre anni per il completamento dell'opera allo scadere dei quali o si constata il completamento della messa in opera della cultura oppure l'azienda può chiedere una proroga nel caso fu chiesta una proroga della
, ma questa ci sfuggì . Alla riunione concedendo la proroga per i motivi detti ma CP_1 anche avendo preso atto di questa richiesta che ci era sfuggita. Dica come è vero che alla data del 16/03/2018 l'azienda agricola non disponeva ancora dell'inventario delle viti sopravvenute . Penso che non le disponesse ancora….DCV L'inventario delle viti sopravvissute alla siccità è stato effettuato nella prima metà di Aprile 2018 non poteva essere effettuato prima dell'incontro del 16/03/2018 perché le viti nella prima metà di pagina 13 di 18 Marzo non era ancora germogliate . Può essere vero è ragionevole da un punto di vista agronomico anche se a marzo normalmente le viti si muovono nel senso che comincia a crescere la fogliolina.”.
Una lettura corretta e non travisata delle deposizioni consente di affermare senza ombra di dubbio che nella riunione si parlò anche della inevasa richiesta di proroga del 2016, ma che si parlò della siccità del 2017 che era stata la ragione indicata nella seconda richiesta di proroga del marzo 2018 , che la proroga venne concessa per la siccità quale ragione ufficialmente riconosciuta (dallo stato di calamità naturale ndr ) ma che si dette anche conto della inevasa prima richiesta di proroga . il teste ha infatti detto alla riunione concedendo la proroga per i motivi detti ma anche avendo preso atto di questa richiesta che ci era sfuggita. Quindi la ragione fu duplice: i motivi detti sono la siccità ed anche si prese atto della richiesta inevasa.
Ciò trova plastica conferma nel provvedimento di revoca del recupero, dove si richiama a motivazione, la lettera della del 6 marzo e cioè la denuncia della siccità del 2017, CP_3
e l'incontro successivo e si procede alla determinazione “principalmente al fatto che questo servizio non ha provveduto a dare risposta alla vs richiesta del 20 luglio 2016 “.
Questa ultima notazione non può essere affatto letta quale conferma che la proroga al
31.12.2018 venne data SOLO per gli eventi alluvionali, ma che venne data per gli eventi dedotti nella lettera del 6 marzo. In essa, si ripete, si richiamava la siccità e si faceva altresì cenno alla richiesta del 2016 e al fatto che era stata concessa proroga il 31.5.2017 fissando la data del 31.12.2018. si conferma, in detta lettera l'impegno a concludere i lavori al 31.12.2018.
Quindi la azienda chiedeva la proroga per la siccità e veniva concessa detta proroga e anche per la precedente richiesta ( se già non era stata data come parrebbe emergere dalla stessa lettera della anche se non si rinviene in atti ed anzi afferma di CP_3 Pt_1 non avere provveduto per errore):
ne consegue che come d'altra parte per tabulas, la seconda proroga venne richiesta solo per il rinvenimento dei massi nei 2 ettari ed oltre di terreno che non erano stati sono a tale momento lavorati e impiantati.
Ciò rende del tutto irrilevante la Comunicazione EA depositata peraltro tardivamente in questo grado, atteso che essa si riferisce alla richiesta di proroga per siccità per la quale era previsto il più ampio termine del giugno 2019, proroga che tuttavia era già stata pagina 14 di 18 concessa: inoltre si fa riferimento a pagamenti intervenuti ben oltre il 2013 ( nel 2015) e la domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2018 e non nel dicembre come operato dalla . CP_3
Corre la necessità di operare una prima considerazione: il finanziamento è erogato nell'agosto del 2013 ( e era noto alla azienda che sarebbe intercorso del tempo dalla ammissione alla procedura perché nel Maggio scadeva il termine per il deposito della necessaria fideiussione ) e non si comprende perché sino alla stagione del 2018 nessuno aveva provveduto a lavorare il terreno in oggetto. Si era solo provveduto alla sistemazione del terreno di circa 5 ettari nelle stagioni 2014, 2015 e 2016. Nessuna logica giustificazione soccorre a tale scelta se non una scelta imprenditoriale che alla luce di quanto dopo accaduto deve intendersi del tutto errata. Certamente non soccorre la estensione trattandosi di un appezzamento abbastanza limitato circa 7,5 ha in totale.
Non si comprende quindi perché si è atteso 5 anni per l'inizio dei lavori e il rinvenimento delle pietre. Né si comprende perché tale accertamento non sia stato compiuto PRIMA della richiesta di sovvenzione, e l'eventuale imperizia del tecnico che fece i rilievi non è certo imputabile ad . Per inciso anche la lavorazione dei primi 5 ettari pare essere Pt_1 stata del tutto tardiva rispetto al finanziamento, essendo avvenuta solo nel 2017 ed essendo avvenuto solo nel 2017 l'acquisto e l'impianto del le barbatelle (la fattura per l'acquisto delle barbatelle è del giugno 2017 ) . Seppure il teste ha confermato che si procedette alle lavorazioni nel 2014 2015 e 2016 tuttavia non è dato comprendere con quale ritmo lavorativo si è proceduto e con quali forze lavoro e perché non si pervenne ad un risultato antecedente: la intera operazione agricola appare essere stata connotata da lentezza e scarsa professionalità, in disparte agli eventi eccezionali che tuttavia in agricoltura sono ampiamente e da sempre presenti.
Occorre pertanto verificare quale ragione più liquida e dirimente se la presenza dei grossi macigni a volte solidali colla terra a volte autonomi, potesse essere considerata forza maggiore o circostanza eccezionale.
Nel regolamento UE 1306 2008 all'art. 2 si legge Ai fini del finanziamento, della gestione
e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
pagina 15 di 18 c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Nel DM 3536 2016 si legge art 3.3. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
deve quindi farsi riferimento ai criteri desunti dalla giurisprudenza della Commissione europea e dalla legislazione. Entrambe le parti fanno riferimento alla Comunicazione
1696 (88). 2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di forza maggiore racchiude un elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dell'operatore) ed un elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata).
a) Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, è necessario conoscere la definizione di circostanza «anormale» e «indipendente dall'operatore». La Corte non si è ancora dovuta pronunciare in modo preciso;
tuttavia distingue fra i rischi commerciali normali (inerenti ad ogni operazione dello stesso tipo) e quelli anormali (7).
1) La circostanza «anormale» è quella che va considerata imprevedibile o, almeno, talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (8) (esempi: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio (9), blocco per valanga delle strade normalmente praticabili in inverno, ecc.);
2) La circostanza «indipendente dall'operatore» è quella che si trova fuori dal suo controllo in senso lato (catastrofe naturale, atto dell'autorità pubblica, sciopero senza preavviso, ecc.); non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti (10) in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i suoi partner commerciali e imporre loro, nel contratto, il rispetto delle clausole contrattuali in modo sufficientemente vincolante (se del caso occorre prevedere delle penali per inadempimento degli obblighi contrattuali).
pagina 16 di 18 b) L'elemento soggettivo comporta l'obbligo di premunirsi contro le conseguenze della circostanza prendendo ogni misura opportuna (ad eccezione degli oneri eccessivi). In particolare l'operatore deve vigilare accuratamente sullo svolgimento dell'operazione e reagire immediatamente quando constati una anomalia ('); se necessario, deve rifornirsi altrove o trovare un'altra destinazione per la merce;
deve prendere adeguate precauzioni per evitare la perdita di docu menti importanti (2); deve usare diligenza onde rispettare i termini previsti dalla normativa.
Non crede la Corte che la presenza di massi pur di rilevanti dimensioni quali immediatamente percepibili dalle foto in atti, rientri nelle definizioni invocate. Non si tratta infatti di circostanza eccezionale imprevedibile, la presenza di massi nel terreno incolto, nè può dirsi la presenza dell' elemento soggettivo scriminante, essendo il fatto prevedibile dall'esperto del settore e ampiamente evitabile, per le ragioni che si sono sopra esposte. La buona conduzione dell'imprenditore agricolo imponeva più che suggerire, la adeguata tempestiva analisi del terreno, trattandosi di terreno finitimo all'altro lavorato, e avendo avuto a disposizione ben oltre 4 anni ( oltre il tempo precedente la richiesta della sovvenzione ) per procedere all'accertamento e al dissodamento del terreno.
La non configurabilità della presenza di massi quale elemento su cui concedere la seconda proroga, assorbe gli ulteriori motivi di censura alla sentenza. Infatti, la seconda proroga non aveva basi oggettive, e il termine finale peraltro proposto e noto alla stessa parte era da porsi al 31.12.2018. Esso pacificamente non è stato osservato e ciò rende legittima la procedura di recupero.
Non devono pertanto essere valutate le ulteriore censure sulla inammissibilità delle pronunce del Giudice di I grado e segnatamente sull'annullamento della delibera di revoca e sull'assegnazione di nuovo termine per ila fine dei lavori ( pronuncia per il vero che pare esulante dai poteri giurisdizionali ).
La sentenza deve essere pertanto annullata e respinta la domanda della . CP_3
La decisione della Corte impone una nuova unitaria determinazione in punto di spese che devono essere poste a carico di parte soccombente, atteso anche che la ricostruzione dei fatti appare essere stata operata in modo strumentale.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 In accoglimento dell'appello avanzato avverso la sentenza 1473/20121 che integralmente riforma
Respinge il ricorso di e c. Controparte_1 società semplice contro ( EA Parte_1
) accertando la legittimità della procedura di recupero del contributo erogato e del decreto 168 del 21/1/2019 EA.
Condanna e c. società Controparte_1 semplice al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...] per i due gradi di giudizio che liquida quanto al I grado Parte_1 in € 13430 e quanto al II grado in € 9991, per compensi oltre rimborso forfetario IVA e
CAP di legge.
Dispone la restituzione delle somme pagate a titolo di spese di I grado da
[...]
a Parte_1 [...]
e c. società semplice oltre interessi legali dalla Controparte_1 dazione al saldo.
Firenze, 7 gennaio 2025
la Presidente relatore ed estensore dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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