Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 787/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. IACOPO CASETTI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ARNALDO Controparte_1 C.F._2
MARIANI;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 09/04/2025, alle ore 12.18, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Casetti. Per parte appellate, l'Avv. Mariani.
Gli avvocati si riportano ai propri atti. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 787/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. IACOPO CASETTI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ARNALDO Controparte_1 C.F._2
MARIANI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 499/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/02/2024.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale dichiarare la nullità dell'atto di citazione in primo grado per indeterminatezza e genericità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione agli art. 163, comma 2, n. 3) e 4), c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 499/2024 emessa dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giovanna Colzi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7609/2020, depositata in cancelleria in data 14/02/2024, notificata a mezzo PEC il 05/03/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
pagina 2 di 14 “In via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
In via riconvenzionale nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal convenuto Dott. in conseguenza della vicenda in atti, valutato ed accertato Parte_1
l'inadempimento di parte attrice in riferimento agli accordi di cui alla scrittura privata del 09.01.2017 e successive integrazioni scritte, condannare la Rag. , in atti Controparte_1 individuata, al pagamento in favore dell'odierno convenuto della complessiva somma pari a
€ 33.029,56, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c. o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e onorari di causa”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Sempre nel merito, si richiede il rimborso della complessiva somma di € 18.071,40, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, quale importo pagato dall'odierno appellante a titolo di spese e onorari del procedimento di primo grado, per tutti motivi in narrativa esplicati.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
Si conclude perché, contrariis reiectis, venga respinto l'interposto appello e confermata la sentenza del Tribunale di Firenze, composizione monocratica, n. 499 del 14.02.2024, depositata in pari data, con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio, spese delle quali chiede la distrazione il sottoscritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 499/2024 pubblicata il 14/02/2024, ha così deciso:
DICHIARA estinto per avvenuto recesso il contratto stipulato fra le parti il 9/1/2017;
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 [...]
della somma di € 7.579,25 Iva compresa oltre interessi al tasso legale dalla data CP_1 della domanda al saldo;
RESPINGE la domanda riconvenzionale del convenuto;
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per fase giudiziale, € 441 per fase di mediazione, oltre 15% spese generali, Iva e cpa, oltre € pagina 3 di 14 594,60 per anticipazioni;
PONE definitivamente le spese di TU e CTP a carico del convenuto.
1.1 ragioniera, aveva agito contro deducendo di avere Controparte_1 Parte_1 con lui stipulato, per scrittura privata del 9.1.2017, un contratto di fornitura di servizi in ordine all'utilizzazione dei servizi dello studio professionale ubicato in un locale (sito in Piazza
L.B. Alberti 16 a Firenze), che essi avevano locato assieme con pregresso contratto di locazione commerciale;
e che, avendo regolarmente disdetto il contratto alla scadenza del 31.12.2019, aveva diritto di al pagamento, quale saldo del dare/avere relativo ai costi dello studio, della somma di € 14.445,41, al netto di acconti già versati e compensazioni operate dal convenuto stesso, ove accertate come valide.
1.2 commercialista, si era costituito per resistere, eccependo la nullità Parte_1 della domanda per indeterminatezza;
nonché, nel merito, che il rapporto si era concluso per una serie di condotte illecite della per le quali egli l'aveva querelata. CP_1
Aveva quindi chiesto la condanna della a pagargli € 33.029,56, di cui € € CP_1
18.029,56, per rimborso delle spese (secondo il suo diverso conteggio del dare/avere); ed €
15.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i fatti illeciti.
1.3 Il Tribunale, dopo istruttoria documentale, orale e per c.t.u. contabile, ha risolto la controversia in favore dell'attrice, osservando che:
1.3.a L'atto di citazione non era nullo per indeterminatezza, tanto che era stato possibile al svolgere ampia difesa di merito. Pt_1
1.3.b L'avere il esercitato l'azione civile contro la nel processo penale per Pt_1 CP_1 diffamazione, originato da sua querela del 24.12.2019, non dispiegava riflessi in questo processo, perché la presente domanda riconvenzionale atteneva al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute e da inadempimento alla scrittura privata, profili non oggetto della costituzione di parte civile.
1.3.c Nel merito - preso atto e negativamente valutato il comportamento processuale di che, come accertato dal c.t.u., non aveva materialmente depositato una serie di Pt_1 documenti che aveva invece indicato nella sua comparsa di costituzione come prova;
e che, invitato a riordinare i suoi documenti, aveva tentato di depositarne di nuovi – ha svolto il seguente ragionamento, per accogliere le domande attoree:
Passando all'esame della questione, la scrittura privata di cui si discute reca distinte pagina 4 di 14 percentuali di ripartizione delle spese fra i due professionisti, disciplinate per categorie
(locazione, utenze, programma di contabilità, telefono, assicurazione, dipendenti) e richiede per ogni modifica contrattuale la forma scritta (art. 10).
Il convenuto afferma che vi sarebbe stata una modifica delle percentuali di ripartizione nel corso del rapporto, ma non produce alcuna pattuizione scritta dalle parti, onde nessuna modifica può ritenersi validamente instaurata fra le parti.
Afferma altresì che il costo delle dipendenti non avrebbe dovuto essere corrisposto, in quanto servizio non prestato e quindi inesistente, ma anche in questo caso le parti avrebbero dovuto modificare per iscritto il contratto per poter emendare alla categoria di spesa prevista in via generale come dovuta (costo delle dipendenti), cosa che non è avvenuta.
Deve quindi ritenersi valido ed efficace fino al 31/12/2019 – data di recesso dell'attrice
- il contratto in questione come originariamente sottoscritto.
Accertata quindi l'estinzione per recesso come richiesta dall'attrice, sulla domanda di condanna al pagamento di somme residue dovute in base al suddetto contratto, la TU svolta nel corso del giudizio ha ricostruito nei limiti delle produzioni documentali depositate tempestivamente dalle parti, i rapporti intercorsi ed ha ricostruito il credito dell'attrice sulla base del contratto nella minor somma di € 28.288,06 con Iva, alla quale il TU correttamente detrae le somme indicate dall'attrice in citazione per pagamenti già ricevuti , imputati secondo la scrittura privata di € 20.708,81, con la conseguenza che la somma dovuta dal convenuto è pari ad € 7.579,25 Iva compresa.
Deve ritenersi corretto il criterio adottato dal TU , che ha applicato i medesimi criteri di imputazione anche ai pagamenti effettuati dal convenuto e questo in aderenza alla scrittura contrattuale: il fatto che gli importi siano stati detratti dal conteggio allegato all'atto di citazione non implica alcuna ammissione della loro imputazione da parte dell'attrice , che nulla ha indicato in atto di citazione, mentre nel conteggio allegato fa espressamente salva la riserva di esaminare gli addebiti.
1.3.d Ha invece respinto le domande riconvenzionali, osservando:
Viceversa la domanda riconvenzionale è risultata infondata, sia per quanto sopra esposto in ordine alla mancanza di pattuizione scritta a modifica della scrittura privata, sia per la carenza di documentazione a supporto (doc. 18-22 non presenti). Così la domanda risarcitoria, rimasta generica e sprovvista di documentazione, oltre che non provata nella
pagina 5 di 14 verificazione del fatto lesivo. La prova testimoniale capitolata in memoria di replica ex art.
183/6 n. 3, infatti, non è stata ammessa in quanto ritenuta tardiva, vertendo su fatto costitutivo del diritto al risarcimento posto a base della domanda riconvenzionale e quindi da formulare come prova diretta in memoria istruttoria ex art. 183 /6 n. 2.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Innanzitutto, reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo Pt_1 grado per indeterminatezza.
2.2 Il secondo motivo entra nel merito della vicenda e fa osservare che il contratto di reciproca fornitura servizi e il contratto di locazione commerciale stipulati rispettivamente il
9.1.2017 e il 1.12.2016 erano cessati per ragioni imprevedibili, inevitabili e in alcun modo ascrivibili al Pt_1
In realtà, erano state le condotte illecite della già oggetto di querela presentata il CP_1
24.12.2019, che avevano costretto ad abbandonare i luoghi condivisi e trasferire il suo Pt_1 ufficio professionale.
2.3 Il terzo motivo ha a oggetto la reiterata domanda riconvenzionale.
Osserva l'appellante di essere ancora in attesa della fissazione della prima udienza del processo penale per diffamazione dinanzi al GdP di Firenze: quei fatti suffragavano le sue tesi sulla responsabilità in merito alla fine del rapporto;
e, del resto, la controparte s'era limitata a eccepire l'inammissibilità della riconvenzionale.
2.4 L'ultimo motivo concerne le spese processuali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della pagina 6 di 14 sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
non senza avere in via preliminare contestato che l'appello sarebbe, addirittura, inammissibile, limitandosi a una mera richiesta di nuovo esame.
4. L'Istruttore, all'udienza di prima comparizione, ha fatto precisare le conclusioni e ha rinviato all'udienza collegiale di discussione, con termine per note conclusionali, depositate da entrambe le parti.
Oggi il processo è stato discusso, come da retroestesa porzione di verbale.
***
L'appello è, nel suo complesso, ammissibile, ma manifestamente infondato e, come tale, va respinto.
5. Il primo motivo è manifestamente infondato.
5.1 Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza, spendendo, pur con formula sintetica, una ben precisa ratio decidendi: ha, infatti, affermato che «[…] L'atto di citazione risulta completo in punto di causa petendi e petitum, come conferma l'ampia difesa svolta dal convenuto […]».
L'appello, sul punto, si limita a:
(-) tacciare di genericità la motivazione, ma, per l'appunto, restando a sua volta su di un piano di massima vaghezza, perché non indica quali sarebbero i profili di equivocità della domanda che renderebbero, a quel punto, generica la motivazione;
(-) affermare che sarebbe «[…] irrilevante la circostanza che il convenuto in primo grado abbia avuto la possibilità di svolgere le proprie difese ed eccezioni […]»: affermazione senz'altro erronea, perché la determinatezza della domanda, per l'appunto, sta a presidio sia della possibilità del convenuto di difendersi, sia del giudice di decidere, dal momento che, come ovvio, se la domanda non è chiara, il convenuto non sarà in grado di opporre difese di merito, né il giudice di esaminare quello stesso merito;
così che, secondo un canone del tutto corretto, il Tribunale ha valorizzato l'ampia difesa in concreto opposta dal convenuto, per pagina 7 di 14 desumerne la controprova che l'atto di citazione era stato idoneo a far comprendere con sufficiente precisione quale fosse la domanda e il suo titolo.
5.2 Non senza contraddizione interna, l'appellante – che, come si è appena visto, non ha affatto contestato di avere svolto una ampia difesa di merito – riafferma che l'atto avversario era apodittico, generico e poco chiaro con presumibile compressione del diritto della parte convenuta.
L'affermazione è irricevibile, per essere proprio essa gravemente compromessa dallo stesso vizio che ingiustamente ascrive all'atto avversario, ossia quello della genericità: non c'è neppure il benché minimo cenno a un qualche contenuto dell'atto di citazione introduttivo dal quale desumere la genericità, apoditticità e scarsa chiarezza che gli si rimprovera.
5.3 In ogni caso, l'atto di citazione introduttivo, sol che venga letto, rappresenta, in sintesi estrema, che la avendo disdetto il contratto che regolava la fruizione in comune CP_1 delle strutture e dei servizi dell'ufficio professionale e fissava le quote di partecipazione alle spese, voleva dal giudice l'accertamento della cessazione del contratto e la condanna del a rimborsarle le somme che ella aveva anticipato per le spese comuni in eccedenza Pt_1 rispetto alla sua quota: è francamente finanche difficile comprendere, dinanzi alla semplicità e chiarezza della domanda, l'eccezione qui reiterata.
6. Il secondo e il terzo motivo meritano esame congiunto, perché, pur riferiti rispettivamente alla domanda accolta della e alla domanda riconvenzionale respinta, CP_1 attengono alle medesime questioni di merito, che, in sostanza, si risolvono nell'affermazione che le condotte che sono state rimproverate al erano invece giustificate dai pregressi Pt_1 comportamenti indebiti della appellata, oggetto anche di imputazione penale.
6.1 È documentato che il 1.12.2016 e quale unica parte conduttrice, Pt_1 CP_1 presero in locazione da (per la durata 1.12.2016/30.11.2023), l'immobile a uso Persona_1 ufficio sito in Firenze Piazza L.B. Alberti 16, secondo piano (doc. 1 . CP_1
Il 9.1.2017 e firmarono una scrittura privata (doc. 2 stessa produzione) con CP_1 Pt_1 la quale, dato preliminarmente atto che nei locali presi in affitto ciascuno dei due svolgeva la sua attività professionale individuale e autonoma, regolarono l'utilizzo comune di strutture, apparecchiature e servizi, specificando (all'art. 5) la misura in cui ciascuno dei due avrebbe pagina 8 di 14 Cont dovuto sopportare i costi comuni (locazione, energia elettrica, fornitura d'acqua, ecc.:
e 40% e le spese per due dipendenti ( 68% e 32%). CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1
Questo contratto aveva durata annuale e si rinnovava di anno in anno salvo disdetta almeno tre mesi prima della scadenza (art. 7).
Il 25.9.2019 la ha comunicato al di voler recedere dal contratto per la CP_1 Pt_1 scadenza del 31.12.2019.
6.2 La domanda della come si legge nell'atto di citazione, era intesa, sulla scorta di CP_1 tali fatti, a far accertare dal giudice l'intervenuta risoluzione, per recesso, del contratto (ossia, secondo qualificazione più appropriata degli identici fatti dedotti dalla parte, la cessazione del contratto alla sua scadenza annuale, quale effetto della tempestiva disdetta, che aveva inibito l'automatico rinnovo); e la condanna del a pagare la somma di € 14.445,41, che era Pt_1 esposta come somma del definitivo dare/avere a favore della CP_1
6.3 La tempestiva disdetta del 25.9.2019, sulla quale nulla è eccepito, ha impedito, secondo la regola pattizia concordata (art. 7: rinnovo tacito salvo disdetta almeno tre mesi prima), il rinnovo del contratto, che, dunque, è definitivamente cessato al 31.12.2019.
Seguiva, secondo logica e diritto, la necessità di determinare il definitivo conteggio di dare/avere, per stabilire se, avuto riguardo alle ripartizioni di spesa pattuite, vi fosse, in relazione ai concreti esborsi da ciascuno effettuati e ai relativi consumi, un saldo a favore della nella misura pretesa, oppure a favore di che in riconvenzione, esponeva invece CP_1 Pt_1 un proprio credito di € 18.029,56.
6.4 Su questa parte di controversia, ossia sulla cessazione del contratto al 31.12.2019 e sulla esatta individuazione del saldo di dare/avere, i mezzi di gravame possono dirsi, addirittura, inammissibili, perché, anche in astratto, non si comprende come i fatti illeciti ascritti dal alla (sui quali, infra, § 5.5) possano avere influito sull'effetto Pt_1 CP_1 caducatorio della disdetta e sul conteggio finale.
6.4.a Quest'ultimo, in particolare, è stato accertato dal c.t.u. Dott. Persona_2
(rel. dep. 8.11.2022; e chiarimenti dep. 14.3.2023) in favore della quantunque in misura CP_1 minore alla domanda.
Invero, stimati in € 28.288,06 il credito restitutorio (per anticipazione costi) della e CP_1 in € 20.708,81 quello contrapposto del la differenza in favore della prima è stata di € Pt_1
pagina 9 di 14 7.579,25, che è poi la somma che il giudice, recependo la consulenza, ha fatto oggetto di condanna.
È qui inutile dilungarsi sulla correttezza ed esaustività della consulenza, perché l'appello non la pone in dubbio.
6.4.b Men che meno può esservi un qualsiasi riflesso dei fatti oggetto di querela sulla cessazione del contratto: esso consegue alla disdetta tempestiva, che nulla a che fare con le reciproche condotte delle parti.
Vero è che l'appellante chiede anche che sia accertato l'inadempimento di parte attrice in riferimento agli accordi di cui alla scrittura privata del 09.01.2017 … quale presupposto per la sua condanna al pagamento della somma di € 33.029,56, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non.
Tuttavia:
6.4.b.i non chiede la risoluzione del contratto per inadempimento, così che il Pt_1 tema non riflette comunque alcun rilievo sulla accolta domanda di cessazione del contratto per disdetta.
6.4.b.ii A dispetto della indistinta qualificazione della somma di € 33.029,56 quale risarcimento dei danni che sarebbero derivati dall'inadempimento della (a sua volta CP_1 sostanziatosi nelle condotte oggetto di querela), la quota parte di € 18.029,56, come si ricava dall'originaria comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale (pag. 6), lungi dal costituire, nella stessa prospettazione di parte, un danno risarcibile, era invece il saldo del dare/avere che all'opposto della aveva esposto a proprio favore. Pt_1 CP_1
Il tema del dare/avere finale del rapporto esula per sua stessa natura da quello dell'inadempimento ed è stato risolto dalla c.t.u. contabile, con accertamento non investito dal gravame.
6.5 I fatti denunciati dal all'A.G. penale, dunque, rilevano per la sola domanda Pt_1 riconvenzionale che ha per oggetto il ristoro del danno patito, quantificati dal in Pt_1
15mila euro (comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, pag. 6: «[…] chiede all'adito Tribunale di valutare in via equitativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223 e
1226 c.c. , l'entità dei danni tutti patiti dall'esponente che, per quanto indicativo secondo le valutazioni di questa difesa, in riferimento ai fatti e circostanze nello specifico indicati nella denuncia-querela del 24.12.2019 , ammontano a complessivi € 15.000,00. […]»).
pagina 10 di 14 Il nell'enunciare l'azione riconvenzionale, ha fatto integrale rinvio alla querela Pt_1 sporta il 24.12.2019: i fatti, cioè, non sono stati narrati nella comparsa di costituzione, ma si è solo detto che essi erano inseriti in querela, allegata quale documento n. 16 (ivi, pag. 5: «[…] i motivi sostanziali della separazione professionale sono stati evidenziati nella denuncia- querela che l'odierno convenuto Dott. si è visto costretto a depositare in data Parte_1
24.12.2019 e che si allega per opportuna trasparenza ed al fine di consentire al Giudice civile di valutarne i contenuti (doc. n. 16). […]»).
La querela, per quanto interessi, riferisce di due tipi di condotte della CP_1
(-) quelle ostative poste in essere, a far data dal novembre 2019, per impedire al Pt_1 di fruire regolarmente dei servizi comuni, ivi inclusa l'interdizione di alcuni locali dell'ufficio;
(-) quelle coeve di contenuto ingiurioso e diffamatorio.
D'altra parte, la querela ha determinato l'emissione del d.c.g. della dinanzi al GdP CP_1 di Firenze per il solo reato di diffamazione;
e l'accusa, per quanto consti, non ha ancora ricevuto alcun tipo di riscontro probatorio, posto che lo stesso appellante espone che si è in attesa dell'udienza.
Pertanto:
6.5.a Non si può che confermare, ove ce ne fosse bisogno, l'assoluta estraneità dei fatti della querela rispetto al tema della cessazione del rapporto – che trova autonoma causa nella tempestiva disdetta – e del consuntivo del dare/avere, che è stato chiarito dal c.t.u. sulla base dei rispettivi documenti di spesa e degli altri documenti contabili forniti dai contendenti.
6.5.b I fatti illeciti di ostruzione all'uso delle strutture e dei macchinari sono privi di prova, né la potranno ricevere nel processo penale, perché l'imputazione concerne solo le offese personali.
6.5.c La diffamazione non ha prova alcuna, posto che la querela, nel presente processo civile, è niente più che un insieme di deduzioni di parte, che la al contrario di quanto CP_1 sostiene l'appellante, ha da sempre contestato (sia con le note scritte per la udienza del
22.1.2021, sia nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.).
6.6 Neppure l'istruttoria orale svolta in prime cure suffraga le tesi del e del Pt_1 resto, significativamente non ne fa menzione l'atto di impugnazione.
pagina 11 di 14 I testimoni escussi (ud. 4.3.2022) sono stati quelli addotti dalla e nessuno di loro CP_1 ha mai fatto riferimento alle circostanze dedotte dal convenuto. Per contro, le testimoni dipendenti dello studio della hanno Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 CP_1 confermato, in sostanza, di avere sempre svolto attività anche in favore del mentre il Pt_1 teste fornitore di servizi e prodotti del marchio alla ha Testimone_4 CP_3 CP_1 confermato di avere esteso le sue prestazioni al («[…] il Dottor ci ha Pt_1 Pt_1 telefonato più volte per l'utilizzo di questi servizi. ADR il periodo era il 2018-2019, ricordo che il 29.10.2018 il Dottor invitò alcuni suoi clienti ad una nostra dimostrazione sul Pt_1 servizio per la fatturazione elettronica nei nostri uffici. […]»), il che, come ovvio, restituisce un quadro sostanzialmente difforme da quello asserito dall'appellante.
Per contro, la prova orale chiesta da non è stata ammessa, come da ordinanza Pt_1 istruttoria del Tribunale del 3.12.2021; e, siccome in appello nessun mezzo istruttorio è reiterato, è inutile qualsiasi approfondimento.
7. Il motivo sulle spese è infondato. si duole dell'eccessività della liquidazione sotto due profili: in primo luogo, il Pt_1 giudice non avrebbe tenuto conto che la c.t.u. ha dimezzato la pretesa della e, per di più, CP_1 avrebbe posto a suo carico i costi di c.t.u. e di c.t.p. avversario;
in secondo luogo, il giudice gli ha posto a carico le spese della mediazione, nonostante che abbia tentato di Pt_1 addivenire a una soluzione conciliativa.
Entrambe le censure sono da rifiutare.
7.1 La riduzione meramente quantitativa di una domanda articolata in unico capo non determina reciproca soccombenza (Cass. SSUU 31.10.2022 n. 32061), sicché in esito Pt_1 al giudizio di primo grado (e di questo) era e restava totalmente soccombente nei confronti della a nulla rilevando la riduzione della somma liquidata alla da circa 14mila euro CP_1 CP_1
a circa 7mila euro.
Ed è appena il caso di aggiungere che quanto al dare/avere, non solo non Pt_1 riconosceva nulla alla ma pretendeva d'essere creditore di circa 18mila euro. CP_1
La pronuncia del Tribunale è dunque del tutto corretta.
7.2 La mediazione non ha prodotto esito positivo, né v'è prova di offerte concrete da parte del al quale il motivo, generico sul punto, non allude. Pt_1
pagina 12 di 14 I relativi costi, dunque, in quanto ricompresi nelle spese processuali, sono stati correttamente posti a carico del per via della soccombenza e, ancor prima, della Pt_1 causalità della lite, che determina l'imputazione degli oneri a prescindere da responsabilità specifiche della parte soccombente;
che non viene, per tal via, sanzionata, ma gravata dei costi di un processo al quale ha dato infondatamente luogo.
8. Al rigetto dell'appello segue, secondo soccombenza, la condanna di a Pt_1 rimborsare alla anche le spese processuali del grado. CP_1
Esse, vista la nota prodotta, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa sino a 26mila euro.
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori di legge.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 499/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/02/2024, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare ad le spese processuali Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 9 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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