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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3381/2024
Tribunale di Bari
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Bari, Sez. Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Tiziana Di Gioia ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3381/2024 R.G. pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Saudella Enrico;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Filippo Mascellaro;
Resistente
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta in data 19.3.2025, all'esito della discussione orale,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 cpc ante causam, depositato il 29.3.2024, Parte_1 premesso:
- di essere proprietario pro quota dell'edificio ubicato in Modugno (BA), alla via
X Marzo n. 80-80 bis, composto da un piano seminterrato, un primo piano ed un secondo piano, con un appartamento residenziale al piano rialzato ed uno al primo piano, nonché al secondo piano un torrino scala, attraverso il quale si accede al lastrico solare, identificato in catasto al foglio 20, particella 1632;
- che il fabbricato confina ad ovest con il lotto che, sino all'anno 2013, è appartenuto alla sig.ra ed era costituito da una casa di Parte_2 abitazione a piano terra, costruita in data anteriore al 1950, con accesso da Via X
Marzo n. 78, avente una volta a botte di copertura con altezza massima interna di m. 4,00 e sovrastante lastrico solare, nonché retrostante, annesso e pertinenziale terreno, della superficie complessiva di mq. 366, identificato in Catasto
Fabbricati identificato al foglio 20, particella 59;
- che, lungo il confine con l'edificio esteso m. 37,00, il fabbricato al Pt_1 piano terra di proprietà era costituito da una muratura in tufo comune Parte_2 alla proprietà per m. 5,30, sul quale poggiavano le volte a botte della Pt_1 costruzione, mentre il retrostante terreno della era contiguo al muro di Parte_2 proprietà esclusiva del per m. 31,70; Pt_1
1 - che in data 09/05/2013 la sig.ra ha ceduto il proprio fabbricato alla Parte_2
odierna resistente, con variazione identificata in Catasto Controparte_1
Fabbricati al foglio 20, particella 2786;
- che nel 2013, con Permesso di Costruire n. 46/2013, la Controparte_1 ha demolito il manufatto esistente, per costruire un nuovo fabbricato a destinazione residenziale;
- che successivamente, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1185/2018 del
13/07/2018, pubblicata il 27/02/2018, ha accolto il ricorso dallo stesso proposto ed ha dichiarato l'illegittimità del Permesso di Costruire n. 46/2013 nella sua interezza;
- che, in seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato, il responsabile ad interim del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno, con
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 29/10/2018, Reg. Gen. N. 1174/2018, ha annullato in autotutela solo parte del Permesso di Costruire n. 46/2013, adducendo che la stessa sentenza non annullava l'intero titolo edilizio, e con successiva Ordinanza n. 15 del 18/12/2018 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ha ordinato alla di demolire entro 90 giorni le Controparte_1
“opere realizzate in aderenza e non a distanza di mi 5 dal confine con l'immobile di proprietà del sig. con conseguente ripristino dello stato dei luoghi”; Pt_1
- che esso istante ha presentato ricorso n. 2550/2019 innanzi al Consiglio di Stato per chiedere l'esatta ottemperanza del giudicato della già menzionata Sentenza n.
1185/2018, previa declaratoria di nullità o annullamento della Determinazione n.
15 del 29/10/2018 reg. gen. 1174/18, del Responsabile del S.A.T. e della
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 18/12/2018 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
- che il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1400/2020 del 25/02/2020, ha accolto il ricorso per ottemperanza n. 2550/2019 e per l'effetto ha annullato la
Determinazione n. 15 del 29/10/2018, reg. gen. 1174/18, del Responsabile del
Servizio 4 - Assetto del Territorio e l'Ordinanza n. 15 del 18/12/2018 di demolizione parziale e ripristino dello stato dei luoghi;
- che, con provvedimento n. 9/2021, protocollo n. 21151 del 3/06/2021, notificato in pari data, il Comune di Modugno ha ordinato alla di Controparte_1 procedere alla demolizione delle opere compiute e al ripristino dello stato dei luoghi;
- che, avviate le opere di demolizione da parte della in data 27/05/2022 CP_1 tecnici del Comune di Modugno hanno compiuto un sopralluogo dichiarando con verbale del 30/05/2022, che l'area di cantiere era priva del rustico edificato dalla ditta con Permesso di Costruire n. 46/2013, che Controparte_1
l'intero lotto risultava interamente sbancato e che ad una quota interrata rispetto a quella stradale presenta un unico livello di calpestio, presumibilmente in cemento grezzo. Inoltre, per tutto il perimetro del lotto, a livello interrato, è presente una “parete contro terra”, che in base a quanto dichiarato dalla CMC
2 Costruzioni S.r.l. con nota prot. n. 13798 del 24/03/2022, non è stata demolita, per motivi di sicurezza nei confronti dei fabbricati limitrofi. I tecnici del hanno altresì verbalizzato che “Sotto il profilo urbanistico, pertanto, si CP_2 può accertare l'ottemperanza della ditta all'ordinanza n. Controparte_1
9/2021 solo per quanto riguarda la demolizione del manufatto al rustico, definito illegittimo dalla Sentenza del Consiglio di Stato, n. 100/2020 del 25/02/2020.
Per quanto riguarda il mancato ripristino dello stato dei luoghi, per ragioni di Contr sicurezza per gli edifici circostanti, la stessa ditta ha trasmesso istanza di
P.d.C. in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, appunto per poter sanare, quanto non demolito”;
- che, inaspettatamente, in data 07/06/2023 la senza alcun Controparte_1 preavviso, ha cominciato a tagliare abusivamente una porzione del muro in c.a. per m. 10,00 di lunghezza e cm. 60 di altezza, lasciando la sommità della parte di muro non demolita priva di impermeabilizzazione e con i ferri di armatura sporgenti di circa cm. 50;
- che la - Sezione Genio Civile, Calcoli Statici ed Controparte_3
Edilizia Sismica, in data 13/07/2023 (prot. 60776/2023) ha emesso il diniego definitivo al rilascio di autorizzazione in sanatoria, relativamente alla pratica edilizia P.d.C. in sanatoria n. 1227 1D 264055, presentata dalla
[...]
e conseguentemente la è ancora oggi tenuta a Controparte_1 Parte_3 ripristinare lo stato dei luoghi mediante il riempimento di terreno del locale seminterrato fino a piano campagna;
- che il giorno 20/02/2024 la sempre senza alcun Controparte_1 preavviso, ha ricominciato a demolire la muratura in c.a. aderente al muro di proprietà del sig. sopra descritta;
Pt_1
- che i tecnici incaricati hanno accertato che la detta muratura in c.a. è stata realizzata a contatto con il suo edificio e in assenza di giunto sismico e che il tentativo di demolizione del 20.2.2024 ha indotto vibrazioni di notevole entità al fabbricato di sua proprietà;
- che non è possibile proseguire nella demolizione di siffatta muratura avendo siffatto tentativo generato pericolo alla stabilità del suo immobile, come accertato dai propri tecnici;
- che è necessario realizzare opere di consolidamento necessarie a riportare il proprio edificio in una situazione di tranquillità dal punto di vista statico;
- che ricorre il requisito della residualità, essendo trascorso oltre un anno dalla realizzazione delle opere in discussione e non ricorrendo un comportamento omissivo della parte resistente;
tutto quanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
'1) ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t. di Controparte_1 interrompere immediatamente l'ulteriore demolizione del vecchio muro in c.a. tagliato;
2) contestualmente ordinare alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. di eseguire immediatamente a propria cura e spese le opere indicate
3 nella relazione tecnica in atti, vale a dire a) costruire un muro in c.a. opportunamente dimensionato e calcolato che funga da contenimento della parete in c.a. parzialmente demolita e del complesso fondazione-terreno di posa del fabbricato del Sig. Pt_1 con eventuali contrafforti (se ritenuti necessari in fase di calcolo), atti a contrastare la spinta del terreno sottostante l'edificio e la grossa porzione del vecchio muro Pt_1 in c.a. tagliato e quindi non più solidale con la rimanente parte sottostante;
b) ripristinare secondo le regole dell'arte le lesioni che si sono manifestate sulle parti esterne dell'edificio del sig. per scongiurare ulteriori infiltrazioni di natura Pt_1 meteorica che possano ulteriormente aggravare il degrado statico in cui versa
l'edificio; 3) in ogni caso, ordinare alla in persona del legale
Controparte_1 rappresentante p.t. di eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a porre termine e rimedio alle cause generatrici dei fenomeni descritti nel presente atto, ed a salvaguardare la staticità e comunque l'integrità dell'immobile di proprietà del ricorrente nonché l'incolumità del Sig. e la pubblica incolumità; 4) porre a Pt_1 carico della in persona del legale rappresentante p.t. tutti quei
Controparte_1 provvedimenti anche di natura economica, che riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti del ricorrente, eventualmente ordinando alla s.r.l resistente di contrarre idonea polizza fideiussoria a prima richiesta emessa da compagnie di assicurazione o banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. Bancario;
5) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al
Controparte_1 pagamento della somma ritenuta di giustizia per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti emessi nel presente giudizio;
6) Condannare la
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze
[...] di causa'.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la ha contestato Controparte_1
l'esistenza di un imminente pericolo di crollo e ha chiesto la nomina di un ctu per accertare l'effettivo stato dei luoghi.
La causa, istruita a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e di consulenza tecnica d'ufficio, dopo taluni rinvii disposti per acquisire la ctu, all'udienza del 19.3.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
Il ricorso merita accoglimento ricorrendo, ad una valutazione sommaria propria di questa fase, entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto alla verosimiglianza della pretesa avanzata parte ricorrente, la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. le cui risultanze possono essere poste a Per_1 base della presente decisione essendo l'indagine stata condotta con rigore scientifico e apparendo priva di vizi logici e di metodo, ha evidenziato che 'I luoghi oggetto di accertamento sono costituti anche da un suolo adiacente, ad ovest del fabbricato
Capuano/De Iure, già Via X Marzo n. 76-78, per la piena proprietà della resistente società con sede a Modugno (BA), ove risulta realizzato per la Controparte_1 sua totale estensione uno scavo a cielo aperto ad una quota inferiore della strada di. m.
4 3,25 dove, in adiacenza alle quattro pareti dello scavo, risulta realizzata una muratura portante in calcestruzzo (cfr. all. foto 19-20-21 + all. 28)'. Il ctu ha precisato, quanto al pregresso stato dei luoghi, che 'nella planimetria allegata sotto la lettera “H” all'atto di divisione del Notaio repertorio n. 129970 del 31/07/1972 (cfr. all. Persona_2
31), è presente un unico fabbricato al piano terra, dove risulta tracciata la linea di confine riportata al centro della muratura comune tra la proprietà Parte_2
(ora e la proprietà (ora Controparte_1 Parte_4 Parte_1
e , nonché ). Circostanza confermata nel progetto CP_4 Controparte_5 assentito con Licenza Edilizia n. 26/1979 del 28/04/1979 rilasciata a Parte_4
(cfr. all. 34) dove nel rilievo dello stato dei luoghi è rappresentato il locale
[...] riportato nella suddetta pianta allegato “H” dell'atto Di Gioia del 31/07/1972.
Sostanzialmente questa muratura, ancora esistente per metà nella proprietà
[...]
e, per l'altra metà, nella proprietà Capuano/De Iure, prudentemente Controparte_1 non è stata demolita sia dal ricorrente che l'ha inglobata nella muratura di tompagno del fabbricato di sua comproprietà, che dalla società resistente non intervenendo sulla stessa nella edificazione del fabbricato dotato di PdC n. 46/2013, bensì lasciandola intatta, così come si presenta oggi (cfr. all. foto 5)'.
L'ausiliario del Tribunale ha altresì evidenziato, in ordine ai lavori eseguiti dalla società resistente, che 'la muratura in c.a. esistente a ridosso del fabbricato Capuano/De Iure, unitamente a quella realizzata a ridosso del marciapiede di Via X Marzo, (sono) indubbiamente realizzate dalla società resistente non rispettando la normativa antisismica' e che 'la profondità dello scavo realizzato nel lotto di terreno limitrofo di proprietà della società resistente, interessa la sottofondazione del fabbricato di proprietà Capuano/De Iure, costituita da più stratificazioni di materiale incoerente di natura argillosa' (cfr. pagg. 47 e 48 della relazione).
Tanto precisato in ordine alla modifica del pregresso stato dei luoghi e all'attuale condizione dei beni, deve ora valutarsi se le opere originariamente realizzate dalla società resistente in forza del PdC n. 46/2013 e quelle avviate di demolizione della muratura in ultimo richiamata possano comportare un pericolo per la staticità dell'immobile di proprietà del ricorrente.
Sul punto, devono nuovamente richiamarsi le conclusioni rese dal ctu arch. Per_1 il quale, dopo attenta analisi dello stato dei luoghi, ha evidenziato che 'la demolizione sia del fabbricato al piano terra di proprietà della società resistente (già proprietà
[...]
), che … del rustico realizzato con Permesso di Costruire n. 46/2013 che Parte_2
… delle due porzioni di parete in conglomerato cementizio armato realizzata a ridosso del confine con la comproprietà del ricorrente, non hanno determinato lesioni nella struttura di quest'ultimo fabbricato ma, nel contempo, hanno creato delle condizioni di disturbo degli equilibri ….' (cfr. pagg. 34 e 35 della consulenza tecnica); nella medesima relazione è dato leggere che 'non si ritiene, quindi, possibile la demolizione della parete ad est realizzata a ridosso del fabbricato di comproprietà del ricorrente, in considerazione della sua funzione di contenimento dello scavo realizzato e prolungato a profondità che supera la quota d'imposta del piano seminterrato del fabbricato di
5 proprietà Capuano/De Iure. Inattuabile demolizione estendibile prudenzialmente anche alla parete in c.a. a sud realizzata in aderenza allo scavo prospiciente Via X Marzo, in quanto legata strutturalmente alla già citata parete ad est e sostanzialmente fungente da contrasto, del tipo “puntone”, sulla stessa parete ad est', atteso che tale demolizione potrebbe sicuramente determinare nel tempo, anche non lontano, un grave danno alla statica del fabbricato di comproprietà del ricorrente (cfr. pag. 47 della consulenza).
Secondo l'ausiliario del Tribunale, in definitiva, la conservazione delle due pareti in c.a., anche mediante l'esecuzione di opere di consolidamento, necessarie ed indifferibili
(cfr. pag. 48 della consulenza), risultano misure atte ad evitare la possibilità al fabbricato del ricorrente di subire fenomeni cinetici.
È evidente, pertanto, che sussiste altresì il requisito del periculum in mora.
Il consulente dell'ufficio ha quindi indicato come necessarie, ai fini che in questa sede rilevano, le seguenti opere:
- 'ricostruzione delle due porzioni demolite della parete in c.a. posta a ridosso del fabbricato Capuano/De Iure, mediante il loro riempimento con un nuovo getto di calcestruzzo armato con barre in acciaio ad aderenza migliorata, previo consolidamento della muratura in pietrame e terreno visibile posteriormente, mediante l'applicazione in aderenza di tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata fissata con “tasselli chimici”. L'armatura del nuovo getto sarà costituita da una gabbia metallica con ferri disposti sia orizzontalmente sia verticalmente, fissata lateralmente alla parete preesistente mediante il preventivo inserimento in quest'ultima di ferri di ripresa, alloggiati in apposite perforazioni ed inghisati con resine epossidiche. I ferri di ripresa e la nuova gabbia metallica verranno così solidarizzati per sovrapposizione, garantendo la continuità dell'armatura;
- realizzazione di una parete/cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 55 e profondità di cm. 50, sovrastante la parete in c.a. di altezza pari a m. 2,87 e profondità di cm.
50 esistente a destra del prospetto laterale del fabbricato Capuano/De Iure, costituito da tre piani fuori terra, al fine di far ottenere a questa parte di parete in c.a. l'altezza di m. 3,42 e la larghezza di cm. 50 pari alla parete in c.a. esistente a sinistra guardando dall'interno del lotto edificatorio lo stesso fabbricato Capuano/De Iure, allo scopo di determinarne la continuità geometrica, tipologica e strutturale di tutta la parete in c.a. sottostante il fabbricato di tre piani fuori terra di proprietà Capuano/De Iure. Questa parete/cordolo da fissarsi alla parete in c.a. esistente mediante tasselli chimici alloggiati nella stessa preesistente parete in c.a., sarà dotata di una gabbia metallica di armatura da collegare in continuità a quella preesistente sia in senso orizzontale che verticale, così come già descritto precedentemente, nonché nell'allegata Relazione di calcolo delle strutture in c.a. (cfr. all. 46) e nei relativi disegni di progetto (cfr. all. 52-53-54-55);
- realizzazione di una parete in c.a. di altezza di m. 3,42 e spessore di cm. 20, nonché della mensola di fondazione della profondità di cm. 150 ed altezza di
6 cm. 30, come specificato nell'allegata Relazione di calcolo delle strutture in c.a.
(cfr. all. 46), e nei relativi disegni di progetto (cfr. all. 52-53-54-55) che corre a ridosso sia della parete a destra che di quella arretrata a sinistra, del prospetto laterale del fabbricato Capuano/De Iure, costituito da tre piani fuori terra, confinante con il lotto edificatorio di proprietà della società resistente;
- ripristino dei tagli eseguiti sulla parete in c.a. di contenimento nel tratto che corre lungo tutto il piano seminterrato del fabbricato Capuano/De Iure, che avverrà mediante il fissaggio con adesivo sulla parete preesistente di un tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata con applicata superiormente cm. 2/3 di malta fibrorinforzata a ritiro compensato. Il ripristino dei tagli nella parete in
c.a. prevede la verifica preliminare della continuità della gabbia strutturale armata, mediante la scarificazione dei tagli presenti nel calcestruzzo e, nell'ipotesi di taglio dei ferri di armatura, procedere a ripristinarne la continuità strutturale mediante la realizzazione di una giunzione meccanica costituita da un manicotto per armatura filettato maschio e femmina che consente di connettere le due parti di barra di ferro tagliato, oltre che permettere un controllo visivo del corretto loro assemblaggio. In più, quale miglioramento sismico, sarà previsto il rinforzo del giunto armato consolidato mediante il fissaggio, sulla stessa parete in c.a, riempita con malta fibrorinforzata, di nastri in FRP (Fiber Reinforced Polymers) incollati sui tagli della parete in c.a., nonché lungo i ferri troncati ove è stata realizzata la giunzione;
- consolidamento sia della parete in c.a. esistente a ridosso del fabbricato costituito da un piano seminterrato di proprietà Capuano/De Iure, che della parete in c.a. posta a ridosso del marciapiede su Via X Marzo, nonché della muratura in blocchi di tufo posta in aderenza al fabbricato di tre piani fuori terra, anche questo di proprietà Capuano/De Iure, mediante il fissaggio con adesivo sulla parete esistente di un tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata con applicata superiormente cm. 2/3 di malta fibrorinforzata a ritiro compensato, previo spicconatura dell'intonaco esistente sulla muratura in blocchi di tufo posta in aderenza al fabbricato Capuano/De Iure'.
Ai fini della realizzazione di tali opere, il consulente ha precisato la possibilità di ricorrere nella specie all'Art. 18 “interventi urgenti” del Regolamento edilizio del
Comune di Modugno, con contestuale richiesta urgente del titolo edilizio di Permesso di
Costruire, tenuto conto che la muratura da realizzarsi sottostante il fabbricato di proprietà Capuano/De Iure è una nuova costruzione.
Conseguentemente, deve ordinarsi alla di eseguire le opere di Controparte_1 consolidamento indicate dal ctu (pagg. 50-53 della relazione definitiva), come confermato dagli stessi ctp della società resistente in sede di osservazioni alla bozza della relazione;
oltretutto, la stessa resistente si è resa disponibile alla esecuzione di tali opere (cfr. verbale di udienza del 19.3.2025).
7 Non deve procedersi, per contro, come sollecitato dalla società resistente, ad un approfondimento istruttorio volto a verificare quali opere risultino utili per rendere edificabile l'area in discussione, di proprietà della trattandosi di Controparte_1 questione che esula dal presente giudizio cautelare.
Vanno altresì rigettate le richieste di parte ricorrente volte ad ottenere la condanna della resistente al ripristino delle lesioni riportate sulle pareti esterne del fabbricato di sua proprietà e al pagamento delle spese sostenute per eliminare le infiltrazioni (cfr. conclusioni ricorso e verbale del 19.3.2025), afferendo tale domanda a pretese di carattere risarcitorio che non possono trovare accoglimento in questa sede.
Parimenti non possono trovare accoglimento le istanze di parte ricorrente volte ad adottare provvedimenti di natura economica (ad es. ordine alla società di contrarre polizza fideiussoria), ad ordinare alla controparte che la direzione dei lavori venga affidata al ctu o comunque che l'esecuzione delle opere avvenga in contraddittorio (cfr. verbale di udienza del 19.3.2025), trattandosi di misure richieste per ottenere l'esecuzione coattiva del provvedimento, le quali, tuttavia, esulano da quelle adottabili in questa sede e disciplinate dalla legge.
Va, difatti, accolta la sola richiesta della parte ricorrente di fissazione di una somma di denaro – nella misura indicata in dispositivo – dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dovendosi tale norma ritenere applicabile anche ai provvedimenti emanati in sede cautelare.
Attesa la complessità delle opere da eseguirsi e la necessità di munirsi di apposito titolo edilizio, appare congruo disporre che tale somma sia versata a decorrere dal 160° giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento, nell'ipotesi in cui le opere indicate non risultino ancora ultimate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico della esse CP_1 si liquidano ex d.m. 147/2022 avendo riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (tabella n. 10, scaglione n. 4), ridotti del 30% in ragione dell'attività in concreto espletata e della disponibilità manifestata dalla parte resistente ad eseguire le opere in commento;
alle somme liquidate a titolo di compenso devono aggiungersi gli esborsi sostenuti dalla parte ricorrente a titolo di iscrizione della causa a ruolo e a titolo di spese di ctp, pari a €522,00 come da fattura n. 40/2024 del 18.12.2024.
Le spese di ctu, fermo restando la solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni a carico esclusivo della società resistente, con il conseguente diritto della parte ricorrente di ripetere dalla predetta resistente le somme eventualmente versate o che saranno versate in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede;
- in parziale accoglimento del ricorso cautelare, ordina alla parte resistente di eseguire immediatamente le opere di consolidamento indicate dal ctu (pagg. 50-
53 della relazione definitiva) e riportate in parte motiva;
8 - fissa in €20,00 al giorno la somma da corrispondere dalla società resistente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in caso di mancata esecuzione del presente provvedimento cautelare decorsi 160° giorni dalla sua comunicazione;
- rigetta le ulteriori richieste di parte ricorrente;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in onnicomprensivi €4.462,00, di cui
€813,00 per esborsi (€291,00 per iscrizione causa a ruolo e €522,00 per spese ctp) e €3.649,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese gen. (15%)
IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della parte resistente;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bari, 11.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Tiziana Di Gioia
9
Tribunale di Bari
Prima Sezione Civile Il Tribunale di Bari, Sez. Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Tiziana Di Gioia ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3381/2024 R.G. pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Saudella Enrico;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Filippo Mascellaro;
Resistente
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta in data 19.3.2025, all'esito della discussione orale,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 cpc ante causam, depositato il 29.3.2024, Parte_1 premesso:
- di essere proprietario pro quota dell'edificio ubicato in Modugno (BA), alla via
X Marzo n. 80-80 bis, composto da un piano seminterrato, un primo piano ed un secondo piano, con un appartamento residenziale al piano rialzato ed uno al primo piano, nonché al secondo piano un torrino scala, attraverso il quale si accede al lastrico solare, identificato in catasto al foglio 20, particella 1632;
- che il fabbricato confina ad ovest con il lotto che, sino all'anno 2013, è appartenuto alla sig.ra ed era costituito da una casa di Parte_2 abitazione a piano terra, costruita in data anteriore al 1950, con accesso da Via X
Marzo n. 78, avente una volta a botte di copertura con altezza massima interna di m. 4,00 e sovrastante lastrico solare, nonché retrostante, annesso e pertinenziale terreno, della superficie complessiva di mq. 366, identificato in Catasto
Fabbricati identificato al foglio 20, particella 59;
- che, lungo il confine con l'edificio esteso m. 37,00, il fabbricato al Pt_1 piano terra di proprietà era costituito da una muratura in tufo comune Parte_2 alla proprietà per m. 5,30, sul quale poggiavano le volte a botte della Pt_1 costruzione, mentre il retrostante terreno della era contiguo al muro di Parte_2 proprietà esclusiva del per m. 31,70; Pt_1
1 - che in data 09/05/2013 la sig.ra ha ceduto il proprio fabbricato alla Parte_2
odierna resistente, con variazione identificata in Catasto Controparte_1
Fabbricati al foglio 20, particella 2786;
- che nel 2013, con Permesso di Costruire n. 46/2013, la Controparte_1 ha demolito il manufatto esistente, per costruire un nuovo fabbricato a destinazione residenziale;
- che successivamente, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1185/2018 del
13/07/2018, pubblicata il 27/02/2018, ha accolto il ricorso dallo stesso proposto ed ha dichiarato l'illegittimità del Permesso di Costruire n. 46/2013 nella sua interezza;
- che, in seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato, il responsabile ad interim del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno, con
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 29/10/2018, Reg. Gen. N. 1174/2018, ha annullato in autotutela solo parte del Permesso di Costruire n. 46/2013, adducendo che la stessa sentenza non annullava l'intero titolo edilizio, e con successiva Ordinanza n. 15 del 18/12/2018 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ha ordinato alla di demolire entro 90 giorni le Controparte_1
“opere realizzate in aderenza e non a distanza di mi 5 dal confine con l'immobile di proprietà del sig. con conseguente ripristino dello stato dei luoghi”; Pt_1
- che esso istante ha presentato ricorso n. 2550/2019 innanzi al Consiglio di Stato per chiedere l'esatta ottemperanza del giudicato della già menzionata Sentenza n.
1185/2018, previa declaratoria di nullità o annullamento della Determinazione n.
15 del 29/10/2018 reg. gen. 1174/18, del Responsabile del S.A.T. e della
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 18/12/2018 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
- che il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1400/2020 del 25/02/2020, ha accolto il ricorso per ottemperanza n. 2550/2019 e per l'effetto ha annullato la
Determinazione n. 15 del 29/10/2018, reg. gen. 1174/18, del Responsabile del
Servizio 4 - Assetto del Territorio e l'Ordinanza n. 15 del 18/12/2018 di demolizione parziale e ripristino dello stato dei luoghi;
- che, con provvedimento n. 9/2021, protocollo n. 21151 del 3/06/2021, notificato in pari data, il Comune di Modugno ha ordinato alla di Controparte_1 procedere alla demolizione delle opere compiute e al ripristino dello stato dei luoghi;
- che, avviate le opere di demolizione da parte della in data 27/05/2022 CP_1 tecnici del Comune di Modugno hanno compiuto un sopralluogo dichiarando con verbale del 30/05/2022, che l'area di cantiere era priva del rustico edificato dalla ditta con Permesso di Costruire n. 46/2013, che Controparte_1
l'intero lotto risultava interamente sbancato e che ad una quota interrata rispetto a quella stradale presenta un unico livello di calpestio, presumibilmente in cemento grezzo. Inoltre, per tutto il perimetro del lotto, a livello interrato, è presente una “parete contro terra”, che in base a quanto dichiarato dalla CMC
2 Costruzioni S.r.l. con nota prot. n. 13798 del 24/03/2022, non è stata demolita, per motivi di sicurezza nei confronti dei fabbricati limitrofi. I tecnici del hanno altresì verbalizzato che “Sotto il profilo urbanistico, pertanto, si CP_2 può accertare l'ottemperanza della ditta all'ordinanza n. Controparte_1
9/2021 solo per quanto riguarda la demolizione del manufatto al rustico, definito illegittimo dalla Sentenza del Consiglio di Stato, n. 100/2020 del 25/02/2020.
Per quanto riguarda il mancato ripristino dello stato dei luoghi, per ragioni di Contr sicurezza per gli edifici circostanti, la stessa ditta ha trasmesso istanza di
P.d.C. in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, appunto per poter sanare, quanto non demolito”;
- che, inaspettatamente, in data 07/06/2023 la senza alcun Controparte_1 preavviso, ha cominciato a tagliare abusivamente una porzione del muro in c.a. per m. 10,00 di lunghezza e cm. 60 di altezza, lasciando la sommità della parte di muro non demolita priva di impermeabilizzazione e con i ferri di armatura sporgenti di circa cm. 50;
- che la - Sezione Genio Civile, Calcoli Statici ed Controparte_3
Edilizia Sismica, in data 13/07/2023 (prot. 60776/2023) ha emesso il diniego definitivo al rilascio di autorizzazione in sanatoria, relativamente alla pratica edilizia P.d.C. in sanatoria n. 1227 1D 264055, presentata dalla
[...]
e conseguentemente la è ancora oggi tenuta a Controparte_1 Parte_3 ripristinare lo stato dei luoghi mediante il riempimento di terreno del locale seminterrato fino a piano campagna;
- che il giorno 20/02/2024 la sempre senza alcun Controparte_1 preavviso, ha ricominciato a demolire la muratura in c.a. aderente al muro di proprietà del sig. sopra descritta;
Pt_1
- che i tecnici incaricati hanno accertato che la detta muratura in c.a. è stata realizzata a contatto con il suo edificio e in assenza di giunto sismico e che il tentativo di demolizione del 20.2.2024 ha indotto vibrazioni di notevole entità al fabbricato di sua proprietà;
- che non è possibile proseguire nella demolizione di siffatta muratura avendo siffatto tentativo generato pericolo alla stabilità del suo immobile, come accertato dai propri tecnici;
- che è necessario realizzare opere di consolidamento necessarie a riportare il proprio edificio in una situazione di tranquillità dal punto di vista statico;
- che ricorre il requisito della residualità, essendo trascorso oltre un anno dalla realizzazione delle opere in discussione e non ricorrendo un comportamento omissivo della parte resistente;
tutto quanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
'1) ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t. di Controparte_1 interrompere immediatamente l'ulteriore demolizione del vecchio muro in c.a. tagliato;
2) contestualmente ordinare alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. di eseguire immediatamente a propria cura e spese le opere indicate
3 nella relazione tecnica in atti, vale a dire a) costruire un muro in c.a. opportunamente dimensionato e calcolato che funga da contenimento della parete in c.a. parzialmente demolita e del complesso fondazione-terreno di posa del fabbricato del Sig. Pt_1 con eventuali contrafforti (se ritenuti necessari in fase di calcolo), atti a contrastare la spinta del terreno sottostante l'edificio e la grossa porzione del vecchio muro Pt_1 in c.a. tagliato e quindi non più solidale con la rimanente parte sottostante;
b) ripristinare secondo le regole dell'arte le lesioni che si sono manifestate sulle parti esterne dell'edificio del sig. per scongiurare ulteriori infiltrazioni di natura Pt_1 meteorica che possano ulteriormente aggravare il degrado statico in cui versa
l'edificio; 3) in ogni caso, ordinare alla in persona del legale
Controparte_1 rappresentante p.t. di eseguire immediatamente tutte le opere necessarie a porre termine e rimedio alle cause generatrici dei fenomeni descritti nel presente atto, ed a salvaguardare la staticità e comunque l'integrità dell'immobile di proprietà del ricorrente nonché l'incolumità del Sig. e la pubblica incolumità; 4) porre a Pt_1 carico della in persona del legale rappresentante p.t. tutti quei
Controparte_1 provvedimenti anche di natura economica, che riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti del ricorrente, eventualmente ordinando alla s.r.l resistente di contrarre idonea polizza fideiussoria a prima richiesta emessa da compagnie di assicurazione o banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. Bancario;
5) condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al
Controparte_1 pagamento della somma ritenuta di giustizia per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti emessi nel presente giudizio;
6) Condannare la
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze
[...] di causa'.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la ha contestato Controparte_1
l'esistenza di un imminente pericolo di crollo e ha chiesto la nomina di un ctu per accertare l'effettivo stato dei luoghi.
La causa, istruita a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e di consulenza tecnica d'ufficio, dopo taluni rinvii disposti per acquisire la ctu, all'udienza del 19.3.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
Il ricorso merita accoglimento ricorrendo, ad una valutazione sommaria propria di questa fase, entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto alla verosimiglianza della pretesa avanzata parte ricorrente, la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. le cui risultanze possono essere poste a Per_1 base della presente decisione essendo l'indagine stata condotta con rigore scientifico e apparendo priva di vizi logici e di metodo, ha evidenziato che 'I luoghi oggetto di accertamento sono costituti anche da un suolo adiacente, ad ovest del fabbricato
Capuano/De Iure, già Via X Marzo n. 76-78, per la piena proprietà della resistente società con sede a Modugno (BA), ove risulta realizzato per la Controparte_1 sua totale estensione uno scavo a cielo aperto ad una quota inferiore della strada di. m.
4 3,25 dove, in adiacenza alle quattro pareti dello scavo, risulta realizzata una muratura portante in calcestruzzo (cfr. all. foto 19-20-21 + all. 28)'. Il ctu ha precisato, quanto al pregresso stato dei luoghi, che 'nella planimetria allegata sotto la lettera “H” all'atto di divisione del Notaio repertorio n. 129970 del 31/07/1972 (cfr. all. Persona_2
31), è presente un unico fabbricato al piano terra, dove risulta tracciata la linea di confine riportata al centro della muratura comune tra la proprietà Parte_2
(ora e la proprietà (ora Controparte_1 Parte_4 Parte_1
e , nonché ). Circostanza confermata nel progetto CP_4 Controparte_5 assentito con Licenza Edilizia n. 26/1979 del 28/04/1979 rilasciata a Parte_4
(cfr. all. 34) dove nel rilievo dello stato dei luoghi è rappresentato il locale
[...] riportato nella suddetta pianta allegato “H” dell'atto Di Gioia del 31/07/1972.
Sostanzialmente questa muratura, ancora esistente per metà nella proprietà
[...]
e, per l'altra metà, nella proprietà Capuano/De Iure, prudentemente Controparte_1 non è stata demolita sia dal ricorrente che l'ha inglobata nella muratura di tompagno del fabbricato di sua comproprietà, che dalla società resistente non intervenendo sulla stessa nella edificazione del fabbricato dotato di PdC n. 46/2013, bensì lasciandola intatta, così come si presenta oggi (cfr. all. foto 5)'.
L'ausiliario del Tribunale ha altresì evidenziato, in ordine ai lavori eseguiti dalla società resistente, che 'la muratura in c.a. esistente a ridosso del fabbricato Capuano/De Iure, unitamente a quella realizzata a ridosso del marciapiede di Via X Marzo, (sono) indubbiamente realizzate dalla società resistente non rispettando la normativa antisismica' e che 'la profondità dello scavo realizzato nel lotto di terreno limitrofo di proprietà della società resistente, interessa la sottofondazione del fabbricato di proprietà Capuano/De Iure, costituita da più stratificazioni di materiale incoerente di natura argillosa' (cfr. pagg. 47 e 48 della relazione).
Tanto precisato in ordine alla modifica del pregresso stato dei luoghi e all'attuale condizione dei beni, deve ora valutarsi se le opere originariamente realizzate dalla società resistente in forza del PdC n. 46/2013 e quelle avviate di demolizione della muratura in ultimo richiamata possano comportare un pericolo per la staticità dell'immobile di proprietà del ricorrente.
Sul punto, devono nuovamente richiamarsi le conclusioni rese dal ctu arch. Per_1 il quale, dopo attenta analisi dello stato dei luoghi, ha evidenziato che 'la demolizione sia del fabbricato al piano terra di proprietà della società resistente (già proprietà
[...]
), che … del rustico realizzato con Permesso di Costruire n. 46/2013 che Parte_2
… delle due porzioni di parete in conglomerato cementizio armato realizzata a ridosso del confine con la comproprietà del ricorrente, non hanno determinato lesioni nella struttura di quest'ultimo fabbricato ma, nel contempo, hanno creato delle condizioni di disturbo degli equilibri ….' (cfr. pagg. 34 e 35 della consulenza tecnica); nella medesima relazione è dato leggere che 'non si ritiene, quindi, possibile la demolizione della parete ad est realizzata a ridosso del fabbricato di comproprietà del ricorrente, in considerazione della sua funzione di contenimento dello scavo realizzato e prolungato a profondità che supera la quota d'imposta del piano seminterrato del fabbricato di
5 proprietà Capuano/De Iure. Inattuabile demolizione estendibile prudenzialmente anche alla parete in c.a. a sud realizzata in aderenza allo scavo prospiciente Via X Marzo, in quanto legata strutturalmente alla già citata parete ad est e sostanzialmente fungente da contrasto, del tipo “puntone”, sulla stessa parete ad est', atteso che tale demolizione potrebbe sicuramente determinare nel tempo, anche non lontano, un grave danno alla statica del fabbricato di comproprietà del ricorrente (cfr. pag. 47 della consulenza).
Secondo l'ausiliario del Tribunale, in definitiva, la conservazione delle due pareti in c.a., anche mediante l'esecuzione di opere di consolidamento, necessarie ed indifferibili
(cfr. pag. 48 della consulenza), risultano misure atte ad evitare la possibilità al fabbricato del ricorrente di subire fenomeni cinetici.
È evidente, pertanto, che sussiste altresì il requisito del periculum in mora.
Il consulente dell'ufficio ha quindi indicato come necessarie, ai fini che in questa sede rilevano, le seguenti opere:
- 'ricostruzione delle due porzioni demolite della parete in c.a. posta a ridosso del fabbricato Capuano/De Iure, mediante il loro riempimento con un nuovo getto di calcestruzzo armato con barre in acciaio ad aderenza migliorata, previo consolidamento della muratura in pietrame e terreno visibile posteriormente, mediante l'applicazione in aderenza di tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata fissata con “tasselli chimici”. L'armatura del nuovo getto sarà costituita da una gabbia metallica con ferri disposti sia orizzontalmente sia verticalmente, fissata lateralmente alla parete preesistente mediante il preventivo inserimento in quest'ultima di ferri di ripresa, alloggiati in apposite perforazioni ed inghisati con resine epossidiche. I ferri di ripresa e la nuova gabbia metallica verranno così solidarizzati per sovrapposizione, garantendo la continuità dell'armatura;
- realizzazione di una parete/cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 55 e profondità di cm. 50, sovrastante la parete in c.a. di altezza pari a m. 2,87 e profondità di cm.
50 esistente a destra del prospetto laterale del fabbricato Capuano/De Iure, costituito da tre piani fuori terra, al fine di far ottenere a questa parte di parete in c.a. l'altezza di m. 3,42 e la larghezza di cm. 50 pari alla parete in c.a. esistente a sinistra guardando dall'interno del lotto edificatorio lo stesso fabbricato Capuano/De Iure, allo scopo di determinarne la continuità geometrica, tipologica e strutturale di tutta la parete in c.a. sottostante il fabbricato di tre piani fuori terra di proprietà Capuano/De Iure. Questa parete/cordolo da fissarsi alla parete in c.a. esistente mediante tasselli chimici alloggiati nella stessa preesistente parete in c.a., sarà dotata di una gabbia metallica di armatura da collegare in continuità a quella preesistente sia in senso orizzontale che verticale, così come già descritto precedentemente, nonché nell'allegata Relazione di calcolo delle strutture in c.a. (cfr. all. 46) e nei relativi disegni di progetto (cfr. all. 52-53-54-55);
- realizzazione di una parete in c.a. di altezza di m. 3,42 e spessore di cm. 20, nonché della mensola di fondazione della profondità di cm. 150 ed altezza di
6 cm. 30, come specificato nell'allegata Relazione di calcolo delle strutture in c.a.
(cfr. all. 46), e nei relativi disegni di progetto (cfr. all. 52-53-54-55) che corre a ridosso sia della parete a destra che di quella arretrata a sinistra, del prospetto laterale del fabbricato Capuano/De Iure, costituito da tre piani fuori terra, confinante con il lotto edificatorio di proprietà della società resistente;
- ripristino dei tagli eseguiti sulla parete in c.a. di contenimento nel tratto che corre lungo tutto il piano seminterrato del fabbricato Capuano/De Iure, che avverrà mediante il fissaggio con adesivo sulla parete preesistente di un tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata con applicata superiormente cm. 2/3 di malta fibrorinforzata a ritiro compensato. Il ripristino dei tagli nella parete in
c.a. prevede la verifica preliminare della continuità della gabbia strutturale armata, mediante la scarificazione dei tagli presenti nel calcestruzzo e, nell'ipotesi di taglio dei ferri di armatura, procedere a ripristinarne la continuità strutturale mediante la realizzazione di una giunzione meccanica costituita da un manicotto per armatura filettato maschio e femmina che consente di connettere le due parti di barra di ferro tagliato, oltre che permettere un controllo visivo del corretto loro assemblaggio. In più, quale miglioramento sismico, sarà previsto il rinforzo del giunto armato consolidato mediante il fissaggio, sulla stessa parete in c.a, riempita con malta fibrorinforzata, di nastri in FRP (Fiber Reinforced Polymers) incollati sui tagli della parete in c.a., nonché lungo i ferri troncati ove è stata realizzata la giunzione;
- consolidamento sia della parete in c.a. esistente a ridosso del fabbricato costituito da un piano seminterrato di proprietà Capuano/De Iure, che della parete in c.a. posta a ridosso del marciapiede su Via X Marzo, nonché della muratura in blocchi di tufo posta in aderenza al fabbricato di tre piani fuori terra, anche questo di proprietà Capuano/De Iure, mediante il fissaggio con adesivo sulla parete esistente di un tessuto in fibra di vetro a maglia quadrata con applicata superiormente cm. 2/3 di malta fibrorinforzata a ritiro compensato, previo spicconatura dell'intonaco esistente sulla muratura in blocchi di tufo posta in aderenza al fabbricato Capuano/De Iure'.
Ai fini della realizzazione di tali opere, il consulente ha precisato la possibilità di ricorrere nella specie all'Art. 18 “interventi urgenti” del Regolamento edilizio del
Comune di Modugno, con contestuale richiesta urgente del titolo edilizio di Permesso di
Costruire, tenuto conto che la muratura da realizzarsi sottostante il fabbricato di proprietà Capuano/De Iure è una nuova costruzione.
Conseguentemente, deve ordinarsi alla di eseguire le opere di Controparte_1 consolidamento indicate dal ctu (pagg. 50-53 della relazione definitiva), come confermato dagli stessi ctp della società resistente in sede di osservazioni alla bozza della relazione;
oltretutto, la stessa resistente si è resa disponibile alla esecuzione di tali opere (cfr. verbale di udienza del 19.3.2025).
7 Non deve procedersi, per contro, come sollecitato dalla società resistente, ad un approfondimento istruttorio volto a verificare quali opere risultino utili per rendere edificabile l'area in discussione, di proprietà della trattandosi di Controparte_1 questione che esula dal presente giudizio cautelare.
Vanno altresì rigettate le richieste di parte ricorrente volte ad ottenere la condanna della resistente al ripristino delle lesioni riportate sulle pareti esterne del fabbricato di sua proprietà e al pagamento delle spese sostenute per eliminare le infiltrazioni (cfr. conclusioni ricorso e verbale del 19.3.2025), afferendo tale domanda a pretese di carattere risarcitorio che non possono trovare accoglimento in questa sede.
Parimenti non possono trovare accoglimento le istanze di parte ricorrente volte ad adottare provvedimenti di natura economica (ad es. ordine alla società di contrarre polizza fideiussoria), ad ordinare alla controparte che la direzione dei lavori venga affidata al ctu o comunque che l'esecuzione delle opere avvenga in contraddittorio (cfr. verbale di udienza del 19.3.2025), trattandosi di misure richieste per ottenere l'esecuzione coattiva del provvedimento, le quali, tuttavia, esulano da quelle adottabili in questa sede e disciplinate dalla legge.
Va, difatti, accolta la sola richiesta della parte ricorrente di fissazione di una somma di denaro – nella misura indicata in dispositivo – dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dovendosi tale norma ritenere applicabile anche ai provvedimenti emanati in sede cautelare.
Attesa la complessità delle opere da eseguirsi e la necessità di munirsi di apposito titolo edilizio, appare congruo disporre che tale somma sia versata a decorrere dal 160° giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento, nell'ipotesi in cui le opere indicate non risultino ancora ultimate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico della esse CP_1 si liquidano ex d.m. 147/2022 avendo riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (tabella n. 10, scaglione n. 4), ridotti del 30% in ragione dell'attività in concreto espletata e della disponibilità manifestata dalla parte resistente ad eseguire le opere in commento;
alle somme liquidate a titolo di compenso devono aggiungersi gli esborsi sostenuti dalla parte ricorrente a titolo di iscrizione della causa a ruolo e a titolo di spese di ctp, pari a €522,00 come da fattura n. 40/2024 del 18.12.2024.
Le spese di ctu, fermo restando la solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni a carico esclusivo della società resistente, con il conseguente diritto della parte ricorrente di ripetere dalla predetta resistente le somme eventualmente versate o che saranno versate in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede;
- in parziale accoglimento del ricorso cautelare, ordina alla parte resistente di eseguire immediatamente le opere di consolidamento indicate dal ctu (pagg. 50-
53 della relazione definitiva) e riportate in parte motiva;
8 - fissa in €20,00 al giorno la somma da corrispondere dalla società resistente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in caso di mancata esecuzione del presente provvedimento cautelare decorsi 160° giorni dalla sua comunicazione;
- rigetta le ulteriori richieste di parte ricorrente;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in onnicomprensivi €4.462,00, di cui
€813,00 per esborsi (€291,00 per iscrizione causa a ruolo e €522,00 per spese ctp) e €3.649,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese gen. (15%)
IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della parte resistente;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bari, 11.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Tiziana Di Gioia
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