Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
Decreto presidenziale 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2024, proposto da
TT TA, EL CH, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Rosario Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riposto, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza della Corte di Appello di TA n. 2357/22 del 15.12.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con sentenza n. 2357/22 del 15.12.2022, la Corte di Appello di TA ha condannato il Comune di Riposto al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’importo di € 27.880,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, alle spese dei due gradi di giudizio e alle “ spese di consulenza di entrambi i gradi ”;
- la predetta sentenza, passata in giudicato come da attestazione in atti, è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Riposto il 10 gennaio 2023;
- non avendo il Comune intimato provveduto all’adempimento, neanche a seguito di notifica in data 15.11.2023 di atto di precetto, con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per l’ottemperanza della suddetta sentenza, anche a mezzo di commissario ad acta;
- il Comune di Riposto non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che:
- il titolo azionato è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme ivi indicate, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, precisando che non spettano a parte ricorrente spese e diritti relativi ad attività di esecuzione nelle forme civilistiche, o ad atti di precetto, in quanto atti non necessari per la rituale proposizione del presente gravame;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, un Commissario ad acta che il Collegio individua nel Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza;
- che in caso di intervento del Commissario ad acta, il suo compenso, la cui liquidazione dovrà essere richiesta unitamente al deposito della relazione conclusiva dell’incarico, verrà determinato e liquidato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e posto a carico dell’Amministrazione inadempiente;
Ritenuto, inoltre, che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto: a) ordina, ai sensi dell’art. 114 cpa, al Comune intimato di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe, all’uopo assegnando al predetto Comune termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato; c) condanna il Comune di Riposto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al commissario ad acta presso la sede di servizio.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO