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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 16.04.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Mayer Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Santanoceto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.05.2024 il dott. ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' formulando le seguenti domande: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il dott. non è tenuto Parte_1
1 all'iscrizione alla Gestione Commercianti e conseguentemente annullare il provvedimento di iscrizione d'ufficio del 7 novembre 2022 con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1° gennaio 2017 e, per l'effetto, disporre la cancellazione d'ufficio del Dott. dalla Gestione Parte_1
Commercianti a decorrere dal 1° gennaio 2017 In subordine nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la fondatezza dell'iscrizione del Dott. lla Gestione Commercianti, accertare Parte_1
e dichiarare il diritto del Dott. poter beneficiare della riduzione Parte_1 del 50% dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 59, comma 15, Legge
449/1997 per i contributi che saranno da egli eventualmente dovuti alla
Gestione Commercianti. In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.
Rileva anzitutto il Giudicante che nel corso della udienza di discussione del 16.04.2025 alla luce della pacifica regolarizzazione della posizione del ricorrente il procuratore dell'istante munito di procura speciale ex art. 185 c.p.c. ha formalizzato una rinunzia alla zione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cfr. tra le tante Cass.
Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Tale accettazione è necessaria perché la rinuncia agli atti del giudizio al contrario della rinuncia all'azione comporta una definizione in rito, anziché in merito, del processo. In base a quanto
2 previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare. Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta,
è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Ricorrono, nel caso che ci occupa tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale ed ha provveduto alla regolarizzazione d ella sua posizione.
3 Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale di buon senso manifestato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domanda proposte da , con ricorso depositato il 3.05.2024 Parte_1
CP_ nei confronti dell' , così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 16.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 16.04.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Mayer Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Santanoceto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.05.2024 il dott. ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' formulando le seguenti domande: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il dott. non è tenuto Parte_1
1 all'iscrizione alla Gestione Commercianti e conseguentemente annullare il provvedimento di iscrizione d'ufficio del 7 novembre 2022 con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1° gennaio 2017 e, per l'effetto, disporre la cancellazione d'ufficio del Dott. dalla Gestione Parte_1
Commercianti a decorrere dal 1° gennaio 2017 In subordine nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la fondatezza dell'iscrizione del Dott. lla Gestione Commercianti, accertare Parte_1
e dichiarare il diritto del Dott. poter beneficiare della riduzione Parte_1 del 50% dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 59, comma 15, Legge
449/1997 per i contributi che saranno da egli eventualmente dovuti alla
Gestione Commercianti. In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.
Rileva anzitutto il Giudicante che nel corso della udienza di discussione del 16.04.2025 alla luce della pacifica regolarizzazione della posizione del ricorrente il procuratore dell'istante munito di procura speciale ex art. 185 c.p.c. ha formalizzato una rinunzia alla zione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cfr. tra le tante Cass.
Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Tale accettazione è necessaria perché la rinuncia agli atti del giudizio al contrario della rinuncia all'azione comporta una definizione in rito, anziché in merito, del processo. In base a quanto
2 previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare. Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta,
è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Ricorrono, nel caso che ci occupa tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale ed ha provveduto alla regolarizzazione d ella sua posizione.
3 Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale di buon senso manifestato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domanda proposte da , con ricorso depositato il 3.05.2024 Parte_1
CP_ nei confronti dell' , così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 16.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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