Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 1677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1677 /2022 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 13 aprile Parte_1 C.F._1
1968, in proprio, quale avvocato del foro di Asti, PEC
, elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Asti (AT), via San Martino n. 27
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. nata a [...] il 25 Controparte_1 C.F._2 gennaio 1953, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Zahira Caligaris, del foro di Torino, PEC presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata, in Torino, corso Peschiera n. 164
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE -
1
I. Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2022, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza n. 8517/2022, emessa in data 28
[...]
novembre 2022 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, pubblicata il 30
novembre 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“datosi atto essere cessata la materia del contendere quanto alla domanda di parte ricorrente circa l'ordine di demolizione del manufatto.
RESPINGE le ulteriori domande.
CONDANNA parte convenuta alla rifusione del 75% delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano (già decurtate del 75% residuo) in euro 1.905,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e oltre CPA come per legge;
compensato il residuo”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
L'EL, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 marzo 2023, ha presentato appello incidentale, nonché istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
La Corte, con ordinanza del 19 aprile 2023, ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta dall'Appellante incidentale ritenendo che, in punto Controparte_2
fumus boni iuris, non sussistesse una manifesta fondatezza, risultando sufficiente notare che l'appello incidentale è stato proposto avverso la condanna al pagamento delle spese di CTU, non censurando peraltro la dichiarazione di soccombenza, parziale nel giudizio, ma meramente rappresentando essere persona Controparte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ovvero semmai in relazione indiretta a quanto disposto, eventualmente erroneamente, con decreto di liquidazione delle spese di CTU, antecedentemente pronunciato dal Tribunale di Asti, che non risulta essere stato oggetto di impugnazione;
e che nemmeno sussistesse periculum in mora, in quanto l'esecuzione della sentenza di primo grado non è che comune conseguenza propria di ogni giudizio di soccombenza di primo grado, non potendo rilevare quale pregiudizio grave e irreparabile il fatto di essere la parte onerata di tale pagamento in
2 precarie condizioni economiche, fatto che, semmai, è indice di sua possibile insolvenza, quando uno stato di insolvenza potrebbe rilevare solo in senso contrario, se fosse il soggetto in favore del quale l'esecuzione di sentenza di condanna è dovuta, a trovarsi in tale stato, e non viceversa.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi esposti in appello, l'ordinanza n. 8517/2022, pronunciata dal Tribunale di Asti, in data 28/11/2022, depositata in data 29/11/2022, resa nella causa iscritta al n. 3504/2019 R.G. e, pertanto,
- in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare ex art. 702 ter c. 3 c.p.c. che la disposta CTU non avrebbe dovuto essere licenziata nell'ambito del procedimento sommario (essendo sufficienti i documenti prodotti in causa, con conseguente sua inutilizzabilità ai fini di causa);
- in via principale, accertato e dichiarato che la suddetta tettoia con struttura fissa determina grave nocumento alla sicurezza del fabbricato, ledendo il decoro architettonico dell'immobile e violando il diritto di veduta nonché determinando gravi infiltrazioni nel sottostante garage di proprietà dell'appellante/condomino, per l'effetto condannare la appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante/condomino così come da perizia tecnica riversata in atti, pari alla somma di euro15.000,00 ovvero quanto meno alla somma di euro 6.932,27
(doc. 30);
- in via principale, in ogni caso, accertata e dichiarata la errata liquidazione delle spese di giudizio, provvedere alla corretta liquidazione nella misura di euro 5.077,00 (somma peraltro liquidata dal
G.O. in favore di parte resistente con decreto di liquidazione di gratuito patrocinio del 14/06/203 formatosi successivamente all'avvio dell'odierno appello) per compensi oltre al rimborso degli esposti ammontanti ad euro 145,50 oltre rimborso forfettario, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge e oltre al rimborso delle documentate spese peritali di CTP ammontanti ad euro
1.262,00;
- in via subordinata, in ogni caso, accertata e dichiarata la errata liquidazione delle spese di giudizio, ove la Corte ritenesse applicabile la riduzione al 75%, provvedere comunque alla corretta liquidazione nella misura di euro 5.077,00 per compensi ovvero nella liquidanda somma di euro
3.807.75 (già diminuite al 75%) oltre al rimborso degli esposti ammontanti ad euro 145,50 oltre rimborso forfettario, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge e oltre al rimborso delle documentate spese peritali di CTP ammontanti ad euro 1.262,00.
Con vittoria di compenso professionale e spese sia di primo che di secondo grado”.
Per parte EL:
3 “Nel merito, rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In via di appello incidentale, riformare l'ordinanza conclusiva del primo grado di giudizio, emessa dal Tribunale di Asti in data 28.11.2022 nell'ambito del procedimento RG n. 3504/2019, nella parte in cui pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, anziché definirle come somme anticipate dall'erario, come correttamente stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 217 depositata in data1.10.2019, si è pronunciata sull'articolo 131, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, alla luce del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra
[...]
. CP_1
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 6 dicembre 2019, Parte_1
nella qualità di condomino del condominio B situato nel complesso immobiliare
[...]
“Residence Pian del sole”, sito nel comune di Asti, via Pietro Paniati n. 5/7 e proprietario dell'immobile al primo piano, accatastato a foglio 54, mappale 769, sub.
36, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Asti, in composizione monocratica, proprietaria di un immobile sito nel medesimo Controparte_1
condominio, al piano terra, accatastato a foglio 54, mappale 769, sub. 9, allegando,
oltre a una rappresentazione di altre asserite condotte illecite di CP_1
peraltro non oggetto della presente causa, quanto segue:
[...]
- Che, “contrariamente a quanto formalmente stabilito dal condominio” con specifica delibera assembleare in data 28 aprile 2011, Controparte_1
“provvedeva autonomamente e in spregio alla altrui proprietà ed alle norme edilizie, a fare installare, fissandola sul frontalino de balcone del ricorrente, una tettoia abusiva” (fatto indicato come già oggetto di un antecedente ricorso avanti
4 al Tribunale di Asti in data 1 luglio 2011, e di una segnalazione “dell'illecito al competente Servizio di Vigilanza Edilizia del Comune di Asti”);
- che, conclusosi la causa instaurata nel 2011 con una rinuncia agli atti, a fronte di un apparente accordo fra le parti, successivamente, in data 20 dicembre 2013,
“nuovamente in spregio e violazione, anche, delle Controparte_1
delibere condominiali, nonché in assenza di qualsivoglia autorizzazione del condominio e amministrativa, procedeva ancora una volta” “all'installazione di un' altra tettoia ovvero di una costruzione fissa (struttura in metallo chiusa a tre lati con tetto e pareti di colore bianco) a ridosso della facciata condominiale, conglobante, anche, mura condominiali”;
- che “lo scarico” di detta tettoia “nel giardino” avrebbe cagionato “danni di infiltrazione di acqua ai garage sottostanti”, tra cui quello di proprietà del ricorrente;
- che, nonostante l'impegno assunto da durante Controparte_1
l'assemblea condominiale del 16 aprile 2014, di rimozione della tettoria, la stessa non era stata rimossa, “obbligando” il ricorrente “a conferire incarico peritale al geom. ”, dalla quale sarebbe emerso che la tettoia de quo Per_1
avrebbe leso “fortemente il decoro architettonico dell'immobile”, compromesso
“la sicurezza del fabbricato”, provocato “gravi infiltrazioni nei sottostanti garage”, violando altresì “il diritto di veduta”; domandando, su queste basi, accertarsi e dichiararsi che la predetta tettoia costituiva abuso edilizio, realizzato in violazione dell'art. 1120 c.c., a danno sia del Condominio che del ricorrente, ordinarsi a parte resistente la rimozione del manufatto e la rimessione in pristino della situazione dei luoghi, accertarsi e dichiararsi che detta tettoia con struttura fissa determina grave nocumento alla sicurezza del fabbricato, ledendo il decoro architettonico dell'immobile e violando il diritto di veduta, nonché cagionando infiltrazioni d'acqua nei sottostanti garage e, per l'effetto “condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente/condomino pari alla somma di euro 15.000,00 (salvo diversa somma
5 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa) e al rimborso delle spese di perizia ammontanti ad euro 1.262,00”.
costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza delle domande attoree.
Il Tribunale, respinta un'istanza di riunione con altri procedimenti pendenti fra le stesse parti, ha istruito la causa con assunzione di prove orali, nonché con disposizione di CTU, sia in ordine alla “regolarità del manufatto sotto il profilo urbanistico e in base al regolamento condominiale”, quanto a una possibile compromissione della
“sicurezza del fabbricato” da esso derivante e alla sussistenza dei “vizi o difetti lamentati da parte ricorrente” e in particolare di “infiltrazioni d'acqua nei sottostanti garage” a esso riconducibili.
Posteriormente al deposito della relazione di CTU, ha Controparte_1
provveduto alla rimozione del manufatto oggetto di causa.
In sede di precisazione delle conclusioni, oltre a ribadire Parte_1
le domande di cui al presentato ricorso, ha avanzato istanza di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., rappresentando una “evidente e documentata sequela di accadimenti e molteplicità di comportamenti processuali contra legem tenuti dalla resistente atti a negare sia il deposito di documenti pregnanti ai fini del giudizio (cfr.
doc. 29) eccezione smentita per tabulas (cfr. doc. 33, 34) che a disconoscere anche la loro sottoscrizione (fatto nuovamente smentito per tabulas e per prova testimoniale),
ovvero della preordinata volontà atta a voler eludere i propri illeciti comportamenti/abusi edilizi (già malevolmente perpetrati nell'anno 2011) financo nelle obbligazioni formalmente assunte in sede assembleare di condominio”.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'ordine di demolizione del manufatto, ha respinto le ulteriori domande avanzate dal ricorrente, condannando la resistente alla rifusione delle spese di lite per il 75%, con compensazione della parte residua, nonché all'integrale pagamento delle spese di CTU.
6 L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “In via pregiudiziale sul mancato mutamento del rito e delle ricadute sulla espletata CTU”;
- “Mancata condanna della resistente all'art. 96 c.p.c.”;
- “Erronea liquidazione delle spese del giudizio e mancata liquidazione delle spese di CTP”.
Parte EL, costituitasi in giudizio, ha presentato impugnazione incidentale,
censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha posto le spese di CTU a suo carico, anziché a carico dell'Erario.
2. MANCATO MUTAMENTO DEL RITO – INUTILIZZABILITÀ CTU - INFONDATEZZA
L'Appellante, con un primo motivo d'impugnazione, si duole di una ritenuta erronea applicazione, da parte, del Tribunale, delle norme che regolano il procedimento sommario di cognizione, per avere dapprima, sulla base degli elementi documentali e dell'escussione di prove orali, rinviato la causa per la decisione all'udienza del 15 febbraio 2022, per poi, in quella sede, a fronte del deposito di parte resistente di una consulenza di parte, disporre d'ufficio una CTU, con l'assegnazione di un termine di 130 giorni, così, secondo l'Appellante, “determinando un grave error in procedendo, visto che dava corso ad un incombente istruttorio come se si versasse nel rito ordinario”, senza aver disposto conversione del rito. Dal che discenderebbe, secondo l'Appellante, “l'inutilizzabilità della CTU”, mentre, per altro verso, la documentazione prodotta unitamente al ricorso, fra cui la relazione del consulente di parte, in quanto “mai contestata esplicitamente da controparte”, sarebbe stata da ritenersi già sufficiente a fornire “prova dell'infiltrazione” e della “quantificazione del danno” subito dal ricorrente.
Tale motivo di doglianza risulta manifestamente infondato e non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, va ricordato che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere pienamente discrezionale, nei limiti del proprio prudente apprezzamento, come la
Suprema Corte ha più volte avuto occasione di ribadire.
7 Non sussiste poi alcuna incompatibilità tra il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss c.p.c. e lo svolgimento di atti di istruzione, come d'altronde esplicitamente previsto dall'art. 702 ter c.p.c., che solo indica che agli stessi si proceda
“nel modo ritenuto più opportuno” dal giudicante, “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”: e infatti, per inciso, nel presente giudizio hanno trovato parziale accoglimento richieste di assunzione di prove orali avanzate dallo stesso attuale Appellante, che pure, con il presentato ricorso, aveva optato per le forme del procedimento sommario. Tantomeno vi è incompatibilità con la disposizione di CTU.
Ancor più infondata la pretesa di far discendere da tale, insussistente, presunto vizio procedurale, l'inutilizzabilità delle risultanze della CTU che, in senso opposto a quanto sostenuto dal consulente di parte ricorrente, hanno escluso che il posizionamento della tettoia sia stato la causa delle infiltrazioni al garage di proprietà di Parte_1
[...]
Non è poi in alcun modo vero che la controparte non avesse contestato l'allegazione in fatto della sussistenza di tale presunto nesso causale: nella comparsa di costituzione in giudizio, in primo grado, da parte di oltre a sostenersi che Controparte_1
si sarebbe trattato non più di una tettoia, ma di un “gazebo”, si legge espressamente che “il fatto che l'avv. dichiari che le infiltrazioni presenti nel garage di Parte_1
sua proprietà siano riconducibili alla presenza del gazebo installato sulla proprietà
della sig.ra non è sufficiente a ritenere la stessa responsabile per gli asseriti CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal . Solamente una CTU Parte_1
potrà accertare il nesso eziologico tra la presenza del gazebo e le infiltrazioni nel garage dell'avv. ”, e che “la sig.ra non ritiene che tali asseriti Parte_1 CP_1
danni siano imputabili ad una sua condotta lesiva degli interessi del ricorrente”.
Di tale nesso causale, inoltre, l'Appellante non ha comunque fornito altrimenti prova.
Nella consulenza tecnica di parte, fatta redigere antecedentemente al giudizio, si legge solo esservi “un problema legato allo scolo delle acque meteoriche, che a seguito dell'erezione della struttura, attraverso un pluviale installato sulla stessa, vengono
8 convogliate a lato della muratura condominiale. Tali scoli, vanno ad alimentare ed incrementare le infiltrazioni nei garage sottostanti (tra cui quello di proprietà del sig.
”, ed essere “evidente che le acque all'interno del locale siano Parte_1
provenienti dalle aree verdi esterne”: nemmeno risulta prospettato in qual modo uno spostamento di alcuni metri in senso laterale, nemmeno in correlazione all'ubicazione del garage di proprietà del ricorrente, insistendo su una stessa area verde sulla quale l'acqua piovana sarebbe comunque caduta, possa essere considerata la causa delle infiltrazioni de quo.
Ove pure, ipoteticamente, non fosse stata disposta una CTU, la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente non poteva che essere rigettata.
Del tutto correttamente, comunque, il giudice di prime cure ha inteso avvalersi di un ausiliario, le cui specifiche conoscenze tecniche hanno potuto meglio chiarire il punto, avendo la svolta CTU accertato che, “tenuto anche conto della posizione del manufatto oggetto di causa rispetto al box auto di parte ricorrente, gli evidenti segni di infiltrazione derivano chiaramente da altre cause, ma non dalla presenza del manufatto in questione che si trova ad una distanza di più di 6 mt dal box auto di parte ricorrente”, ovvero l'insussistenza di tale nesso causale.
3. DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 C.P.C. –
INFONDATEZZA
Con un secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole del rigetto della domanda di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Per un verso, l'Appellante nota che il Tribunale di Asti ha escluso potersi ravvisare un “comportamento pretestuoso” “di parte attrice”: il che, peraltro, già dallo stesso
Appellante è ritenuto un mero, ininfluente, errore materiale di “capovolgimento” delle parti, dovendosi intendere come “parte convenuta” e non “parte attrice”: non costituisce, pertanto, profilo d'impugnazione (fra l'altro, per inciso, va notato che tale indicazione risulta riportata nella parte di motivazione con cui il Tribunale appare avere esaminato, escludendolo, il diverso punto di un'eventuale pronuncia ex officio ex
9 art. 96 c. 3 c.p.c.).
Per altro verso, l'Appellante lamenta (“lascia basiti”) “la singolarità esposta dal giudicante secondo cui la sequela di documentati gravi atti e fatti di causa, è stata completamente emendata dall'azione di aver rimosso (dopo 9 anni!) il manufatto abusivo qualche giorno prima dell'udienza conclusiva (sic!) e che di fatto ha resistito in giudizio sapendo quanto meno di aver torto (vista proprio la rimozione prima dell'ultimo atto processuale)”, dopo di che richiama una serie di comportamenti tenuti dalla controparte, parte antecedenti al giudizio, altri nel corso del giudizio, con un
“animus” ad avviso dell'Appellante senz'altro “doloso”.
Anche tale ragione di gravame risulta manifestamente infondata.
In primo luogo, va notato che parte ricorrente ha così formulato tale domanda, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado: “condannare controparte ex art. 96 secondo comma c.p.c., ritenendosi palesemente configurata ed applicabile ai fatti di causa la fattispecie di abuso del processo”.
Ora, il disposto del secondo comma dell'art. 96 c.p.c. prevede che “il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza”. Con tutta evidenza, non è disposizione che si attaglia al caso in esame, essendo stato ad agire in giudizio (e forse questa “confusione” è stata anche Parte_1
all'origine del predetto errore materiale nella motivazione della sentenza).
Peraltro, i fatti esposti dal ricorrente possono essere riqualificati come rientranti nel disposto del primo comma dell'art. 96 c.p.c., in base al quale “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Ma anche a così ritenersi, la domanda risulta infondata, per plurime ragioni.
Nessun rilievo hanno eventuali condotte anteriori al presente processo (come
10 impegni asseritamente assunti nel 2014), in parte sinanche antecedenti all'oggetto stesso della presente causa (in specie la precedente installazione di altro manufatto, nel
2011, oggetto fra l'altro di altro procedimento instaurato da Parte_1
ai cui atti aveva in seguito rinunciato, intervenuto un accordo con la controparte).
Il presente processo, poi, si è concluso con una reciproca soccombenza, essendo state rigettate le richieste di risarcimento danni avanzate da il Parte_1
che già esclude l'applicabilità dell'art. 96 comma primo c.p.c.. Inoltre, della condotta processuale di in ordine alla domanda di rimozione del Controparte_1
manufatto, il Tribunale ha implicitamente tenuto conto, “secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale”, condannando al pagamento del 75% Controparte_1
delle spese di lite e all'integralità delle spese di CTU.
Può infine aggiungersi, pur essendo giù ultroneo, che la liquidazione di risarcimento per danni ex art. 96 c. 1 c.p.c. presuppone la prova dell'entità del danno sofferto (cfr., ad es., C. Cass., sent. n. 21590/2009), da riferirsi a danni successivi all'instaurazione del giudizio, prova che nel presente caso non è stata in alcun modo fornita dall'attuale
Appellante, o quantomeno l'allegazione di elementi di fatto necessari a una liquidazione equitativa (cfr. C. Cass. sent. n. 21798/2015 e C. Cass., SS.UU., n.
7583/2004), allegazione anch'essa nel presente caso mancante.
Tale domanda, quindi, non poteva, né può trovare accoglimento.
4. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E MANCATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
DI CTP – PARZIALE FONDATEZZA
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta una ritenuta “erronea liquidazione delle spese del giudizio e mancata liquidazione delle spese di CTP”, sotto tre diversi profili.
Due di essi sono infondati e non possono trovare accoglimento.
L'Appellante si duole che il Tribunale abbia “decurtato” il rimborso delle spese di lite “al 75%”. Ora, va osservato preliminarmente che nel dispositivo della pronuncia vi
è un errore materiale, che peraltro appare essere già stato riconosciuto come tale
11 dall'Appellante: si indica che le spese sono poste a carico di Controparte_1
per il 75%, “compensato il residuo”, ma poi si legge che le stesse sono liquidate nella misura di euro 1.950,00 “già decurtate del 75%”, anziché del 25%, ma tale impropria indicazione non corrisponde al calcolo effettuato, sia pur implicitamente: il Tribunale
ha compensato le spese fra le parti nella misura del 25%, ponendo il resto a carico di come pure l'integralità delle spese di CTU. L'Appellante, Controparte_1
quindi, sia pur senza avanzare una specifica motivazione, lamenta con questo l'avvenuta parziale compensazione delle spese di lite. Infondatamente, peraltro: le domande di risarcimento danni da lui presentate, per un importo complessivo di euro
15.000,00, sono state rigettate, come pure è stata respinta la domanda ex art. 96 c.p.c.; sussisteva quindi soccombenza reciproca fra le parti, senz'altra atta a costituire ragione per una parziale compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura del 25%.
L'Appellante lamenta poi che non siano state liquidate in suo favore le spese di
CTP, indicando come le stesse rientrino, per costante giurisprudenza, fra quelle da liquidarsi ex art. 92 c.p.c.. Nel caso in esame, peraltro, per un verso non si tratta di una
CTP esperita nel corso del giudizio, ma prima di esso, e fatturata antecedentemente alla sua instaurazione, non rientranti quindi fra le spese di lite “ex art. 92 c.p.c.”: non a caso, fra l'altro, le stesse erano state poste dal ricorrente a fondamento invece della respinta richiesta di risarcimento danno;
inoltre, ove in mera ipotesi fossero invece indirettamente da riferirsi al corso del processo, va tenuto conto che le spese di CTU
sono state poste dal Tribunale integralmente a carico della controparte, per quanto dalla stessa CTU emergesse l'infondatezza delle domande risarcitorie basate dal ricorrente su detta CTP: che si sia trattato o meno di un'implicita valutazione da parte del Tribunale, in ogni caso nella parziale compensazione delle spese di lite senz'altro è da ritenersi corretto che le spese di CTP rimanessero a carico di chi le ha sostenute.
Risulta invece parzialmente fondata l'impugnazione relativa al contenimento della liquidazione delle spese di lite negli assoluti limiti minimi, nonché in ordine alle spese relative a contributo unificato e spese di bollo.
12 L'Appellante nota che l'applicazione dei limiti minimi per un'asserita “non complessità delle questioni affrontate” risulta contraddetta con “l'oggettivo iter processuale”.
Il che è condivisibile: non in ordine alla fase decisionale, in relazione alla quale le questioni residue da affrontarsi erano effettivamente qualificabili come non complesse,
per un verso dovendosi solo dare atto della cessata materiale del contendere, per altro verso dell'insussistenza di prova alcuna a fondamento delle istanze risarcitorie, ma non in relazione alle fasi antecedenti, ivi compresa la fase istruttoria e di trattazione, essendosi proceduto sia all'escussione di testi che allo svolgimento di CTU.
Il Tribunale non ha poi pronunciato in ordine alle spese relative a contributo unificato e spese di bollo, che vanno ritenute poste a carico della parte resistente, nella proporzione eccedente il 25%, compensato fra le parti.
In parziale riforma della sentenza di prime cure parte EL va quindi condannata al pagamento, in favore dell'Appellante, del 75% delle spese del primo grado di giudizio, che diversamente si liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 919,00
- per la fase introduttiva euro 777,00
- per la fase istruttoria euro 1.680,00
- per la fase decisoria euro 851,00
Totale: euro 4.227,00
Spese compensate 25% euro 1.057,00
Totale spese a carico euro 3.170,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge,
oltre al 75% delle spese di contributo unificato e delle spese di bollo.
Va confermata l'attribuzione a carico dell'EL delle spese di CTU.
5. APPELLO INCIDENTALE – INFONDATEZZA
13 ha interposto appello incidentale, censurando la gravata Controparte_1
pronuncia proprio unicamente nella parte in cui ha posto a suo carico le spese di CTU, ma ritenendo dovessero essere poste a carico dell'Erario, essendo lei ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Osserva, in proposito, che, attesa l'intervenuta pronuncia n. 217/2019, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 133, comma 3, d.P.R.
115/2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati, tra cui i consulenti nominati dal giudice, siano “prenotati a debito, a domanda”, anziché direttamente “anticipati dall'Erario”, da questo discenderebbe che le spese di CTU non possano essere poste a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tale motivo di appello incidentale è infondato, nei termini che seguono.
Non vi è dubbio, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale, che nei processi con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ove si proceda alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, gli onorari e le indennità dovuti all'ausiliario devono essere “anticipati” e dall'Erario e non più “prenotati a debito”.
Ove il Tribunale di Asti non abbia disposto in questo senso, nel separato emanato decreto di liquidazione di talli onorari, la diversa disposizione sarebbe da ritenersi erronea. Ma nemmeno è noto se questo sia avvenuto, né se avverso tale decreto sia stata interposta tempestiva opposizione.
Al termine del giudizio, invece, al Tribunale era domandato di statuire sull'attribuzione a una delle parti delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91 ss c.p.c., e sulla loro liquidazione: giudizio che non è stato oggetto, sotto altri profili, di impugnazione incidentale, e che comprendeva l'attribuzione delle già liquidate spese di CTU. Spese che, del tutto legittimamente, come avvenuto, potevano essere attribuite a carico della parte ritenuta maggiormente soccombente, seppur ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Mentre, nel diverso opposto, di soccombenza di una parte non ammessa al patrocinio dello Stato, nel dispositivo sarebbe occorso precisare che la rifusione delle
14 spese di lite, comprese eventualmente quelle di CTU;
doveva effettuarsi “a favore dello Stato”, se dall'Erario anticipate, non è corretto ritenere il contrario, non gravando sullo Stato il pagamento delle spese di lite liquidate in favore della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L'attribuzione delle spese di CTU all'esito del giudizio, per quanto eventualmente rilevante anche ai sensi del disposto degli artt. 131 ss d.P.R. 115/2002, non incide, invece, sul diverso fatto che tali spese debbano essere “anticipate” dallo Stato a favore della parte ammessa al patrocinio.
Il CTU, nel presente caso, avrebbe senz'altro potuto rivolgersi allo Stato, e certo non avverso per il pagamento delle somme dovutegli, dopo Controparte_1
la loro liquidazione, ma da questo non deriva un vizio dell'attribuzione delle spese di lite, all'esito del giudizio, a carico della parte ritenta maggiormente soccombente.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ove il giudizio di secondo grado si concluda con un provvedimento di riforma,
ancorché parziale, la rivalutazione delle spese del giudizio usualmente comporta un'attribuzione delle spese di lite identica per il primo e per il secondo grado di giudizio.
Nel presente caso, tuttavia, i motivi di gravame presentati dall'Appellante relativamente al merito della causa sono risultati tutti infondati, e la parziale riforma della sentenza di prime cure consegue soltanto a una non corretta liquidazione delle spese del giudizio da parte del giudice di prime cure, in ordine alla quale nessuna influenza ha avuto la posizione e le considerazioni espresse dall'attuale parte
EL.
Ne deriva che la valutazione della soccombenza deve rimanere confinata al solo rigetto o accoglimento dei motivi d'impugnazione.
Al riguardo sussiste una soccombenza reciproca: parte Appellante essendo soccombente sulla più parte dei motivi presentati, parte EL su parte dell'ultimo motivo di gravame e sul presentato appello incidentale.
15 Il che giustifica, considerata in secondo grado Parte Appellante come maggiormente soccombente, una compensazione delle spese del grado di appello nella misura del
15%, dovendo, per il resto, le spese di questo giudizio essere liquidate a favore dello
Stato, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Liquidazione, va notato, che prescinde da quella relativa ai compensi da liquidarsi a carico dello Stato e a favore del Difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (fra l'altro, per inciso, nel presente processo più Difensori si sono succeduti nell'esercizio di detto patrocinio).
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato, per il grado d'appello, in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero in questo caso effettivamente limitato e della complessità ridotta delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore dello Stato,
nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 800,00
- per la fase introduttiva euro 700,00
- per la fase di trattazione euro 930,00
- per la fase decisoria euro 1.170,00
Totale: euro 3.600,00
Spese compensate al 15% euro 540,00
Totale spese a carico euro 3.060,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
L'appello incidentale è stato integralmente respinto, peraltro è stato presentato da persona ammessa al patrocino a spese dello Stato, mentre l'appello principale è stato parzialmente accolto: non sussistono quindi gli estremi per l'applicazione della normativa di cui all'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza di promo grado:
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate fra le parti, nella proporzione del
25%, le spese di lite del giudizio di primo grado, condanna per il resto al pagamento delle stesse in favore di Controparte_1
liquidate le stesse nella misura di euro 3.170,00, oltre a Parte_1
rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge, oltre al 75% delle spese di contributo unificato e delle spese di bollo;
- conferma la condanna di al pagamento delle spese di Controparte_1
CTU;
- conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione del 15% le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello
Stato, essendo parte EL ammessa al patrocinio a spese Controparte_1
dello Stato, nella misura di euro 3.060,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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