TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il TR, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6513/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv.to P.Bissa, elettivamente domiciliato in Riccione, Parte_1
Via San Lorenzo n. 2 presso il difensore avv.to Bissa.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to S.Bichiri, elettivamente domiciliato in Torino, Via CP_1
Dell'Arcivescovado n. 25/E presso il difensore avv.to Bichiri.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“ Voglia l'Ill.mo TR adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Rigettare eventuali richieste di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto
n. 60/2023, RG n. 21359/2022 per i motivi sopra indicati.
Nel merito in via principale
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 60/2023, RG n.
21359/2022 in quanto la pretesa creditoria avversa è infondata e illegittima per i motivi sopra indicati.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, anticipazioni, CPA e IVA.”
Per parte opposta:
“ Voglia il TR adito, previe le declaratorie del caso, per i motivi esposti
Nel merito e in via principale
Dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni avversaria difesa, rigettare integralmente l'opposizione e per l'effetto pagina 1 di 9 Confermare in toto il decreto ingiuntivo del TR di Torino n. 60/2023.
Nel merito e in via subordinata
Nel denegato e non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento a favore di della somma di €. Parte_1 CP_1
52.262,55 oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 7% dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e CPA e spese d registrazione. “
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 27.9.2023, promuoveva Parte_1
opposizione avverso il DI portante il numero 60/23 pronunciato dal TR di Torino a favore di per la somma di €. 57.262,55, oltre interessi e spese. CP_1
L'opponente rappresentava che nel 2017 la società Imet Technologies Srl, in cui l'opponente rivestiva la posizione di amministratore unico, aveva stipulato con la convenuta un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo BMW per un totale di €. 71.772,29 ed un contratto di finanziamento accessorio;
la società aveva pagato con regolarità sino al 2021 e poi nel novembre di tale anno aveva cessato di corrispondere le rate;
il contratto era stato dichiarato risolto e ne seguiva la notifica del DI.
Contestava la validità delle garanzie sottoscritte, atteso che riproducevano clausole uniformi identiche a quelle predisposte dall'ABI nel 2003 su cui era intervenuta l'Autorità Antitrust e quindi la NC
d'LI ( parere n. 55 del 2.5.2005 ); in particolare le clausole contenute nei rapporti di garanzia sottoscritti dalla su cui si appuntavano le contestazioni riguardavano la reviviscenza, la rinuncia Pt_1
ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la cd. clausola di sopravvivenza.
Le predette clausole uniformi, presenti nella quasi totalità dei rapporti di garanzia, erano espressive di una condotta distorsiva della libera concorrenza e determinavano la nullità dell'intero contratto, perché contrarie a norme imperative, ovvero quantomeno, la nullità riguardava le predette clausole.
Rilevava comunque l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. da parte della creditrice che aveva omesso di promuovere iniziative concrete nei confronti della società.
Si costituiva la società opposta contestando difese e domande.
La fideiussione sottoscritta dall'opponente non era assimilabile alla fattispecie di garanzia di cui si era
Contr occupata la NC d'LI nel 2005; contestava che avesse mai partecipato alle intese ABI del
2002, a cui non era neppure iscritta;
richiamava il contenuto della pronuncia della Suprema Corte in argomento ( SU n. 41944/2021 ) e, in merito alle difese circa la decadenza maturata ex art. 1957 c.c., richiamava la diffida di data 7.4.2022 inviata alla società.
Con ordinanza del 13.10.2023 il TR dichiarava il DI provvisoriamente esecutivo, mandando quindi la causa a decisione.
***
Come già rilevato con l'ordinanza citata in narrativa, la fideiussione sulla cui scorta è stato pronunciato il DI e quindi poi promossa l'opposizione, non è qualificabile quale fideiussione omnibus, essendo stata conclusa dall'opponente, nella sua qualità di AU della società debitrice, in occasione della definizione di una locazione finanziaria conclusa per l'acquisto di un veicolo.
pagina 3 di 9 Va premesso, in via generale, che il tema dell'invalidità delle fideiussioni riproduttive di clausole dichiarate nulle dalla NC d'LI, è stato affrontato e risolto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 41994/2021), sancendo la nullità parziale delle sole clausole uniformi;
in conformità anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, la nullità delle singole clausole non appare quindi estensibile all'intero contratto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo, nel qual caso l'intero Cont accordo sarà travolto integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, ; Corte Giustizia,
01/09/2008, C- 279/06, CEPSA;
“ I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” S.U.
C.Cass. 41994/2021).
pagina 4 di 9 L'invalidità parziale sancita alla Suprema Corte attiene peraltro alle sole fideiussioni omnibus, ed appare circoscritta, sotto il profilo dei motivi che hanno condotto alla declaratoria, di nullità, alle garanzie sottoscritte prima del 2005 che ricomprendevano quelle clausole uniformi ( artt. 2, 6 e 8 ) ritenute abusive e lesive perché restrittive delle regole della concorrenza di cui alla Legge 287/1990.
Posto che la fideiussione sottoscritta dalla è specifica e non omnibus e risulta essere state Pt_1
conclusa in un diverso e successivo arco temporale, l'unico interrogativo che si potrebbe porre è se quelle regole di giudizio, in ordine all'invalidità parziale dei contratti, possano essere estese anche a forme di garanzia diverse e certamente definite in epoca non interessata da verifiche circa condotte anticoncorrenziali. Il tema è denso di conseguenze e nel merito si sono già prospettati indirizzi di merito e legittimità tra loro contrastanti.
pagina 5 di 9 Se da un lato alcune sentenze della Suprema Corte sembrano ritenere il principio di diritto espresso dalle
S.U. n. 41994/2021 riguardare le sole fideiussioni omnibus, non dovendosi ravvisare alcuna nullità in caso di fideiussione specifica che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della NC
d'LI n. 55 del 2005 ( cfr. Cass., 1° luglio 2024, n. 10689 secondo cui “ “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della NC d'LI n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità. ”), viceversa, un secondo indirizzo più recente, presente sia nella giurisprudenza di merito che in quella della Suprema Corte, ritiene che l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite del 2021, sia nel senso che ciò che comporta la nullità parziale della fideiussione a valle non sia determinata dall'appartenenza della fideiussione alla categoria omnibus o a quella specifica, bensì dall'aderenza del contratto a valle allo schema negoziale uniforme ABI (cfr. Cass., 21 ottobre 2024, n. 27243; Trib. Alessandria, 16/03/
2022, doc. 23 di parte convenuta); sia le fideiussioni omnibus che specifiche, sarebbero quindi suscettibili di contenere clausole negoziale che ricalcano il medesimo schema ritenuto abusivo e lesivo della concorrenza.
pagina 6 di 9 Ritiene il TR che la pronuncia della Sezioni Unite del 2021 riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus e che la valutazione di nullità parziale si fondi sul provvedimento assunto nel maggio del 2005 dalla NC d'LI, previo parere dell'AGCOM; l'estensione tout court del regime di nullità parziale a tutte le fideiussioni costituisce quindi interpretazione non corretta, collegata a profili di nullità frutto di una valutazione su rapporti fideiussori diversi, risalenti nel tempo e fondata sulle valutazione della NC d'LI rese per condotte uniformi rilevate nel periodo di indagine preso in considerazione dell'Autorità AGCOM ( “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla NC
d'LI, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt.
2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” C.Cass. 21841/2024 e nello stesso senso C.Cass. 26847/2024 ).
Quand'anche peraltro si ritenesse di poter legittimamente estendere il regime di nullità di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, spetterebbe comunque al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, le clausole di deroga all'art. 1957 c.c., sopravvivenza e di reviviscenza, abbiano concretamente leso la sfera di libertà economica dell'opponente e di tale incombente, tuttavia, parte opponente non fornisce sufficiente riscontro probatorio, limitandosi ad evidenziarne l'inclusione delle clausole nella fideiussione sottoscritta.
Quanto al mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., va rilevato che la fideiussione oggetto di opposizione prevedeva che il pagamento a prima richiesta, condizione che esonerava il creditore dall'obbligo di proporre azione giudiziale nei confronti del debitore principale, non coerente proprio con la previsione pattizia di “ prima richiesta “; in punto e ancora di recente si è pronunciata la
Suprema Corte, laddove ha osservato : “ In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Ord.
C.Cass. 660/2025; e ancora nello stesso senso “ La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita
pagina 7 di 9 laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra
l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”C.Cass. 34678/2024.
Poste tali premesse, deve quindi osservarsi che, in presenza di una clausola di tale tipo, il creditore non
è onerato ad attivarsi in via giudiziale per escutere la garanzia, essendo sufficiente, come pattuito, che provveda ad un'intimazione di pagamento, comunque da esercitare nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
in sostanza la formula “ a semplice richiesta “, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga ammissibile delle modalità con cui l'onere descritto dall'art. 1957 deve essere esercitato dal creditore, nel caso di specie non necessariamente con un'azione giudiziaria ( TR di Milano : “La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. [...] È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.” Inoltre, “la raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..”. Contr Nel caso di specie, risolto il contratto e restituito il veicolo in data 4.1.2022, intimava alla società di pagare le somme dovute con pec del 7.4.2022, a cui faceva poi seguito l'intimazione al fideiussore in data 18.5.2022.
Nessuna decadenza può quindi affermarsi maturata.
L'opposizione deve quindi essere respinta e il DI confermato.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico dell'opponente; per la liquidazione occorre tenere conto del valore della causa, con applicazione dello scaglione da €. 52.001,00 a €.
260.000,00; debbono essere liquidate secondo i valori medi le prime due fasi del giudizio e secondo i valori minimi quella istruttoria, fase non celebrata, e quella decisoria;
l'ammontare degli onorari è quindi pari a €. 9.142,00.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il DI n. 60/2023.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in €. 9.142,00 per onorari, oltre IVA se dovuta ex lege, CPA e 15 % per rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il TR, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6513/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv.to P.Bissa, elettivamente domiciliato in Riccione, Parte_1
Via San Lorenzo n. 2 presso il difensore avv.to Bissa.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to S.Bichiri, elettivamente domiciliato in Torino, Via CP_1
Dell'Arcivescovado n. 25/E presso il difensore avv.to Bichiri.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“ Voglia l'Ill.mo TR adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Rigettare eventuali richieste di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto
n. 60/2023, RG n. 21359/2022 per i motivi sopra indicati.
Nel merito in via principale
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 60/2023, RG n.
21359/2022 in quanto la pretesa creditoria avversa è infondata e illegittima per i motivi sopra indicati.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, anticipazioni, CPA e IVA.”
Per parte opposta:
“ Voglia il TR adito, previe le declaratorie del caso, per i motivi esposti
Nel merito e in via principale
Dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni avversaria difesa, rigettare integralmente l'opposizione e per l'effetto pagina 1 di 9 Confermare in toto il decreto ingiuntivo del TR di Torino n. 60/2023.
Nel merito e in via subordinata
Nel denegato e non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento a favore di della somma di €. Parte_1 CP_1
52.262,55 oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 7% dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e CPA e spese d registrazione. “
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 27.9.2023, promuoveva Parte_1
opposizione avverso il DI portante il numero 60/23 pronunciato dal TR di Torino a favore di per la somma di €. 57.262,55, oltre interessi e spese. CP_1
L'opponente rappresentava che nel 2017 la società Imet Technologies Srl, in cui l'opponente rivestiva la posizione di amministratore unico, aveva stipulato con la convenuta un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un veicolo BMW per un totale di €. 71.772,29 ed un contratto di finanziamento accessorio;
la società aveva pagato con regolarità sino al 2021 e poi nel novembre di tale anno aveva cessato di corrispondere le rate;
il contratto era stato dichiarato risolto e ne seguiva la notifica del DI.
Contestava la validità delle garanzie sottoscritte, atteso che riproducevano clausole uniformi identiche a quelle predisposte dall'ABI nel 2003 su cui era intervenuta l'Autorità Antitrust e quindi la NC
d'LI ( parere n. 55 del 2.5.2005 ); in particolare le clausole contenute nei rapporti di garanzia sottoscritti dalla su cui si appuntavano le contestazioni riguardavano la reviviscenza, la rinuncia Pt_1
ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la cd. clausola di sopravvivenza.
Le predette clausole uniformi, presenti nella quasi totalità dei rapporti di garanzia, erano espressive di una condotta distorsiva della libera concorrenza e determinavano la nullità dell'intero contratto, perché contrarie a norme imperative, ovvero quantomeno, la nullità riguardava le predette clausole.
Rilevava comunque l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. da parte della creditrice che aveva omesso di promuovere iniziative concrete nei confronti della società.
Si costituiva la società opposta contestando difese e domande.
La fideiussione sottoscritta dall'opponente non era assimilabile alla fattispecie di garanzia di cui si era
Contr occupata la NC d'LI nel 2005; contestava che avesse mai partecipato alle intese ABI del
2002, a cui non era neppure iscritta;
richiamava il contenuto della pronuncia della Suprema Corte in argomento ( SU n. 41944/2021 ) e, in merito alle difese circa la decadenza maturata ex art. 1957 c.c., richiamava la diffida di data 7.4.2022 inviata alla società.
Con ordinanza del 13.10.2023 il TR dichiarava il DI provvisoriamente esecutivo, mandando quindi la causa a decisione.
***
Come già rilevato con l'ordinanza citata in narrativa, la fideiussione sulla cui scorta è stato pronunciato il DI e quindi poi promossa l'opposizione, non è qualificabile quale fideiussione omnibus, essendo stata conclusa dall'opponente, nella sua qualità di AU della società debitrice, in occasione della definizione di una locazione finanziaria conclusa per l'acquisto di un veicolo.
pagina 3 di 9 Va premesso, in via generale, che il tema dell'invalidità delle fideiussioni riproduttive di clausole dichiarate nulle dalla NC d'LI, è stato affrontato e risolto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 41994/2021), sancendo la nullità parziale delle sole clausole uniformi;
in conformità anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, la nullità delle singole clausole non appare quindi estensibile all'intero contratto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo, nel qual caso l'intero Cont accordo sarà travolto integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, ; Corte Giustizia,
01/09/2008, C- 279/06, CEPSA;
“ I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” S.U.
C.Cass. 41994/2021).
pagina 4 di 9 L'invalidità parziale sancita alla Suprema Corte attiene peraltro alle sole fideiussioni omnibus, ed appare circoscritta, sotto il profilo dei motivi che hanno condotto alla declaratoria, di nullità, alle garanzie sottoscritte prima del 2005 che ricomprendevano quelle clausole uniformi ( artt. 2, 6 e 8 ) ritenute abusive e lesive perché restrittive delle regole della concorrenza di cui alla Legge 287/1990.
Posto che la fideiussione sottoscritta dalla è specifica e non omnibus e risulta essere state Pt_1
conclusa in un diverso e successivo arco temporale, l'unico interrogativo che si potrebbe porre è se quelle regole di giudizio, in ordine all'invalidità parziale dei contratti, possano essere estese anche a forme di garanzia diverse e certamente definite in epoca non interessata da verifiche circa condotte anticoncorrenziali. Il tema è denso di conseguenze e nel merito si sono già prospettati indirizzi di merito e legittimità tra loro contrastanti.
pagina 5 di 9 Se da un lato alcune sentenze della Suprema Corte sembrano ritenere il principio di diritto espresso dalle
S.U. n. 41994/2021 riguardare le sole fideiussioni omnibus, non dovendosi ravvisare alcuna nullità in caso di fideiussione specifica che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della NC
d'LI n. 55 del 2005 ( cfr. Cass., 1° luglio 2024, n. 10689 secondo cui “ “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della NC d'LI n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità. ”), viceversa, un secondo indirizzo più recente, presente sia nella giurisprudenza di merito che in quella della Suprema Corte, ritiene che l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite del 2021, sia nel senso che ciò che comporta la nullità parziale della fideiussione a valle non sia determinata dall'appartenenza della fideiussione alla categoria omnibus o a quella specifica, bensì dall'aderenza del contratto a valle allo schema negoziale uniforme ABI (cfr. Cass., 21 ottobre 2024, n. 27243; Trib. Alessandria, 16/03/
2022, doc. 23 di parte convenuta); sia le fideiussioni omnibus che specifiche, sarebbero quindi suscettibili di contenere clausole negoziale che ricalcano il medesimo schema ritenuto abusivo e lesivo della concorrenza.
pagina 6 di 9 Ritiene il TR che la pronuncia della Sezioni Unite del 2021 riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus e che la valutazione di nullità parziale si fondi sul provvedimento assunto nel maggio del 2005 dalla NC d'LI, previo parere dell'AGCOM; l'estensione tout court del regime di nullità parziale a tutte le fideiussioni costituisce quindi interpretazione non corretta, collegata a profili di nullità frutto di una valutazione su rapporti fideiussori diversi, risalenti nel tempo e fondata sulle valutazione della NC d'LI rese per condotte uniformi rilevate nel periodo di indagine preso in considerazione dell'Autorità AGCOM ( “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla NC
d'LI, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt.
2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” C.Cass. 21841/2024 e nello stesso senso C.Cass. 26847/2024 ).
Quand'anche peraltro si ritenesse di poter legittimamente estendere il regime di nullità di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, spetterebbe comunque al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, le clausole di deroga all'art. 1957 c.c., sopravvivenza e di reviviscenza, abbiano concretamente leso la sfera di libertà economica dell'opponente e di tale incombente, tuttavia, parte opponente non fornisce sufficiente riscontro probatorio, limitandosi ad evidenziarne l'inclusione delle clausole nella fideiussione sottoscritta.
Quanto al mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., va rilevato che la fideiussione oggetto di opposizione prevedeva che il pagamento a prima richiesta, condizione che esonerava il creditore dall'obbligo di proporre azione giudiziale nei confronti del debitore principale, non coerente proprio con la previsione pattizia di “ prima richiesta “; in punto e ancora di recente si è pronunciata la
Suprema Corte, laddove ha osservato : “ In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Ord.
C.Cass. 660/2025; e ancora nello stesso senso “ La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita
pagina 7 di 9 laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra
l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”C.Cass. 34678/2024.
Poste tali premesse, deve quindi osservarsi che, in presenza di una clausola di tale tipo, il creditore non
è onerato ad attivarsi in via giudiziale per escutere la garanzia, essendo sufficiente, come pattuito, che provveda ad un'intimazione di pagamento, comunque da esercitare nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
in sostanza la formula “ a semplice richiesta “, come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga ammissibile delle modalità con cui l'onere descritto dall'art. 1957 deve essere esercitato dal creditore, nel caso di specie non necessariamente con un'azione giudiziaria ( TR di Milano : “La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. [...] È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.” Inoltre, “la raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..”. Contr Nel caso di specie, risolto il contratto e restituito il veicolo in data 4.1.2022, intimava alla società di pagare le somme dovute con pec del 7.4.2022, a cui faceva poi seguito l'intimazione al fideiussore in data 18.5.2022.
Nessuna decadenza può quindi affermarsi maturata.
L'opposizione deve quindi essere respinta e il DI confermato.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico dell'opponente; per la liquidazione occorre tenere conto del valore della causa, con applicazione dello scaglione da €. 52.001,00 a €.
260.000,00; debbono essere liquidate secondo i valori medi le prime due fasi del giudizio e secondo i valori minimi quella istruttoria, fase non celebrata, e quella decisoria;
l'ammontare degli onorari è quindi pari a €. 9.142,00.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il DI n. 60/2023.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in €. 9.142,00 per onorari, oltre IVA se dovuta ex lege, CPA e 15 % per rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 9 di 9