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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4676/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore con Parte_1
Avv. Giancarlo Bria
opponente
E
, con Avv. Aurora Notarianni Controparte_1 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.11.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato il 20.11.2024, con il quale era stato intimato il pagamento in favore di della complessiva somma di € 6.545,41 a titolo di Controparte_1 integrazione della retribuzione ordinaria, comprensiva della quota di 13° mensilità e TFR, chiedendo la declaratoria infondatezza della pretesa economica fatta valere nei suoi confronti.
Deduceva che il precetto opposto era fondato sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 comma 3, D. Lgs. n. 124/2004 n. DA-
RC/2024/0423 prot. n. 0014495 dell' Controparte_2
Con
(d'ora innanzi ) che scaturiva dai verbali di
[...] accertamento e notificazione n. 2024 -RC – 0000661 e RC – 0000662 del
10/04/2024 del predetto e lamentava l'illegittimità Controparte_4
1 dell'azione intrapresa a suo danno per: 1) nullità del precetto per mancata notifica della diffida accertativa con attestazione dell'esecutività; 2) infondatezza degli accertamenti ispettivi da cui era scaturita la pretesa creditoria;
3) erronea applicazione del CCNL;
4) erronea determinazione delle somme dovute.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Lamenta, anzitutto, l'opponente la nullità del precetto deducendo, nello specifico, che l'atto di precetto è stato notificato senza allegazione del visto di esecutività della diffida accertativa, ed in particolare che “[..] parte opposta ha effettuato la notifica telematica del solo atto di precetto e della procura alle liti, senza allegare la copia del titolo esecutivo da cui evincere che, effettivamente, siano decorsi i termini ex art. 12 comma 3 del d lgs 124/2004 che renderebbero la diffida accertativa n. n. DA-RC/2024/0423 prot. n. 0014495, titolo esecutivo [..]” (così alle pagg. 1-2).
La doglianza è priva di pregio.
Premesso che è lo stesso opponente a depositare nel fascicolo di parte la diffida accertativa n. DA-RC/2024/0423 prot. n. 0014495 da cui risulta che l'atto è stato notificato a mezzo raccomandata n. 39222044600-1 – con ciò palesando di aver ricevuto l'atto posto alla base del precetto - si osserva che nella diffida accertativa è indicato chiaramente che, ex art. 12, comma, 2 D.
Lgs. n. 124/2004, con il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica Con senza la proposizione del tentativo di conciliazione ovvero del ricorso all' la stessa acquista efficacia di titolo esecutivo.
Ebbene, non è dedotto da parte opponente che essa abbia proposto entro il citato termine né il tentativo di conciliazione né ricorso amministrativo avverso
2 la diffida accertativa sicchè questa ha acquistato ex legge efficacia di titolo esecutivo con il decorso del termine citato e il precetto notificato non doveva affatto contenere alcun visto di esecutività.
Nel merito, come dedotto da parte opponente, la diffida accertativa posta alla Con base del precetto opposto scaturisce da verbale di accertamento dell' n.
2024 - RC – 0000661 del 10.4.2024 (all. fasc. opponente) con il quale l'organo di vigilanza ha, in sintesi, contestato la violazione dell'art. 29, comma 1, D. Contr Lgs. n. 276/2003 in relazione ai contratti di appalto tra e CP_5
[...]
Co e subappalto con proroga tra e CP_7 Controparte_7 Parte_1 accertando l'insussistenza degli elementi necessari per la configurabilità
[...] di un genuino appalto e, di contro, la realizzazione un'attività di somministrazione di manodopera in assenza dei presupposti di legge con la specifica finalità fraudolenta di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
A tale conclusione i verbalizzanti sono pervenuti (cfr. pagg. 2 e ss. verbale di accertamento) sulla scorta dei seguenti elementi fattuali: 1) i mezzi necessari utilizzati per il compimento di una parte del servizio (barriera casse), oggetto di appalto e subappalto, ossia le casse-registratori di cassa, non risultano di proprietà né dell'appaltatore (SAFRA Gruoup s.r.l.) né del subappaltatore
, non avendo né l'uno né l'altro presentato all'Agenzia delle Parte_1
Entrate alcuna richiesta di accreditamento, censimento ed attivazione dei registratori di cassa nè istanza di verificazione periodica, e non risultando quindi detti registratori di cassa - funzionali alla realizzazione del servizio appaltato - nella loro disponibilità giuridica, essendo, piuttosto, la relativa responsabilità fiscale/amministrativa, di gestione/manutenzione gravante unicamente sulla committente 2) l'apporto strumentale fornito dalla CP_5 committente mediante la fornitura di detti registratori di cassa è CP_5 risultato decisivo e prevalente rispetto a quello dell'impiego dei mezzi organizzati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio appaltato poiché, in assenza della strumentazione fornita dalla committente, le operazioni di cassa demandate alla manodopera fornita dal subappaltatore non avrebbero potuto essere svolte;
3) il subappaltatore non ha esercitato alcun Parte_1
3 potere organizzativo e direttivo sui lavoratori utilizzati nell'appalto non essendo stato, in particolare, detto potere esercitato mediante il sig. , indicato Pt_2 come referente di posto che questi non è rappresentante né Parte_1 dipendente di detta società e neppure della società appaltatrice;
4) la percentuale del corrispettivo prevista in contratto in favore dell'appaltatore è stata determinata in proporzione al fatturato mensile realizzato dal committente in ciascun punto vendita e non è stata ancorata ad un risultato autonomo realizzato dall'appaltatore distinguibile da quello del committente, con conseguente insussistenza del rischio economico a carico dell'appaltatore in quale ha fatto affidamento ad una garanzia minimo di compenso agganciato, appunto, alla percentuale del fatturato del committente;
5) il servizio di cassa
è per il committente attività strumentale alla realizzazione del core business e parte integrante dell'attività commerciale, essendovi interdipendenza tra il servizio vendita offerto dal committente e le operazioni di cassa: ciò sarebbe attestato dalla clausola contrattuale in base alla quale il direttore del punto vendita poteva impiegare personale del committente in caso di protrarsi del disservizio nella gestione del flusso dei clienti in fila alle casse nonchè dalla circostanza che la committente era dotata di conoscenze, esperienze e professionalità nello svolgimento del servizio appaltato/subappaltato svolgendo, infatti, le operazioni di cassa presso alcuni punti vendita;
6) assenza di congruità tra attività appaltata/subappaltata ed il CCNL applicato ai lavoratori addetti al servizio, essendo stato applicato ai detti lavoratori il CCNL pulizie e dunque un contratto collettivo non coerente con la mansione/qualifica svolta (quella di cassiere) e con l'attività svolta (servizio di cassa); 7) alla data del 1.7.2022, di stipula del primo contratto di appalto tra e Safra CP_5
Group, poi subappaltato ad questa ultima non poteva disporre Parte_1 di significativa esperienza nel settore interessato dall'appalto né esercitava abitualmente un'attività imprenditoriale essendosi costituita soltanto in data
29.6.2022 e quindi appena due giorni prima.
L'opponente contesta le conclusioni cui è pervenuto l'organo di vigilanza sostenendo, in sintesi (cfr. pagg. 5 e ss. del ricorso): A) che non era rilevante, ai fini della ritenuta non genuinità del contratto di appalto, la circostanza che
4 non fosse stata presentata istanza di accreditamento/attivazione dei registratori di cassa presso l'Agenzia delle Entrate poichè l'attività di essa subappaltatrice era di fornitura servizi non di vendita o commercio e, in ogni caso, che non era decisivo l'argomento relativo alla proprietà dei mezzi per l'esecuzione del servizio, evidenziando, in proposito, che essa subappaltatrice era nella piena disponibilità di tali beni in forza di contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto;
B) che l'attività oggetto di appalto non era limitata al servizio di cassa ma era molto più articolata e complessa;
C) che il referente
, pur non essendo dipendente della appaltatrice o della subappaltatrice, Pt_2 faceva comunque parte della organizzazione aziendale in qualità di consulente in virtù di un contratto di lavoro autonomo e che, in ogni caso, molti compiti erano stati svolti dal legale rappresentante di essa ricorrente, dal socio dott.
Francesco Pascali e dall'impiegata amministrativa che, pur non Testimone_1 essendo sempre fisicamente presenti sul punto vendita, si erano occupati di organizzare e gestire il servizio sicchè essa ricorrente aveva esercitato poteri di controllo, gestione, coordinamento e disciplinare;
D) che essa ricorrente aveva assunto su di sé il rischio di impresa;
E) che l'esperienza nel settore dei soci, della dipendente e del consulente era pluriennale. Tes_1 Pt_2
Le contestazioni dell'opponente non meritano condivisione.
Ed invero, innanzitutto, per come si ricava dal verbale di accertamento presupposto, la ritenuta non genuinità del contratto di appalto (e di subappalto) e la conseguente ravvisata somministrazione illecita di manodopera non si fonda in modo prevalente soltanto sull'accertato difetto di proprietà in capo all'appaltatore (SAFRA Group s.r.l.) ed al subappaltatore dei mezzi necessari utilizzati per il compimento di una parte Parte_1 del servizio (barriera casse), oggetto di appalto e subappalto, ossia delle casse-registratori di cassa – dato questo desunto dall'interrogazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate - quanto sulla valutazione congiunta ed unitaria degli elementi sintomatici dello pseudo appalto per come compendiati nei punti di cui ai nn. da 1) a 7) della narrativa che precede (decisività dell'apporto strumentale offerto dalla committente;
assenza del potere gestionale da parte di assenza del rischio economico in capo al Parte_1
5 subappaltatore;
interdipendenza tra il servizio di cassa e l'attività di vendita;
non congruità del CCNL applicato all'attività svolta dagli addetti al servizio appaltato;
insussistenza per la ricorrente, alla data di stipula dell'appalto, della significativa esperienza professionale e dello svolgimento dell'attività imprenditoriale in ragione della costituzione avvenuta appena due giorni prima della stipula di detto contratto).
Ciò precisato, è ben vero che, come sostiene la ricorrente, la proprietà dei mezzi usati per svolgere un servizio, non è di per sé sufficiente a dimostrare la non genuinità dell'appalto ma è altrettanto vero che, come anticipato, nella specie l'elemento del difetto della proprietà dei mezzi è soltanto uno degli elementi valorizzati dagli ispettori per pervenire alla conclusione della fittizietà del contratto di appalto;
né si vede come l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore delle risorse umane e dei capitali possa dirsi dimostrata dal contratto di comodato d'uso (cfr. fasc. ricorrente) - peraltro privo di data certa siccome non registrato e neppure sottoposto all'esame dei verbalizzanti (nulla risultando in tal senso dalla documentazione da questi esaminata, cfr. pag. 2 del verbale) - che attesta, appunto, l'insussistenza in capo all'appaltatore della proprietà dei beni ma la sola mera disponibilità materiale degli stessi.
Sostiene, poi, la ricorrente che l'attività oggetto di appalto non era limitata al servizio di cassa per come accertata dai verbalizzanti ma era molto più articolata e complessa, deducendo, nello specifico, che “[..] Le attività dei dipendenti della sono stati descritti come “registrazione di Parte_1 prodotti ed emissione scontrini fiscali” mentre, l'attività svolta dalla Parte_1
che pure comprendeva questa fase, era molto più ampia e non si esauriva,
[...] né mai avrebbe potuto farlo, nella sola attività del supermercato, proprio in virtù di un palese rischio d'impresa che ha scongiurato ogni giorno della propria attività [..]” (così alle pagg.
8-9 del ricorso) ma di tali “articolate e complesse attività”, neppure specificamente allegate, la ricorrente non ha fornito prova né ha chiesto di offrirne.
Assume, ancora, la ricorrente di aver esercitato il potere direttivo, di controllo ed organizzativo nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto sia a mezzo del referente (nonché degli ulteriori nominati nel tempo) che del Pt_2
6 legale rappresentante, del socio dott. Francesco Pascali e dell'impiegata amministrativa;
con specifico riferimento al referente Testimone_1 Pt_2 deduce che detto potere direttivo/organizzativo è stato esercitato in forza di contratto di lavoro autonomo.
Ma, in senso contrario all'assunto della ricorrente, si deve osservare, da un lato, che è la stessa società a riconoscere che tale referente ) non era Pt_2 suo dipendente (né dell'appaltatore) e, dall'altro, che il contratto con lo stesso stipulato (cfr. fasc. ricorrente) ha avuto ad oggetto “attività di consulenza in tema di organizzazione del personale dipendente, nonché di individuazione della quantità di personale necessario per la committente e la predisposizione degli orari di lavoro standard” (cfr. art. 1 contratto: oggetto del servizio) e dunque un attività di tipo consulenziale negli indicati ambiti e non già un'attività di controllo, gestione e direzione del personale dipendente della
Controparte_8
, siccome indefinita, è poi la allegazione di aver svolto il dedotto
[...] potere direttivo/organizzativo/di controllo nei confronti del personale occupato nell'appalto per mezzo del legale rappresentante, del socio dott. Francesco
Pascali e dell'impiegata amministrativa non avendo la ricorrente Testimone_1 neppure dedotto in che termini e con quali modalità detto potere sia stato in concreto esercitato;
la circostanza oggetto di capitolo di prova n. 4 (ossia
“Vero che tra i compiti della signora rientrava quello di gestire il Testimone_1 personale operativo sui punti vendita, organizzando il lavoro, gestendo la formazione, la sicurezza, le divise e gli scambi documentali?”) non è stata in alcun modo dedotta in parte narrativa – con conseguente violazione del principio di necessaria circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova
- ed è, in ogni caso, articolata in modo del tutto generico non essendo definiti, in concreto, il contenuto del potere organizzativo e di gestione della formazione della sicurezza, così del tutto generico è il capitolo di prova n. 5 (“Vero che la gestiva il potere organizzativo, gerarchico e disciplinare nei Parte_1 confronti dei propri lavoratori?”).
Né il dedotto potere direttivo/organizzativo la ricorrente ha provato con la documentazione prodotta in questa sede: privo di rilevanza probatoria è, in
7 particolare, l'all. 9 (elenco referenti) posto che nulla detto documento rivela in ordine all'effettivo esercizio di detto potere ed alle relative modalità di svolgimento e lo stesso è a dirsi quanto al documento all. 11 (richieste di ferie e permessi) non risultando neppure la approvazione o il diniego (da parte del datore di lavoro) di dette richieste;
inammissibile è invece, siccome tardivamente prodotta soltanto con le note scritte del 17.3.2025, la documentazione depositata con tali note (all. 7 “documenti comprovanti esercizio potere datoriale”).
Quanto al rischio di impresa la ricorrente sostiene che di esso si sia fatto carico e, a tal proposito, richiama la presenza nel contratto di appalto di penali per i casi di servizio offerto non idoneo allo standard di qualità convenuto ma sul punto – premesso che la ricorrente non riesce a superare il dato accertato dai verbalizzanti, ossia quello secondo cui la percentuale del corrispettivo prevista in contratto in favore dell'appaltatore è stata determinata in proporzione al fatturato mensile realizzato dalla committente, e quindi non ancorata ad un risultato autonomo realizzato dall'appaltatore distinguibile da quello del committente – deve osservarsi che la previsione della clausola penale non pare potersi considerare come dimostrativa del rischio di impresa sia perché di incerta applicazione sia perché questo, correttamente inteso, è quello di non riuscire a coprire con il corrispettivo pattuito la totalità dei costi sostenuti e nella specie l'unico costo ravvisabile per la ricorrente è stato quello della manodopera utilizzata, che è preventivabile (in base alle tabelle retributive contrattuali) e non dipendente dall'eventuale risultato negativo della attività svolta;
deve, quindi, convenirsi con l'affermazione contenuta nel verbale di accertamento per cui la percentuale del corrispettivo ancorata al fatturato della committente si traduce, in sostanza, nella garanzia minima di un compenso tale da escludere l'assunzione del rischio economico.
Assume, da ultimo, la ricorrente che, quanto al dato dell'esperienza professionale, sia poco significativa la circostanza della sua costituzione in data
29.6.2022 a fronte della stipula del contratto di appalto dell'1.7.2022 poiché, suo dire, la “[..] conoscenza non è mai riferibile alla persona giuridica in sé ma, agli elementi umani che la compongono. Nel caso in esame, l'esperienza dei
8 soci, della dipendente , del consulente sono innegabili e frutto di Tes_1 Pt_2 esperienza pluriennale nel settore [..]” (così alla pag. 12).
Ebbene, osserva in proposito il giudice che la indicata esperienza pluriennale di tali soggetti è soltanto dedotta ma in alcun modo provata, nulla essendo stato depositato al riguardo ed essendo, all'evidenza, generico il capitolo di prova orale articolato (“Vero che i Sigg.ri , , Pascali Parte_3 Testimone_1
Francesco e hanno esperienza pluriannuale nel settore della Parte_4 grande distribuzione in generale e nello specifico nella prestazione di servizi alle imprese e, distintamente, nella gestione delle barriere casse box informazioni?”) come, del resto, estremamente generica è la relativa allegazione (nulla essendo stato esplicitato sul contenuto di detta esperienza professionale).
Le conclusioni cui sono pervenuti i verbalizzanti appaiono, dunque, immuni da censura.
Ciò detto, non coglie nel segno la doglianza della ricorrente che fa leva sulla ritenuta erroneità del CCNL applicato. Con Deduce, sul punto, che “[..] l' di nell'effettuare la verifica Controparte_2 della posizione lavorativa e dei successivi conteggi ha tenuto conto di un rapporto contrattuale full time, anziché part time a 20 ore settimanali, come si può evincere dalla copia del contratto di lavoro sottoscritta dalla Sig.ra CP_1
[..]” (cfr. pag. 14) ma la deduzione è infondata poiché l'organo di vigilanza ha quantificato le differenze retributive sulla base delle giornate di lavoro/ferie e festivi annotate in busta paga (cfr. pag. 3 della diffida accertativa) e quindi sul numero di ore di lavoro retribuite dal datore di lavoro;
né l'organo di vigilanza ha “imposto” un contratto diverso (il CCNL Commercio) rispetto a quello discrezionalmente scelto dal datore di lavoro (quello Pulizia e multiservizi): nella specie la ricorrente, partecipando alla illecita somministrazione di manodopera, ha elusivamente fatto applicazione del CCNL Pulizia Multiservizi in luogo del CCNL Commercio Confcommercio applicato dall'utilizzatore CP_5
e che è congruo avuto riguardo all'inquadramento della lavoratrice al livello IV di detto contratto avuto riguardo alle mansioni svolte (di cassiera) ed alle declaratorie contrattuali (cfr. fasc. opposta).
9 La doglianza che, infine, è incentrata sulla ritenuta erroneità della quantificazione delle differenze retributive in quanto calcolate al lordo e non già al netto delle ritenute è appena sufficiente rilevare che correttamente il calcolo
è stato eseguito al lordo in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta [..]” (cfr., tra le altre, Cass. n.
18854/2008).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 7 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
10
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4676/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore con Parte_1
Avv. Giancarlo Bria
opponente
E
, con Avv. Aurora Notarianni Controparte_1 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.11.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato il 20.11.2024, con il quale era stato intimato il pagamento in favore di della complessiva somma di € 6.545,41 a titolo di Controparte_1 integrazione della retribuzione ordinaria, comprensiva della quota di 13° mensilità e TFR, chiedendo la declaratoria infondatezza della pretesa economica fatta valere nei suoi confronti.
Deduceva che il precetto opposto era fondato sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 comma 3, D. Lgs. n. 124/2004 n. DA-
RC/2024/0423 prot. n. 0014495 dell' Controparte_2
Con
(d'ora innanzi ) che scaturiva dai verbali di
[...] accertamento e notificazione n. 2024 -RC – 0000661 e RC – 0000662 del
10/04/2024 del predetto e lamentava l'illegittimità Controparte_4
1 dell'azione intrapresa a suo danno per: 1) nullità del precetto per mancata notifica della diffida accertativa con attestazione dell'esecutività; 2) infondatezza degli accertamenti ispettivi da cui era scaturita la pretesa creditoria;
3) erronea applicazione del CCNL;
4) erronea determinazione delle somme dovute.
Concludeva come innanzi indicato.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Lamenta, anzitutto, l'opponente la nullità del precetto deducendo, nello specifico, che l'atto di precetto è stato notificato senza allegazione del visto di esecutività della diffida accertativa, ed in particolare che “[..] parte opposta ha effettuato la notifica telematica del solo atto di precetto e della procura alle liti, senza allegare la copia del titolo esecutivo da cui evincere che, effettivamente, siano decorsi i termini ex art. 12 comma 3 del d lgs 124/2004 che renderebbero la diffida accertativa n. n. DA-RC/2024/0423 prot. n. 0014495, titolo esecutivo [..]” (così alle pagg. 1-2).
La doglianza è priva di pregio.
Premesso che è lo stesso opponente a depositare nel fascicolo di parte la diffida accertativa n. DA-RC/2024/0423 prot. n. 0014495 da cui risulta che l'atto è stato notificato a mezzo raccomandata n. 39222044600-1 – con ciò palesando di aver ricevuto l'atto posto alla base del precetto - si osserva che nella diffida accertativa è indicato chiaramente che, ex art. 12, comma, 2 D.
Lgs. n. 124/2004, con il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica Con senza la proposizione del tentativo di conciliazione ovvero del ricorso all' la stessa acquista efficacia di titolo esecutivo.
Ebbene, non è dedotto da parte opponente che essa abbia proposto entro il citato termine né il tentativo di conciliazione né ricorso amministrativo avverso
2 la diffida accertativa sicchè questa ha acquistato ex legge efficacia di titolo esecutivo con il decorso del termine citato e il precetto notificato non doveva affatto contenere alcun visto di esecutività.
Nel merito, come dedotto da parte opponente, la diffida accertativa posta alla Con base del precetto opposto scaturisce da verbale di accertamento dell' n.
2024 - RC – 0000661 del 10.4.2024 (all. fasc. opponente) con il quale l'organo di vigilanza ha, in sintesi, contestato la violazione dell'art. 29, comma 1, D. Contr Lgs. n. 276/2003 in relazione ai contratti di appalto tra e CP_5
[...]
Co e subappalto con proroga tra e CP_7 Controparte_7 Parte_1 accertando l'insussistenza degli elementi necessari per la configurabilità
[...] di un genuino appalto e, di contro, la realizzazione un'attività di somministrazione di manodopera in assenza dei presupposti di legge con la specifica finalità fraudolenta di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
A tale conclusione i verbalizzanti sono pervenuti (cfr. pagg. 2 e ss. verbale di accertamento) sulla scorta dei seguenti elementi fattuali: 1) i mezzi necessari utilizzati per il compimento di una parte del servizio (barriera casse), oggetto di appalto e subappalto, ossia le casse-registratori di cassa, non risultano di proprietà né dell'appaltatore (SAFRA Gruoup s.r.l.) né del subappaltatore
, non avendo né l'uno né l'altro presentato all'Agenzia delle Parte_1
Entrate alcuna richiesta di accreditamento, censimento ed attivazione dei registratori di cassa nè istanza di verificazione periodica, e non risultando quindi detti registratori di cassa - funzionali alla realizzazione del servizio appaltato - nella loro disponibilità giuridica, essendo, piuttosto, la relativa responsabilità fiscale/amministrativa, di gestione/manutenzione gravante unicamente sulla committente 2) l'apporto strumentale fornito dalla CP_5 committente mediante la fornitura di detti registratori di cassa è CP_5 risultato decisivo e prevalente rispetto a quello dell'impiego dei mezzi organizzati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio appaltato poiché, in assenza della strumentazione fornita dalla committente, le operazioni di cassa demandate alla manodopera fornita dal subappaltatore non avrebbero potuto essere svolte;
3) il subappaltatore non ha esercitato alcun Parte_1
3 potere organizzativo e direttivo sui lavoratori utilizzati nell'appalto non essendo stato, in particolare, detto potere esercitato mediante il sig. , indicato Pt_2 come referente di posto che questi non è rappresentante né Parte_1 dipendente di detta società e neppure della società appaltatrice;
4) la percentuale del corrispettivo prevista in contratto in favore dell'appaltatore è stata determinata in proporzione al fatturato mensile realizzato dal committente in ciascun punto vendita e non è stata ancorata ad un risultato autonomo realizzato dall'appaltatore distinguibile da quello del committente, con conseguente insussistenza del rischio economico a carico dell'appaltatore in quale ha fatto affidamento ad una garanzia minimo di compenso agganciato, appunto, alla percentuale del fatturato del committente;
5) il servizio di cassa
è per il committente attività strumentale alla realizzazione del core business e parte integrante dell'attività commerciale, essendovi interdipendenza tra il servizio vendita offerto dal committente e le operazioni di cassa: ciò sarebbe attestato dalla clausola contrattuale in base alla quale il direttore del punto vendita poteva impiegare personale del committente in caso di protrarsi del disservizio nella gestione del flusso dei clienti in fila alle casse nonchè dalla circostanza che la committente era dotata di conoscenze, esperienze e professionalità nello svolgimento del servizio appaltato/subappaltato svolgendo, infatti, le operazioni di cassa presso alcuni punti vendita;
6) assenza di congruità tra attività appaltata/subappaltata ed il CCNL applicato ai lavoratori addetti al servizio, essendo stato applicato ai detti lavoratori il CCNL pulizie e dunque un contratto collettivo non coerente con la mansione/qualifica svolta (quella di cassiere) e con l'attività svolta (servizio di cassa); 7) alla data del 1.7.2022, di stipula del primo contratto di appalto tra e Safra CP_5
Group, poi subappaltato ad questa ultima non poteva disporre Parte_1 di significativa esperienza nel settore interessato dall'appalto né esercitava abitualmente un'attività imprenditoriale essendosi costituita soltanto in data
29.6.2022 e quindi appena due giorni prima.
L'opponente contesta le conclusioni cui è pervenuto l'organo di vigilanza sostenendo, in sintesi (cfr. pagg. 5 e ss. del ricorso): A) che non era rilevante, ai fini della ritenuta non genuinità del contratto di appalto, la circostanza che
4 non fosse stata presentata istanza di accreditamento/attivazione dei registratori di cassa presso l'Agenzia delle Entrate poichè l'attività di essa subappaltatrice era di fornitura servizi non di vendita o commercio e, in ogni caso, che non era decisivo l'argomento relativo alla proprietà dei mezzi per l'esecuzione del servizio, evidenziando, in proposito, che essa subappaltatrice era nella piena disponibilità di tali beni in forza di contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto;
B) che l'attività oggetto di appalto non era limitata al servizio di cassa ma era molto più articolata e complessa;
C) che il referente
, pur non essendo dipendente della appaltatrice o della subappaltatrice, Pt_2 faceva comunque parte della organizzazione aziendale in qualità di consulente in virtù di un contratto di lavoro autonomo e che, in ogni caso, molti compiti erano stati svolti dal legale rappresentante di essa ricorrente, dal socio dott.
Francesco Pascali e dall'impiegata amministrativa che, pur non Testimone_1 essendo sempre fisicamente presenti sul punto vendita, si erano occupati di organizzare e gestire il servizio sicchè essa ricorrente aveva esercitato poteri di controllo, gestione, coordinamento e disciplinare;
D) che essa ricorrente aveva assunto su di sé il rischio di impresa;
E) che l'esperienza nel settore dei soci, della dipendente e del consulente era pluriennale. Tes_1 Pt_2
Le contestazioni dell'opponente non meritano condivisione.
Ed invero, innanzitutto, per come si ricava dal verbale di accertamento presupposto, la ritenuta non genuinità del contratto di appalto (e di subappalto) e la conseguente ravvisata somministrazione illecita di manodopera non si fonda in modo prevalente soltanto sull'accertato difetto di proprietà in capo all'appaltatore (SAFRA Group s.r.l.) ed al subappaltatore dei mezzi necessari utilizzati per il compimento di una parte Parte_1 del servizio (barriera casse), oggetto di appalto e subappalto, ossia delle casse-registratori di cassa – dato questo desunto dall'interrogazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate - quanto sulla valutazione congiunta ed unitaria degli elementi sintomatici dello pseudo appalto per come compendiati nei punti di cui ai nn. da 1) a 7) della narrativa che precede (decisività dell'apporto strumentale offerto dalla committente;
assenza del potere gestionale da parte di assenza del rischio economico in capo al Parte_1
5 subappaltatore;
interdipendenza tra il servizio di cassa e l'attività di vendita;
non congruità del CCNL applicato all'attività svolta dagli addetti al servizio appaltato;
insussistenza per la ricorrente, alla data di stipula dell'appalto, della significativa esperienza professionale e dello svolgimento dell'attività imprenditoriale in ragione della costituzione avvenuta appena due giorni prima della stipula di detto contratto).
Ciò precisato, è ben vero che, come sostiene la ricorrente, la proprietà dei mezzi usati per svolgere un servizio, non è di per sé sufficiente a dimostrare la non genuinità dell'appalto ma è altrettanto vero che, come anticipato, nella specie l'elemento del difetto della proprietà dei mezzi è soltanto uno degli elementi valorizzati dagli ispettori per pervenire alla conclusione della fittizietà del contratto di appalto;
né si vede come l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore delle risorse umane e dei capitali possa dirsi dimostrata dal contratto di comodato d'uso (cfr. fasc. ricorrente) - peraltro privo di data certa siccome non registrato e neppure sottoposto all'esame dei verbalizzanti (nulla risultando in tal senso dalla documentazione da questi esaminata, cfr. pag. 2 del verbale) - che attesta, appunto, l'insussistenza in capo all'appaltatore della proprietà dei beni ma la sola mera disponibilità materiale degli stessi.
Sostiene, poi, la ricorrente che l'attività oggetto di appalto non era limitata al servizio di cassa per come accertata dai verbalizzanti ma era molto più articolata e complessa, deducendo, nello specifico, che “[..] Le attività dei dipendenti della sono stati descritti come “registrazione di Parte_1 prodotti ed emissione scontrini fiscali” mentre, l'attività svolta dalla Parte_1
che pure comprendeva questa fase, era molto più ampia e non si esauriva,
[...] né mai avrebbe potuto farlo, nella sola attività del supermercato, proprio in virtù di un palese rischio d'impresa che ha scongiurato ogni giorno della propria attività [..]” (così alle pagg.
8-9 del ricorso) ma di tali “articolate e complesse attività”, neppure specificamente allegate, la ricorrente non ha fornito prova né ha chiesto di offrirne.
Assume, ancora, la ricorrente di aver esercitato il potere direttivo, di controllo ed organizzativo nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto sia a mezzo del referente (nonché degli ulteriori nominati nel tempo) che del Pt_2
6 legale rappresentante, del socio dott. Francesco Pascali e dell'impiegata amministrativa;
con specifico riferimento al referente Testimone_1 Pt_2 deduce che detto potere direttivo/organizzativo è stato esercitato in forza di contratto di lavoro autonomo.
Ma, in senso contrario all'assunto della ricorrente, si deve osservare, da un lato, che è la stessa società a riconoscere che tale referente ) non era Pt_2 suo dipendente (né dell'appaltatore) e, dall'altro, che il contratto con lo stesso stipulato (cfr. fasc. ricorrente) ha avuto ad oggetto “attività di consulenza in tema di organizzazione del personale dipendente, nonché di individuazione della quantità di personale necessario per la committente e la predisposizione degli orari di lavoro standard” (cfr. art. 1 contratto: oggetto del servizio) e dunque un attività di tipo consulenziale negli indicati ambiti e non già un'attività di controllo, gestione e direzione del personale dipendente della
Controparte_8
, siccome indefinita, è poi la allegazione di aver svolto il dedotto
[...] potere direttivo/organizzativo/di controllo nei confronti del personale occupato nell'appalto per mezzo del legale rappresentante, del socio dott. Francesco
Pascali e dell'impiegata amministrativa non avendo la ricorrente Testimone_1 neppure dedotto in che termini e con quali modalità detto potere sia stato in concreto esercitato;
la circostanza oggetto di capitolo di prova n. 4 (ossia
“Vero che tra i compiti della signora rientrava quello di gestire il Testimone_1 personale operativo sui punti vendita, organizzando il lavoro, gestendo la formazione, la sicurezza, le divise e gli scambi documentali?”) non è stata in alcun modo dedotta in parte narrativa – con conseguente violazione del principio di necessaria circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova
- ed è, in ogni caso, articolata in modo del tutto generico non essendo definiti, in concreto, il contenuto del potere organizzativo e di gestione della formazione della sicurezza, così del tutto generico è il capitolo di prova n. 5 (“Vero che la gestiva il potere organizzativo, gerarchico e disciplinare nei Parte_1 confronti dei propri lavoratori?”).
Né il dedotto potere direttivo/organizzativo la ricorrente ha provato con la documentazione prodotta in questa sede: privo di rilevanza probatoria è, in
7 particolare, l'all. 9 (elenco referenti) posto che nulla detto documento rivela in ordine all'effettivo esercizio di detto potere ed alle relative modalità di svolgimento e lo stesso è a dirsi quanto al documento all. 11 (richieste di ferie e permessi) non risultando neppure la approvazione o il diniego (da parte del datore di lavoro) di dette richieste;
inammissibile è invece, siccome tardivamente prodotta soltanto con le note scritte del 17.3.2025, la documentazione depositata con tali note (all. 7 “documenti comprovanti esercizio potere datoriale”).
Quanto al rischio di impresa la ricorrente sostiene che di esso si sia fatto carico e, a tal proposito, richiama la presenza nel contratto di appalto di penali per i casi di servizio offerto non idoneo allo standard di qualità convenuto ma sul punto – premesso che la ricorrente non riesce a superare il dato accertato dai verbalizzanti, ossia quello secondo cui la percentuale del corrispettivo prevista in contratto in favore dell'appaltatore è stata determinata in proporzione al fatturato mensile realizzato dalla committente, e quindi non ancorata ad un risultato autonomo realizzato dall'appaltatore distinguibile da quello del committente – deve osservarsi che la previsione della clausola penale non pare potersi considerare come dimostrativa del rischio di impresa sia perché di incerta applicazione sia perché questo, correttamente inteso, è quello di non riuscire a coprire con il corrispettivo pattuito la totalità dei costi sostenuti e nella specie l'unico costo ravvisabile per la ricorrente è stato quello della manodopera utilizzata, che è preventivabile (in base alle tabelle retributive contrattuali) e non dipendente dall'eventuale risultato negativo della attività svolta;
deve, quindi, convenirsi con l'affermazione contenuta nel verbale di accertamento per cui la percentuale del corrispettivo ancorata al fatturato della committente si traduce, in sostanza, nella garanzia minima di un compenso tale da escludere l'assunzione del rischio economico.
Assume, da ultimo, la ricorrente che, quanto al dato dell'esperienza professionale, sia poco significativa la circostanza della sua costituzione in data
29.6.2022 a fronte della stipula del contratto di appalto dell'1.7.2022 poiché, suo dire, la “[..] conoscenza non è mai riferibile alla persona giuridica in sé ma, agli elementi umani che la compongono. Nel caso in esame, l'esperienza dei
8 soci, della dipendente , del consulente sono innegabili e frutto di Tes_1 Pt_2 esperienza pluriennale nel settore [..]” (così alla pag. 12).
Ebbene, osserva in proposito il giudice che la indicata esperienza pluriennale di tali soggetti è soltanto dedotta ma in alcun modo provata, nulla essendo stato depositato al riguardo ed essendo, all'evidenza, generico il capitolo di prova orale articolato (“Vero che i Sigg.ri , , Pascali Parte_3 Testimone_1
Francesco e hanno esperienza pluriannuale nel settore della Parte_4 grande distribuzione in generale e nello specifico nella prestazione di servizi alle imprese e, distintamente, nella gestione delle barriere casse box informazioni?”) come, del resto, estremamente generica è la relativa allegazione (nulla essendo stato esplicitato sul contenuto di detta esperienza professionale).
Le conclusioni cui sono pervenuti i verbalizzanti appaiono, dunque, immuni da censura.
Ciò detto, non coglie nel segno la doglianza della ricorrente che fa leva sulla ritenuta erroneità del CCNL applicato. Con Deduce, sul punto, che “[..] l' di nell'effettuare la verifica Controparte_2 della posizione lavorativa e dei successivi conteggi ha tenuto conto di un rapporto contrattuale full time, anziché part time a 20 ore settimanali, come si può evincere dalla copia del contratto di lavoro sottoscritta dalla Sig.ra CP_1
[..]” (cfr. pag. 14) ma la deduzione è infondata poiché l'organo di vigilanza ha quantificato le differenze retributive sulla base delle giornate di lavoro/ferie e festivi annotate in busta paga (cfr. pag. 3 della diffida accertativa) e quindi sul numero di ore di lavoro retribuite dal datore di lavoro;
né l'organo di vigilanza ha “imposto” un contratto diverso (il CCNL Commercio) rispetto a quello discrezionalmente scelto dal datore di lavoro (quello Pulizia e multiservizi): nella specie la ricorrente, partecipando alla illecita somministrazione di manodopera, ha elusivamente fatto applicazione del CCNL Pulizia Multiservizi in luogo del CCNL Commercio Confcommercio applicato dall'utilizzatore CP_5
e che è congruo avuto riguardo all'inquadramento della lavoratrice al livello IV di detto contratto avuto riguardo alle mansioni svolte (di cassiera) ed alle declaratorie contrattuali (cfr. fasc. opposta).
9 La doglianza che, infine, è incentrata sulla ritenuta erroneità della quantificazione delle differenze retributive in quanto calcolate al lordo e non già al netto delle ritenute è appena sufficiente rilevare che correttamente il calcolo
è stato eseguito al lordo in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta [..]” (cfr., tra le altre, Cass. n.
18854/2008).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 7 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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