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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R.G. 9615 dell'anno 2019
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore D'Apice, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Della Libertà, angolo Via B. Garofalo n.9, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Vincenzo Nocilla, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via G.V. Quaranta
n.3, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in data 18/6/2019, la società chiedeva, Controparte_1
al Tribunale di Salerno, di voler ingiungere alla il pagamento della Parte_1
somma di Euro 15.501,56. A sostegno deduceva che in virtù del contratto di trasporto del 13/7/2017 aveva eseguito, in favore della , varie prestazioni come riportate nelle Parte_1 fatture n. 6219 del 30/12/2017, n. 360 del 31/01/2018; n.890 del 28/02/2018 per l'importo di euro
1 17.501,56. Che con nota del 28/02/2018 la debitrice, riconoscendo il proprio debito, aveva formulato richiesta di rateizzazione del debito mediante dieci rate mensili. Che essa creditrice aveva accettato tale soluzione, ma che la debitrice aveva versato la sola prima rata di euro 2.000,00 restando debitrice del residuo pari ad euro 15.501,56. Che nonostante il sollecito inviato con raccomandata del 09/5/2019, non aveva ricevuto il saldo della intera prestazione eseguita.
In data 03/7/2019 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n.
2134/2019 (RGN 6635/2019), notificato all'opponente in data 25/7/2019.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 04/10/2019, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. A sostegno
[...] dell'opposizione veniva eccepito: l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
l'inesistenza del rapporto sottostante;
il disconoscimento di ogni firma e documento;
l'inidoneità delle fatture ad assurgere a prova del credito. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva con comparsa del 19/02/2020 l'opposta che impugnava tutto l'avverso dedotto.
Precisava che il rapporto commerciale era provato dal contratto di trasporto del 13/7/2017; che la competenza territoriale era stabilita in via esclusiva all'art. 29 del detto contratto;
che la posizione debitoria della opponente emergeva anche dalla nota del 28/02/2018 con la quale la stessa aveva richiesto di rateizzare il proprio debito. Insisteva, quindi, per la Parte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione previa conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammessa ed espletata una CTU grafologica, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
1. In via preliminare, in rito, si deve esaminare la eccepita incompetenza per territorio come sollevata da parte opponente. L'eccezione è infondata.
L'articolo 29 (foro competente) delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di trasporto stipulato fra le parti, che è stato specificamente approvato per iscritto dalla opponente, stabilisce che “Per qualsivoglia controversia inerente al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Salerno”.
La clausola suddetta è stata predisposta unilateralmente da uno dei contraenti, e, per tale ragione, doveva essere specificamente approvata per iscritto dal contraente non predisponente.
2 Sulla copia prodotta dalla stessa società opposta risultano specificamente approvate per iscritto e in maniera separata, da parte della opponente , le condizioni generali di Parte_1
contratto ivi specificamente richiamate, compresa quella che prevede il foro competente esclusivo.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 28 c.p.c. (foro stabilito per accordo delle parti) e dall'articolo 29 c.p.c. (forma ed effetti dell'accordo delle parti), che consentono una deroga alla competenza per territorio, fuori dei casi previsti dai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo
70 c.p.c., di esecuzione forzata, di opposizione all'esecuzione, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e dei casi in cui l'inderogabilità è disposta espressamente dalla legge, imponendo che l'accordo fra le parti relativo alla deroga alla competenza per territorio risulti da un atto scritto e si riferisca ad uno o più affari determinati e precisando che l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva in difetto di una esplicita pattuizione sul punto (Cass n. 17449/ 2007; n. 15219/ 2007);
Nella clausola contenente la pattuizione del foro convenzionale sono inseriti dati letterali significativi della volontà delle parti di attribuire al giudice designato una competenza esclusiva
(come l'utilizzo dell'espressione “esclusivamente”), con la conseguenza che deve essere riconosciuto alla suddetta clausola l'effetto di prevedere, in deroga alla competenza per territorio disciplinata dagli articoli 18 e seguenti c.p.c., la competenza per territorio esclusiva del Tribunale di
Salerno, con esclusione dei fori alternativi legali.
La natura esclusiva del foro convenzionale rende superflua la contestazione anche dei fori concorrenti ad opera della parte che ha sollevato la questione di competenza, con la conseguenza che l'eccezione sul punto formulata dall'opponente si rivela inconferente.
2. In ordine, poi, alla eccezione che il decreto ingiuntivo sia stato emesso nei confronti di una ditta già cessata, si ricorda come la Suprema Corte, in argomento, ha affermato che il decreto ingiuntivo emesso contro una ditta individuale in persona del suo titolare si intende emesso contro la persona fisica dell'imprenditore, il quale è l'unico soggetto legittimato a proporre opposizione, anche nel caso in cui la titolarità della ditta sia cambiata (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 8784 del 4/9/1998).
Inoltre, si rileva che, nel caso di specie, si è al cospetto di una impresa individuale, il cui titolare notoriamente risponde ex art. 2740 c.c. illimitatamente, con il proprio patrimonio personale presente e futuro, di ogni obbligazione contratta dalla persona giuridica cessata, né tali obbligazioni si estinguono con la chiusura e/o la cancellazione della ditta individuale.
3 3. La opponente ha, altresì, contestato l'esistenza del rapporto obbligatorio e disconosciuto il contenuto e firma apposta sul contratto del 13/7/2017.
Parte opposta, su cui gravava il relativo onere, ha proposto tempestiva istanza di verificazione della sottoscrizione richiedendo espressamente una CTU grafologica, che veniva accolta.
Ciò posto, vanno integralmente condivise le conclusioni raggiunte dal CTU perché ampiamente motivate e sorrette da logica.
Invero, il CTU ha concluso che “La firma in verifica a nome di apposta su Parte_1
contratto di trasporto del 13/07/17 è .” Parte_2
Tale giudizio segue ad una attenta analisi compiuta sulle firme poste in comparazione (carta d'identità, cartellino della carta d'identità, firma al mandato) -atteso che la opponente, benché sollecitata, non si è mai recata presso il CTU per rendere il saggio grafico- e sulla firma disconosciuta, ed ha permesso di riscontrare numerose analogie di carattere grafologico, all'interno dei confronti grafici, evidenziando quelle peculiarità delle firme in esame, che costituiscono indici identificatori di assoluto rilievo. La sussistenza di numerose concordanze grafico-grafologiche emergenti hanno concorso a determinare che la firma disconosciuta è riconducibile alla grafia della sig.ra , quindi autografa. Parte_1
La CTU è uno strumento di mero ausilio di approfondimento per il giudice nella valutazione del materiale probatorio acquisito alla causa e solo eccezionalmente può costituire fonte oggettiva ed autonoma di prova quando si risolve in fatti rilevabili solamente con i sussidi di cognizione tecniche.
Questo principio a ragione è stato applicato nel caso di specie dal momento che il fatto da provare, autenticità della firma, presentava particolare difficoltà di ordine tecnico ed il ricorso alla consulenza quale strumento di prova era l'unico mezzo per accertare quanto altrimenti non poteva esser accertato.
4. Nel merito, va precisato che la nota del 28/02/2018, allegata dalla opposta- e nella quale si legge una richiesta di rateizzazione- non è sottoscritta da alcuno. Inoltre, non è dato di poter risalire alla posta elettronica (mail) che avrebbe inviato detta richiesta di rateizzazione.
Ciò, posto, è noto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico
4 controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. L'onere probatorio resta, pertanto, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio da parte dell'attore in senso sostanziale determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ed è altresì noto che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass.n. 5915/2011).
Peraltro, ed in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), chi agisce per l'adempimento (nel caso di specie l'opposta) deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore (opponente) ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Orbene si osserva che le prestazioni svolte dalla sono documentate dalle Controparte_1
fatture emesse (doc fascicolo monitorio), che sono rimaste impagate dalla ditta individuale, le quali recano l'indicazione dei singoli servizi di trasporto effettuati, e, precisamente, il codice cliente (n. 0637613), i numeri della spedizione, le date di spedizione, ecc. ecc.
Tali scritture vanno valorizzate sia alla luce dell'esiguità dell'impianto difensivo espresso dall'opponente, sia per essere accompagnate dal contratto sottoscritto in data 13/7/2017 comprovante la sussistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, per cui fanno prova piena del credito azionato dalla opposta.
E, pertanto, a fronte della prova del contratto e dell'allegazione contenuta nelle fatture in merito all'esecuzione delle prestazioni fornite dalla opposta, l'opponente non ha ulteriormente preso posizione per liberarsi dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante.
5 Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va rigettata, il decreto ingiuntivo va confermato nella sua interezza e dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, con attribuzione.
Spese di CTU a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2134/2019 (RGN
6635/2019), reso dal Tribunale di Salerno il 03/7/2019, e lo dichiara esecutivo come per legge;
- condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive €. 5.000,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge;
-spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico di parte opponente.
Così deciso in Salerno, lì 27/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R.G. 9615 dell'anno 2019
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore D'Apice, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Della Libertà, angolo Via B. Garofalo n.9, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
Vincenzo Nocilla, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via G.V. Quaranta
n.3, come da procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in data 18/6/2019, la società chiedeva, Controparte_1
al Tribunale di Salerno, di voler ingiungere alla il pagamento della Parte_1
somma di Euro 15.501,56. A sostegno deduceva che in virtù del contratto di trasporto del 13/7/2017 aveva eseguito, in favore della , varie prestazioni come riportate nelle Parte_1 fatture n. 6219 del 30/12/2017, n. 360 del 31/01/2018; n.890 del 28/02/2018 per l'importo di euro
1 17.501,56. Che con nota del 28/02/2018 la debitrice, riconoscendo il proprio debito, aveva formulato richiesta di rateizzazione del debito mediante dieci rate mensili. Che essa creditrice aveva accettato tale soluzione, ma che la debitrice aveva versato la sola prima rata di euro 2.000,00 restando debitrice del residuo pari ad euro 15.501,56. Che nonostante il sollecito inviato con raccomandata del 09/5/2019, non aveva ricevuto il saldo della intera prestazione eseguita.
In data 03/7/2019 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n.
2134/2019 (RGN 6635/2019), notificato all'opponente in data 25/7/2019.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 04/10/2019, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. A sostegno
[...] dell'opposizione veniva eccepito: l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
l'inesistenza del rapporto sottostante;
il disconoscimento di ogni firma e documento;
l'inidoneità delle fatture ad assurgere a prova del credito. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva con comparsa del 19/02/2020 l'opposta che impugnava tutto l'avverso dedotto.
Precisava che il rapporto commerciale era provato dal contratto di trasporto del 13/7/2017; che la competenza territoriale era stabilita in via esclusiva all'art. 29 del detto contratto;
che la posizione debitoria della opponente emergeva anche dalla nota del 28/02/2018 con la quale la stessa aveva richiesto di rateizzare il proprio debito. Insisteva, quindi, per la Parte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione previa conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammessa ed espletata una CTU grafologica, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
1. In via preliminare, in rito, si deve esaminare la eccepita incompetenza per territorio come sollevata da parte opponente. L'eccezione è infondata.
L'articolo 29 (foro competente) delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di trasporto stipulato fra le parti, che è stato specificamente approvato per iscritto dalla opponente, stabilisce che “Per qualsivoglia controversia inerente al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Salerno”.
La clausola suddetta è stata predisposta unilateralmente da uno dei contraenti, e, per tale ragione, doveva essere specificamente approvata per iscritto dal contraente non predisponente.
2 Sulla copia prodotta dalla stessa società opposta risultano specificamente approvate per iscritto e in maniera separata, da parte della opponente , le condizioni generali di Parte_1
contratto ivi specificamente richiamate, compresa quella che prevede il foro competente esclusivo.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 28 c.p.c. (foro stabilito per accordo delle parti) e dall'articolo 29 c.p.c. (forma ed effetti dell'accordo delle parti), che consentono una deroga alla competenza per territorio, fuori dei casi previsti dai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo
70 c.p.c., di esecuzione forzata, di opposizione all'esecuzione, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e dei casi in cui l'inderogabilità è disposta espressamente dalla legge, imponendo che l'accordo fra le parti relativo alla deroga alla competenza per territorio risulti da un atto scritto e si riferisca ad uno o più affari determinati e precisando che l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva in difetto di una esplicita pattuizione sul punto (Cass n. 17449/ 2007; n. 15219/ 2007);
Nella clausola contenente la pattuizione del foro convenzionale sono inseriti dati letterali significativi della volontà delle parti di attribuire al giudice designato una competenza esclusiva
(come l'utilizzo dell'espressione “esclusivamente”), con la conseguenza che deve essere riconosciuto alla suddetta clausola l'effetto di prevedere, in deroga alla competenza per territorio disciplinata dagli articoli 18 e seguenti c.p.c., la competenza per territorio esclusiva del Tribunale di
Salerno, con esclusione dei fori alternativi legali.
La natura esclusiva del foro convenzionale rende superflua la contestazione anche dei fori concorrenti ad opera della parte che ha sollevato la questione di competenza, con la conseguenza che l'eccezione sul punto formulata dall'opponente si rivela inconferente.
2. In ordine, poi, alla eccezione che il decreto ingiuntivo sia stato emesso nei confronti di una ditta già cessata, si ricorda come la Suprema Corte, in argomento, ha affermato che il decreto ingiuntivo emesso contro una ditta individuale in persona del suo titolare si intende emesso contro la persona fisica dell'imprenditore, il quale è l'unico soggetto legittimato a proporre opposizione, anche nel caso in cui la titolarità della ditta sia cambiata (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 8784 del 4/9/1998).
Inoltre, si rileva che, nel caso di specie, si è al cospetto di una impresa individuale, il cui titolare notoriamente risponde ex art. 2740 c.c. illimitatamente, con il proprio patrimonio personale presente e futuro, di ogni obbligazione contratta dalla persona giuridica cessata, né tali obbligazioni si estinguono con la chiusura e/o la cancellazione della ditta individuale.
3 3. La opponente ha, altresì, contestato l'esistenza del rapporto obbligatorio e disconosciuto il contenuto e firma apposta sul contratto del 13/7/2017.
Parte opposta, su cui gravava il relativo onere, ha proposto tempestiva istanza di verificazione della sottoscrizione richiedendo espressamente una CTU grafologica, che veniva accolta.
Ciò posto, vanno integralmente condivise le conclusioni raggiunte dal CTU perché ampiamente motivate e sorrette da logica.
Invero, il CTU ha concluso che “La firma in verifica a nome di apposta su Parte_1
contratto di trasporto del 13/07/17 è .” Parte_2
Tale giudizio segue ad una attenta analisi compiuta sulle firme poste in comparazione (carta d'identità, cartellino della carta d'identità, firma al mandato) -atteso che la opponente, benché sollecitata, non si è mai recata presso il CTU per rendere il saggio grafico- e sulla firma disconosciuta, ed ha permesso di riscontrare numerose analogie di carattere grafologico, all'interno dei confronti grafici, evidenziando quelle peculiarità delle firme in esame, che costituiscono indici identificatori di assoluto rilievo. La sussistenza di numerose concordanze grafico-grafologiche emergenti hanno concorso a determinare che la firma disconosciuta è riconducibile alla grafia della sig.ra , quindi autografa. Parte_1
La CTU è uno strumento di mero ausilio di approfondimento per il giudice nella valutazione del materiale probatorio acquisito alla causa e solo eccezionalmente può costituire fonte oggettiva ed autonoma di prova quando si risolve in fatti rilevabili solamente con i sussidi di cognizione tecniche.
Questo principio a ragione è stato applicato nel caso di specie dal momento che il fatto da provare, autenticità della firma, presentava particolare difficoltà di ordine tecnico ed il ricorso alla consulenza quale strumento di prova era l'unico mezzo per accertare quanto altrimenti non poteva esser accertato.
4. Nel merito, va precisato che la nota del 28/02/2018, allegata dalla opposta- e nella quale si legge una richiesta di rateizzazione- non è sottoscritta da alcuno. Inoltre, non è dato di poter risalire alla posta elettronica (mail) che avrebbe inviato detta richiesta di rateizzazione.
Ciò, posto, è noto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico
4 controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. L'onere probatorio resta, pertanto, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio da parte dell'attore in senso sostanziale determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ed è altresì noto che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass.n. 5915/2011).
Peraltro, ed in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), chi agisce per l'adempimento (nel caso di specie l'opposta) deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore (opponente) ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Orbene si osserva che le prestazioni svolte dalla sono documentate dalle Controparte_1
fatture emesse (doc fascicolo monitorio), che sono rimaste impagate dalla ditta individuale, le quali recano l'indicazione dei singoli servizi di trasporto effettuati, e, precisamente, il codice cliente (n. 0637613), i numeri della spedizione, le date di spedizione, ecc. ecc.
Tali scritture vanno valorizzate sia alla luce dell'esiguità dell'impianto difensivo espresso dall'opponente, sia per essere accompagnate dal contratto sottoscritto in data 13/7/2017 comprovante la sussistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio, per cui fanno prova piena del credito azionato dalla opposta.
E, pertanto, a fronte della prova del contratto e dell'allegazione contenuta nelle fatture in merito all'esecuzione delle prestazioni fornite dalla opposta, l'opponente non ha ulteriormente preso posizione per liberarsi dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante.
5 Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va rigettata, il decreto ingiuntivo va confermato nella sua interezza e dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, con attribuzione.
Spese di CTU a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2134/2019 (RGN
6635/2019), reso dal Tribunale di Salerno il 03/7/2019, e lo dichiara esecutivo come per legge;
- condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive €. 5.000,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge;
-spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico di parte opponente.
Così deciso in Salerno, lì 27/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero.
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