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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 579/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Greco, discussa all'udienza collegiale del 5-11-2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parisi e Barbara Broi, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Barbara Alampi, sito in Milano, Via Festa del Perdono, n. 14
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso il proprio Ufficio legale in via Savarè n. 1, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: CP_
“dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del diritto di credito dell' alla contribuzione e alle somme aggiuntive richieste, sulla base dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla Gestione IVS Esercenti CP_ Attività Commerciali della Sig.ra a fare data dal 01.04.2015, nonché di ogni pretesa Parte_1 comunque conseguente e connessa, maturata e maturanda, rispetto a quelle ex Lege n. 662/1996 CP_ avanzate dall' di Monza, con il Provvedimento di Iscrizione titolare d'impresa Gestione CP_ Commercianti del 20.05.2020 (cfr. doc. 1, fascicolo di Parte in primo grado in doc. Parte_1 2), nonché fondato sui medesimi presupposti e titoli di cui al predetto Provvedimento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.” PER L'APPELLATO:
“rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Monza, con conferma della legittimità del provvedimento di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a far data dalll'1.4.2015 e con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso, depositato il 29.10.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, l' chiedendo di accertare CP_1
l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti e la connessa illegittimità della delibera assunta da con provvedimento n. 848 del CP_1
26.5.2021, previsa sospensione delle eventuali azioni esecutive intraprese da CP_1
e con vittoria delle spese di lite. Nel dettaglio, la contribuente ha esposto di aver ricevuto in data 20.5.2020 comunicazione con la quale l'ente previdenziale la informava dell'avvenuta iscrizione della sua posizione nella gestione commercianti con decorrenza retroattiva a far data dal 1.4.2015 in ragione del suo incarico di socia amministratrice unica della HE s.r.l., esercente l'attività di ristorazione, e le chiedeva quindi il pagamento dell'importo complessivo di € 30.391,29 (di cui € 21.428,20 per contributi ed € 8.693,09 per oneri accessori); di aver esperito il ricorso amministrativo ricevendo dapprima come riscontro solo la richiesta di pagamento anche dei contributi asseritamente dovuti per il primo trimestre 2015 e poi il rigetto della propria istanza poiché l'apporto richiesto all'iscritto alla gestione commercianti non è esclusivamente “l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale ma anche un'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale atta a realizzare lo scopo sociale”. Ha contestato la pretesa dell'ente previdenziale rilevando che esso non ha adempiuto al proprio onere probatorio, poiché - pur dando atto che ella era impegnata nella propria attività di studentessa e di madre di un infante - ha proceduto comunque alla sua iscrizione nella gestione commerciante senza offrire la prova del suo effettivo e personale apporto lavorativo con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza. Ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'iscrizione CP_1 della ricorrente alla gestione commercianti, poiché socia e amministratrice unica della HE s.r.l., società avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande. Dopo aver dato atto di aver proceduto d'ufficio e in autotutela all'annullamento della propria pretesa relativa al primo trimestre del 2015 e sottolineato pertanto che l'oggetto della controversia riguarda l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.4.2015, l'ente previdenziale ha rilevato:
- HE s.r.l. è partecipata per il 50% da un socio assunto dalla stessa come lavoratore subordinato (come tale non iscrivibile alla gestione commercianti) e per il rimanente 50% dalla ricorrente;
- alcuno dei lavoratori dipendenti che lavorano presso HE s.r.l. ricopre in essa una posizione apicale, essendo operai o apprendisti;
- in difetto della individuazione da parte della società di un soggetto al quale è affidata la direzione commerciale (ossia lo svolgimento di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, atte a realizzare lo scopo sociale), la stessa deve ritenersi attribuita alla socia amministratrice unica, non potendosi ritenere che l'attività di studio per il conseguimento del diploma sia stata ostativa, tanto più che la ricorrente – pur iscritta presso l'istituto IN di TI – è sempre rimasta residente in [...]. Ritenendo pertanto esistenti i requisiti di cui alla L. n. 1397 del 1960, ha CP_1 richiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimento di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a far data dal 1.4.2015.
Con sentenza n. 69/2025, il Tribunale (est. Dott.ssa Greco) ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.697,00 oltre accessori di legge. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che fossero documentalmente provati i seguenti elementi:
“- la società HE s.r.l., costituita in data 31.1.2013, ha per oggetto sociale
“l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, compresi quelli di contenuto alcolico […], l'attività di produzione di pizze, vivande, bevande e piatti tipo gastronomia d'asporto, la fornitura di pasti preparati (catering)” (cfr. visura camerale – doc. 1 fasc. conv.);
- la ricorrente, fin dalla costituzione, è socia al 50% della HE s.r.l., l'altro socio,
, detiene anch'egli il 50% delle quote sociali (doc. 1 fasc. conv.); Per_1
- fin dalla costituzione della società la ricorrente ha rivestito il ruolo di amministratore unico di HE s.r.l.; in particolare il suo incarico, avente decorrenza dal 31.1.2013, è stato espressamente rinnovato in data 19.5.2020 (doc. 1 fasc. conv.);
- alla ricorrente, in quali di amministratore unico, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (doc. 1 fasc. conv.);
- parte attorea, in data 11.7.2018, ha conseguito il diploma del liceo delle scienze applicate, rilasciato dall'istituto paritario IN di TI (doc. 7 fasc. ric.);
- parte attorea, in data 27.6.2019, è diventata madre (doc. 6 fasc. ric.). Nel giudizio sono rimasti incontestati altresì i seguenti elementi di fatto:
- il socio è assunto presso HE s.r.l. con contratto di lavoro Per_1 subordinato;
- i dipendenti della HE s.r.l. non sono inquadrati in categorie apicali, risultando operai, apprendisti divenuti operai, apprendisti;
- ha desunto la partecipazione attiva della ricorrente alla gestione della società CP_1 sulla base delle evidenze documentali, senza svolgere attività ispettive”. Il primo Giudice ha ritenuto che dall'istruttoria testimoniale sia emerso quanto segue: “- le dichiarazioni relative al primo capitolo delle istanze istruttorie attore, rese dalla teste contengono mere valutazioni, a fronte di una domanda che in ESimone_1 tali termini è stata formulata (al teste non avrebbe dovuto essere chiesto se parte attorea si fosse occupata esclusivamente dell'amministrazione dell'azienda, ma avrebbe dovuto essere chiesto quali attività avesse svolto, quale fosse il loro contenuto, essendo rimesso poi al giudice valutare se tali attività fossero ascrivibili all'ambito amministrativo o a quello gestionale). Peraltro, la deposizione della teste
è del tutto irrilevante, poiché resa de relato sulla base dei racconti dell'attrice Tes_1 stessa. Sono parimenti irrilevanti e financo contraddittorie le dichiarazioni della medesima teste sul capitolo 2, non risultando chiare le ragioni per cui ella andava a trovare la ricorrente presso il ristorante ove la stessa “non lavorava” e riguardando comunque incontri episodici, non specificati nella frequenza e circoscritti in ogni caso al solo momento del pranzo (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
- anche le dichiarazioni del teste non contengono alcun elemento Tes_2 rilevante, poiché ugualmente valutative – per i motivi sopra già evidenziati – sulle attività svolte dalla ricorrente presso il ristorante e del tutto vaghe sulla frequenza della presenza della ricorrente nei locali aziendali, non risultando elementi atti a quantificare consa significhi “veniva ogni tanto” (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
- dalle dichiarazioni rese dai testi attorei, però, emerge un dato che non può essere ES trascurato. I testi escussi, soprattutto il teste che sul punto rende dichiarazioni proprie e non de relato, confermano la presenza della ricorrente presso i locali aziendali. L'aspetto valutativo delle dichiarazioni testimoniali, infatti, attiene alla individuazione dell'attività dalla stessa svolta (solo quella “amministrativa”, in difetto di una compiuta descrizione del contenuto degli incombenti assolti) e non alla presenza della ricorrente presso l'esercizio commerciale per l'adempimento di incombenti ed oneri;
- irrilevanti le domande sui capitoli 3 e 4 poiché il dato del conseguimento del diploma nell'anno scolastico 2017/2018 e della nascita del figlio della ricorrente nel giugno 2019 risultano documentalmente. In definitiva, in ragione di tutte le risultanze istruttorie sopra enucleate, deve rilevarsi che se da un lato ha fondato il proprio atto di iscrizione della CP_1 ricorrente alla gestione commercianti sul fatto che ella, unica titolare di poteri di amministrazione, secondo l'organigramma societario risulta essere anche l'unico soggetto al quale sono attribuiti poteri gestori, non risultando dalle evidenze documentali la presenza di alcun altro soggetto delegato a gestire l'attività del bar- ristorante, dall'altro i testi attorei hanno confermato la sua presenza presso l'esercizio commerciale e lo svolgimento da parte della stessa di attività relative all'esercizio commerciale (apoditticamente e valutativamente definite di carattere amministrativo, ma senza specificazione alcuna circa il loro contenuto). Peraltro, come già evidenziato, in giudizio è rimasto incontestato che alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso HE s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali. E tutti gli elementi di fatto enucleati – corroborati appunto dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi attore – sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. In senso difforme rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza che parte attorea abbia comunque svolto altre attività, quale studentessa, e sia stata altresì impegnata dalla maternità, non risultando tali dati di fatto idonei ad escludere l'avvenuto esercizio da parte della stessa di poteri gestionali. Peraltro l'accertamento di riguarda il periodo decorrente dal 1.4.2015, laddove CP_1 la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno scolastico 2017/2018 ed è divenuta madre nel giugno 2019; in disparte rimanendo che tali elementi fattuali nulla provano per escludere lo svolgimento di attività gestionali negli anni antecedenti al conseguimento del diploma e nell'anno intercorso tra il conseguimento del diploma e il puerperio (non avendo parte attorea prodotto né un certificato di frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma, né un certificato teso a dimostrare in quali anni scolastici antecedenti al diploma sarebbe stata iscritta a scuola, né eventuali certificazioni attestanti l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa durante la gravidanza), nel caso di specie deve rilevarsi che la condizione di studentessa di scuola superiore prima e di madre poi non preclude lo svolgimento dei compiti di gestione dell'attività imprenditoriale, potendosi al più presumere l'assenza fisica della ricorrente dall'unità locale per il periodo di maternità obbligatoria”. Alla luce di tutte queste risultanze, il Tribunale ha ritenuto provato che “la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ossia dal 1.4.2015 si sia occupata della conduzione dell'attività operativa aziendale, cioè degli aspetti attinenti all'organizzazione dell'attività e alla sua esecuzione, in quanto diretta alla realizzazione dello scopo aziendale. In considerazione di tutto quanto esposto e degli elementi di fatto enucleati, si deve pertanto ritenere che l'impegno della ricorrente - sia pure limitato alle attività organizzative, economiche, decisionali - sia stato prevalente e abituale ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera c), L. n. 662 del 1996. Deve invero ricordarsi che, come insegna la Corte di legittimità, "per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa" (così la già citata Cass. 10426/2018, che si richiama a Cass. 5360/2012). Il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, del resto, è facilmente desumibile dal fatto che quella oggetto del giudizio era l'unica attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Per tale via risulta evidente come l'elemento del lavoro personale nell'attività aziendale sia da ritenersi, in piena coerenza con la ratio della disposizione normativa, pienamente provato”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra per i seguenti motivi: Parte_1
1) Travisamento dei fatti e della prova raggiunta. Erronea percezione dei fatti di causa. SS.UU. n. 5792/2024. Illazioni sul lavoro abituale e sua assoluta assenza. Violazione art. 115, cpc. Incompatibilità di lavoro abituale con obbligo scolastico e maternità. Iura novit curia. Decisività dei fatti. SS.UU. n. 3670 e 14477/2015. Violazione del principio iuxta alligata et probata. Errore in iudicando. Motivazioni apparenti e illogiche. Violazione art. 132 cpc. Ad avviso dell'appellante, dagli atti di causa emerge (per assenza di prova dell CP_1
e per prova documentale e per testi) che la sig.ra HE non ha lavorato affatto (e senz'altro non il contrario). Dai fatti di causa e dalle evidenze processuali, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non sussiste in alcun modo evidenza che la Sig.ra HE abbia mai posto in essere qualsivoglia attività di lavoro, né, tantomeno, con quali modalità e di quale genere sarebbe il presunto lavoro. ES Al contrario, emerge che l'appellante non abbia mai lavorato (cfr. testi e , Tes_1 né, ancor meno, che lo avrebbe potuto fare in modo abituale (come richiesto ex art. 1, L.n. 662/1996). Tale situazione risulta da circostanze oggettive, provate documentalmente, quali la condizione di studentessa della Sig.ra HE e la maternità della medesima (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo di Parte in primo grado in doc. 2). Sul punto, la Parte_1 valutazione della sentenza appellata appare arbitraria e prima di fondamento. Dette prove documentali, non contestate, risultano antitetiche rispetto all'asserita attività di lavoro della Sig.ra HE e decisive ai fini della pronuncia (SS.UU. sentenze nn. 3670 e 14477/2015). Innanzitutto, in quanto, con riguardo alla dimostrata circostanza che “parte attorea
[l'odierna appellante], in data 11.7.2018, ha conseguito il diploma del liceo delle scienze applicate, rilasciato dall'istituto paritario IN di TI (doc. 7 fasc. ric.)”, va osservato come sia fatto notorio e, soprattutto previsto per legge e regolamento dal nostro ordinamento, che esiste un incomprimibile obbligo di frequenza scolastica alle lezioni quale presupposto per il conseguimento del diploma di scuola media superiore, come di ogni precedente grado. È evidente che la Sig.ra HE non potesse lavorare con abitualità e, nel contempo, frequentare con costanza la scuola. Il “lavoro” dell'Appellante stessa non poteva pertanto essere presunto, né “inferito” in base agli atti (bensì, semmai, lo doveva essere assunto il contrario), dal Giudice di prime cure. Anche in ordine alla maternità dell'appellante, si osserva come nella medesima sentenza, pure rilevandosi la circostanza, e anche riconoscendosi che ben si sarebbe quantomeno potuto “presumere l'assenza fisica della ricorrente dall'unità locale per il periodo di maternità obbligatoria” (sentenza, pag. 7) -e, quindi, con difetto certo (nonché obbligatorio per legge) di attività di lavoro-, in effetti, a ciò, non è stata data alcuna conseguenza specifica, traendosi anzi illogicamente convincimento -con percezione errata dei fatti- dell'esistenza di lavoro pure nel detto periodo. 2) Onere della prova dell' , iuxta alligata et probata. Carenza assoluta di CP_1 prova di lavoro abituale, anche secondo prassi . Insussistenza di obbligo CP_1 verso la Gestione commercianti. Violazione art. 2697, cod.civ.. 2014- Pt_2
2015 -con medesima gestione del ristorante- non ritenuti di lavoro abituale da . Non corretta valutazione di documenti e fatti di causa. Omessa CP_1 valutazione di fatti decisivi. Violazione art. 115, cpc. Contraddittoria e illogica motivazione rispetto ai fatti di causa. Art. 132, cpc. Giurisprudenza. Errore in iudicando. L'appellante ribadisce che non sia stata offerta e data dall' prova materiale di CP_1 alcun tipo in riferimento al presunto “lavoro” della Sig.ra HE. In particolare, posta l'evidente inesistenza di un nesso logico tra gli inquadramenti contrattuali rispetto alla prova materiale del presunto lavoro abituale dell'amministratore (attenendo eventualmente la circostanza fattuale al rispetto tra mansioni effettive e degli inquadramenti contrattualizzati), nessuna prova risulta in atti, da parte dell' CP_1 che quanti operavano presso il ristorante non abbiano svolto -come in effetti accaduto, a iniziare dal socio, Sig. attività di gestione e conduzione Persona_1 dell'attività del ristorante. L'appellante osserva che alcuni dipendenti, come il socio, Sig. e il Sig. Persona_2
, compagno dell'appellante, operavano nella conduzione del ristorante Tes_2 ES (cfr. dichiarazione del teste non considerata al riguardo dal Giudice di prime cure: “io ero alla cassa”: doc. 5), come desumibile anche dalle notevoli e senza dubbio “apicali” retribuzioni percepite (non certo da “operai”, né apprendisti: 2017: ES Sig. HE € 32.969, Sig. € 32.779; 2018: Sig. HE: 34.499, Sig. Xu: 34.918; ES 2019: Sig. HE € 34.325, Sig. € 34.330: cfr. doc. 4 ). Tutte le predette evidenze, in difetto di diversa prova positiva dell' , non CP_1 dimostrano affatto -né per presunzioni, né per facta concludentia- quanto asserito in sentenza circa la presunta prova “che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ossia dal 1.4.2015 si sia occupata della conduzione dell'attività operativa aziendale”, ma anzi, semmai, il suo contrario. Quanto alla presenza dell'appellante presso il ristorante, la stessa sentenza rileva come essa fosse del tutto episodica salvo contraddittoriamente, illogicamente e apoditticamente venire ad asserire che “i testi attorei hanno confermato la sua presenza presso l'esercizio commerciale e lo svolgimento da parte della stessa di attività relative all'esercizio commerciale”. In effetti, i testi attorei sono stati lungi dal confermare che la Sig.ra HE fosse presente presso l'esercizio commerciale - se non in modo episodico (cfr. dichiarazione su circostanze del teste -“la Tes_1 incontravo sia nel ristorante che fuori, ogni tanto andavo a mangiare da lei, ES mangiava con me poi uscivamo insieme, non lavorava”-, sia del teste che conferma come “ogni tanto” la Sig.ra HE, sua compagna e madre dei suoi figli, venisse a trovarlo), mentre nessun teste -né è aliunde evicibile- ha confermato “lo svolgimento da parte della stessa [HE] di attività relative all'esercizio commerciale”. 3) Violazione art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996. Insussistenza di previsione circa necessario formale inquadramento “apicale” di personale nell'azienda commerciale. Libertà organizzativa dell'impresa. Inammissibilità di presunzioni di obbligo contributivo alla Gestione commercianti. Necessaria prova di “prevalenza” e “abitualità” del lavoro. Non previsto automatismo di iscrizione dell'amministratore di società di capitali. Giurisprudenza conforme. Omessa valutazione di fatto decisivo. Merita totale censura, in quanto inesistente nel nostro ordinamento, quale previsione, principio e presunzione, quanto ritenuto dalla sentenza, a pagina 6, per cui veniva osservato come (circostanza non affatto dimostrata dall' : cfr. sopra) CP_1
“alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso HE s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali”; ragione per cui “tutti gli elementi di fatto enucleati – corroborati appunto dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi attore – sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti”. Ciò, tuttavia, oltre a costituire mera illazione in difetto di effettiva prova dell' , CP_1 non risponde alla citata previsione di legge che, al riguardo, appare chiara nel perimetrare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione solo in presenza di una provata partecipazione personale e diretta del socio all'attività aziendale. Del resto, in difetto di previsioni puntuali di legge al riguardo, la sentenza appellata neppure si cura di definire e perimetrare la nozione di “apicale”, omettendo altresì di rilevare come sia libera -a prescindere da ogni formalismo e purché adeguata alla natura dell'attività svolta- l'organizzazione imprenditoriale (art. 41, Cost.; art. 2086, c. 2, cod.civ.). Il Giudice di prime cure, perciò, agendo in forza di inconsistenti principi giuridici, omette l'esame e la valutazione dell'unico aspetto in diritto effettivamente decisivo e scriminante in riferimento alla questione di causa.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, l'ente ha osservato che dalle verifiche effettuate, all'interno della società lavoravano diversi dipendenti, anche se nessuno di essi ricopriva una posizione apicale. Pertanto, la ricorrente, in virtù della sua qualità di socio, prendeva parte all'attività aziendale, espletando un'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale atta a realizzare lo scopo sociale. Tale conclusione non muta nemmeno considerando la frequenza da parte della signora HE, per l'anno scolastico 2017/2018, dell'istituto IN a TI (SA), dato che la stessa è comunque sempre rimasta residente a [...]e considerato che il concetto di abitualità non postula affatto una partecipazione all'attività aziendale con presenza costante e quotidiana. Se è vero che la società ha alcuni dipendenti (6 per l'anno 2020), è altrettanto vero che nessuno di essi riveste qualifiche apicali (i codici qualifica indicano: 1=operaio; 5=apprendista; W=apprendista diventato operaio), con la conseguenza che a nessuno di essi avrebbe verosimilmente potuto essere affidata la conduzione commerciale della società, dove per conduzione commerciale non si intende semplicemente la presenza in negozio o il servizio alla clientela, ma anche l'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. sez. lav., n. 5360/12). Per completezza l'appellato precisa che neppure l'altro socio è iscritto alla gestione commercianti, con la conseguenza che, a voler accedere alla ricostruzione di controparte, la società HE srl sarebbe una società senza imprenditore.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte. Per giurisprudenza consolidata, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019; Cass., 13/02/2020, n.3637). Deve quindi ritenersi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti - in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 - lo svolgimento da parte del socio di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Come già osservato dalla Suprema Corte (Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass., 18/11/2021, n.35181). La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass., 29/01/2016, n.1780).
Nella specie, le censure proposte dall'appellante alla sentenza impugnata meritano accoglimento. Il primo Giudice – ad avviso di questo Collegio – non si è attenuto ai principi regolatori della materia ed ha, in contrasto con le risultanze istruttorie, rigettato il ricorso. Occorre ribadire, in primo luogo, che l'onere della prova incombe esclusivamente in capo all' al quale spetta di fornire la dimostrazione che l'amministratore abbia CP_1 partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Nella specie, l' non ha adempito al proprio onere probatorio, non essendo CP_1 emersi, neppure in via presuntiva, i presupposti di fatto per giustificare l'iscrizione d'ufficio della appellante nella Gestione commercianti. All'esito dell'istruttoria, infatti, non è affatto emerso che l'appellante, abbia arrecato un personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza nel ciclo produttivo della stessa Non risulta infatti che l'appellante si occupasse in seno alla società dei contatti con i clienti e con i fornitori o con gli istituti di credito nonché del reclutamento, della gestione e anche della direzione del personale, impartendo ordini e/o direttive, predisponendo turni lavorativi, autorizzando ferie e/o permessi. Tutti i testimoni escussi ( e hanno escluso che ESimone_1 Tes_2
l'appellante partecipasse al lavoro aziendale, confermando invece una mera presenza occasionale svincolata da qualsiasi incombenza lavorativa. In assenza di ulteriori riscontri oggettivi, il solo riferimento alla mancanza – nell'organico aziendale – di figure 'apicali'/dirigenziali non è sufficiente per dedurre che, a causa di tale unica circostanza, l'amministratore non possa limitarsi a svolgere le proprie tipiche mansioni di rappresentanza organica, ma debba altresì fornire il suo apporto in termini di partecipazione diretta ed abituale al ciclo produttivo di essa. Tale deduzione è infondata poiché anche l'asserito svolgimento di attività organizzativa e direttiva dev'essere puntualmente provato e non può, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, essere desunto dall'assenza di figure c.d. apicali in quanto non tutte le imprese necessitano di tali profili, essendo – a seconda dell'attività espletata e del livello di complessità – affidabili a soggetti non necessariamente posti al vertice delle funzioni aziendali. Infatti, da un lato, non è stato chiarito (a prescindere dal formale inquadramento) il ruolo effettivo dei dipendenti addetti al ristorante (tra i quali figura un socio lavoratore). Dall'altro, la sig.ra ha dedotto (e provato documentalmente) circostanze Parte_1
[quali la sua condizione di studentessa e la maternità della medesima] che rendono difficilmente ipotizzabile in capo all'appellante un effettivo, abituale e prevalente apporto lavorativo alla gestione del ristorante (e del suo personale) oltre a quello espletato in veste di amministratore unico della società.
Per tutti questi motivi, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere dichiarata insussistente la pretesa contributiva azionata dall' basata sull'erronea CP_1 iscrizione d'ufficio dell'appellante alla Gestione Commercianti.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13- 8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Monza, dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva azionata dall' a seguito dell'iscrizione CP_1
d'ufficio dell'appellante alla Gestione Commercianti;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro CP_1
4.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Milano, 5 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Greco, discussa all'udienza collegiale del 5-11-2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Parisi e Barbara Broi, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Barbara Alampi, sito in Milano, Via Festa del Perdono, n. 14
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso il proprio Ufficio legale in via Savarè n. 1, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: CP_
“dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del diritto di credito dell' alla contribuzione e alle somme aggiuntive richieste, sulla base dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla Gestione IVS Esercenti CP_ Attività Commerciali della Sig.ra a fare data dal 01.04.2015, nonché di ogni pretesa Parte_1 comunque conseguente e connessa, maturata e maturanda, rispetto a quelle ex Lege n. 662/1996 CP_ avanzate dall' di Monza, con il Provvedimento di Iscrizione titolare d'impresa Gestione CP_ Commercianti del 20.05.2020 (cfr. doc. 1, fascicolo di Parte in primo grado in doc. Parte_1 2), nonché fondato sui medesimi presupposti e titoli di cui al predetto Provvedimento. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.” PER L'APPELLATO:
“rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Monza, con conferma della legittimità del provvedimento di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a far data dalll'1.4.2015 e con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso, depositato il 29.10.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, l' chiedendo di accertare CP_1
l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti e la connessa illegittimità della delibera assunta da con provvedimento n. 848 del CP_1
26.5.2021, previsa sospensione delle eventuali azioni esecutive intraprese da CP_1
e con vittoria delle spese di lite. Nel dettaglio, la contribuente ha esposto di aver ricevuto in data 20.5.2020 comunicazione con la quale l'ente previdenziale la informava dell'avvenuta iscrizione della sua posizione nella gestione commercianti con decorrenza retroattiva a far data dal 1.4.2015 in ragione del suo incarico di socia amministratrice unica della HE s.r.l., esercente l'attività di ristorazione, e le chiedeva quindi il pagamento dell'importo complessivo di € 30.391,29 (di cui € 21.428,20 per contributi ed € 8.693,09 per oneri accessori); di aver esperito il ricorso amministrativo ricevendo dapprima come riscontro solo la richiesta di pagamento anche dei contributi asseritamente dovuti per il primo trimestre 2015 e poi il rigetto della propria istanza poiché l'apporto richiesto all'iscritto alla gestione commercianti non è esclusivamente “l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale ma anche un'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale atta a realizzare lo scopo sociale”. Ha contestato la pretesa dell'ente previdenziale rilevando che esso non ha adempiuto al proprio onere probatorio, poiché - pur dando atto che ella era impegnata nella propria attività di studentessa e di madre di un infante - ha proceduto comunque alla sua iscrizione nella gestione commerciante senza offrire la prova del suo effettivo e personale apporto lavorativo con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza. Ritualmente costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'iscrizione CP_1 della ricorrente alla gestione commercianti, poiché socia e amministratrice unica della HE s.r.l., società avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande. Dopo aver dato atto di aver proceduto d'ufficio e in autotutela all'annullamento della propria pretesa relativa al primo trimestre del 2015 e sottolineato pertanto che l'oggetto della controversia riguarda l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.4.2015, l'ente previdenziale ha rilevato:
- HE s.r.l. è partecipata per il 50% da un socio assunto dalla stessa come lavoratore subordinato (come tale non iscrivibile alla gestione commercianti) e per il rimanente 50% dalla ricorrente;
- alcuno dei lavoratori dipendenti che lavorano presso HE s.r.l. ricopre in essa una posizione apicale, essendo operai o apprendisti;
- in difetto della individuazione da parte della società di un soggetto al quale è affidata la direzione commerciale (ossia lo svolgimento di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, atte a realizzare lo scopo sociale), la stessa deve ritenersi attribuita alla socia amministratrice unica, non potendosi ritenere che l'attività di studio per il conseguimento del diploma sia stata ostativa, tanto più che la ricorrente – pur iscritta presso l'istituto IN di TI – è sempre rimasta residente in [...]. Ritenendo pertanto esistenti i requisiti di cui alla L. n. 1397 del 1960, ha CP_1 richiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimento di iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a far data dal 1.4.2015.
Con sentenza n. 69/2025, il Tribunale (est. Dott.ssa Greco) ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.697,00 oltre accessori di legge. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che fossero documentalmente provati i seguenti elementi:
“- la società HE s.r.l., costituita in data 31.1.2013, ha per oggetto sociale
“l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, compresi quelli di contenuto alcolico […], l'attività di produzione di pizze, vivande, bevande e piatti tipo gastronomia d'asporto, la fornitura di pasti preparati (catering)” (cfr. visura camerale – doc. 1 fasc. conv.);
- la ricorrente, fin dalla costituzione, è socia al 50% della HE s.r.l., l'altro socio,
, detiene anch'egli il 50% delle quote sociali (doc. 1 fasc. conv.); Per_1
- fin dalla costituzione della società la ricorrente ha rivestito il ruolo di amministratore unico di HE s.r.l.; in particolare il suo incarico, avente decorrenza dal 31.1.2013, è stato espressamente rinnovato in data 19.5.2020 (doc. 1 fasc. conv.);
- alla ricorrente, in quali di amministratore unico, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria (doc. 1 fasc. conv.);
- parte attorea, in data 11.7.2018, ha conseguito il diploma del liceo delle scienze applicate, rilasciato dall'istituto paritario IN di TI (doc. 7 fasc. ric.);
- parte attorea, in data 27.6.2019, è diventata madre (doc. 6 fasc. ric.). Nel giudizio sono rimasti incontestati altresì i seguenti elementi di fatto:
- il socio è assunto presso HE s.r.l. con contratto di lavoro Per_1 subordinato;
- i dipendenti della HE s.r.l. non sono inquadrati in categorie apicali, risultando operai, apprendisti divenuti operai, apprendisti;
- ha desunto la partecipazione attiva della ricorrente alla gestione della società CP_1 sulla base delle evidenze documentali, senza svolgere attività ispettive”. Il primo Giudice ha ritenuto che dall'istruttoria testimoniale sia emerso quanto segue: “- le dichiarazioni relative al primo capitolo delle istanze istruttorie attore, rese dalla teste contengono mere valutazioni, a fronte di una domanda che in ESimone_1 tali termini è stata formulata (al teste non avrebbe dovuto essere chiesto se parte attorea si fosse occupata esclusivamente dell'amministrazione dell'azienda, ma avrebbe dovuto essere chiesto quali attività avesse svolto, quale fosse il loro contenuto, essendo rimesso poi al giudice valutare se tali attività fossero ascrivibili all'ambito amministrativo o a quello gestionale). Peraltro, la deposizione della teste
è del tutto irrilevante, poiché resa de relato sulla base dei racconti dell'attrice Tes_1 stessa. Sono parimenti irrilevanti e financo contraddittorie le dichiarazioni della medesima teste sul capitolo 2, non risultando chiare le ragioni per cui ella andava a trovare la ricorrente presso il ristorante ove la stessa “non lavorava” e riguardando comunque incontri episodici, non specificati nella frequenza e circoscritti in ogni caso al solo momento del pranzo (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
- anche le dichiarazioni del teste non contengono alcun elemento Tes_2 rilevante, poiché ugualmente valutative – per i motivi sopra già evidenziati – sulle attività svolte dalla ricorrente presso il ristorante e del tutto vaghe sulla frequenza della presenza della ricorrente nei locali aziendali, non risultando elementi atti a quantificare consa significhi “veniva ogni tanto” (cfr. verbale di udienza del 9.5.2023);
- dalle dichiarazioni rese dai testi attorei, però, emerge un dato che non può essere ES trascurato. I testi escussi, soprattutto il teste che sul punto rende dichiarazioni proprie e non de relato, confermano la presenza della ricorrente presso i locali aziendali. L'aspetto valutativo delle dichiarazioni testimoniali, infatti, attiene alla individuazione dell'attività dalla stessa svolta (solo quella “amministrativa”, in difetto di una compiuta descrizione del contenuto degli incombenti assolti) e non alla presenza della ricorrente presso l'esercizio commerciale per l'adempimento di incombenti ed oneri;
- irrilevanti le domande sui capitoli 3 e 4 poiché il dato del conseguimento del diploma nell'anno scolastico 2017/2018 e della nascita del figlio della ricorrente nel giugno 2019 risultano documentalmente. In definitiva, in ragione di tutte le risultanze istruttorie sopra enucleate, deve rilevarsi che se da un lato ha fondato il proprio atto di iscrizione della CP_1 ricorrente alla gestione commercianti sul fatto che ella, unica titolare di poteri di amministrazione, secondo l'organigramma societario risulta essere anche l'unico soggetto al quale sono attribuiti poteri gestori, non risultando dalle evidenze documentali la presenza di alcun altro soggetto delegato a gestire l'attività del bar- ristorante, dall'altro i testi attorei hanno confermato la sua presenza presso l'esercizio commerciale e lo svolgimento da parte della stessa di attività relative all'esercizio commerciale (apoditticamente e valutativamente definite di carattere amministrativo, ma senza specificazione alcuna circa il loro contenuto). Peraltro, come già evidenziato, in giudizio è rimasto incontestato che alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso HE s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali. E tutti gli elementi di fatto enucleati – corroborati appunto dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi attore – sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. In senso difforme rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza che parte attorea abbia comunque svolto altre attività, quale studentessa, e sia stata altresì impegnata dalla maternità, non risultando tali dati di fatto idonei ad escludere l'avvenuto esercizio da parte della stessa di poteri gestionali. Peraltro l'accertamento di riguarda il periodo decorrente dal 1.4.2015, laddove CP_1 la ricorrente ha conseguito il diploma nell'anno scolastico 2017/2018 ed è divenuta madre nel giugno 2019; in disparte rimanendo che tali elementi fattuali nulla provano per escludere lo svolgimento di attività gestionali negli anni antecedenti al conseguimento del diploma e nell'anno intercorso tra il conseguimento del diploma e il puerperio (non avendo parte attorea prodotto né un certificato di frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma, né un certificato teso a dimostrare in quali anni scolastici antecedenti al diploma sarebbe stata iscritta a scuola, né eventuali certificazioni attestanti l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa durante la gravidanza), nel caso di specie deve rilevarsi che la condizione di studentessa di scuola superiore prima e di madre poi non preclude lo svolgimento dei compiti di gestione dell'attività imprenditoriale, potendosi al più presumere l'assenza fisica della ricorrente dall'unità locale per il periodo di maternità obbligatoria”. Alla luce di tutte queste risultanze, il Tribunale ha ritenuto provato che “la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ossia dal 1.4.2015 si sia occupata della conduzione dell'attività operativa aziendale, cioè degli aspetti attinenti all'organizzazione dell'attività e alla sua esecuzione, in quanto diretta alla realizzazione dello scopo aziendale. In considerazione di tutto quanto esposto e degli elementi di fatto enucleati, si deve pertanto ritenere che l'impegno della ricorrente - sia pure limitato alle attività organizzative, economiche, decisionali - sia stato prevalente e abituale ai sensi dell'art. 1, comma 203, lettera c), L. n. 662 del 1996. Deve invero ricordarsi che, come insegna la Corte di legittimità, "per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa" (così la già citata Cass. 10426/2018, che si richiama a Cass. 5360/2012). Il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, del resto, è facilmente desumibile dal fatto che quella oggetto del giudizio era l'unica attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Per tale via risulta evidente come l'elemento del lavoro personale nell'attività aziendale sia da ritenersi, in piena coerenza con la ratio della disposizione normativa, pienamente provato”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra per i seguenti motivi: Parte_1
1) Travisamento dei fatti e della prova raggiunta. Erronea percezione dei fatti di causa. SS.UU. n. 5792/2024. Illazioni sul lavoro abituale e sua assoluta assenza. Violazione art. 115, cpc. Incompatibilità di lavoro abituale con obbligo scolastico e maternità. Iura novit curia. Decisività dei fatti. SS.UU. n. 3670 e 14477/2015. Violazione del principio iuxta alligata et probata. Errore in iudicando. Motivazioni apparenti e illogiche. Violazione art. 132 cpc. Ad avviso dell'appellante, dagli atti di causa emerge (per assenza di prova dell CP_1
e per prova documentale e per testi) che la sig.ra HE non ha lavorato affatto (e senz'altro non il contrario). Dai fatti di causa e dalle evidenze processuali, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non sussiste in alcun modo evidenza che la Sig.ra HE abbia mai posto in essere qualsivoglia attività di lavoro, né, tantomeno, con quali modalità e di quale genere sarebbe il presunto lavoro. ES Al contrario, emerge che l'appellante non abbia mai lavorato (cfr. testi e , Tes_1 né, ancor meno, che lo avrebbe potuto fare in modo abituale (come richiesto ex art. 1, L.n. 662/1996). Tale situazione risulta da circostanze oggettive, provate documentalmente, quali la condizione di studentessa della Sig.ra HE e la maternità della medesima (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo di Parte in primo grado in doc. 2). Sul punto, la Parte_1 valutazione della sentenza appellata appare arbitraria e prima di fondamento. Dette prove documentali, non contestate, risultano antitetiche rispetto all'asserita attività di lavoro della Sig.ra HE e decisive ai fini della pronuncia (SS.UU. sentenze nn. 3670 e 14477/2015). Innanzitutto, in quanto, con riguardo alla dimostrata circostanza che “parte attorea
[l'odierna appellante], in data 11.7.2018, ha conseguito il diploma del liceo delle scienze applicate, rilasciato dall'istituto paritario IN di TI (doc. 7 fasc. ric.)”, va osservato come sia fatto notorio e, soprattutto previsto per legge e regolamento dal nostro ordinamento, che esiste un incomprimibile obbligo di frequenza scolastica alle lezioni quale presupposto per il conseguimento del diploma di scuola media superiore, come di ogni precedente grado. È evidente che la Sig.ra HE non potesse lavorare con abitualità e, nel contempo, frequentare con costanza la scuola. Il “lavoro” dell'Appellante stessa non poteva pertanto essere presunto, né “inferito” in base agli atti (bensì, semmai, lo doveva essere assunto il contrario), dal Giudice di prime cure. Anche in ordine alla maternità dell'appellante, si osserva come nella medesima sentenza, pure rilevandosi la circostanza, e anche riconoscendosi che ben si sarebbe quantomeno potuto “presumere l'assenza fisica della ricorrente dall'unità locale per il periodo di maternità obbligatoria” (sentenza, pag. 7) -e, quindi, con difetto certo (nonché obbligatorio per legge) di attività di lavoro-, in effetti, a ciò, non è stata data alcuna conseguenza specifica, traendosi anzi illogicamente convincimento -con percezione errata dei fatti- dell'esistenza di lavoro pure nel detto periodo. 2) Onere della prova dell' , iuxta alligata et probata. Carenza assoluta di CP_1 prova di lavoro abituale, anche secondo prassi . Insussistenza di obbligo CP_1 verso la Gestione commercianti. Violazione art. 2697, cod.civ.. 2014- Pt_2
2015 -con medesima gestione del ristorante- non ritenuti di lavoro abituale da . Non corretta valutazione di documenti e fatti di causa. Omessa CP_1 valutazione di fatti decisivi. Violazione art. 115, cpc. Contraddittoria e illogica motivazione rispetto ai fatti di causa. Art. 132, cpc. Giurisprudenza. Errore in iudicando. L'appellante ribadisce che non sia stata offerta e data dall' prova materiale di CP_1 alcun tipo in riferimento al presunto “lavoro” della Sig.ra HE. In particolare, posta l'evidente inesistenza di un nesso logico tra gli inquadramenti contrattuali rispetto alla prova materiale del presunto lavoro abituale dell'amministratore (attenendo eventualmente la circostanza fattuale al rispetto tra mansioni effettive e degli inquadramenti contrattualizzati), nessuna prova risulta in atti, da parte dell' CP_1 che quanti operavano presso il ristorante non abbiano svolto -come in effetti accaduto, a iniziare dal socio, Sig. attività di gestione e conduzione Persona_1 dell'attività del ristorante. L'appellante osserva che alcuni dipendenti, come il socio, Sig. e il Sig. Persona_2
, compagno dell'appellante, operavano nella conduzione del ristorante Tes_2 ES (cfr. dichiarazione del teste non considerata al riguardo dal Giudice di prime cure: “io ero alla cassa”: doc. 5), come desumibile anche dalle notevoli e senza dubbio “apicali” retribuzioni percepite (non certo da “operai”, né apprendisti: 2017: ES Sig. HE € 32.969, Sig. € 32.779; 2018: Sig. HE: 34.499, Sig. Xu: 34.918; ES 2019: Sig. HE € 34.325, Sig. € 34.330: cfr. doc. 4 ). Tutte le predette evidenze, in difetto di diversa prova positiva dell' , non CP_1 dimostrano affatto -né per presunzioni, né per facta concludentia- quanto asserito in sentenza circa la presunta prova “che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ossia dal 1.4.2015 si sia occupata della conduzione dell'attività operativa aziendale”, ma anzi, semmai, il suo contrario. Quanto alla presenza dell'appellante presso il ristorante, la stessa sentenza rileva come essa fosse del tutto episodica salvo contraddittoriamente, illogicamente e apoditticamente venire ad asserire che “i testi attorei hanno confermato la sua presenza presso l'esercizio commerciale e lo svolgimento da parte della stessa di attività relative all'esercizio commerciale”. In effetti, i testi attorei sono stati lungi dal confermare che la Sig.ra HE fosse presente presso l'esercizio commerciale - se non in modo episodico (cfr. dichiarazione su circostanze del teste -“la Tes_1 incontravo sia nel ristorante che fuori, ogni tanto andavo a mangiare da lei, ES mangiava con me poi uscivamo insieme, non lavorava”-, sia del teste che conferma come “ogni tanto” la Sig.ra HE, sua compagna e madre dei suoi figli, venisse a trovarlo), mentre nessun teste -né è aliunde evicibile- ha confermato “lo svolgimento da parte della stessa [HE] di attività relative all'esercizio commerciale”. 3) Violazione art. 1, comma 203, Legge n. 662/1996. Insussistenza di previsione circa necessario formale inquadramento “apicale” di personale nell'azienda commerciale. Libertà organizzativa dell'impresa. Inammissibilità di presunzioni di obbligo contributivo alla Gestione commercianti. Necessaria prova di “prevalenza” e “abitualità” del lavoro. Non previsto automatismo di iscrizione dell'amministratore di società di capitali. Giurisprudenza conforme. Omessa valutazione di fatto decisivo. Merita totale censura, in quanto inesistente nel nostro ordinamento, quale previsione, principio e presunzione, quanto ritenuto dalla sentenza, a pagina 6, per cui veniva osservato come (circostanza non affatto dimostrata dall' : cfr. sopra) CP_1
“alcuno dei lavoratori dipendenti operanti presso HE s.r.l. sia dotato di poteri apicali o rivesta un ruolo o un livello tale di inquadramento da farne dedurre il compimento delle attività tipicamente gestionali”; ragione per cui “tutti gli elementi di fatto enucleati – corroborati appunto dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi attore – sono sufficienti per ritenere legittima e fondata l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti”. Ciò, tuttavia, oltre a costituire mera illazione in difetto di effettiva prova dell' , CP_1 non risponde alla citata previsione di legge che, al riguardo, appare chiara nel perimetrare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione solo in presenza di una provata partecipazione personale e diretta del socio all'attività aziendale. Del resto, in difetto di previsioni puntuali di legge al riguardo, la sentenza appellata neppure si cura di definire e perimetrare la nozione di “apicale”, omettendo altresì di rilevare come sia libera -a prescindere da ogni formalismo e purché adeguata alla natura dell'attività svolta- l'organizzazione imprenditoriale (art. 41, Cost.; art. 2086, c. 2, cod.civ.). Il Giudice di prime cure, perciò, agendo in forza di inconsistenti principi giuridici, omette l'esame e la valutazione dell'unico aspetto in diritto effettivamente decisivo e scriminante in riferimento alla questione di causa.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In particolare, l'ente ha osservato che dalle verifiche effettuate, all'interno della società lavoravano diversi dipendenti, anche se nessuno di essi ricopriva una posizione apicale. Pertanto, la ricorrente, in virtù della sua qualità di socio, prendeva parte all'attività aziendale, espletando un'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale atta a realizzare lo scopo sociale. Tale conclusione non muta nemmeno considerando la frequenza da parte della signora HE, per l'anno scolastico 2017/2018, dell'istituto IN a TI (SA), dato che la stessa è comunque sempre rimasta residente a [...]e considerato che il concetto di abitualità non postula affatto una partecipazione all'attività aziendale con presenza costante e quotidiana. Se è vero che la società ha alcuni dipendenti (6 per l'anno 2020), è altrettanto vero che nessuno di essi riveste qualifiche apicali (i codici qualifica indicano: 1=operaio; 5=apprendista; W=apprendista diventato operaio), con la conseguenza che a nessuno di essi avrebbe verosimilmente potuto essere affidata la conduzione commerciale della società, dove per conduzione commerciale non si intende semplicemente la presenza in negozio o il servizio alla clientela, ma anche l'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. sez. lav., n. 5360/12). Per completezza l'appellato precisa che neppure l'altro socio è iscritto alla gestione commercianti, con la conseguenza che, a voler accedere alla ricostruzione di controparte, la società HE srl sarebbe una società senza imprenditore.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte. Per giurisprudenza consolidata, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019; Cass., 13/02/2020, n.3637). Deve quindi ritenersi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti - in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 - lo svolgimento da parte del socio di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali).
Come già osservato dalla Suprema Corte (Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass., 18/11/2021, n.35181). La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass., 29/01/2016, n.1780).
Nella specie, le censure proposte dall'appellante alla sentenza impugnata meritano accoglimento. Il primo Giudice – ad avviso di questo Collegio – non si è attenuto ai principi regolatori della materia ed ha, in contrasto con le risultanze istruttorie, rigettato il ricorso. Occorre ribadire, in primo luogo, che l'onere della prova incombe esclusivamente in capo all' al quale spetta di fornire la dimostrazione che l'amministratore abbia CP_1 partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Nella specie, l' non ha adempito al proprio onere probatorio, non essendo CP_1 emersi, neppure in via presuntiva, i presupposti di fatto per giustificare l'iscrizione d'ufficio della appellante nella Gestione commercianti. All'esito dell'istruttoria, infatti, non è affatto emerso che l'appellante, abbia arrecato un personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza nel ciclo produttivo della stessa Non risulta infatti che l'appellante si occupasse in seno alla società dei contatti con i clienti e con i fornitori o con gli istituti di credito nonché del reclutamento, della gestione e anche della direzione del personale, impartendo ordini e/o direttive, predisponendo turni lavorativi, autorizzando ferie e/o permessi. Tutti i testimoni escussi ( e hanno escluso che ESimone_1 Tes_2
l'appellante partecipasse al lavoro aziendale, confermando invece una mera presenza occasionale svincolata da qualsiasi incombenza lavorativa. In assenza di ulteriori riscontri oggettivi, il solo riferimento alla mancanza – nell'organico aziendale – di figure 'apicali'/dirigenziali non è sufficiente per dedurre che, a causa di tale unica circostanza, l'amministratore non possa limitarsi a svolgere le proprie tipiche mansioni di rappresentanza organica, ma debba altresì fornire il suo apporto in termini di partecipazione diretta ed abituale al ciclo produttivo di essa. Tale deduzione è infondata poiché anche l'asserito svolgimento di attività organizzativa e direttiva dev'essere puntualmente provato e non può, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, essere desunto dall'assenza di figure c.d. apicali in quanto non tutte le imprese necessitano di tali profili, essendo – a seconda dell'attività espletata e del livello di complessità – affidabili a soggetti non necessariamente posti al vertice delle funzioni aziendali. Infatti, da un lato, non è stato chiarito (a prescindere dal formale inquadramento) il ruolo effettivo dei dipendenti addetti al ristorante (tra i quali figura un socio lavoratore). Dall'altro, la sig.ra ha dedotto (e provato documentalmente) circostanze Parte_1
[quali la sua condizione di studentessa e la maternità della medesima] che rendono difficilmente ipotizzabile in capo all'appellante un effettivo, abituale e prevalente apporto lavorativo alla gestione del ristorante (e del suo personale) oltre a quello espletato in veste di amministratore unico della società.
Per tutti questi motivi, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere dichiarata insussistente la pretesa contributiva azionata dall' basata sull'erronea CP_1 iscrizione d'ufficio dell'appellante alla Gestione Commercianti.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13- 8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 69/2025 del Tribunale di Monza, dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva azionata dall' a seguito dell'iscrizione CP_1
d'ufficio dell'appellante alla Gestione Commercianti;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro CP_1
4.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Milano, 5 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)