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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 2464/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 24/05/2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LECCE, via COSIMO DE GIORGI 7, presso l'Avv. MASSIMO LAZZARI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
CONEGLIANO, CORSO MAZZINI 4, presso gli Avv.ti ERMES e LUCA
CREMONESI, che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER LA RICORRENTE
-dichiarare illegittime, in quanto nulle per violazione dell'art.1123 c.c e dell'art.14 del regolamento contrattuale, le delibere condominiali del 16.06.2014, 30.09.2014, 15.06.2015, 12.10.2015;
04.07.2016 ed ogni altra delibera o atti presupposti e conseguenti-
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
-in subordine, ove ammissibile la prova testimoniale, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi di controparte.
1 -Si chiede ammettersi procedura di verificazione, ex art.216 c.p.c, come articolata con interrogatorio e
CTU, formulati in premessa.
PER IL RESISTENTE
NEL MERITO: contrariis reictis, respingersi la domanda attorea, in quanto infondata per le ragioni tutte esposte in COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 11.10.2024.
Con condanna dell'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento in favore del di una somma equitativamente determinata a' sensi dell'art. 96 Controparte_1
III° comma c.p.c. novellato.
IN ISTRUTTORIA:
a) Si chiede l'ammissione della prova orale per interrogatorio formale dell'attrice, nonché per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la realizzazione delle nuove canne fumarie, deliberata dal nel 2013- Controparte_1
2014, era parte di un più ampio intervento di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento, mediante la dismissione di quello centralizzato e la realizzazione di impianti autonomi per ciascun singolo appartamento;
2. vero che le nuove canne fumarie erano destinate ciascuna a servizio di ogni singolo appartamento;
3. vero che nella ripartizione della spesa di realizzazione delle nuove canne fumarie, come da rendiconto della gestione 01.05.2014-30.04.2015, prodotto sub doc. 5 convenuto, che si rammostra al teste, a ciascun condomino era stato addebitato il corrispettivo della propria (singola) canna fumaria, oltre che una quota delle spese comuni a più unità immobiliari e fra queste suddivise;
4. vero che a ciascun condomino era stata riconosciuta piena autonomia nella scelta della tipologia di caldaia da installare all'interno del proprio appartamento e del professionista cui affidare il relativo incarico, nonché la facoltà di rinunciare alla realizzazione della canna fumaria individuale, con esonero dalla relativa spesa, condizionatamente all'installazione di un impianto di riscaldamento autonomo che non comportasse l'emissione di fumi nocivi;
5. vero che nel giugno 2014 i condomini si erano riservati di decidere nel Parte_2
successivo mese di settembre se richiedere la realizzazione della canna fumaria a servizio del proprio appartamento, sostenendone la relativa spesa, o optare per altro sistema di riscaldamento;
6. vero che i negozi al piano terra erano stati esonerati dalla spesa di realizzazione delle nuove canne fumarie, in quanto avrebbero provveduto a dotarsi di impianto di riscaldamento mediante pompa di calore;
2
7. vero che l'appartamento dei condomini era stato distaccato dall'impianto di Parte_3
riscaldamento centralizzato ancora negli anni '90 dal loro dante causa e già in allora dotato di impianto autonomo;
8. vero che nessuna canna fumaria è stata realizzata a servizio dell'appartamento dei condomini Parte_4
nell'ambito delle opere deliberate dal negli anni 2013-2014.
[...] Controparte_1
Si indicano a testi i signori:
1) , termotecnico con Studio in Santa Lucia di Piave (TV), Via Dante n. 28; Testimone_1
2) il socio e legale rappresentante della già Controparte_2 [...]
con sede in San Vendemiano, Loc. Saccon, Via Palù n. 84; Controparte_3
3) , impiegata del RAG. , Amministratore del Controparte_4 Persona_1
, c/o il di lui Studio, in Conegliano, Viale Italia n. 13; Controparte_1
4) residente in [...]; Controparte_5
5) , residente in [...]. Controparte_6
b) Dichiararsi l'inutilizzabilità dei documenti irritualmente dimessi dall'attrice a corredo delle NOTE
DI UDIENZA 24.10.2024, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 281 undecies e 281 duodecies 4° comma c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso es art. 281-decies c.p.c., iscritto a ruolo in data 24.5.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio il , Controparte_7
chiedendo che venga dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 1123 c.c. e dell'art. 14 del regolamento condominiale, delle delibere del 16.6.2014, 30.9.2014, 15.6.2015, 12.10.2015
4.7.2016 e ogni altra delibera o atto presupposti e conseguenti.
La ricorrente, premesso di essere proprietaria con di un appartamento CP_8
del resistente, deduce che: CP_1
1) con la delibera del 16.6.2014 l'assemblea condominiale decideva di affidare la realizzazione delle canne fumarie individuali sulle parti comuni dell'edificio condominiale alla ditta Corbanese per l'importo complessivo di € 28.045,00 + IVA;
2) con la delibera del 30.9.2014 venivano approvati il nuovo importo per i detti lavori di €
49.450,00 + IVA e le quote di ripartizione tra i condomini, con l'esclusione del CP_9
in quanto “operazione singola”.
[...]
3 La ricorrente afferma, quindi, che quest'ultima delibera, essendo stata assunta con l'unanimità dei presenti (che, però, rappresentavano solo la maggioranza - e non la totalità
- dei millesimi condominiali), ed avendo operato, con l'esclusione dalla ripartizione di uno dei condomini, una deroga alle disposizioni dell'art. 1123 c.c. e dell'art. 14 del regolamento condominiale consentita solo alla totalità dei condomini, sarebbe viziata da nullità.
Per le stesse motivazioni sarebbero nulle - aggiunge ancora la ricorrente - anche le delibere successive, del 15.6.2015, 12.10.2015 e 4.7.2016, con le quali le spese per la realizzazione delle canne fumarie sono state ripartite non in base ai millesimi e, quindi, in proporzione alle quote di proprietà dei condomini, ma per quote uguali su ciascuno degli stessi.
Deduce, infine, la stessa ricorrente di aver subito procedure giudiziarie, su iniziativa del
Condominio, per il recupero delle spese per le canne fumarie calcolate sulla base delle delibere impugnate.
Il si è costituito con memoria dell'11.10.2024 Controparte_1
chiedendo, in quanto infondate in fatto e in diritto, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Innanzitutto, il resistente eccepisce la decadenza della ricorrente, ai sensi CP_1
dell'art. 1137 c.c., dal diritto di impugnare le delibere oggetto di causa: argomentando sulla base della sentenza Cass. 9839/2021, le dette delibere sarebbero annullabili, e non nulle come invece sostiene la ricorrente.
Secondo il resistente, quand'anche le delibere impugnate fossero derogatorie dei criteri legali e convenzionali di ripartizione delle spese condominiali, la deroga avrebbe avuto effetto limitato al singolo caso oggetto delle stesse, non essendo stati adottati con esse criteri in deroga generalizzati per tutte le spese condominiali: tale limitata efficacia, secondo la motivazione della sentenza di legittimità citata, comporterebbe la sola annullabilità - e non la nullità - delle delibere in questione.
Eccepisce, ancora, il che l'invalidità delle delibere impugnate, a prescindere CP_1
dalla natura giuridica ad esse attribuibile, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'azione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2017 del GdP di Conegliano, con il quale venne richiesto all'odierna ricorrente il pagamento degli oneri condominiali ripartiti sulla base delle stesse delibere oggi impugnate: essendo stato tale decreto dichiarato esecutivo
4 ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, sulla validità delle dette delibere si sarebbe formato il giudicato implicito, che copre dedotto e deducibile.
Il resistente, infine, eccepisce l'infondatezza del ricorso anche nel merito.
Precisa, infatti, che la realizzazione delle nuove canne fumarie rientrava nel più ampio intervento approvato nel 2013 di riqualificazione dell'impianto condominiale di riscaldamento, mediante la dismissione di quello centralizzato e la realizzazione di impianti autonomi per ciascun singolo appartamento.
Pertanto, secondo il resistente, la relativa spesa non poteva qualificarsi come inerente le parti comuni, ma riferita alle singole proprietà individuali, soggetta alla ripartizione secondo i criteri di cui agli artt. 1123 comma 3 cod. civ. e 1122 cod. civ., nonché all'art. 14 comma 5 del Regolamento Condominiale: ciascun condomino era stato chiamato a versare, di conseguenza, il corrispettivo della propria singola canna fumaria di cui avesse inteso dotarsi, così come della propria singola pratica amministrativa, oltre che a concorrere pro quota sulle spese che fossero andate invece a vantaggio di più unità immobiliari e solo tra queste ripartite.
Precisa, ancora sul punto, il resistente, che l'esclusione dalla spesa del condomino Pt_4
nasceva dal fatto che l'appartamento era stato distaccato dall'impianto comune e dotato di impianto autonomo già negli anni '90 e, quindi, non necessitava di alcun intervento, né della realizzazione di una nuova canna fumaria personalizzata.
Il resistente chiede, altresì, la condanna della ricorrente per lite temeraria CP_1
oltreché sulla base delle eccezioni sopra riferite, anche per l'esiguità economica dell'interesse ad agire: ricalcolando gli oneri attribuiti alla ricorrente su base millesimale, come la ricorrente ritiene dovesse essere fatto, la differenza ammonterebbe a sole poche decine di euro. Di qui - conclude il resistente - la manifesta temerarietà e CP_1
contrarietà a buona fede dell'iniziativa giudiziaria della ricorrente.
Con ordinanza del 25.10.2024, attesa la natura documentale della causa e ritenuta la stessa, pertanto, matura per la decisione, è stata fissata udienza, sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine intermedio per note conclusive.
5 Con ordinanza del 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Le delibere condominiali impugnate dalla ricorrente hanno come oggetto la realizzazione di nuove canne fumarie e la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento centralizzato con impianti autonomi per ogni singola unità abitativa.
Tali delibere hanno previsto una ripartizione delle relative spese in parti uguali per gruppi di condomini, non in proporzione ai millesimi di proprietà.
Sostiene il che il criterio di ripartizione adottato sia corretto, non avendo ad CP_1
oggetto parti comuni, ma l'esame delle relative difese di merito è superfluo.
Le delibere, infatti, quand'anche adottate a maggioranza, pur attenendo a parti comuni, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, devono essere considerate solo annullabili in quanto, seppur adottate senza la prescritta unanimità dei condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c., hanno ad oggetto un solo affare determinato e, quindi, non dispongono in astratto e per il futuro in via generale.
Come fondatamente citata dal resistente, Cass. SS.UU. 9839/2021 afferma, CP_1
infatti, che “…in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ....”.
L'art. 1137, secondo comma c.c. prevede che l'annullamento possa essere richiesto giudizialmente da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto nel termine perentorio
6 di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Tale termine di decadenza opera non solo non solo per l'originaria delibera del 30.9.2014, ma anche per quelle successive, anch'esse oggetto del presente giudizio.
In questo senso di veda infatti Cass. 20888/23: “Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole (…)”.
Nel caso in esame, le delibere erano certamente da tempo a conoscenza dell'odierna ricorrente, che fu destinataria di ingiunzioni di pagamento nel 2015 e nel 2017 (si veda il punto 19 del ricorso introduttivo) proprio sulla scorta delle delibere adottate dall'assemblea e di cui si discute nel presente provvedimento.
Il termine di decadenza era quindi ampiamente spirato alla data di proposizione del ricorso, che va rigettato, dunque, essendo l'impugnazione tardiva.
La decadenza dall'impugnazione ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate da parte resistente, il cui esame risulta quindi superfluo.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, assumendo a parametro lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, con esclusione del compenso per la fase istruttoria ed a valori minimi, attesa la natura documentale della causa, che non ha comportato soluzione di questioni di particolare complessità, essendo la decisione stata fondata su un'unica assorbente ragione di diritto.
Non sussistono invece i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c., non integrando di per sé sola la soccombenza il presupposto dell'avere agito/resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
7 - condanna Parte_1
Controparte_1
spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 5 febbraio 2025
alla rifusione delle spese di lite in favore del
, che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre a rimborso
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 2464/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 24/05/2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LECCE, via COSIMO DE GIORGI 7, presso l'Avv. MASSIMO LAZZARI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
CONEGLIANO, CORSO MAZZINI 4, presso gli Avv.ti ERMES e LUCA
CREMONESI, che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER LA RICORRENTE
-dichiarare illegittime, in quanto nulle per violazione dell'art.1123 c.c e dell'art.14 del regolamento contrattuale, le delibere condominiali del 16.06.2014, 30.09.2014, 15.06.2015, 12.10.2015;
04.07.2016 ed ogni altra delibera o atti presupposti e conseguenti-
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
-in subordine, ove ammissibile la prova testimoniale, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi di controparte.
1 -Si chiede ammettersi procedura di verificazione, ex art.216 c.p.c, come articolata con interrogatorio e
CTU, formulati in premessa.
PER IL RESISTENTE
NEL MERITO: contrariis reictis, respingersi la domanda attorea, in quanto infondata per le ragioni tutte esposte in COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 11.10.2024.
Con condanna dell'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento in favore del di una somma equitativamente determinata a' sensi dell'art. 96 Controparte_1
III° comma c.p.c. novellato.
IN ISTRUTTORIA:
a) Si chiede l'ammissione della prova orale per interrogatorio formale dell'attrice, nonché per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che la realizzazione delle nuove canne fumarie, deliberata dal nel 2013- Controparte_1
2014, era parte di un più ampio intervento di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento, mediante la dismissione di quello centralizzato e la realizzazione di impianti autonomi per ciascun singolo appartamento;
2. vero che le nuove canne fumarie erano destinate ciascuna a servizio di ogni singolo appartamento;
3. vero che nella ripartizione della spesa di realizzazione delle nuove canne fumarie, come da rendiconto della gestione 01.05.2014-30.04.2015, prodotto sub doc. 5 convenuto, che si rammostra al teste, a ciascun condomino era stato addebitato il corrispettivo della propria (singola) canna fumaria, oltre che una quota delle spese comuni a più unità immobiliari e fra queste suddivise;
4. vero che a ciascun condomino era stata riconosciuta piena autonomia nella scelta della tipologia di caldaia da installare all'interno del proprio appartamento e del professionista cui affidare il relativo incarico, nonché la facoltà di rinunciare alla realizzazione della canna fumaria individuale, con esonero dalla relativa spesa, condizionatamente all'installazione di un impianto di riscaldamento autonomo che non comportasse l'emissione di fumi nocivi;
5. vero che nel giugno 2014 i condomini si erano riservati di decidere nel Parte_2
successivo mese di settembre se richiedere la realizzazione della canna fumaria a servizio del proprio appartamento, sostenendone la relativa spesa, o optare per altro sistema di riscaldamento;
6. vero che i negozi al piano terra erano stati esonerati dalla spesa di realizzazione delle nuove canne fumarie, in quanto avrebbero provveduto a dotarsi di impianto di riscaldamento mediante pompa di calore;
2
7. vero che l'appartamento dei condomini era stato distaccato dall'impianto di Parte_3
riscaldamento centralizzato ancora negli anni '90 dal loro dante causa e già in allora dotato di impianto autonomo;
8. vero che nessuna canna fumaria è stata realizzata a servizio dell'appartamento dei condomini Parte_4
nell'ambito delle opere deliberate dal negli anni 2013-2014.
[...] Controparte_1
Si indicano a testi i signori:
1) , termotecnico con Studio in Santa Lucia di Piave (TV), Via Dante n. 28; Testimone_1
2) il socio e legale rappresentante della già Controparte_2 [...]
con sede in San Vendemiano, Loc. Saccon, Via Palù n. 84; Controparte_3
3) , impiegata del RAG. , Amministratore del Controparte_4 Persona_1
, c/o il di lui Studio, in Conegliano, Viale Italia n. 13; Controparte_1
4) residente in [...]; Controparte_5
5) , residente in [...]. Controparte_6
b) Dichiararsi l'inutilizzabilità dei documenti irritualmente dimessi dall'attrice a corredo delle NOTE
DI UDIENZA 24.10.2024, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 281 undecies e 281 duodecies 4° comma c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso es art. 281-decies c.p.c., iscritto a ruolo in data 24.5.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio il , Controparte_7
chiedendo che venga dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 1123 c.c. e dell'art. 14 del regolamento condominiale, delle delibere del 16.6.2014, 30.9.2014, 15.6.2015, 12.10.2015
4.7.2016 e ogni altra delibera o atto presupposti e conseguenti.
La ricorrente, premesso di essere proprietaria con di un appartamento CP_8
del resistente, deduce che: CP_1
1) con la delibera del 16.6.2014 l'assemblea condominiale decideva di affidare la realizzazione delle canne fumarie individuali sulle parti comuni dell'edificio condominiale alla ditta Corbanese per l'importo complessivo di € 28.045,00 + IVA;
2) con la delibera del 30.9.2014 venivano approvati il nuovo importo per i detti lavori di €
49.450,00 + IVA e le quote di ripartizione tra i condomini, con l'esclusione del CP_9
in quanto “operazione singola”.
[...]
3 La ricorrente afferma, quindi, che quest'ultima delibera, essendo stata assunta con l'unanimità dei presenti (che, però, rappresentavano solo la maggioranza - e non la totalità
- dei millesimi condominiali), ed avendo operato, con l'esclusione dalla ripartizione di uno dei condomini, una deroga alle disposizioni dell'art. 1123 c.c. e dell'art. 14 del regolamento condominiale consentita solo alla totalità dei condomini, sarebbe viziata da nullità.
Per le stesse motivazioni sarebbero nulle - aggiunge ancora la ricorrente - anche le delibere successive, del 15.6.2015, 12.10.2015 e 4.7.2016, con le quali le spese per la realizzazione delle canne fumarie sono state ripartite non in base ai millesimi e, quindi, in proporzione alle quote di proprietà dei condomini, ma per quote uguali su ciascuno degli stessi.
Deduce, infine, la stessa ricorrente di aver subito procedure giudiziarie, su iniziativa del
Condominio, per il recupero delle spese per le canne fumarie calcolate sulla base delle delibere impugnate.
Il si è costituito con memoria dell'11.10.2024 Controparte_1
chiedendo, in quanto infondate in fatto e in diritto, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Innanzitutto, il resistente eccepisce la decadenza della ricorrente, ai sensi CP_1
dell'art. 1137 c.c., dal diritto di impugnare le delibere oggetto di causa: argomentando sulla base della sentenza Cass. 9839/2021, le dette delibere sarebbero annullabili, e non nulle come invece sostiene la ricorrente.
Secondo il resistente, quand'anche le delibere impugnate fossero derogatorie dei criteri legali e convenzionali di ripartizione delle spese condominiali, la deroga avrebbe avuto effetto limitato al singolo caso oggetto delle stesse, non essendo stati adottati con esse criteri in deroga generalizzati per tutte le spese condominiali: tale limitata efficacia, secondo la motivazione della sentenza di legittimità citata, comporterebbe la sola annullabilità - e non la nullità - delle delibere in questione.
Eccepisce, ancora, il che l'invalidità delle delibere impugnate, a prescindere CP_1
dalla natura giuridica ad esse attribuibile, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'azione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2017 del GdP di Conegliano, con il quale venne richiesto all'odierna ricorrente il pagamento degli oneri condominiali ripartiti sulla base delle stesse delibere oggi impugnate: essendo stato tale decreto dichiarato esecutivo
4 ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, sulla validità delle dette delibere si sarebbe formato il giudicato implicito, che copre dedotto e deducibile.
Il resistente, infine, eccepisce l'infondatezza del ricorso anche nel merito.
Precisa, infatti, che la realizzazione delle nuove canne fumarie rientrava nel più ampio intervento approvato nel 2013 di riqualificazione dell'impianto condominiale di riscaldamento, mediante la dismissione di quello centralizzato e la realizzazione di impianti autonomi per ciascun singolo appartamento.
Pertanto, secondo il resistente, la relativa spesa non poteva qualificarsi come inerente le parti comuni, ma riferita alle singole proprietà individuali, soggetta alla ripartizione secondo i criteri di cui agli artt. 1123 comma 3 cod. civ. e 1122 cod. civ., nonché all'art. 14 comma 5 del Regolamento Condominiale: ciascun condomino era stato chiamato a versare, di conseguenza, il corrispettivo della propria singola canna fumaria di cui avesse inteso dotarsi, così come della propria singola pratica amministrativa, oltre che a concorrere pro quota sulle spese che fossero andate invece a vantaggio di più unità immobiliari e solo tra queste ripartite.
Precisa, ancora sul punto, il resistente, che l'esclusione dalla spesa del condomino Pt_4
nasceva dal fatto che l'appartamento era stato distaccato dall'impianto comune e dotato di impianto autonomo già negli anni '90 e, quindi, non necessitava di alcun intervento, né della realizzazione di una nuova canna fumaria personalizzata.
Il resistente chiede, altresì, la condanna della ricorrente per lite temeraria CP_1
oltreché sulla base delle eccezioni sopra riferite, anche per l'esiguità economica dell'interesse ad agire: ricalcolando gli oneri attribuiti alla ricorrente su base millesimale, come la ricorrente ritiene dovesse essere fatto, la differenza ammonterebbe a sole poche decine di euro. Di qui - conclude il resistente - la manifesta temerarietà e CP_1
contrarietà a buona fede dell'iniziativa giudiziaria della ricorrente.
Con ordinanza del 25.10.2024, attesa la natura documentale della causa e ritenuta la stessa, pertanto, matura per la decisione, è stata fissata udienza, sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine intermedio per note conclusive.
5 Con ordinanza del 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Le delibere condominiali impugnate dalla ricorrente hanno come oggetto la realizzazione di nuove canne fumarie e la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento centralizzato con impianti autonomi per ogni singola unità abitativa.
Tali delibere hanno previsto una ripartizione delle relative spese in parti uguali per gruppi di condomini, non in proporzione ai millesimi di proprietà.
Sostiene il che il criterio di ripartizione adottato sia corretto, non avendo ad CP_1
oggetto parti comuni, ma l'esame delle relative difese di merito è superfluo.
Le delibere, infatti, quand'anche adottate a maggioranza, pur attenendo a parti comuni, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, devono essere considerate solo annullabili in quanto, seppur adottate senza la prescritta unanimità dei condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c., hanno ad oggetto un solo affare determinato e, quindi, non dispongono in astratto e per il futuro in via generale.
Come fondatamente citata dal resistente, Cass. SS.UU. 9839/2021 afferma, CP_1
infatti, che “…in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ....”.
L'art. 1137, secondo comma c.c. prevede che l'annullamento possa essere richiesto giudizialmente da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto nel termine perentorio
6 di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Tale termine di decadenza opera non solo non solo per l'originaria delibera del 30.9.2014, ma anche per quelle successive, anch'esse oggetto del presente giudizio.
In questo senso di veda infatti Cass. 20888/23: “Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole (…)”.
Nel caso in esame, le delibere erano certamente da tempo a conoscenza dell'odierna ricorrente, che fu destinataria di ingiunzioni di pagamento nel 2015 e nel 2017 (si veda il punto 19 del ricorso introduttivo) proprio sulla scorta delle delibere adottate dall'assemblea e di cui si discute nel presente provvedimento.
Il termine di decadenza era quindi ampiamente spirato alla data di proposizione del ricorso, che va rigettato, dunque, essendo l'impugnazione tardiva.
La decadenza dall'impugnazione ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate da parte resistente, il cui esame risulta quindi superfluo.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, assumendo a parametro lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, con esclusione del compenso per la fase istruttoria ed a valori minimi, attesa la natura documentale della causa, che non ha comportato soluzione di questioni di particolare complessità, essendo la decisione stata fondata su un'unica assorbente ragione di diritto.
Non sussistono invece i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c., non integrando di per sé sola la soccombenza il presupposto dell'avere agito/resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
7 - condanna Parte_1
Controparte_1
spese generali, IVA e CPA.
Treviso, 5 febbraio 2025
alla rifusione delle spese di lite in favore del
, che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre a rimborso
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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