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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957/2023 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità – assegno di invalidità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. ed ivi residente in [...] Alighieri n. 26, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Portuese del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.04.2024 Parte_1 imprenditore agricolo, ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale del 15.05.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%, inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità; ancorché il nominato ausiliario ne abbia ritenuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 84%, il ricorrente ha eccepito l'errata stima dell'incidenza funzionale delle diagnosticategli patologie avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenute a conclusioni sostanzialmente conformi, per quanto occupa, a quelle formulate dal precedente C.T.U., avendo accertato che è affetto da “cardiopatia ipertensiva Parte_1 in classe 2° NYHA, asma bronchiale e sindrome delle apnee notturne, discoartrosi rachide lombare ed artrosi poli distrettuale in soggetto con artrite psoriasica, IPB, sindrome ansioso depressiva reattiva, esiti di amputazione 4° e 5° dito piede sx da trauma da schiacciamento (non valutabile in quanto già titolare di rendita Inail)”, complesso patologico che “rende l'attore invalido nella misura del 91%” (cfr. relazione depositata il 06.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta), percentuale insufficiente a fondarne il diritto alla reclamata pensione di inabilità, per la quale l'art. 12 L. n. 118/1971 richiede “una totale inabilità lavorativa”. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 957/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957/2023 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità – assegno di invalidità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. ed ivi residente in [...] Alighieri n. 26, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Portuese del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.04.2024 Parte_1 imprenditore agricolo, ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale del 15.05.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%, inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità; ancorché il nominato ausiliario ne abbia ritenuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 84%, il ricorrente ha eccepito l'errata stima dell'incidenza funzionale delle diagnosticategli patologie avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenute a conclusioni sostanzialmente conformi, per quanto occupa, a quelle formulate dal precedente C.T.U., avendo accertato che è affetto da “cardiopatia ipertensiva Parte_1 in classe 2° NYHA, asma bronchiale e sindrome delle apnee notturne, discoartrosi rachide lombare ed artrosi poli distrettuale in soggetto con artrite psoriasica, IPB, sindrome ansioso depressiva reattiva, esiti di amputazione 4° e 5° dito piede sx da trauma da schiacciamento (non valutabile in quanto già titolare di rendita Inail)”, complesso patologico che “rende l'attore invalido nella misura del 91%” (cfr. relazione depositata il 06.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta), percentuale insufficiente a fondarne il diritto alla reclamata pensione di inabilità, per la quale l'art. 12 L. n. 118/1971 richiede “una totale inabilità lavorativa”. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 957/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella