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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2798/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2017 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CHIROLLI VINCENZO LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARMI MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporto di conto corrente N. 6158150 e N.
0627770 già radicati preso la filiale di Manfredonia della Controparte_1
di tutte le somme indebitamente percepite determinate in violazione dell'art. 1284 c.c. in
[...] quanto non pattuite contrattualmente e comunque successivamente variate in senso sfavorevole al correntista senza pattuizione sottoscritta dal signor e senza alcuna preventiva Parte_1 comunicazione;
determinare il criterio da applicare e per l'effetto, quantificare l'esatto importo che avrebbe dovuto corrispondere l'istante a titolo di interessi passivi (ove legittimi) nel corso degli intercorsi rapporti bancari;
pagina 1 di 5 ordinare la cancellazione della segnalazione a sofferenze nella centrale dei rischi della Banca d'Italia dei nominativi degli odierni attori/fideiussori dei rapporti di conto corrente oggetto della presente disamina.
accertare la illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e commissioni su assegni, delle commissioni rientro anticipi documenti, applicate dalla data di apertura al conto corrente e all'esito, obbligare la banca alla restituzione di tali somme aumentate di interessi e rivalutazioni;
accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte dalla correntista in relazione al rapporto di conto corrente N. 6158150 e N. 0627770 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli al correntista;
in alternativa in seguito alla esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle spese;
accertare e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte alla dal signor;
Controparte_1 Parte_1
accertare e dichiarare che la banca opposta ha indebitamente fatto sottoscrivere ai signori Parte_2
e garanzie fidejussorie in assenza di esposizioni debitorie maturate
[...] Parte_3 durante i rapporti di conto corrente posto in essere tra le parti e comunque, per tutti i vizi nella sottoscrizione delle fidejussioni rappresentati e per le motivazioni già esposte sopra;
rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) di interessi passivi, eliminando le somme addebitate a titolo di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse i rapporti bancari regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata dei rapporti gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB;
in conseguenza di quanto sopra condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., alla restituzione del complessivo importo di euro 94.063,88
(novantaquattromila sessantatre/88), o, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dal correntista, ovvero in subordine condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 94.063,88 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.”.
A sostegno delle domande gli attori hanno dedotto in fatto:
che è titolare del conto corrente ordinario n. 6158150 e conto anticipi n. 627770 Parte_1 aperti nel 1997 presso la filiale di Manfredonia della;
Controparte_1 che nel corso gli anni dal 1997 al 2016 la banca ha illegittimamente applicato ed addebitato interessi passivi ultralegali non validamente pattuiti, capitalizzati trimestralmente ed usurari, nonché commissioni e spese non concordate e valute “fittizie”, per un importo complessivo delle somme indebitamente percepite pari ad euro 80.813,60 per il conto corrente ordinario e ad euro 13.250,28 per il conto anticipi, come da ricalcolo elaborato dal perito di parte;
pagina 2 di 5 che la banca ha inoltre illegittimamente segnalato a sofferenza i nominativi del correntista Parte_1
e dei fideiussori e presso la Centrale Rischi della
[...] Parte_2 Parte_3 Banca d'Italia.
La banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 18.746,67 a titolo di saldo creditore del c.c. ordinario n. 6158150.
Orbene, va premesso che, per pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il saldo del conto anticipi ha natura di <mera evidenza contabile>> dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in CP_1
“avere” l'esito positivo della riscossione del credito. Di conseguenza, “il rapporto di debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato in ogni CP_1 momento dal saldo del conto corrente ordinario sul quale affluiscono le anticipazioni mediante giroconto” (Cass. 2018/n. 6575; conf. Cass. 2013/n. 19325). E'dunque innegabile che, tra conto anticipi e conto corrente di corrispondenza, ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rinvenienti dai primi si riversano nel secondo;
può perciò sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi concludersi che il conto anticipi ed il conto corrente ordinario, sebbene autonomi, costituiscono un unicum perché sono strettamente legati dal sistema operativo insito nel meccanismo dell'anticipazione, in forza del quale il rapporto debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul CP_1 quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconti.
Nel caso di specie, ai fini della ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti, occorre pertanto aver riguardo al saldo del conto corrente ordinario n. 6158150.
Tanto innanzi premesso, rileva preliminarmente questo giudicante che nel contratto originario di conto corrente del 31.1.1997 e nei successivi documenti di sintesi sottoscritti dal correntista il 3.7.08, il 3.6.2009 e l'11.10.11. risultano specificamente pattuiti il tasso di interesse debitore, la c.m.s., le valute e le spese addebitate.
Quanto invece alla capitalizzazione degli interessi passivi, vertendosi nell'ipotesi di rapporto di conto corrente sorto nel 1997, va rilevata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca. Secondo l'ormai univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 1999/n. 12507; Cass. 1999/n. 2374; Cass. 1999/n. 3096; Cass. 2002/n. 1281; Cass. 2002/n. 4498; Cass. SS.UU. 2004/n.
21095; Cass. 2005/n. 3589; Cass. 2006/n. 10376; Cass. 2007/n. 6514; Cass. 2007/n. 15218), la clausola di capitalizzazione trimestrale si poneva infatti in contrasto con l'art. 1283 c.c. il quale prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”.
Al riguardo, è noto che la S.C., a partire dalla primavera del 1999, ha avuto più volte modo di ribadire che l'inserimento di detta clausola nel contratto, sia pure in conformità delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude l'anzidetta causa di nullità, per il semplice fatto che a tali norme non può riconoscersi il carattere di usi normativi, ma solo di usi negoziali, vista la mancanza del requisito soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma pagina 3 di 5 giuridica, requisito che deve sussistere – affinché si possa parlare di uso normativo – insieme a quello oggettivo dell'uniforme e costante ripetizione nel tempo di un certo comportamento. Un tale elemento psicologico non può evidentemente riscontrarsi nelle condotte degli utenti dei servizi bancari che contrattano secondo schemi uniformi, predisposti unilateralmente dalle aziende di credito. Né potrebbero invocarsi nella specie, al fine di sostenere la legittimità dell'anatocismo, le modifiche al T.U. sulla legge bancaria 1993/n. 385 introdotte dal D.lg.vo 1999/n. 342. Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3 (sent. 2000/n. 425), deve infatti escludersi l'applicabilità della nuova disciplina sulle modalità di calcolo degli interessi ai rapporti bancari sorti prima dell'entrata in vigore del citato decreto, come nel caso in esame ove l'inizio dei rapporti risale al 1996.
Poiché il c/c che qui ci occupa è stato aperto ben prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, richiamata dall'art. 120, co. 2 T.U.B. (il quale ha, come si è detto, previsto la possibilità di una capitalizzazione degli interessi, purchè applicata con pari periodicità sia per gli interessi debitori che creditori), e poiché l'art. 25, co. 3 Dlg.vo 1999/n. 342 (norma che ha introdotto il co. 2 dell'art. 120 cit.) è stato dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui disponeva anche per il passato, con effetto retroattivo, ne deriva che i rapporti di specie sono soggetti alla regola generale di cui all'art. 1283 c.c. che esclude la legittimità di qualsiasi forma di anatocismo, sia trimestrale che annuale (cfr., sul punto, Cass. 2002/n. 14091; Cass. 2016/n. 17150; Cass. 2017/n. 24153).
Poiché è principio giurisprudenziale assolutamente univoco e costante quello secondo cui, una volta dichiarata la nullità della clausola anatocistica in relazione a rapporti bancari sorti prima della cit. delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito senza operare alcuna forma di capitalizzazione, nel caso di specie la capitalizzazione può ritenersi legittimamente applicata solo dal momento in cui, dopo il 1°.7.2000, è stata specificamente approvata dal correntista la relativa clausola recante la previsione della medesima periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in conformità alla sopra richiamata delibera CICR.
Il nominato c.t.u., attenendosi alle condizioni economiche specificamente pattuite ed ai criteri appena enunciati quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, ha correttamente ricalcolato il saldo del c.c. ordinario n. 6158150, applicando il tasso debitore, le commissioni e le spese concordate, ed escludendo invece i costi non specificamente convenuti, tra cui la commissione disponibilità immediata fondi addebitata nel periodo successivo all'entrata in vigore della previsione di cui all'art. 2bis DL 2008/n. 185 conv. in L. 2009/n. 2 così come modif. dall'art. 2, co. 2 DL 2009/n. 78 conv. in L. 2009/n. 102.
Lo stesso c.t.u. ha verificato il mancato superamento del tasso soglia ex l. 108/96, pur computando nel
TEG tutte le voci di costo addebitate sul conto corrente.
All'esito della corretta rielaborazione contabile il c.t.u. ha rideterminato il saldo di conto corrente nella misura di euro 5.060,40 a credito del correntista, cui devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Da quanto sin qui esposto discende il parziale accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dall'attore correntista ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca.
Non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda degli attori di cancellazione della segnalazione a sofferenza dei loro nominativi presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, non risultando dimostrata l'avvenuta segnalazione.
La prevalente soccombenza della banca giustifica la sua condanna alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
pagina 4 di 5 Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, ridetermina in euro 5.060,40, a credito del correntista il saldo del conto corrente ordinario n. 6158150, e Parte_1 conseguentemente condanna la banca convenuta a pagare detta somma in favore del oltre Parte_1 interessi legali dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente;
rigetta nel resto la domanda principale;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la banca convenuta a rimborsare alla parte attrice i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Foggia, 16.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2017 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CHIROLLI VINCENZO LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARMI MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporto di conto corrente N. 6158150 e N.
0627770 già radicati preso la filiale di Manfredonia della Controparte_1
di tutte le somme indebitamente percepite determinate in violazione dell'art. 1284 c.c. in
[...] quanto non pattuite contrattualmente e comunque successivamente variate in senso sfavorevole al correntista senza pattuizione sottoscritta dal signor e senza alcuna preventiva Parte_1 comunicazione;
determinare il criterio da applicare e per l'effetto, quantificare l'esatto importo che avrebbe dovuto corrispondere l'istante a titolo di interessi passivi (ove legittimi) nel corso degli intercorsi rapporti bancari;
pagina 1 di 5 ordinare la cancellazione della segnalazione a sofferenze nella centrale dei rischi della Banca d'Italia dei nominativi degli odierni attori/fideiussori dei rapporti di conto corrente oggetto della presente disamina.
accertare la illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e commissioni su assegni, delle commissioni rientro anticipi documenti, applicate dalla data di apertura al conto corrente e all'esito, obbligare la banca alla restituzione di tali somme aumentate di interessi e rivalutazioni;
accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte dalla correntista in relazione al rapporto di conto corrente N. 6158150 e N. 0627770 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli al correntista;
in alternativa in seguito alla esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle spese;
accertare e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte alla dal signor;
Controparte_1 Parte_1
accertare e dichiarare che la banca opposta ha indebitamente fatto sottoscrivere ai signori Parte_2
e garanzie fidejussorie in assenza di esposizioni debitorie maturate
[...] Parte_3 durante i rapporti di conto corrente posto in essere tra le parti e comunque, per tutti i vizi nella sottoscrizione delle fidejussioni rappresentati e per le motivazioni già esposte sopra;
rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) di interessi passivi, eliminando le somme addebitate a titolo di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse i rapporti bancari regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata dei rapporti gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB;
in conseguenza di quanto sopra condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., alla restituzione del complessivo importo di euro 94.063,88
(novantaquattromila sessantatre/88), o, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dal correntista, ovvero in subordine condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 94.063,88 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.”.
A sostegno delle domande gli attori hanno dedotto in fatto:
che è titolare del conto corrente ordinario n. 6158150 e conto anticipi n. 627770 Parte_1 aperti nel 1997 presso la filiale di Manfredonia della;
Controparte_1 che nel corso gli anni dal 1997 al 2016 la banca ha illegittimamente applicato ed addebitato interessi passivi ultralegali non validamente pattuiti, capitalizzati trimestralmente ed usurari, nonché commissioni e spese non concordate e valute “fittizie”, per un importo complessivo delle somme indebitamente percepite pari ad euro 80.813,60 per il conto corrente ordinario e ad euro 13.250,28 per il conto anticipi, come da ricalcolo elaborato dal perito di parte;
pagina 2 di 5 che la banca ha inoltre illegittimamente segnalato a sofferenza i nominativi del correntista Parte_1
e dei fideiussori e presso la Centrale Rischi della
[...] Parte_2 Parte_3 Banca d'Italia.
La banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 18.746,67 a titolo di saldo creditore del c.c. ordinario n. 6158150.
Orbene, va premesso che, per pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il saldo del conto anticipi ha natura di <mera evidenza contabile>> dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in CP_1
“avere” l'esito positivo della riscossione del credito. Di conseguenza, “il rapporto di debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato in ogni CP_1 momento dal saldo del conto corrente ordinario sul quale affluiscono le anticipazioni mediante giroconto” (Cass. 2018/n. 6575; conf. Cass. 2013/n. 19325). E'dunque innegabile che, tra conto anticipi e conto corrente di corrispondenza, ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rinvenienti dai primi si riversano nel secondo;
può perciò sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi concludersi che il conto anticipi ed il conto corrente ordinario, sebbene autonomi, costituiscono un unicum perché sono strettamente legati dal sistema operativo insito nel meccanismo dell'anticipazione, in forza del quale il rapporto debito/credito fra la ed il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul CP_1 quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconti.
Nel caso di specie, ai fini della ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti, occorre pertanto aver riguardo al saldo del conto corrente ordinario n. 6158150.
Tanto innanzi premesso, rileva preliminarmente questo giudicante che nel contratto originario di conto corrente del 31.1.1997 e nei successivi documenti di sintesi sottoscritti dal correntista il 3.7.08, il 3.6.2009 e l'11.10.11. risultano specificamente pattuiti il tasso di interesse debitore, la c.m.s., le valute e le spese addebitate.
Quanto invece alla capitalizzazione degli interessi passivi, vertendosi nell'ipotesi di rapporto di conto corrente sorto nel 1997, va rilevata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca. Secondo l'ormai univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 1999/n. 12507; Cass. 1999/n. 2374; Cass. 1999/n. 3096; Cass. 2002/n. 1281; Cass. 2002/n. 4498; Cass. SS.UU. 2004/n.
21095; Cass. 2005/n. 3589; Cass. 2006/n. 10376; Cass. 2007/n. 6514; Cass. 2007/n. 15218), la clausola di capitalizzazione trimestrale si poneva infatti in contrasto con l'art. 1283 c.c. il quale prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”.
Al riguardo, è noto che la S.C., a partire dalla primavera del 1999, ha avuto più volte modo di ribadire che l'inserimento di detta clausola nel contratto, sia pure in conformità delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude l'anzidetta causa di nullità, per il semplice fatto che a tali norme non può riconoscersi il carattere di usi normativi, ma solo di usi negoziali, vista la mancanza del requisito soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma pagina 3 di 5 giuridica, requisito che deve sussistere – affinché si possa parlare di uso normativo – insieme a quello oggettivo dell'uniforme e costante ripetizione nel tempo di un certo comportamento. Un tale elemento psicologico non può evidentemente riscontrarsi nelle condotte degli utenti dei servizi bancari che contrattano secondo schemi uniformi, predisposti unilateralmente dalle aziende di credito. Né potrebbero invocarsi nella specie, al fine di sostenere la legittimità dell'anatocismo, le modifiche al T.U. sulla legge bancaria 1993/n. 385 introdotte dal D.lg.vo 1999/n. 342. Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3 (sent. 2000/n. 425), deve infatti escludersi l'applicabilità della nuova disciplina sulle modalità di calcolo degli interessi ai rapporti bancari sorti prima dell'entrata in vigore del citato decreto, come nel caso in esame ove l'inizio dei rapporti risale al 1996.
Poiché il c/c che qui ci occupa è stato aperto ben prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, richiamata dall'art. 120, co. 2 T.U.B. (il quale ha, come si è detto, previsto la possibilità di una capitalizzazione degli interessi, purchè applicata con pari periodicità sia per gli interessi debitori che creditori), e poiché l'art. 25, co. 3 Dlg.vo 1999/n. 342 (norma che ha introdotto il co. 2 dell'art. 120 cit.) è stato dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui disponeva anche per il passato, con effetto retroattivo, ne deriva che i rapporti di specie sono soggetti alla regola generale di cui all'art. 1283 c.c. che esclude la legittimità di qualsiasi forma di anatocismo, sia trimestrale che annuale (cfr., sul punto, Cass. 2002/n. 14091; Cass. 2016/n. 17150; Cass. 2017/n. 24153).
Poiché è principio giurisprudenziale assolutamente univoco e costante quello secondo cui, una volta dichiarata la nullità della clausola anatocistica in relazione a rapporti bancari sorti prima della cit. delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito senza operare alcuna forma di capitalizzazione, nel caso di specie la capitalizzazione può ritenersi legittimamente applicata solo dal momento in cui, dopo il 1°.7.2000, è stata specificamente approvata dal correntista la relativa clausola recante la previsione della medesima periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in conformità alla sopra richiamata delibera CICR.
Il nominato c.t.u., attenendosi alle condizioni economiche specificamente pattuite ed ai criteri appena enunciati quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, ha correttamente ricalcolato il saldo del c.c. ordinario n. 6158150, applicando il tasso debitore, le commissioni e le spese concordate, ed escludendo invece i costi non specificamente convenuti, tra cui la commissione disponibilità immediata fondi addebitata nel periodo successivo all'entrata in vigore della previsione di cui all'art. 2bis DL 2008/n. 185 conv. in L. 2009/n. 2 così come modif. dall'art. 2, co. 2 DL 2009/n. 78 conv. in L. 2009/n. 102.
Lo stesso c.t.u. ha verificato il mancato superamento del tasso soglia ex l. 108/96, pur computando nel
TEG tutte le voci di costo addebitate sul conto corrente.
All'esito della corretta rielaborazione contabile il c.t.u. ha rideterminato il saldo di conto corrente nella misura di euro 5.060,40 a credito del correntista, cui devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Da quanto sin qui esposto discende il parziale accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dall'attore correntista ed il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca.
Non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda degli attori di cancellazione della segnalazione a sofferenza dei loro nominativi presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, non risultando dimostrata l'avvenuta segnalazione.
La prevalente soccombenza della banca giustifica la sua condanna alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
pagina 4 di 5 Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, ridetermina in euro 5.060,40, a credito del correntista il saldo del conto corrente ordinario n. 6158150, e Parte_1 conseguentemente condanna la banca convenuta a pagare detta somma in favore del oltre Parte_1 interessi legali dalla data di chiusura del rapporto di conto corrente;
rigetta nel resto la domanda principale;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la banca convenuta a rimborsare alla parte attrice i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Foggia, 16.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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