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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 703 del 2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per separazione, proposto da:
nata a DO Val TR (BS) in [...] 28 aprile Parte_1
1998, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni M.G. Raimondo ed elettivamente domiciliata come in atti;
e nato Siderno (RC) in data 19 dicembre Controparte_1
1994, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Pitaro ed elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrenti-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024, i ricorrenti, nell'adire congiuntamente l'intestato Tribunale, hanno chiesto la pronuncia di 1 separazione e, a tal fine, hanno dedotto di avere contratto matrimonio in data
14 agosto 2021, a Nardodipace (VV), e che dalla loro unione non sono nati figli.
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine assegnato, i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
****
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione personale, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione:
“i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente…la casa coniugale non è di loro proprietà e verrà restituita al legittimo proprietario…i coniugi non sono proprietari di beni immobili…”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 703 del 2024 R.G., così provvede:
2 a) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , sopra generalizzati, alle condizioni Controparte_1
concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato IV del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato IV (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nardodipace (VV), anno 2021, parte II, serie A, n. 1);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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