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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 593/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via Giovanni XXIII 74, presso Parte_1
NO UB (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in att RICORRENTE e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE contumace
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/03/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere dipendente dell' , con mansioni Parte_2 di Dirigente Medico (psicologo-psicoterapeuta) dal 01.09.19 e del rapporto di lavoro (28.02.2021); II) di essere stato incaricato quale referente della Struttura Sanitaria di Nicotera, presso il cui Consultorio familiare – tutela famiglia ed adolescenza già prestava servizio, con provvedimento del 26/10/2018 prot. n. 32296, emesso dal Direttore Sanitario Aziendale Dott. III) di non aver ricevuto alcuna indennità per il menzionato incarico, CP_2 ricoperto fino 02/2021, nonostante la formale diffida inoltrata a mezzo pec del 27/08/2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto il relativo trattamento economico per Parte_1
l'attività di referente Sanitaria di Nicotera svolta nel periodo dal 26.10.2018 al
1 28.02.2021 e, per l'effetto, condannare l in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempor rimo della complessiva somma di € 24.920,00 o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio. “ Nonostante la ricorrente abbia notificato ritualmente il ricorso alla parte resistente, quest'ultima non ha spiegato difese nel procedimento in oggetto. Part Si dichiara, pertanto, la contumacia dell' . La causa, istruita con la documentazione prodotta dal solo ricorrente è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova preliminarmente richiamare la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa parte ricorrente al fine di una sua corretta interpretazione (Cass. n.1496/2022) secondo la quale: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore;
tale diritto non è condizionato alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” La Suprema Corte con la sentenza sopra menzionata, in un'ottica costituzionalmente orientata, ha quindi ribadito il diritto del prestatore alla retribuzione per la qualifica superiore. Nella specie il ricorrente, dirigente medico, ha documentato il formale conferimento di incarico di referente di struttura, tuttavia mancando di dedurre la qualifica superiore anche non immediatamente tale, di riferimento. Anzi, al contrario, ha riconosciuto l'inesistenza di una esplicita previsione contrattuale nella specie ed ha fatto riferimento ad una – diversa – posizione contenuta nel regolamento dell'Azienda intimata, afferente, tra l'altro, a quella riservata al personale non sanitario (tecnico- amministrativo). Il ricorrente non ha individuato un inquadramento diverso dal proprio di appartenenza del quale avrebbe svolto le mansioni in relazioni alle quali vantare differenze retributive. Si è limitato a dedurre una maggiore attività lavorativa con compiti di gestione ed un maggiore orario di lavoro, peraltro dedotto in modo del tutto generico. Nulla che possa lasciare individuare effettive attività che possano determinare lo svolgimento di mansioni afferenti ad un inquadramento diverso rispetto a quello di dirigente medico del ricorrente.
3. Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
4. Nulla spese, stante la contumacia della parte convenuta.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- nulla spese.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via Giovanni XXIII 74, presso Parte_1
NO UB (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in att RICORRENTE e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore RESISTENTE contumace
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/03/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere dipendente dell' , con mansioni Parte_2 di Dirigente Medico (psicologo-psicoterapeuta) dal 01.09.19 e del rapporto di lavoro (28.02.2021); II) di essere stato incaricato quale referente della Struttura Sanitaria di Nicotera, presso il cui Consultorio familiare – tutela famiglia ed adolescenza già prestava servizio, con provvedimento del 26/10/2018 prot. n. 32296, emesso dal Direttore Sanitario Aziendale Dott. III) di non aver ricevuto alcuna indennità per il menzionato incarico, CP_2 ricoperto fino 02/2021, nonostante la formale diffida inoltrata a mezzo pec del 27/08/2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto il relativo trattamento economico per Parte_1
l'attività di referente Sanitaria di Nicotera svolta nel periodo dal 26.10.2018 al
1 28.02.2021 e, per l'effetto, condannare l in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempor rimo della complessiva somma di € 24.920,00 o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio. “ Nonostante la ricorrente abbia notificato ritualmente il ricorso alla parte resistente, quest'ultima non ha spiegato difese nel procedimento in oggetto. Part Si dichiara, pertanto, la contumacia dell' . La causa, istruita con la documentazione prodotta dal solo ricorrente è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova preliminarmente richiamare la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa parte ricorrente al fine di una sua corretta interpretazione (Cass. n.1496/2022) secondo la quale: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore;
tale diritto non è condizionato alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” La Suprema Corte con la sentenza sopra menzionata, in un'ottica costituzionalmente orientata, ha quindi ribadito il diritto del prestatore alla retribuzione per la qualifica superiore. Nella specie il ricorrente, dirigente medico, ha documentato il formale conferimento di incarico di referente di struttura, tuttavia mancando di dedurre la qualifica superiore anche non immediatamente tale, di riferimento. Anzi, al contrario, ha riconosciuto l'inesistenza di una esplicita previsione contrattuale nella specie ed ha fatto riferimento ad una – diversa – posizione contenuta nel regolamento dell'Azienda intimata, afferente, tra l'altro, a quella riservata al personale non sanitario (tecnico- amministrativo). Il ricorrente non ha individuato un inquadramento diverso dal proprio di appartenenza del quale avrebbe svolto le mansioni in relazioni alle quali vantare differenze retributive. Si è limitato a dedurre una maggiore attività lavorativa con compiti di gestione ed un maggiore orario di lavoro, peraltro dedotto in modo del tutto generico. Nulla che possa lasciare individuare effettive attività che possano determinare lo svolgimento di mansioni afferenti ad un inquadramento diverso rispetto a quello di dirigente medico del ricorrente.
3. Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
4. Nulla spese, stante la contumacia della parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- nulla spese.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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