Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6410 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iavarone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Minervino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 18.02.2025 i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 29.07mensil.2024,
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il Parte_1
19.07.2001 in Casavatore (NA) con , e precisando che dalla Controparte_1 loro unione erano nati due figli, (nato il [...]) e CP_2 Persona_1
(nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 07.08.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza dell'11.02.2025 (differita, poi, al 18.02.2025), onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si Controparte_1 costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.02.2025, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 18.02.2025 dinanzi al giudice delegato, il quale, all'esito dell'audizione dei coniugi, formulava proposta conciliativa, che veniva accettata dalle parti, e il relatore riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del P.M., che esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di
2 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (recante nr.1707/2015) del 21.01.2015 depositato in cancelleria il 23.01.2015; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice delegato all'udienza di comparizione tenutasi in data
18.02.2025, che qui di seguito si trascrive:
“corresponsione di un importo mensile complessivo di euro 700,00 (350,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di mantenimento per CP_2
e in favore della signora ed a carico del sig. , con Persona_1 CP_1 Pt_1 conferma quanto al resto delle condizioni di separazione in ordine alle spese straordinarie per entrambi i figli ed all'affido ed al diritto di visita per Persona_1
e con esclusione dell'affido e del diritto di visita per il quale è ormai
[...] CP_2 maggiorenne”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ), contratto in Casavatore (NA) il 19.07.2001 (Atto n.36, C.F._2
Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001);
3 - ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 18.3.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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