Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12969/2021 R.G., promossa da
, nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizio Cananiello come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE contro rapp.to e difeso dagli Avv.ti Mariateresa Nasso Controparte_1
e Marcello Raho
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità di malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essersi assentato dal lavoro per malattia dal 31.07.2020 al 28.08.2020; di esservi visto negare il pagamento della indennità di malattia perché, ad avviso dell' sarebbe risultato assente ingiustificato alla visita di CP_1 controllo eseguita dal medico fiscale in data 19.08.2020.
Ciò premesso, deduceva di essere rimasto all'interno della sua abitazione l'intera giornata del
19.08.2020 e richiamava in particolare le osservazioni già svolte in sede amministrativa, secondo cui
“….che il ricorrente anche in data 19.8.2020 ha trascorso tutta la giornata presso la propria abitazione da cui non si è allontanato;
- che, pertanto, in data 19.08.2020 nessun medico si è recato presso l'abitazione del ricorrente;
tant'è che lo stesso ricorrente non ha ritrovato nella propria cassetta postale l'avviso di irreperibilità e/o l'invito alla visita medica domiciliare/ambulatoriale;
- che quanto innanzi dimostra che il preteso controllo fiscale del 19.08.2020, di fatto non è stato eseguito dal medico incaricato, il quale certamente non si è recato presso l'abitazione del ricorrente per compiere la visita medica e molto verosimilmente non ha messo piede a Bagnolo del Salento;
- che parimenti al ricorrente non è mai stato notificato da parte dell' l'avviso di convocazione alla visita fiscale CP_1
1
- che pertanto l'affermazione dell'Istituto di ritenere “non giustificabile l'assenza alla vista di controllo del 19.8.2020” assume la valenza di una formula di mero stile in quanto il ricorrente non è stato mai posto nelle condizione di svolgere le proprie difese e “giustificare” così, semmai ce ne fosse stato bisogno, la presunta assenza alla visita di controllo del 19.8.2020 asserita dall' . CP_1
Concludeva chiedendo condannarsi l' alla corresponsione del trattamento di malattia, con vittoria CP_1 delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nell'ipotesi in cui il medico incaricato della visita di controllo della malattia abbia attestato - con atto che fa prova fino a querela di falso - il mancato reperimento del lavoratore nella sua abitazione, quest'ultimo, ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita, dovendosi presumere che l'accertamento dell'irreperibilità sia stato svolto con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi. (Nella specie, la decisione impugnata, confermata dalla S.C, aveva escluso che il mancato reperimento della lavoratrice potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all'incontro con il medico)” (Cass. Sez. L., sent. n.
9523/93).
In termini: “Con riguardo a visita di controllo al domicilio del lavoratore, assente dal servizio perché ammalato,
l'attestazione del medico che al riguardo ha la qualità di pubblico ufficiale (con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.), in ordine alla circostanza della mancata risposta alle richieste di apertura effettuate all'abitazione del lavoratore, equivale all'accertamento dell'assenza di quest'ultimo dal proprio domicilio (con gli effetti che ne derivano ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), restando peraltro salva la possibilità, per il lavoratore medesimo, di dimostrare (oltre che la sussistenza di un giustificato motivo di assenza) l'eventuale fatto eccezionale (nella specie, il dedotto stato di sonno provocato da farmaci) che gli abbia impedito di percepire la venuta del sanitario e di sottoporsi al controllo. ( v 905/89, mass n 461900; ( v
844/89, mass n 461863; ( v 78/88, corte cost) (Cass. Sez. L., sent. n.1750/1990).
Nel caso di specie, il medico incaricato della visita di controllo ha attestato quanto segue: “E' stato effettuato l'accesso il 19.08.2020 alle ore 11.15 con il seguente esito: non ha risposto nessuno all'indirizzo” (cfr. il verbale di accesso allegato alla memoria difensiva).
Il medico, escusso in qualità di testimone, ha confermato di aver bussato ripetutamente all'abitazione del ricorrente e di non aver ricevuto risposta, lasciando avviso di assenza come da apposito modello (cfr. il verbale di udienza del 25.10.2023).
2 La moglie del ricorrente ha dichiarato di essere rimasta in casa insieme al marito per l'intera giornata, senza ricevere alcuna visita fiscale (cfr. il verbale di udienza del 22.05.2024).
Il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali va risolto tenendo conto della pubblica fede che la legge riconosce all'attestazione del medico circa il mancato reperimento del ricorrente alla visita di controllo.
Non essendo stata proposta querela di falso, non può porsi in discussione che il medico abbia reperito l'indirizzo del ricorrente, abbia bussato e non abbia ottenuto risposta, abbia lasciato l'invito a presentarsi a visita di controllo nella cassetta delle lettere.
La dichiarazione del coniuge del ricorrente non introduce la sopravvenienza di fatti eccezionali che abbiano impedito di percepire la visita del sanitario, la quale, si ripete, allo stato non può essere messa in discussione stante la fede privilegiata della relativa attestazione.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
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