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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…180 /2024
TRIBUNALE DI PISA cron.……...………………. Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha trattenuto la causa in decisione e ha emesso la seguente
SENTENZA rep.…...…………………… nella causa iscritta al n. 180/2024 R.G.,
promossa da
, con Avv. A. D'Urso Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
con Avv. G. Mannini Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: ALTRI CONTRATTI CONCLUSIONI: ATIPICI Le parti hanno concluso come da memorie e note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per l'udienza del verbale di udienza del 3 giugno 2025, trattata in modalità cartolare, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n.1378/2023, ottenuto dalla opposta per il credito di € 19.703,60, vantato quale corrispettivo per la conclusione di un contratto di deposito oneroso, e della vendita di pellame. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della opposta al risarcimento del danno cagionato dalla mancata restituzione della merce, tuttora trattenuta e di proprietà della medesima opponente.
In particolare, il ricorrente in sede monitoria Controparte_1
aveva allegato di essere creditore, nei confronti dell'odierna
[...]
opponente, della somma complessiva di € 19.703,60, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo, in virtù di un contratto di deposito concluso tra le parti nel mese di marzo 2022 ed avente ad oggetto parte dell'immobile sito in Santa Croce Sull'Arno (PI) via Don Puglisi
s.n.c., censito al catasto al Foglio 14, particella 10, sub. 16 categoria
C/2, C1.2, detenuto da in qualità di conduttrice. CP_1
Le parti avrebbero pattuito un canone di deposito e/o indennità mensile pari ad € 1.500,00 (€ 1.830,00 Iva inclusa) che la società avrebbe provveduto a versare, tramite bonifici bancari, Parte_1
sino al mese di ottobre 2022. A partire dal mese di novembre 2022, invece, si sarebbe resa morosa nel pagamento di tale canone e così, in data, 12.09.2023, la sarebbe stata costretta a comunicare, CP_1
a mezzo pec, alla ditta Import Export, l'interruzione del rapporto commerciale in essere (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opposta, inoltre, avrebbe venduto merce (pezzami di pelle) alla per un importo di € 1.073,60. Parte_1
A fronte del complessivo debito, parte opponente, in data
31.05.2023, avrebbe provveduto al pagamento della sola somma di €
1.500,00, trattenuta a titolo di acconto.
Parte opponente ha negato che fra le parti sussistesse alcun contratto di deposito, allegando quanto segue.
2 Ad inizio dell'anno 2022, era stato proposto dalla opposta di concludere un contratto di locazione commerciale, avente ad oggetto una parte del capannone sito in Santa Croce sull'Arno (PI) alla via
Don Puglisi snc, già detenuto in locazione da , proprietaria la CP_1
Soc. Cooperativa Giuseppe di TT.
In data 8.06.2022, l'opponente, per appianare le difficoltà economiche riferite dalla opposta e non perdere l'affare, aveva effettuato un bonifico bancario dell'importo di € 6.745,35 in favore della cooperativa Giuseppe di TT soc. coop (all.n.4) indicando, nella causale di pagamento, il numero delle fatture (ft. 12-2022, ft.
13-2022, ft 9-2022 e ft 8-2022) emesse da quest'ultima nei confronti della ed aventi ad oggetto, appunto, il canone di locazione CP_1
stabilito tra queste due società.
Ritenendo, quindi, imminente, la conclusione del contratto di sub- locazione, l'opponente aveva, poi, provveduto a bonificare la parte del capannone che gli doveva essere concessa in sublocazione, procedendo allo smaltimento dei rifiuti ivi esistenti, sostenendo all'uopo una spesa pari ad € 1.950,00 (all.n.5), oltre a trasferirvi beni aziendali e la merce aggiudicata (per lo più pezzi di pellami) da alcune aste giudiziarie, a partire, quindi, dal mese di giugno 2022.
E tuttavia, in data 15 giugno 2022, aveva finalmente CP_1
trasmesso al dott. , commercialista della a Per_1 Parte_1
mezzo mail (all.n.6) il contratto di locazione sottoscritto tra quest'ultima e la Cooperativa Giuseppe Di TT (all.n.7), e l'odierna opponente aveva potuto prendere contezza della circostanza che in esso (cfr. art. 10, all.n.7) veniva previsto il divieto per il conduttore di sublocare o dare in comodato, in tutto od in parte,
3 l'immobile oggetto della locazione, anche per lo svolgimento di attività similari a quella del conduttore, nonché di cedere a terzi il proprio contratto.
Da un lato, pertanto, sarebbe evidente che, con il pagamento eseguito l'8.6.2022 direttamente in favore della Cooperativa Giuseppe
Di TT e pari ad € 6.745,35, la aveva, di fatto, Parte_1
versato, anticipatamente, quasi n.4 mensilità del prezzo del canone preteso dalla CP_1
Dall'altro, con comunicazioni pec del 13.04.2023, 28.04.2023 e
15.05.2023 (all.n.11), l'istituto bancario aveva notificato CP_2
alla Import Export di SU AL tre atti di cessione del credito.
In particolare: - la cessione del credito del 13.4.2023 relativa alle fatture n.13/A del 04.04.2023 dell'importo di € 439,20 e n. 14/a del
12.04.2023 dell'importo di € 439.20, per un totale di cessione del credito pari ad € 878,40 (all. n. 12); - la cessione del credito del
28.4.2023 relativa al s.do fatture n. 1/A, 2/A, 3/A e 4/A per un totale pari ad € 7.150,00 (all.n.13); - la cessione del credito del 15.5.2023 relativa al s.do fattura n. 17/A del 09.05.2023 per un totale di €
1.830,00 (all.n. 14). Trattandosi di fatture coincidenti con quelle azionate attraverso la procedura monitoria, dovrebbe senz'altro sottrarsi all'importo ingiunto la somma oggetto dei crediti ceduti, pari ad euro 9.858,40.
Spetterebbe al più alla opposta, quindi, una somma pari a €
1.478,60, derivante dalla sottrazione all'importo ingiunto innanzitutto della somma oggetto dei crediti ceduti;
con ulteriore sottrazione dei canoni corrispondenti ai mesi in cui il bene non era stato occupato
(marzo, aprile e maggio 2022 nonché settembre 2023) e della
4 somma di € 1.073,60, derivante dalla dedotta fornitura di pellame, che, in realtà, mai aveva avuto luogo, sconosciuta la sottoscrizione del documento di trasporto prodotto nel procedimento monitorio.
L'opposta, al contrario, dovrebbe rispondere del risarcimento del danno patrimoniale occorso alla opponente, e corrispondente alla merce abusivamente trattenuta nel capannone per cui è causa.
Parte opposta ha ammesso la cessione dei crediti, contestando, per il resto, i fatti allegati dalla parte opponente.
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della opposizione, in quanto tardiva, avendo l'attrice prospettato la sussistenza fra le parti di un rapporto di locazione, e dovendo, quindi, l'opposizione essere proposta a mezzo ricorso.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
L'opposizione merita accoglimento, e deve, pertanto, essere revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
Non merita accoglimento, invece, la domanda riconvenzionale di condanna della opposta al risarcimento del danno patrimoniale dedotto dalla opponente, perché infondata.
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
È del tutto condivisibile, infatti, la giurisprudenza di legittimità citata dalla parte opponente, per la quale (cfr. Cass. ordinanza n. 13693 del
16 maggio 2024) qualora un decreto ingiuntivo, pur riguardando una controversia rientrante nella competenza del giudice del lavoro, viene emesso da un giudice civile ordinario, l'ingiunto può legittimamente seguire le regole del giudizio ordinario nella proposizione dell'opposizione, e ciò in virtù dei principi dell'apparenza e di
5 ultrattività del rito che impongono all'ingiunto di attenersi alle regole processuali indicate nel provvedimento, anche se erronee.
Nel merito, pacifica l'avvenuta cessione di una parte del credito agito con la procedura monitoria, deve essere revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto all'ammontare del credito vantato dalla opposta nei confronti della opponente, incombeva evidentemente sulla prima l'onere di dar prova dei fatti costitutivi della pretesa, e, quindi, innanzitutto della conclusione del contratto e della pattuizione dell'ammontare del canone mensile, poi dell'effettiva utilizzazione del bene, infine dell'avvenuta fornitura di pellame.
Parte convenuta opposta, a parere di questo giudice, non ha fornito la prova richiesta, né ha articolato mezzi istruttori idonei allo scopo (si confrontino i contenuti dei 4 capitoli articolati per la prova orale, privi di riferimenti temporali e di luogo).
Infondata, come anticipato, del resto, anche la domanda riconvenzionale: sono in atti le comunicazioni inoltrate a mezzo pec dalla opposta, e aventi ad oggetto la richiesta offerta di recuperare la merce ancora detenuta nei locali per cui è causa (pec 04.10.2023, doc. 2, pec 23.01.2024, 25.01.2024 e 29.01.2024, doc. 5-6-7), né vi
è prova di una effettiva, contraria, condotta ostruzionistica posta in essere dalla opposta.
Di conseguenza, deve essere accolta l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo impugnato, e condanna della parte opposta a pagare alla parte opponente la somma di € 1.478,60, oltre interessi dalla domanda al saldo.
6 Deve essere rigettata, perché infondata, la domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo impugnato.
Condanna parte opponente a pagare a parte opposta la somma di €
1.478,60 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Rigetta la domanda riconvenzionale perché infondata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 11/06/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…180 /2024
TRIBUNALE DI PISA cron.……...………………. Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha trattenuto la causa in decisione e ha emesso la seguente
SENTENZA rep.…...…………………… nella causa iscritta al n. 180/2024 R.G.,
promossa da
, con Avv. A. D'Urso Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
con Avv. G. Mannini Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: ALTRI CONTRATTI CONCLUSIONI: ATIPICI Le parti hanno concluso come da memorie e note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per l'udienza del verbale di udienza del 3 giugno 2025, trattata in modalità cartolare, che devono intendersi qui integralmente richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n.1378/2023, ottenuto dalla opposta per il credito di € 19.703,60, vantato quale corrispettivo per la conclusione di un contratto di deposito oneroso, e della vendita di pellame. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della opposta al risarcimento del danno cagionato dalla mancata restituzione della merce, tuttora trattenuta e di proprietà della medesima opponente.
In particolare, il ricorrente in sede monitoria Controparte_1
aveva allegato di essere creditore, nei confronti dell'odierna
[...]
opponente, della somma complessiva di € 19.703,60, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo, in virtù di un contratto di deposito concluso tra le parti nel mese di marzo 2022 ed avente ad oggetto parte dell'immobile sito in Santa Croce Sull'Arno (PI) via Don Puglisi
s.n.c., censito al catasto al Foglio 14, particella 10, sub. 16 categoria
C/2, C1.2, detenuto da in qualità di conduttrice. CP_1
Le parti avrebbero pattuito un canone di deposito e/o indennità mensile pari ad € 1.500,00 (€ 1.830,00 Iva inclusa) che la società avrebbe provveduto a versare, tramite bonifici bancari, Parte_1
sino al mese di ottobre 2022. A partire dal mese di novembre 2022, invece, si sarebbe resa morosa nel pagamento di tale canone e così, in data, 12.09.2023, la sarebbe stata costretta a comunicare, CP_1
a mezzo pec, alla ditta Import Export, l'interruzione del rapporto commerciale in essere (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
L'opposta, inoltre, avrebbe venduto merce (pezzami di pelle) alla per un importo di € 1.073,60. Parte_1
A fronte del complessivo debito, parte opponente, in data
31.05.2023, avrebbe provveduto al pagamento della sola somma di €
1.500,00, trattenuta a titolo di acconto.
Parte opponente ha negato che fra le parti sussistesse alcun contratto di deposito, allegando quanto segue.
2 Ad inizio dell'anno 2022, era stato proposto dalla opposta di concludere un contratto di locazione commerciale, avente ad oggetto una parte del capannone sito in Santa Croce sull'Arno (PI) alla via
Don Puglisi snc, già detenuto in locazione da , proprietaria la CP_1
Soc. Cooperativa Giuseppe di TT.
In data 8.06.2022, l'opponente, per appianare le difficoltà economiche riferite dalla opposta e non perdere l'affare, aveva effettuato un bonifico bancario dell'importo di € 6.745,35 in favore della cooperativa Giuseppe di TT soc. coop (all.n.4) indicando, nella causale di pagamento, il numero delle fatture (ft. 12-2022, ft.
13-2022, ft 9-2022 e ft 8-2022) emesse da quest'ultima nei confronti della ed aventi ad oggetto, appunto, il canone di locazione CP_1
stabilito tra queste due società.
Ritenendo, quindi, imminente, la conclusione del contratto di sub- locazione, l'opponente aveva, poi, provveduto a bonificare la parte del capannone che gli doveva essere concessa in sublocazione, procedendo allo smaltimento dei rifiuti ivi esistenti, sostenendo all'uopo una spesa pari ad € 1.950,00 (all.n.5), oltre a trasferirvi beni aziendali e la merce aggiudicata (per lo più pezzi di pellami) da alcune aste giudiziarie, a partire, quindi, dal mese di giugno 2022.
E tuttavia, in data 15 giugno 2022, aveva finalmente CP_1
trasmesso al dott. , commercialista della a Per_1 Parte_1
mezzo mail (all.n.6) il contratto di locazione sottoscritto tra quest'ultima e la Cooperativa Giuseppe Di TT (all.n.7), e l'odierna opponente aveva potuto prendere contezza della circostanza che in esso (cfr. art. 10, all.n.7) veniva previsto il divieto per il conduttore di sublocare o dare in comodato, in tutto od in parte,
3 l'immobile oggetto della locazione, anche per lo svolgimento di attività similari a quella del conduttore, nonché di cedere a terzi il proprio contratto.
Da un lato, pertanto, sarebbe evidente che, con il pagamento eseguito l'8.6.2022 direttamente in favore della Cooperativa Giuseppe
Di TT e pari ad € 6.745,35, la aveva, di fatto, Parte_1
versato, anticipatamente, quasi n.4 mensilità del prezzo del canone preteso dalla CP_1
Dall'altro, con comunicazioni pec del 13.04.2023, 28.04.2023 e
15.05.2023 (all.n.11), l'istituto bancario aveva notificato CP_2
alla Import Export di SU AL tre atti di cessione del credito.
In particolare: - la cessione del credito del 13.4.2023 relativa alle fatture n.13/A del 04.04.2023 dell'importo di € 439,20 e n. 14/a del
12.04.2023 dell'importo di € 439.20, per un totale di cessione del credito pari ad € 878,40 (all. n. 12); - la cessione del credito del
28.4.2023 relativa al s.do fatture n. 1/A, 2/A, 3/A e 4/A per un totale pari ad € 7.150,00 (all.n.13); - la cessione del credito del 15.5.2023 relativa al s.do fattura n. 17/A del 09.05.2023 per un totale di €
1.830,00 (all.n. 14). Trattandosi di fatture coincidenti con quelle azionate attraverso la procedura monitoria, dovrebbe senz'altro sottrarsi all'importo ingiunto la somma oggetto dei crediti ceduti, pari ad euro 9.858,40.
Spetterebbe al più alla opposta, quindi, una somma pari a €
1.478,60, derivante dalla sottrazione all'importo ingiunto innanzitutto della somma oggetto dei crediti ceduti;
con ulteriore sottrazione dei canoni corrispondenti ai mesi in cui il bene non era stato occupato
(marzo, aprile e maggio 2022 nonché settembre 2023) e della
4 somma di € 1.073,60, derivante dalla dedotta fornitura di pellame, che, in realtà, mai aveva avuto luogo, sconosciuta la sottoscrizione del documento di trasporto prodotto nel procedimento monitorio.
L'opposta, al contrario, dovrebbe rispondere del risarcimento del danno patrimoniale occorso alla opponente, e corrispondente alla merce abusivamente trattenuta nel capannone per cui è causa.
Parte opposta ha ammesso la cessione dei crediti, contestando, per il resto, i fatti allegati dalla parte opponente.
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della opposizione, in quanto tardiva, avendo l'attrice prospettato la sussistenza fra le parti di un rapporto di locazione, e dovendo, quindi, l'opposizione essere proposta a mezzo ricorso.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
L'opposizione merita accoglimento, e deve, pertanto, essere revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
Non merita accoglimento, invece, la domanda riconvenzionale di condanna della opposta al risarcimento del danno patrimoniale dedotto dalla opponente, perché infondata.
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
È del tutto condivisibile, infatti, la giurisprudenza di legittimità citata dalla parte opponente, per la quale (cfr. Cass. ordinanza n. 13693 del
16 maggio 2024) qualora un decreto ingiuntivo, pur riguardando una controversia rientrante nella competenza del giudice del lavoro, viene emesso da un giudice civile ordinario, l'ingiunto può legittimamente seguire le regole del giudizio ordinario nella proposizione dell'opposizione, e ciò in virtù dei principi dell'apparenza e di
5 ultrattività del rito che impongono all'ingiunto di attenersi alle regole processuali indicate nel provvedimento, anche se erronee.
Nel merito, pacifica l'avvenuta cessione di una parte del credito agito con la procedura monitoria, deve essere revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto all'ammontare del credito vantato dalla opposta nei confronti della opponente, incombeva evidentemente sulla prima l'onere di dar prova dei fatti costitutivi della pretesa, e, quindi, innanzitutto della conclusione del contratto e della pattuizione dell'ammontare del canone mensile, poi dell'effettiva utilizzazione del bene, infine dell'avvenuta fornitura di pellame.
Parte convenuta opposta, a parere di questo giudice, non ha fornito la prova richiesta, né ha articolato mezzi istruttori idonei allo scopo (si confrontino i contenuti dei 4 capitoli articolati per la prova orale, privi di riferimenti temporali e di luogo).
Infondata, come anticipato, del resto, anche la domanda riconvenzionale: sono in atti le comunicazioni inoltrate a mezzo pec dalla opposta, e aventi ad oggetto la richiesta offerta di recuperare la merce ancora detenuta nei locali per cui è causa (pec 04.10.2023, doc. 2, pec 23.01.2024, 25.01.2024 e 29.01.2024, doc. 5-6-7), né vi
è prova di una effettiva, contraria, condotta ostruzionistica posta in essere dalla opposta.
Di conseguenza, deve essere accolta l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo impugnato, e condanna della parte opposta a pagare alla parte opponente la somma di € 1.478,60, oltre interessi dalla domanda al saldo.
6 Deve essere rigettata, perché infondata, la domanda riconvenzionale articolata dalla parte opponente.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo impugnato.
Condanna parte opponente a pagare a parte opposta la somma di €
1.478,60 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Rigetta la domanda riconvenzionale perché infondata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 11/06/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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