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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. Pier Paolo Persichini, domicilio Parte_1 P.IVA_1
digitale
APPELLANTE
CONTRO
con gli Avv.ti Francesca Fiorani e Floro Bisello, domicilio Controparte_1 P.IVA_2
digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 1047/2022 del 29/11/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto contro n decreto ingiuntivo, opposto dall'ingiunta. Parte_1 Contro
All'esito dell'opposizione il Tribunale ha così deciso:
pagina 1 di 3 a) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società agricola e per le ragioni di cui in Contro
motivazione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1388/2018 emesso dal Tribunale di Macerata in data
11.12.2018
b) condanna a rifondere alla le spese di lite che si Parte_1 Parte_2
liquidano nella misura di euro 406,50 per esborsi e di euro 5.640,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Ha impugnato la sentenza si è costituita resistendo Parte_1 Contro
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto (anche – il decreto era stato ottenuto per diverse causali di credito) la domanda volta ad ottenere da e spese di ripulitura e smaltimento di Contro
rifiuti conseguenti ad un incendio sviluppatosi in un capannone di proprietà dell'appellante e detenuto anche dall'appellata.
In particolare avendo ricevuto sia dal comune di San Severino Marche Parte_1
(ove è ubicato l'immobile) che dall' , diffida a bonificare il sito, vi aveva provveduto (valendosi Pt_3
dell'opera di terzi) spendendo le somme che con la fatt. n. 89/18 di euro 82.458,95 intende riaddebitare all'appellata.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel considerare sfornito di prova il fatto di aver speso le somme indicate in fattura, dovendosi al contrario presumere la relativa spesa, in quanto l'emissione della fattura presuppone il pagamento avvenuto.
Il ragionamento del primo giudice è condiviso da questa Corte.
La presunzione cui si riferisce l'appellante è di certo quella semplice, di cui si occupa l'art. 2729 c.c. lasciandola “alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti” non sussistendo alcuna presunzione legale di pagamento di una fattura.
Ora, in disparte il fatto che in virtù del secondo comma dell'art. 2729 c.c. non si potrebbero ammettere presunzioni nei casi in cui è esclusa la prova per testi (ovvero il pagamento di somme superiori a 2,58 euro – artt. 2721 e 2726 c.c.) il fatto noto da cui evincere il pagamento sarebbe in questo caso l'emissione della fattura, che tuttavia dimostra solo che l'emittente rivendica un credito verso il destinatario (e neppure dimostra l'esistenza di detto credito).
Peraltro nelle fatture poste a monte di quella emessa dall'appellante verso l'appellato, si indica come mezzo di pagamento il bonifico bancario, e quindi sarebbe stato agevole dimostrare il saldo mediante la produzione delle relative contabili.
La mancata prova del pagamento assorbe l'ulteriore profilo di doglianza, ovvero, essere la appellata stata risarcita anche per il danno da smaltimento e pulizia, fatto rimasto peraltro non univocamente dimostrato, in quanto la comunicazione inviata dall'agente della alla Controparte_2 Pt_4
pagina 2 di 3 (parte estranea a questo giudizio) indica che sono stati corrisposti a 150.000,00 euro, pari al Contro
totale massimale, a fronte di un danno per balle di paglia e di fieno, di euro 245.633,50.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo considerando tre fasi, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. Pier Paolo Persichini, domicilio Parte_1 P.IVA_1
digitale
APPELLANTE
CONTRO
con gli Avv.ti Francesca Fiorani e Floro Bisello, domicilio Controparte_1 P.IVA_2
digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 1047/2022 del 29/11/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto contro n decreto ingiuntivo, opposto dall'ingiunta. Parte_1 Contro
All'esito dell'opposizione il Tribunale ha così deciso:
pagina 1 di 3 a) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società agricola e per le ragioni di cui in Contro
motivazione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1388/2018 emesso dal Tribunale di Macerata in data
11.12.2018
b) condanna a rifondere alla le spese di lite che si Parte_1 Parte_2
liquidano nella misura di euro 406,50 per esborsi e di euro 5.640,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Ha impugnato la sentenza si è costituita resistendo Parte_1 Contro
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto (anche – il decreto era stato ottenuto per diverse causali di credito) la domanda volta ad ottenere da e spese di ripulitura e smaltimento di Contro
rifiuti conseguenti ad un incendio sviluppatosi in un capannone di proprietà dell'appellante e detenuto anche dall'appellata.
In particolare avendo ricevuto sia dal comune di San Severino Marche Parte_1
(ove è ubicato l'immobile) che dall' , diffida a bonificare il sito, vi aveva provveduto (valendosi Pt_3
dell'opera di terzi) spendendo le somme che con la fatt. n. 89/18 di euro 82.458,95 intende riaddebitare all'appellata.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel considerare sfornito di prova il fatto di aver speso le somme indicate in fattura, dovendosi al contrario presumere la relativa spesa, in quanto l'emissione della fattura presuppone il pagamento avvenuto.
Il ragionamento del primo giudice è condiviso da questa Corte.
La presunzione cui si riferisce l'appellante è di certo quella semplice, di cui si occupa l'art. 2729 c.c. lasciandola “alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti” non sussistendo alcuna presunzione legale di pagamento di una fattura.
Ora, in disparte il fatto che in virtù del secondo comma dell'art. 2729 c.c. non si potrebbero ammettere presunzioni nei casi in cui è esclusa la prova per testi (ovvero il pagamento di somme superiori a 2,58 euro – artt. 2721 e 2726 c.c.) il fatto noto da cui evincere il pagamento sarebbe in questo caso l'emissione della fattura, che tuttavia dimostra solo che l'emittente rivendica un credito verso il destinatario (e neppure dimostra l'esistenza di detto credito).
Peraltro nelle fatture poste a monte di quella emessa dall'appellante verso l'appellato, si indica come mezzo di pagamento il bonifico bancario, e quindi sarebbe stato agevole dimostrare il saldo mediante la produzione delle relative contabili.
La mancata prova del pagamento assorbe l'ulteriore profilo di doglianza, ovvero, essere la appellata stata risarcita anche per il danno da smaltimento e pulizia, fatto rimasto peraltro non univocamente dimostrato, in quanto la comunicazione inviata dall'agente della alla Controparte_2 Pt_4
pagina 2 di 3 (parte estranea a questo giudizio) indica che sono stati corrisposti a 150.000,00 euro, pari al Contro
totale massimale, a fronte di un danno per balle di paglia e di fieno, di euro 245.633,50.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo considerando tre fasi, e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3