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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2083/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2083 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (5.8.1952 – c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Stefano Murdaca) e l , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti, rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. note di parte ricorrente depositate in data
9.6.2025 con relativi allegati) che l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, contrassegnata dal n. OI-001045930 e già notificata al ricorrente in data 24.4.2023 per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ivi meglio specificate è stata annullata
1 in autotutela dall' per “violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della CP_1
Legge n. 689/81”.
E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata nei CP_1
confronti del ricorrente.
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 1.100 in quanto riferibile al valore rideterminato della sanzione pari ad € 414,82; decurtazione ex art.4 co. 1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa), con distrazione in favore dell'avv. Stefano Murdaca, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 350,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Murdaca, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
2
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2083 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (5.8.1952 – c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Stefano Murdaca) e l , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti, rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. note di parte ricorrente depositate in data
9.6.2025 con relativi allegati) che l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, contrassegnata dal n. OI-001045930 e già notificata al ricorrente in data 24.4.2023 per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ivi meglio specificate è stata annullata
1 in autotutela dall' per “violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della CP_1
Legge n. 689/81”.
E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata nei CP_1
confronti del ricorrente.
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 1.100 in quanto riferibile al valore rideterminato della sanzione pari ad € 414,82; decurtazione ex art.4 co. 1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa), con distrazione in favore dell'avv. Stefano Murdaca, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 350,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Murdaca, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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