Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela Esposito – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Sposato;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Calabria;
RESISTENTE
e
ed quale Controparte_2 CP_2
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con Controparte_3
l'assistenza e difesa dell'avv. Marcello Carnovale;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2019 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199013868351000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- all'avviso di addebito n. 33420160003458871000 (notificato in data 2.11.2016) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive, anni di riferimento 2012, 2013, 2014 e 2015, nonché spese di notifica, per un ammontare complessivo di € 12.044,21;
- all'avviso di addebito n. 33420170004408262000 (notificato in data 3.1.2018) – Ente CP_ creditore – relativo a contributi I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive, anno di
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della iscrizione alla gestione separata coltivatori diretti per l'assenza dei presupposti previsti dalla legge atteso che negli anni CP_2
(2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) - cui gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata si riferiscono - aveva sempre lavorato come bracciante agricolo. In proposito, precisava che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione erano oggetto di due distinte impugnazioni (ancora pendenti) innanzi all'Intestato Tribunale e deduceva che, in ogni caso, l'intimazione di pagamento era da ritenersi nulla in quanto (emessa senza titolo giustificativo) era “intervenuta la sentenza n.824/2018 (cfr. in allegati ricorrente) con la quale è stata accertata e dichiarata
l'illegittimità dell'iscrizione della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti e l'insussistenza del debito contributivo”; sentenza poi oggetto di gravame da parte dell' avanti la Corte d'Appello di Catanzaro-Sez. Lav. nel giudizio rubricato al R.G. n. CP_2
1470/18 R.G. (definito con la sentenza n. 618/2020 del 23.06.2020, pubblicata il 3.7.2020, con la quale veniva rigettato l'appello proposto).
Pertanto, il ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda e, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
nonché, in subordine (cfr. note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio), per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (a fronte anche della produzione in giudizio - con note cartolari per udienza del
20.6.2024 – “della comunicazione inviata dall' …, con cui il veniva informato CP_2 Parte_1 che l'impresa è stata cancellata con effetto dal 01.01.2012 per mancanza dei requisiti”), per le ragioni descritte in narrativa.
Si costituiva in giudizio l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, deducendo il proprio difetto di legittimazione e, comunque, l'inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la legittimità della pretesa contributiva;
senza nulla controdedurre in ordine a quanto precisato dal ricorrente per effetto delle già menzionate pronunce intervenute tra le parti.
Si costituiva in giudizio anche eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, CP_4
nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
***
Preliminarmente, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Controparte_1 di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema
Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la CP_4
notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere conformemente a quanto richiesto dal ricorrente nelle note di trattazione del 24.6.2024 laddove si evidenzia, nonché si fornisce prova documentale confermativa (cfr. comunicazione del 13 novembre CP_2
2020 allegata alle note di trattazione d'udienza), che egli è stato cancellato con effetto retroattivo dalla sezione coltivatori diretti della gestione separata alla quale era stato iscritto d'ufficio a far data dal 01.01.2012.
Nel caso in esame, l' non ha fornito alcuna prova contraria, né ha pienamente contestato CP_2
la validità della documentazione depositata (il riferimento è alle pronunce giudiziali intervenute tra le parti ed alla comunicazione del 13 novembre 2020 di cancellazione retroattiva dalla sezione coltivatori diretti). In base al principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., i fatti allegati dal ricorrente devono quindi ritenersi provati. In proposito, si rileva come l' , quale CP_2
ente previdenziale, è tenuto a garantire la correttezza dell'estratto conto contributivo e ad accogliere le richieste di aggiornamento, ove supportate da idonea documentazione. La mancata ottemperanza a tale obbligo costituisce una violazione del diritto del lavoratore alla corretta informazione previdenziale in relazione alla effettiva legittimità delle pretese contributive avanzate dall' . Controparte_5
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 25.3.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.