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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/09/2024, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 818 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Bolognini, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore;
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bartolini, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione e divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 31.07.2024 e in data 30.08.2024.
Il Pubblico Ministero: visto del 28.06.2024
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di separazione Parte_1 Controparte_1
personale nonché di scioglimento del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato, il
20.05.2016, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Poiché dall'unione delle parti non sono nati figli, nulla deve essere disposto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulle altre questioni, come precisate nelle note scritte n sostituzione dell'udienza, l'accordo delle parti può essere omologato.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter,
c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del
16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e sposati Parte_1 Controparte_1
a Prato, il 20.05.2016 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 76 parte II serie B anno 2016;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
14) I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi, di disporre ciascuno di adeguati ed equiparabili redditi propri ai fini del rispettivo mantenimento e, pertanto, reciprocamente riconoscono che non sussistano i presupposti di legge per qualsivoglia assegno di mantenimento;
dichiarano, pertanto, di rinunciare l'un l'altro ad ogni forma di mantenimento.
16) I coniugi dichiarano fin d'ora il proprio reciproco consenso al rilascio e/ o rinnovo del passaporto.
18) I coniugi faranno separatamente fronte, ciascuno per proprio conto, alle competenze dei legali rispettivamente incaricati, i quali, con la sottoscrizione del presente accordo, espressamente rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 Legge 247/2012. 19) Gli stessi coniugi rinunciano espressamente e fin da ora a qualsiasi tipo di impugnazione del presente ricorso e dei conseguenti atti che saranno successivamente posti in essere in sua esecuzione e si impegnano, anzi, a dare interpretazione ed attuazione agli stessi patti in spirito di buona fede e con reciproca lealtà, anche come impegno morale e d'onore”;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
2) Sulla scorta di quanto stabilito ai successivi punti sub 5) e/o sub 11 b), la casa coniugale posta in Prato (PO) Via Visiana 80/B in comproprietà tra i coniugi al 50% verrà mantenuta ad abitazione esclusiva del IG. in quanto la moglie, nelle more e con il consenso del CP_1
marito, si è già trasferita presso altra abitazione;
3) La IG.ra preleverà entro e non oltre la data del rogito di vendita di cui al successivo Pt_1 punto sub 5) tutti i propri effetti personali dall'abitazione coniugale con l'espresso consenso del IG. CP_1
4) Tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili che si trovano nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva del IG. salvo quanto stabilito al successivo punto 11 a);(….) 12) I CP_1
coniugi danno atto di aver già regolarizzato le volture della vettura Dacia Duster tg.GT/220/gs gia' targata EK129YL in favore del IG. 13) I coniugi dichiarano di aver CP_1
già regolato ogni altro rapporto economico e di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, anche per quanto riguarda i rapporti bancari, ad eccezione del conto corrente n.
001/01973979/1 aperto presso la Banca Mediolanum che i coniugi si obbligano ad estinguere successivamente alla stipula del rogito di cui al punto 5) o di cui al punto 11 a). Al momento della estinzione del suddetto conto corrente, i coniugi provvederanno a ripartirsi l'eventuale residuo saldo in parti uguali, al netto di eventuali costi di chiusura conto. Il IG. si CP_1
impegna a riversare sul suddetto conto corrente la somma di euro 1.606,00 entro e non oltre il termine di gg 10 dal deposito del presente ricorso, a suo tempo prelevata per il pagamento di spese personali.
5) I coniugi a totale definizione dei loro rapporti patrimoniali convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 c.c., quanto segue: PRIMA IPOTESI IN TESI: la IG.ra promette di cedere al IG. che promette di acquistare, la quota di proprietà Pt_1 CP_1 pari a ½ dell'intero immobiliare (descritto al punto 4 della premessa) al prezzo di euro
75.000,00 (settantacinquemila //00 euro) che verrà corrisposto alla stipula del rogito notarile di trasferimento. Detto prezzo verrà pagato tramite retratto di mutuo richiesto dal coniuge acquirente , al netto della decurtazione della quota somma anticipata dal marito per CP_1
l'estinzione del residuo mutuo cointestato, come previsto al successivo punto sub 8). Il rogito notarile dinanzi al Notaio di fiducia del IG. dovrà essere effettuato entro tre mesi CP_1 dalla comunicazione della sentenza di separazione. Trascorso inutilmente tale termine, le parti stabiliscono che il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma pari ad euro CP_1 Pt_1
50,00 (cinquanta/00) al giorno a titolo di indennità di occupazione dell'immobile pro quota, fino alla data del rogito;
6) Le parti concordano che il trasferimento degli immobili oggetto del presente accordo avverrà a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in materia di separazione e divorzio;
7) Le parti stabiliscono concordemente che il IG. continuerà ad abitare presso la casa CP_1
familiare fino alla data del rogito (di cui al punto 5) e che, di conseguenza, sosterrà in via esclusiva tutte le spese relative alla conduzione come previsto nel successivo punto 9).
8) In considerazione del fatto che il IG. continuerà ad abitare in via esclusiva la casa CP_1
familiare, lo stesso si obbliga al pagamento integrale delle rate del cointestato mutuo fino alla estinzione, nei termini sopra detti, rinunciando a chiederne il rimborso, seppur pro quota, alla IG.ra . I coniugi convengono di estinguere il mutuo contratto con la Parte_1
pagando il residuo debito entro trenta giorni dal deposito del Controparte_2
presente ricorso ed il IG. allo scopo, si obbliga a pagare alla Banca mutuante anche CP_1
la somma di spettanza della IG.ra (50% del residuo mutuo), che verrà decurtata dal Pt_1
prezzo di acquisto (pari ad euro 75.000,00) in sede di rogito.
9) Il IG. si obbliga a sostenere in via esclusiva le spese delle utenze dell'abitazione CP_1 familiare, dell'assicurazione della casa, gli oneri condominiali nonché tutte le spese afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie a decorrere dalla data del 16.04.2023 fino alla data del rogito notarile, rinunciando fin d'ora ad avanzare qualsiasi domanda di rimborso nei confronti della IG.ra Pt_1
10) Tutte le spese dell'atto notarile, ivi comprese quelle tecniche, di redazione Ape e di trascrizione, nonché le eventuali imposte e tasse necessarie per il trasferimento della quota di proprietà saranno sostenute dall'acquirente in via esclusiva;
l'accordo in ordine al trasferimento dell'abitazione con le modalità sopra indicate, costituisce elemento essenziale e determinante quale strumento di composizione del contrasto insorto tra i coniugi. La IGnora
con il consenso del IG. dichiara di volersi riservare la quota parte a lei Pt_1 CP_1
spettante del beneficio della detrazione fiscale previsto per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ove ed in quanto ricorrano nel caso di specie tutte le condizioni di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
11) Le parti danno atto che l'accordo di trasferimento immobiliare di cui alla condizione sub
5) è sottoposto alla condizione risolutiva della concessione del mutuo in favore del IG.
le parti stabiliscono fin d'ora che, in caso di diniego, sempre a totale definizione dei CP_1
rapporti patrimoniali tra coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 c.c.:
SECONDA IPOTESI:
a) il IG. promette di cedere alla IG.ra che promette di acquistare, la CP_1 Parte_1 propria quota di comproprietà pari a ½ dell'intero immobiliare (meglio descritto al punto 4 della premessa) al prezzo di euro 75.000,00 (settantacinque //00 euro) che verrà corrisposto alla stipula del rogito notarile di trasferimento.
Detto prezzo verrà pagato tramite retratto di mutuo richiesto dal coniuge acquirente Pt_1
oltre ed unitamente alla somma anticipata dal marito, quale quota parte afferente la
[...]
(50%), per l'estinzione anticipata del residuo mutuo cointestato. Pt_1
In tale ipotesi, il IG. col consenso della moglie, dichiara di volersi riservare la quota CP_1
parte a lui spettante del beneficio della detrazione fiscale previsto per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ove ed in quanto ricorrano nel caso di specie tutte le condizioni di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
Il rogito notarile dinanzi al Notaio di fiducia dalla IG.ra dovrà essere effettuato entro e Pt_1
non oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione della mancata erogazione del mutuo al IG. che quest'ultimo si impegna a comunicare alla CP_1 Pt_1
In tale ipotesi, le parti stabiliscono che tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili che si trovano nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva della IG.ra Pt_1
b) Le parti stabiliscono che il IG. continuerà ad abitare presso la casa Controparte_1
familiare fino alla data del rogito di acquisto della quota di comproprietà da parte della moglie, sostenendo in via esclusiva tutte le spese relative alla conduzione ovvero le spese di utenza, di assicurazione della casa, gli oneri condominiali e tutte le spese afferenti la manutenzione ordinaria dal 16.04.2023 fino al rogito di acquisto in favore della IG.ra Pt_1 rinunciando ad ogni domanda di rimborso nei di lei confronti. In considerazione di cio', lo stesso si obbliga al pagamento integrale delle rate del mutuo in essere con la CP_1 CP_2
di che matureranno dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino
[...] CP_2
alla data del rogito di trasferimento, rinunciando a richiederne il rimborso, seppur pro quota, alla IG.ra . Nell'ipotesi in cui alla data del rogito notarile di trasferimento Parte_1 il IG avesse gia' provveduto ad estinguere anticipatamente il mutuo in Controparte_1 essere, quest'ultimo, stante Firmato Da: OG ON Emesso Da: NA
CA Firma Qualificata Serial#: C.F._1
l'occupazione in via esclusiva dell'immobile, si impegna a corrispondere alla IG.ra una Pt_1
somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) al mese dalla data di estinzione del mutuo fino alla data del rogito, a titolo di contributo indennita' di occupazione.
c) Le parti stabiliscono altresi' che laddove il IG. , pur regolarmente Controparte_1 convocato, non dovesse presentarsi al rogito definitivo di compravendita, lo stesso dovra' provvedere a lasciare libero l'immobile entro e non 15 giorni dalla data di convocazione;
le parti pattuiscono altresi' che il IG. in caso di ritardo nel rilascio dell'immobile, sara' CP_1
tenuto a corrispondere una somma pari ad euro 50,00 (cinquanta//00) al giorno a titolo di penale per il ritardo;
d) Tutte le spese dell'atto notarile, ivi comprese quelle tecniche, di redazione Ape e di trascrizione, nonché le eventuali imposte e tasse che si renderanno necessarie per il trasferimento della quota di proprietà del IG. alla IG.ra verranno da CP_1 Pt_1 quest'ultima sostenute in via esclusiva;
l'accordo in ordine al trasferimento dell'abitazione con le modalità sopra indicate, costituisce elemento essenziale e determinante quale strumento di composizione del contrasto insorto tra i coniugi.
TERZA IPOTESI:
e) Nel caso in cui nessuno dei coniugi ottenga il mutuo ai fini dell'acquisto della quota di proprietà dell'altro, i ricorrenti stabiliscono che l'immobile sia posto in vendita a terzi ad un prezzo non inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila//00) da dividersi in pari misura al netto dei seguenti rimborsi:
- restituzione somma quota parte eventualmente anticipata dal IG. per l'estinzione del CP_1
mutuo cointestato
- metà delle spese di manutenzione straordinaria, anche di natura condominiale eventualmente sostenute dal IG a decorrere dalla comunicazione di diniego del mutuo CP_1
chiesto dallo stesso fino alla comunicazione di diniego del mutuo chiesto dalla IG.ra Pt_1
f) In considerazione del fatto che, anche per la terza ipotesi, il IG. Controparte_1 continuera' ad abitare l'immobile in via esclusiva , quest'ultimo si impegna a corrispondere alla IG.ra una somma pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) al mese a titolo Pt_1 di contributo di indennita' di occupazione pro quota, dalla data di comunicazione di diniego del mutuo chiesto dalla fino alla data di vendita a terzi dell'immobile. Restano Pt_1
naturalmente a carico esclusivo del tutte le spese della conduzione Controparte_1 dell'immobile come previsto al punto 9, rinunciando fin d'ora il primo ad avanzare qualsiasi domanda di rimborso nei confronti della IG.ra Pt_1
12) I coniugi danno atto di aver già regolarizzato le volture della vettura Dacia Duster tg.GT/220/gs gia' targata EK129YL in favore del IG. CP_1
13) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, anche per quanto riguarda i rapporti bancari, ad eccezione del conto corrente n. 001/01973979/1 aperto presso la Banca Mediolanum che i coniugi si obbligano ad estinguere successivamente alla stipula del rogito di cui al punto 5) o di cui al punto 11 a). Al momento della estinzione del suddetto conto corrente, i coniugi provvederanno a ripartirsi l'eventuale residuo saldo in parti uguali, al netto di eventuali costi di chiusura conto. Il IG. si impegna a riversare sul suddetto conto corrente la somma CP_1
di euro 1.606,00 entro e non oltre il termine di gg 10 dal deposito del presente ricorso, a suo tempo prelevata per il pagamento di spese personali.
15) Le parti con il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso reciproco relativo a spese sostenute nell'interesse della famiglia, nessuna esclusa.
17) I coniugi si impegnano a trasferire la residenza entro gg 30 dalla data del rogito di riferimento;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) ordina la remissione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
F) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Prato nella camera di conIGlio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Bolognini, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore;
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bartolini, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione e divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 31.07.2024 e in data 30.08.2024.
Il Pubblico Ministero: visto del 28.06.2024
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di separazione Parte_1 Controparte_1
personale nonché di scioglimento del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Prato, il
20.05.2016, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Poiché dall'unione delle parti non sono nati figli, nulla deve essere disposto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulle altre questioni, come precisate nelle note scritte n sostituzione dell'udienza, l'accordo delle parti può essere omologato.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter,
c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del
16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e sposati Parte_1 Controparte_1
a Prato, il 20.05.2016 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 76 parte II serie B anno 2016;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
14) I coniugi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi, di disporre ciascuno di adeguati ed equiparabili redditi propri ai fini del rispettivo mantenimento e, pertanto, reciprocamente riconoscono che non sussistano i presupposti di legge per qualsivoglia assegno di mantenimento;
dichiarano, pertanto, di rinunciare l'un l'altro ad ogni forma di mantenimento.
16) I coniugi dichiarano fin d'ora il proprio reciproco consenso al rilascio e/ o rinnovo del passaporto.
18) I coniugi faranno separatamente fronte, ciascuno per proprio conto, alle competenze dei legali rispettivamente incaricati, i quali, con la sottoscrizione del presente accordo, espressamente rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 Legge 247/2012. 19) Gli stessi coniugi rinunciano espressamente e fin da ora a qualsiasi tipo di impugnazione del presente ricorso e dei conseguenti atti che saranno successivamente posti in essere in sua esecuzione e si impegnano, anzi, a dare interpretazione ed attuazione agli stessi patti in spirito di buona fede e con reciproca lealtà, anche come impegno morale e d'onore”;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
2) Sulla scorta di quanto stabilito ai successivi punti sub 5) e/o sub 11 b), la casa coniugale posta in Prato (PO) Via Visiana 80/B in comproprietà tra i coniugi al 50% verrà mantenuta ad abitazione esclusiva del IG. in quanto la moglie, nelle more e con il consenso del CP_1
marito, si è già trasferita presso altra abitazione;
3) La IG.ra preleverà entro e non oltre la data del rogito di vendita di cui al successivo Pt_1 punto sub 5) tutti i propri effetti personali dall'abitazione coniugale con l'espresso consenso del IG. CP_1
4) Tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili che si trovano nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva del IG. salvo quanto stabilito al successivo punto 11 a);(….) 12) I CP_1
coniugi danno atto di aver già regolarizzato le volture della vettura Dacia Duster tg.GT/220/gs gia' targata EK129YL in favore del IG. 13) I coniugi dichiarano di aver CP_1
già regolato ogni altro rapporto economico e di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, anche per quanto riguarda i rapporti bancari, ad eccezione del conto corrente n.
001/01973979/1 aperto presso la Banca Mediolanum che i coniugi si obbligano ad estinguere successivamente alla stipula del rogito di cui al punto 5) o di cui al punto 11 a). Al momento della estinzione del suddetto conto corrente, i coniugi provvederanno a ripartirsi l'eventuale residuo saldo in parti uguali, al netto di eventuali costi di chiusura conto. Il IG. si CP_1
impegna a riversare sul suddetto conto corrente la somma di euro 1.606,00 entro e non oltre il termine di gg 10 dal deposito del presente ricorso, a suo tempo prelevata per il pagamento di spese personali.
5) I coniugi a totale definizione dei loro rapporti patrimoniali convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 c.c., quanto segue: PRIMA IPOTESI IN TESI: la IG.ra promette di cedere al IG. che promette di acquistare, la quota di proprietà Pt_1 CP_1 pari a ½ dell'intero immobiliare (descritto al punto 4 della premessa) al prezzo di euro
75.000,00 (settantacinquemila //00 euro) che verrà corrisposto alla stipula del rogito notarile di trasferimento. Detto prezzo verrà pagato tramite retratto di mutuo richiesto dal coniuge acquirente , al netto della decurtazione della quota somma anticipata dal marito per CP_1
l'estinzione del residuo mutuo cointestato, come previsto al successivo punto sub 8). Il rogito notarile dinanzi al Notaio di fiducia del IG. dovrà essere effettuato entro tre mesi CP_1 dalla comunicazione della sentenza di separazione. Trascorso inutilmente tale termine, le parti stabiliscono che il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma pari ad euro CP_1 Pt_1
50,00 (cinquanta/00) al giorno a titolo di indennità di occupazione dell'immobile pro quota, fino alla data del rogito;
6) Le parti concordano che il trasferimento degli immobili oggetto del presente accordo avverrà a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in materia di separazione e divorzio;
7) Le parti stabiliscono concordemente che il IG. continuerà ad abitare presso la casa CP_1
familiare fino alla data del rogito (di cui al punto 5) e che, di conseguenza, sosterrà in via esclusiva tutte le spese relative alla conduzione come previsto nel successivo punto 9).
8) In considerazione del fatto che il IG. continuerà ad abitare in via esclusiva la casa CP_1
familiare, lo stesso si obbliga al pagamento integrale delle rate del cointestato mutuo fino alla estinzione, nei termini sopra detti, rinunciando a chiederne il rimborso, seppur pro quota, alla IG.ra . I coniugi convengono di estinguere il mutuo contratto con la Parte_1
pagando il residuo debito entro trenta giorni dal deposito del Controparte_2
presente ricorso ed il IG. allo scopo, si obbliga a pagare alla Banca mutuante anche CP_1
la somma di spettanza della IG.ra (50% del residuo mutuo), che verrà decurtata dal Pt_1
prezzo di acquisto (pari ad euro 75.000,00) in sede di rogito.
9) Il IG. si obbliga a sostenere in via esclusiva le spese delle utenze dell'abitazione CP_1 familiare, dell'assicurazione della casa, gli oneri condominiali nonché tutte le spese afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie a decorrere dalla data del 16.04.2023 fino alla data del rogito notarile, rinunciando fin d'ora ad avanzare qualsiasi domanda di rimborso nei confronti della IG.ra Pt_1
10) Tutte le spese dell'atto notarile, ivi comprese quelle tecniche, di redazione Ape e di trascrizione, nonché le eventuali imposte e tasse necessarie per il trasferimento della quota di proprietà saranno sostenute dall'acquirente in via esclusiva;
l'accordo in ordine al trasferimento dell'abitazione con le modalità sopra indicate, costituisce elemento essenziale e determinante quale strumento di composizione del contrasto insorto tra i coniugi. La IGnora
con il consenso del IG. dichiara di volersi riservare la quota parte a lei Pt_1 CP_1
spettante del beneficio della detrazione fiscale previsto per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ove ed in quanto ricorrano nel caso di specie tutte le condizioni di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
11) Le parti danno atto che l'accordo di trasferimento immobiliare di cui alla condizione sub
5) è sottoposto alla condizione risolutiva della concessione del mutuo in favore del IG.
le parti stabiliscono fin d'ora che, in caso di diniego, sempre a totale definizione dei CP_1
rapporti patrimoniali tra coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 c.c.:
SECONDA IPOTESI:
a) il IG. promette di cedere alla IG.ra che promette di acquistare, la CP_1 Parte_1 propria quota di comproprietà pari a ½ dell'intero immobiliare (meglio descritto al punto 4 della premessa) al prezzo di euro 75.000,00 (settantacinque //00 euro) che verrà corrisposto alla stipula del rogito notarile di trasferimento.
Detto prezzo verrà pagato tramite retratto di mutuo richiesto dal coniuge acquirente Pt_1
oltre ed unitamente alla somma anticipata dal marito, quale quota parte afferente la
[...]
(50%), per l'estinzione anticipata del residuo mutuo cointestato. Pt_1
In tale ipotesi, il IG. col consenso della moglie, dichiara di volersi riservare la quota CP_1
parte a lui spettante del beneficio della detrazione fiscale previsto per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ove ed in quanto ricorrano nel caso di specie tutte le condizioni di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
Il rogito notarile dinanzi al Notaio di fiducia dalla IG.ra dovrà essere effettuato entro e Pt_1
non oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione della mancata erogazione del mutuo al IG. che quest'ultimo si impegna a comunicare alla CP_1 Pt_1
In tale ipotesi, le parti stabiliscono che tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili che si trovano nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva della IG.ra Pt_1
b) Le parti stabiliscono che il IG. continuerà ad abitare presso la casa Controparte_1
familiare fino alla data del rogito di acquisto della quota di comproprietà da parte della moglie, sostenendo in via esclusiva tutte le spese relative alla conduzione ovvero le spese di utenza, di assicurazione della casa, gli oneri condominiali e tutte le spese afferenti la manutenzione ordinaria dal 16.04.2023 fino al rogito di acquisto in favore della IG.ra Pt_1 rinunciando ad ogni domanda di rimborso nei di lei confronti. In considerazione di cio', lo stesso si obbliga al pagamento integrale delle rate del mutuo in essere con la CP_1 CP_2
di che matureranno dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino
[...] CP_2
alla data del rogito di trasferimento, rinunciando a richiederne il rimborso, seppur pro quota, alla IG.ra . Nell'ipotesi in cui alla data del rogito notarile di trasferimento Parte_1 il IG avesse gia' provveduto ad estinguere anticipatamente il mutuo in Controparte_1 essere, quest'ultimo, stante Firmato Da: OG ON Emesso Da: NA
CA Firma Qualificata Serial#: C.F._1
l'occupazione in via esclusiva dell'immobile, si impegna a corrispondere alla IG.ra una Pt_1
somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) al mese dalla data di estinzione del mutuo fino alla data del rogito, a titolo di contributo indennita' di occupazione.
c) Le parti stabiliscono altresi' che laddove il IG. , pur regolarmente Controparte_1 convocato, non dovesse presentarsi al rogito definitivo di compravendita, lo stesso dovra' provvedere a lasciare libero l'immobile entro e non 15 giorni dalla data di convocazione;
le parti pattuiscono altresi' che il IG. in caso di ritardo nel rilascio dell'immobile, sara' CP_1
tenuto a corrispondere una somma pari ad euro 50,00 (cinquanta//00) al giorno a titolo di penale per il ritardo;
d) Tutte le spese dell'atto notarile, ivi comprese quelle tecniche, di redazione Ape e di trascrizione, nonché le eventuali imposte e tasse che si renderanno necessarie per il trasferimento della quota di proprietà del IG. alla IG.ra verranno da CP_1 Pt_1 quest'ultima sostenute in via esclusiva;
l'accordo in ordine al trasferimento dell'abitazione con le modalità sopra indicate, costituisce elemento essenziale e determinante quale strumento di composizione del contrasto insorto tra i coniugi.
TERZA IPOTESI:
e) Nel caso in cui nessuno dei coniugi ottenga il mutuo ai fini dell'acquisto della quota di proprietà dell'altro, i ricorrenti stabiliscono che l'immobile sia posto in vendita a terzi ad un prezzo non inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila//00) da dividersi in pari misura al netto dei seguenti rimborsi:
- restituzione somma quota parte eventualmente anticipata dal IG. per l'estinzione del CP_1
mutuo cointestato
- metà delle spese di manutenzione straordinaria, anche di natura condominiale eventualmente sostenute dal IG a decorrere dalla comunicazione di diniego del mutuo CP_1
chiesto dallo stesso fino alla comunicazione di diniego del mutuo chiesto dalla IG.ra Pt_1
f) In considerazione del fatto che, anche per la terza ipotesi, il IG. Controparte_1 continuera' ad abitare l'immobile in via esclusiva , quest'ultimo si impegna a corrispondere alla IG.ra una somma pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) al mese a titolo Pt_1 di contributo di indennita' di occupazione pro quota, dalla data di comunicazione di diniego del mutuo chiesto dalla fino alla data di vendita a terzi dell'immobile. Restano Pt_1
naturalmente a carico esclusivo del tutte le spese della conduzione Controparte_1 dell'immobile come previsto al punto 9, rinunciando fin d'ora il primo ad avanzare qualsiasi domanda di rimborso nei confronti della IG.ra Pt_1
12) I coniugi danno atto di aver già regolarizzato le volture della vettura Dacia Duster tg.GT/220/gs gia' targata EK129YL in favore del IG. CP_1
13) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico e di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, anche per quanto riguarda i rapporti bancari, ad eccezione del conto corrente n. 001/01973979/1 aperto presso la Banca Mediolanum che i coniugi si obbligano ad estinguere successivamente alla stipula del rogito di cui al punto 5) o di cui al punto 11 a). Al momento della estinzione del suddetto conto corrente, i coniugi provvederanno a ripartirsi l'eventuale residuo saldo in parti uguali, al netto di eventuali costi di chiusura conto. Il IG. si impegna a riversare sul suddetto conto corrente la somma CP_1
di euro 1.606,00 entro e non oltre il termine di gg 10 dal deposito del presente ricorso, a suo tempo prelevata per il pagamento di spese personali.
15) Le parti con il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso reciproco relativo a spese sostenute nell'interesse della famiglia, nessuna esclusa.
17) I coniugi si impegnano a trasferire la residenza entro gg 30 dalla data del rogito di riferimento;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) ordina la remissione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
F) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Prato nella camera di conIGlio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.