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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/05/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
RG 42/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Delle Vedove e, per parte resistente, l'avv. Maddaloni.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. Parte convenuta, in particolare insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie e in ogni caso per l'accoglimento delle conclusioni. Parte ricorrente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori e in ogni caso per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice Ritenuto che la causa sia matura per la decisione e udita la discussione delle parti, pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dall'avv. Fabrizio Delle Vedove e dall'avv. Giorgia Tripoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in Controparte_1 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Bruno Bitetti, Antonella Loiacono e Raffaella Maddaloni, ed elettivamente domiciliata a Roma, Ovidio 32
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c., depositato il 5 febbraio 2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
società per cui ha lavorato come conducente di linea dal
[...]
15.07.1999, chiedendo che venga dichiarata la nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento e destituzione intimatogli con lettera del 22.06.2023 e confermata con lettera del 10.07.2023, con condanna della convenuta, in via principale, a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria, commisurata alla sua retribuzione globale di fatto e maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a tale periodo;
in subordine, a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto dichiararsi risolto il rapporto e la condanna della resistente al pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
* 2. La resistente si è costituita in giudizio contestando le allegazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande contenute nel ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
*
4. I fatti di causa. La vicenda è principiata con la lettera del 20.04.2023 con cui la società ha formulato la contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente[cfr. doc. 63 resistente]. Sul presupposto di una serie di reclami provenienti dall'utenza ed aventi ad oggetto lamentele per i forti ritardi nel servizio causati dal conducente , la società ha spiegato d'aver avviato un'attività Parte_1 di verifica, rimessa ad un'agenzia investigativa. Quest'attività, avente ad oggetto i giorni dal 6 marzo al 18 marzo 2023, avrebbe condotto ad accertare che, quotidianamente, e in molteplici occasioni nel corso del turno, avrebbe condotto il Parte_1 mezzo assegnatogli ad una velocità ridotta rispetto al limite massimo consentito, guidando, di media, 10 km/h sotto il limite e, in diverse occasioni, ben al di sotto anche di tale soglia ridotta. Dal monitoraggio sarebbe emersa la mancanza di condizioni esterne che imponessero una velocità di crociera ridotta, atteso che nelle circostanze segnalate vi sarebbe stato un traffico scorrevole e condizioni metereologiche del tutto favorevoli. La contestazione – del tutto ripetitiva e a cui si rinvia onde evitare d'appesantire il testo del presente provvedimento – contiene un dettaglio specifico degli orari e dei luoghi entro cui si sarebbe consumata la condotta contestata, specificata con riferimento alla velocità del mezzo e al limite previsto nel tratto stradale d'interesse. Per ciascun turno preso in considerazione, la contestazione contiene la specificazione del ritardo maturato, tratto dal “modulo segnalazione ritardi” compilato dallo stesso conducente alla fine della corsa. Infine, la lettera ha assegnato all'interessato il termine di 5 giorni per formulare le difese e ne ha disposto la sospensione cautelativa dal servizio.
4.1. Con lettera del 24.04.2023, ha chiesto disporsi la sua Parte_1 audizione orale con assistenza d'un sindacalista e di accedere agli atti del procedimento. In occasione dell'audizione, tenutasi il successivo 10.05.2023, la società preciò che erano in corso approfondimenti utili a verificare l'accoglibilità della richiesta d'accesso. Dopo avervi dato parzialmente seguito, il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni scritte il 31.05.2023, sostenendo che dalla lettera di contestazione, additata come tardiva, non fosse dato comprendere la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati. In quel contesto, censurò la legittimità del controllo sull'adempimento dell'obbligazione messo in atto dal versante datoriale e, in ogni caso, la mancanza di indicazioni in ordine agli strumenti impiegati per verificare la velocità del mezzo guidato [cfr. doc. 11 ricorrente].
4.2. Successivamente, e segnatamente il 21.06.2023, il direttore di esercizio della resistente ha elaborato e trasmesso all'organo interno competente la relazione di cui all'art. 53, r.d. 148 del 1931 [cfr. doc. 64 resistente].
4.3. Di seguito, il direttore generale, preso atto delle giustificazioni formulate da , ha elaborato la lettera di opinamento di Parte_1 destituzione datata 22.06.2023 [cfr. doc. 12 ricorrente]. Al suo interno sono ribadite le considerazioni di cui alla contestazione e viene sostenuto che i fatti ivi indicati, denotando un accumulo quotidiano e reiterato di ritardi, evidenzierebbero una condotta dolosa del lavoratore, tesa a danneggiare tanto la regolarità del servizio, l'immagine e il buon nome dell'azienda, quanto a conseguire un indebito vantaggio economico rappresentato dagli indennizzi goduti per ciascun giorno di ritardo. La società ha spiegato d'essere giunta a tale valutazione considerando che, negli ultimi 12 mesi, il lavoratore aveva maturato ritardi in ciascuna giornata lavorativa. Del resto, le sue giustificazioni non erano state in grado di fornire spiegazioni alternative alla sua condotta. È stato infine concesso un nuovo termine di 5 giorni per ulteriori giustificazioni.
4.4. le ha formulate con lettera data 27.06.2023, nella Parte_1 quale ha ribadito le difese già profuse in precedenza, l'esiguità della riduzione della velocità rispetto ai limiti e la natura calunniosa delle accuse rivoltegli. Ha inoltre sottolineato che i ritardi sarebbero imputabili alla cronica inconciliabilità degli orari programmati rispetto agli effettivi tempi di percorrenza, ciò che il lavoratore avrebbe segnalato al datore di lavoro fin da giugno 2019 [cfr. doc. 13 ricorrente].
4.5. Inutili anche queste giustificazioni, la società ha confermato l'opinamento di destituzione con lettera del 10.07.2023. 4.6. Dopo una serie di ulteriori scambi fra le parti, e dopo che ha rinunciato al ricorso al Consiglio di disciplina, la Parte_1 destituzione è divenuta definita con provvedimento del 05.12.2023.
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5. Le posizioni delle parti.
5.1 Con il ricorso introduttivo, ha sostenuto che il Parte_1 provvedimento impugnato sia viziato per violazione del procedimento previsto dal r.d. 148 del 1931 e perché, in ogni caso, il fatto posto alla base del licenziamento sarebbe insussistente. Sul primo versante, ha dedotto che la lettera di contestazione del 20.04.2023 non conterrebbe l'effettiva contestazione dei fatti successivamente posti alla base del recesso. In particolare, dopo che in quella lettera erano stati segnalati solo episodi in cui il conducente avrebbe guidato con una lentezza non necessitata, la successiva lettera d'opinamento avrebbe indicato, per la prima volta, la natura dolosa dei fatti contestati e gli scopi cui questa avrebbe teso. Sempre sul piano procedimentale, il lavoratore ha inoltre sostenuto che il procedimento sarebbe viziato per mancanza della relazione di cui all'art. 53, r.d. n. 148 del 1931. Infine, ha dedotto la violazione dell'accordo sindacale del 2008 in base al quale, in caso di contestazioni per fatti evidenziati dal sistema AVM in uso per i mezzi aziendali, la società sarebbe tenuta a procedere entro 20 giorni dal fatto medesimo, ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto. Dal versante sostanziale, ha in primo luogo dedotto Parte_1
l'insussistenza del fatto materiale posto alla base della destituzione. In questo senso, ha sostenuto che la relazione investigativa da cui la società ha preso lo spunto per la sua iniziativa disciplinare non darebbe conto degli strumenti impiegati per verificare la velocità di crociera del mezzo, con ciò esponendo dati indimostrati. La stessa relazione, inoltre, valorizzerebbe solo le circostanze in cui egli avrebbe guidato più lentamente, circostanze che nella maggior parte dei casi, peraltro, l'avrebbero visto guidare con uno scarto di 5/10 km/h al di sotto del limite per il tratto stradale. La relazione tralascerebbe del resto le occasioni in cui egli ha tenuto una velocità corrispondente al limite massimo consentito e non terrebbe conto che il conducente dell'autobus, ai sensi dell'art. 141 c.d.s., deve condurre il mezzo ad una velocità congrua rispetto a ogni evenienza che può emergere nel corso del viaggio, dovendosi curare d'aspetti ulteriori rispetto alle sole condizioni atmosferiche. In sostanza, la condotta di guida rilevata sarebbe congrua e diligente, laddove la stessa relazione fa emergere che molteplici ritardi sarebbero maturati a prescindere dalla velocità tenuta da . Parte_1
Quanto all'insussistenza giuridica, ha sostenuto la totale Parte_1 mancanza di dolo. Ne sarebbe prova il fatto che i ritardi in questione sarebbero stato segnalati apertamente dallo stesso ricorrente fin dal 2019, in quanto imputabili all'inadeguatezza della programmazione oraria fissata dalla società.
5.2. La società, da parte sua, ha sostenuto che la contestazione del 20.04.2023 sarebbe tempestiva e completa, ponendo l'interessato nella condizione di formulare ogni opportuna difesa. Quanto all'asserita mancanza della relazione di cui all'53, r.d. n. 148 del 1931, la sua elaborazione, supportata dal deposito in allegato alla memoria difensiva, smentirebbe la deduzione del ricorrente. Nel merito, ha difeso il suo operato. Oltre a rappresentare l'inspiegabile lentezza del ricorrente nella conduzione del mezzo, la società ha posto in luce che la condotta di nei giorni dal 6 Parte_1 marzo al 18 marzo 2023 sarebbe senz'altro dolosa. In particolare, egli, Organ rappresentante sindacale di dal 2021, avrebbe agito conducendo una solitaria battaglia sindacale atta a contestare la programmazione oraria e le retribuzioni previste per i conducenti. Allo scopo, avrebbe artatamente creato ritardi, a discapito dell'utenza e dell'azienda, con correlativo ingiusto profitto legato alla percezione della retribuzione per lavoro straordinario. A conferma di ciò militerebbe il fatto che egli è stato l'unico conducente a segnalare ritardi sistematici e l'unico a giustificarli nel relativo modulo con spiegazione standard, sempre identica e mai riconducibile a specifiche vicende occorse lungo il tragitto. Del resto, i suoi ritardi quotidiani avrebbero riguardato un periodo assai più lungo rispetto a quello oggetto d'esame disciplinare, abbracciando un arco di tempo di quattro anni. La sistematicità, espressiva del disegno doloso, sarebbe del resto confermata dagli stessi moduli AVM depositati dal ricorrente, dai quali si evincerebbe che, nei giorni dal 6 marzo al 18 marzo 2023, egli avrebbe più volte, ed inspiegabilmente, eseguito soste alla fermata dall'autobus per un tempo prolungato, pur in mancanza di passeggeri in uscita o in salita.
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6. I vizi procedimentali. Va premesso che alla presente fattispecie si applica la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931, corpus normativo dedicato alla «Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione». Il relativo art. 53, dedicato al procedimento disciplinare, detta una disciplina tuttora vigente. Con orientamento consolidato, la Corte di cassazione ha ormai chiarito che «in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla l. n. 300 del 1970, sicché il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica» [Cass., n. 6765/2023]. Questa disposizione prevede che: «In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso». Si tratta d'un sistema articolato per cui il procedimento viene intrapreso con una contestazione, rispetto alla quale il lavoratore ha diritto di giustificarsi. Dopo questi due atti, e al lume di essi, viene elaborata una relazione, con la quale viene formulata una valutazione della vicenda. All'esito è previsto l'opinamento sulla punizione da infliggere. Il lavoratore ha diritto di reagire a tale atto, presentando nuove giustificazioni.
6.1. Ciò posto, la censura del ricorrente per cui il procedimento sarebbe viziato per la mancanza della relazione prevista dalla disposizione testé riportata è plasticamente infondata. Essa è stata elaborata ed è stata depositata telematicamente dalla società [cfr. doc. 62 resistente]. In proposito vale solo la pena precisare che la disposizione in esame non prevede che la relazione, e i suoi allegati, siano trasmessi al lavoratore.
6.2. Anche le deduzioni in ordine ai presunti vizi della contestazione non colgono nel segno.
6.2.1. In quest'ottica, va sgombrato il campo da dubbi in ordine alla tempestività dell'iniziativa. La presunta violazione dell'accordo collettivo del 27.11.2008, secondo cui la contestazione disciplinare deve avvenire entro venti giorni dall'accertamento dei fatti, non sussiste perché l'accordo in questione, dedicato all'utilizzo del sistema AVM e teso a coordinarne l'impiego con la disciplina di cui all'art. 4 St. lav., vigente ratione temporis, stabilisce quel termine avendo riguardo ai casi in cui il fatto contestato venga accertato anche mediante il conforto offerto da quel sistema. Nella specie, tuttavia, la società non s'è avvalsa di quel sistema per accertare e contestare i fatti, avendo proceduto sulla base d'una relazione elaborata da un'agenzia investigativa cui ha conferito l'incarico dopo l'emersione di sospetti derivanti da taluni reclami ricevuti dall'utenza. Ne deriva che l'apprezzamento della tempestività della contestazione va traguardato sulla base dell'orientamento generale secondo cui l'immediatezza della contestazione integra un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa né frustrare il suo legittimo affidamento, legato al tempo trascorso, che una data condotta non sarà punita [cfr., tra le altre, Cass., n. 281/2016 e Cass. n. 21260/2017]. La caratteristica in parola è espressione del generale canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro. Essa ha carattere relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti [cfr., da ultimo, Cass., n. 7712/2023]. Nel caso di specie, non ricorre alcun elemento da cui evincere che l'operato datoriale sia difforme dal principio testé illustrato. Nella sua memoria, la società ha dedotto d'aver scoperto il fatto a seguito della ricezione della relazione investigativa, avvenuta il 23.03.2023. Data la corposità del materiale e la molteplicità di episodi, è da ritenere che la successiva contestazione del 20.04.2023 sia intervenuta in un termine senz'altro congruo. Infine, la circostanza che i fatti accertati abbiano condotto all'apprezzamento di un modus procedendi di protrattosi per Parte_1 molto tempo, non depone nel senso che, in ragione del tempo trascorso, egli possa aver confidato nella volontà datoriale di soprassedere dall'esercizio del potere disciplinare. Infatti, solo l'accertamento avvenuto nel marzo 2023 ha connotato in termini di illiceità il comportamento del dipendente, sicché il tempo trascorso tra l'inizio della condotta e la sua censura è dipeso non già dalla tolleranza, ma dall'inconsapevolezza datoriale, logicamente inidonea ad ingenerare l'affidamento del lavoratore nella sua impunità.
6.2.2. Diversamente da quanto opinato dal lavoratore, la contestazione del 20.04.2023 è inoltre puntuale e specifica. Il successivo opinamento non integra un'indebita modifica dei fatti contestati. Con considerazioni senz'altro rilevanti anche rispetto alla contestazione di cui all'art. 53 cit., la Cassazione ha chiarito che «la contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, legge n. 300 del 1970, è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio, così da garantire un'adeguata difesa dell'incolpato; l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda, quindi, solo gli elementi di fatto e non già la qualificazione dei medesimi, attività valutativa che appartiene in via esclusiva al giudice» [Cass., n. 16190/2002]. Del resto, «il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione» [Cass., n. 8293/2019]. La stessa Suprema Corte ha precisato che «nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa» [Cass., n. 6889/2018]. La genericità della contestazione va quindi vagliata alla luce del pregiudizio subito dal lavoratore nella fase extragiudiziale. In tal guisa, si può verificare che i fatti indicati nella contestazione del 20.04.2023 sono gli stessi posti alla base del successivo opinamento e, quindi, della destituzione. Essi attengono alla condotta di guida del ricorrente, inadeguata per difetto rispetto ai limiti di velocità di volta in volta rilevanti. Sulla minuziosa indicazione di luoghi, orari, giornate, velocità riscontrate e velocità consentite, s'è già scritto. Ciò che l'opinamento illustra, in aggiunta alla contestazione, è solo l'apprezzamento giuridico – rectius, la qualificazione e sussunzione dei fatti entro il pertinente illecito disciplinare – ciò che non vale a mutare i contorni della vicenda o ad arricchirla indebitamente, ma solo ad evidenziarne le conseguenze giuridiche. Operazione che, come sopra riportato, è senz'altro consentita. Del resto, proprio apprezzando le facoltà difensive accordate a
, può escludersi che egli abbia patito un pregiudizio dal Parte_1 modus procedendi datoriale. Ricevuta la contestazione, egli avrebbe senz'altro potuto procedere, come ha fatto, a fornire spiegazioni per la propria condotta di guida e a offrire la propria visione rispetto ai fatti contestati. Successivamente, quando ha ricevuto l'opinamento, nel quale i fatti contestati sono stati interpretati anche alla luce della complessiva condotta del dipendente nel corso del tempo, egli ha avuto nuove e ulteriori chance di difendersi, in linea con la procedura applicabile al rapporto. Non è dato perciò riscontrare alcun vulnus alle garanzie difensive di cui possa fondatamente dolersi, specie se si considera che il Parte_1 procedimento de quo, di carattere bifasico, prevede una prima contestazione dei fatti, con correlate difese, e un successivo opinamento, destinato ad ospitare le conseguenze giuridiche dell'illecito e a cui fanno seguito nuove giustificazioni. In questo senso, è per un verso fisiologico che l'opinamento ospiti considerazioni giuridiche inedite, mentre, per altro verso, il sistema, offrendo all'interessato due spazi difensivi temporalmente distinti, gli garantisce la facoltà di formulare difese, giustificazioni ed osservazioni ad ampio (integrale) spettro rispetto alla vicenda. Per inciso, onde dissipare dubbi adombrati dal ricorrente in merito alla mancata conoscenza della relazione investigativa nel corso dell'iter disciplinare, va ricordato che, secondo la Cassazione, «l'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine» [Cass., 27093/2018]. È una considerazione senz'altro rilevante anche rispetto al procedimento di cui all'art. 53 e dalla quale deriva l'osservazione per cui, nella specie, il ricorrente, mediante la contestazione, ha avuto a disposizione gli stessi dati offerti dalla relazione. Del resto, una volta che ha preso conoscenza della relazione investigativa, non ha segnalato alcun profilo che, se conosciuto in precedenza, l'avrebbe condotto a spendere difese inedite.
6.3. Quanto complessivamente illustrato conduce a respingere le doglianze relative alla conduzione del procedimento disciplinare esitato nell'atto impugnato.
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7. La rilevanza disciplinare della condotta. La società ha ritenuto che la condotta di integri l'illecito Parte_1 di cui all'art. 45, n. 2, che punisce con la destituzione «chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio», nonché quella di cui al n. 8, che prevede la medesima sanzione per «chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio». Ciò perché, , approfittando del ruolo di conducente, Parte_1 avrebbe creato dolosi ritardi, utili a cagionare un danno all'immagine dell'azienda, espresso dai reclami degli utenti, e atti a procurarsi un vantaggio economico indebito, rappresentato dagli importi spettanti in considerazione del tempo di lavoro oltre l'orario del turno e documentato dai moduli compilati dallo stesso . Parte_1
7.1. La relazione investigativa, documento da cui la società ha tratto lo spunto per la contestazione disciplinare, attiene ai giorni di lavoro dal 6 marzo al 18 marzo 2023, pari nel complesso a n. 12 giornate lavorative. Il documento, analitico e puntuale, evidenzia in modo oggettivo la condotta del conducente, segnalando la velocità del mezzo e il limite consentito, tanto nei casi in cui la prima sia inferiore al secondo, tanto nei casi in cui il limite è rispettato, quanto nei casi in cui esso è superato. Vengono altresì specificate le condizioni di guida, segnalando sia la mancanza d'ostacoli ad una guida più spedita, sia oggettive cause di rallentamento incontrate. Numericamente, gli episodi relativi a ciascuna giornata sono variabili. Ciò che tuttavia emerge è una tendenza di a Parte_1 guidare ad una velocità ridotta;
la maggior parte degli episodi segnalati, infatti, l'ha visto procedere intorno ad una velocità di 10km/h in meno del limite (ad es. a 40km/h con limite di 50km/h). Ricorrono anche molte occasioni in cui il conducente ha ridotto, senza apparentemente motivo, l'andatura, procedendo con una velocità di 20km/h in meno rispetto a quella consentita. Alcuni esempi aiutano l'illustrazione. Rispetto al 6 marzo, la relazione recita che «dalle ore 17.41 il soggetto transitava in strada Costiera a Trieste (TS) ad una velocità di circa 53 km/h in tratti in cui il limite imposto era di 80 km/h (video 887) e man mano che si avvicinava al centro cittadino diminuiva la velocità in relazione all'aumentare del traffico. Alle ore (orario previsto 17.48) 17.56 il soggetto giungeva in autostazione a Trieste (TS). Alle ore 18.08 il soggetto in uscita dalla città di Trieste (TS) transitava in viale Miramare a una velocità compresa tra i 29 e i 32 km/h causando un rallentamento del traffico». Il giorno successivo, «alle ore 06.51 il soggetto percorreva una strada extraurbana nel comune di Cervignano del Friuli (UD) a una velocità di 39-40 km/h in un tratto in cui il limite di velocità previsto era di 70 km/h (vedi video 936) e poco dopo aumentava la velocità di percorrenza arrivando ai 50 km/h». Sempre il 7 marzo, «alle ore (orario previsto 09.50) 09.56 il soggetto partiva dall'autostazione e percorreva la SR352
- Strada Mosconi ad una velocità compresa tra i 66 e i 74 km/h nonostante il limite di velocità fosse fissato in 90 km/h e in assenza di qualsiasi impedimento che non consentisse di aumentare la velocità di percorrenza». L'8 marzo «il soggetto ripartiva, percorreva via Gorizia a Cervignano del Friuli (UD) a una velocità media di 30 km/h in un tratto in cui il limite consentito era di 50 km/h (video 0016) e a circa 50 km/h in un tratto in cui il limite consentito era di 70 km/h». Poi «alle ore 07.39 il soggetto transitava sulla SP351 a Villesse (GO) in direzione Gradisca d'Isonzo (GO) a una velocità di circa 70 km/h in un tratto stradale in cui il limite indicato dalla cartellonistica stradale era di 90 km/h (video 38) e alle ore (orario previsto 07.33) 07.43 effettuava una fermata in viale Trieste a Gradisca d'Isonzo (GO)». Nel corso di questa giornata, vi saranno altri 4 episodi analoghi, che per affinità non è il caso di riportare ma che esprimono lo stesso contegno. Se il 9 marzo non è contraddistinto da condotte analoghe, il 10 marzo «alle ore 06.56 il Sig. transitava sulla SR305 a Parte_1
Gradisca d'Isonzo (GO) in direzione Udine (UD) a una velocità di circa 66 km/h con un limite di 90 km/h…Alle ore 07.19 il soggetto transitava in via Nazionale a Manzinello (UD) a circa 72 km/h con un limite di 90 km/h, il cielo si presentava leggermente coperto, il traffico regolare e davanti alla corriera non erano presenti mezzi o cantieri stradali che influenzassero la circolazione su strada». Altri due episodi sono accertati per l'11 marzo. Uno di essi ha visto
, in un tratto con limite di 30 km/h, procedere addirittura a Parte_1 passo d'uomo. Vi saranno altri episodi il 16 ed il 18 marzo. A questi, ovviamente, vanno aggiunti i “rallentamenti minori”, contenuti entro il 10/15 km/h sotto il limite, frequentissimi. Al contempo, non deve tacersi che spesso ha condotto il Parte_1 mezzo ad una velocità corrispondente al limite previsto e che, in almeno 5 casi (08.03, 17.03 per due volte e 18.03 per due volte) ha oltrepassato il limite di velocità. Nel complesso, può senz'altro dirsi che abbia guidato Parte_1 assai lentamente, ciò che non giova al servizio. In parallelo, deve anche constatarsi che, in diverse occasioni, egli ha accumulato ritardi pur procedendo ad una velocità “corretta”, ciò che è avvenuto nel periodo iniziato alle 6.55 del 07.03, alle 9.30 del 10.03, alle 11.52 dell'11 marzo, alle 5.45 del 14.03 e alle 11.40 del 17.03. Inoltre, effettivamente, è rimasta ignota la modalità di rilevazione della velocità, considerando che la società sul punto non ha fornito precisazioni e non ha formulato istanze istruttorie in proposito. Se a ciò s'aggiungono le prescrizioni prudenziali cui il conducente dell'autobus deve attenersi a mente dell'art. 141 C.d.s. e la circostanza che la condotta di guida è stata tanto lenta quanto variabile, si può ritenere che, di per sé, la relazione rifletta un contegno neutro, nel senso che i ritardi non paiono imputabili solo al conducente e che la sua condotta non consenta univocamente di ascrivere un proposito doloso nella selezione della velocità di crociera.
7.2. Tuttavia, la neutralità del dato viene meno alla luce di ulteriori profili senz'altro meritevoli d'apprezzamento nella presente vicenda. A questo riguardo, è da premettere che l'esame dei fatti contestati può essere compiuto attraverso il loro esame alla luce di altri comportamenti del lavoratore, ancorché non precedentemente sanzionati e benché temporalmente distanti dai fatti posti alla base del licenziamento. In quest'ottica, infatti, la Corte di cassazione ha precisato che «il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro» [Cass., n. 1145/2011. Nei medesimi termini cfr. Cass., n. 7523/2009; Cass., n. 14453/2017; Cass., n. 8803/2020]. Ne deriva che i fatti posti alla base del recesso e qui scrutinati restano i medesimi, ossia quelli di cui alla lettera del 20.04.2024, senza che tale circostanza venga smentita dalla loro valutazione anche in base a fatti ulteriori, precedenti o successivi al recesso. Procedendo in tal senso, sussistono elementi univoci che smentiscono l'ipotesi per cui la condotta di guida di sia stata Parte_1 legata a fattori contingenti e che i suoi frequenti rallentamenti non sia stati voluti dal conducente al fine di commettere un illecito. Anzi, gli elementi suggeriti dalla società depongono nel senso che egli ha intenzionalmente tenuto una condotta di guida funzionale a propri scopi personali, e segnatamente quelli di trarre un ingiusto profitto retributivo e sostenere la propria “battaglia” sindacale nei confronti degli orari programmati.
7.2.1. In quest'ottica, se effettivamente la velocità di crociera fosse stata necessitata e se i conseguenti ritardi fossero stati un'ineluttabile conseguenza dell'inadeguatezza della programmazione, anche gli altri colleghi conducenti avrebbero dovuto segnalare con le medesime cadenze la conclusione del turno oltre l'orario prefissato, curandosi di redigere i moduli relativi a valle del servizio. Ciò, tuttavia, non è avvenuto. È documentale [cfr. doc. 68 resistente] che, rispetto alla corsa 4648 eseguita da il 06.03, il 07.03 e l'08.03, per cui egli ha Parte_1 segnalato quotidianamente ritardi e ottenuto le conseguenti maggiorazioni retributive, i suoi colleghi, nel successivo periodo dal 20.04.2023 al 01.04.2024, hanno globalmente segnalato solo 9 ritardi. Dunque, tre segnalazioni in tre giorni per il solo , nove Parte_1 segnalazioni in un anno per tutti i suoi colleghi. Un'analoga sproporzione ha riguardato anche la corsa 4643 del 09.03, 10.03, 11.03, 13.03, 14.03 e 15.03. A fronte delle segnalazioni quotidiane di , nel successivo periodo dal 20.04.2023 al Parte_1
01.04.2024 i suoi colleghi hanno complessivamente compiuto solo 4 segnalazioni. Lo stesso è a dirsi per la corsa 4644 del 16.03, 17.03 e 18.03: alle segnalazioni quotidiane per si contrappongono solo 4 Parte_1 segnalazioni, nell'anno successivo, provenienti da tutti i suoi colleghi. In ordine a questa tangibile e sospetta sproporzione, non Parte_1 ha formulato alcuna osservazione o contestazione. Il buon senso rende difficile credere che i ritardi possano trovare giustificazione in base a circostanze sfortunate e contingenti verificatesi, per puro caso, sempre e solo quando è stato alla Parte_1 guida.
7.2.2. D'altra parte, a deporre in senso contrario a quest'illogica ricostruzione è anche il confronto tra i moduli di segnalazione dei ritardi compilati dal ricorrente e quelli degli altri conducenti. Nei mesi di giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre 2022, nonché nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, ha compilato il Parte_1 modulo, segnalando un ritardo, per un numero di giorni superiore alla metà di ogni mese, raggiungendo una cadenza pressocché quotidiana. Il tutto, peraltro, avvalendosi di una motivazione sempre uguale - standardizzata - del seguente tenore “causa le schede turno nelle quali sono indicati gli orari degli itinerari (linee) e dei trasferimenti a vuoto datati e non conformi ai reali tempi di percorrenza, i quali non corrispondono con quelli retribuiti e nemmeno con quelli previsti sulle schede turno. Inoltre dovendo rispettare scrupolosamente le norme previste dal Codice della Strada, risulta impossibile rispettare gli orari prestabiliti sopratutto in virtù del traffico quotidiano” [cfr. docc. da 12 a 20 resistente]. Trattasi di motivazione priva di elementi concreti atti a spiegare il ritardo, imputato, con plastico tono rivendicativo, alla disorganizzazione aziendale. All'opposto, i moduli degli altri colleghi – salvo quelli di e Per_1
ugualmente ripetitivi e “polemici” - sono più credibilmente Persona_2 motivati con riferimento alle situazioni più disparate, come è logico che sia visto che, secondo la comune esperienza, la viabilità è quotidianamente influenzata da fattori sempre diversi e irripetibili, se non a livello macrofenomenico [cfr. docc. da 22 a 29 resistente]. 7.2.3. È poi dirimente, in senso confermativo rispetto alla tesi per cui avrebbe volontariamente rallentato il servizio, quanto Parte_1 emerge dai tracciati AVM depositati dallo stesso ricorrente [cfr. docc. da 34 a 45 ricorrente]. Si tratta di stampe che consentono di ricostruire le soste eseguite dal mezzo durante il turno, la durata di ciascuna sosta, l'apertura e chiusura delle porte durante la stessa sosta e il numero di passeggeri saliti e scesi in occasione di ognuna di esse. In particolare, nell'ultima colonna a destra, è indicata la durata della sosta e la lettera A o C, utile a contrassegnare l'apertura o la chiusura delle porte. Ebbene, risulta che , benché fosse arrivato già in ritardo Parte_1 alla fermata, si sia fermato, con le porte aperte, senza che alcun passeggero salisse o scendesse dal mezzo, e per un tempo dai 15 secondi in su (fino a picchi di oltre un minuto), per ben 11 volte il 06.03, per 8 volte il 07.03, per 21 volte l'08.03, per 3 volte il 09.03, per 5 volte il 10.03, per 16 volte l'11.03, per 8 volte il 13.03, per 5 volte il 14.03, per 6 volte il 15.03, per 5 volte il 16.03 e per 7 volte sia il 17.03 che il 18.03.. Trattasi di comportamento inspiegabile. Non si comprende davvero perché il mezzo, già in ritardo, dovrebbe fermarsi, con le porte aperte, senza alcuna esigenza e per un tempo consistente. D'altra parte,
non ha fornito alcuna spiegazione utile a dissipare i sinistri Parte_1 dubbi sollecitati da questa circostanza.
7.3. In questo quadro complessivo, il dato non autonomamente decisivo emergente dalla relazione assume una connotazione diversa, tale da suggerire che effettivamente abbia tenuto una Parte_1 condotta di guida prodromica alla maturazione dei ritardi. Se è vero che non è chiaro il metodo di misurazione impiegato per attestare la sua velocità, è altrettanto vero che l'andatura segnalata è coerente coi ritardi da egli maturati e segnalati. Il fatto che egli abbia proceduto con volontaria lentezza è confermato dall'ulteriore, strumentale ed inutile sosta prolungata appena segnalata. Che egli abbia maturato ritardi evitabili è poi suggerito dal raffronto numerico tra i suoi ritardi e quelli dei colleghi.
7.4. Del resto, gli stessi reclami suggeriscono che i ritardi siano causati proprio da , non verificandosi, quanto meno con la Parte_1 stessa consistenza e ripetitività, con gli altri autisti. Lo si evince dal reclamo del 22.12.2022, in cui è segnalato che “i pendolari che utilizzano la corsa ogni mattina per andare a lavorare vogliono segnalare che, in presenza dell'autista odierno, la corsa arriva sempre in ritardo” [cfr. doc. 56 società]. Analogamente, il reclamo del 20.12.2022 precisa che “per l'ennesima volta, mio figlio, che è studente, arriva in ritardo a scuola, poiché il pullman invece di arrivare in stazione a Udine alle 7.30, arriva alle 7.45/7.47…l'autista che provoca il ritardo è sempre lo stesso…” [cfr. doc. 55 società]. Addirittura riferita nominalmente al ricorrente è la lamentala del 15.12.2022: “dopo innumerevoli lamentele nei confronti di
vostro autista, dopo la perdita di ore di lavoro, Parte_1 dopo che mi avete detto che avreste provveduto a fare qualcosa….ecco che oggi siamo punto e a capo…Mi state prendendo in giro dandomi ragione e poi rimettendolo negli orari più importanti?...” [cfr. doc. 53 società]. Dello stesso tenore anche il reclamo del 28.11.2022, per cui “…i miei due figli si sono ritrovati a far tardi a scuola molte volte…ce un autista che crea questi disagi….ogni volta che ce questa persona si presentano questi disagi…ho gia inviato una mail so che questa persona e stata fermata anche dai signori in giallo che ci sono in stazione ma nulla la storia nn cambia” [cfr. doc. 50 società]. Significativamente, tanto rispetto alla riconducibilità dei disagi ai soli casi di guida assegnata a , quanto rispetto ai potenziali Parte_1 pregiudizi a carico della società per il comportamento del suo dipendente, il reclamo del 15.11.2022 recita: “purtroppo sono stufa di fare reclami, ogni volta che di turno c'è la Parte_1 linea G03 è in ritardo di almeno 10 minuti, oggi abbiamo sorpassato ogni record addirittura 15 minuti di ritardo…..Ma perché un personaggio simile non lo fate fare la linea urbana? In una settimana o poco più ho già perso un'ora e mezza di paga. Se mi ricapita ho faccio causa o vado in treno…” [cfr. doc. 48 società]. A fronte di un ritardo, la segnalazione dell'08.11.2022 è lapidaria nello spiegare che i problemi sorgono solo quando è alla Parte_1 guida: “L'autista ci ha riferito che non è colpa sua, che c'era traffico e che preferiva andare piano che non rispettare i limiti dettati dal codice stradale. Il punto è che solo con il suddetto autista è successo un evento del genere” [cfr. doc. 47 società]. Ancora, il reclamo del 07.11.2022 evidenzia che “va bene una volta ma due no!! Lo stesso autista mi ha fatto arrivare in ritardo di bene 13 minuti….come sempre l'autista si è giustificato dicendo che non era colpa sua ma per arrivare ben 13 minuti in ritardo e continuare ad andare piano per strada c'è ne vuole…”. Pare dunque di comprendere che la lentezza di sia stata Parte_1 ingiustificabile e palpabile agli occhi degli stessi passeggeri, il che suggerisce che egli non abbia agito mosso dalla volontà incrollabile di non infrangere il Codice della strada, ma al puro scopo di rallentare indebitamente il trasporto. Ne è derivata un'ingiustificabile e volontaria scorretta esecuzione del servizio, determinata da una condotta che, oltre a possedere le caratteristiche sopra esposte, è stata sistematica – ossia guidata da una scientifica programmazione che ne suggerisce l'intenzionalità -, come si evince dalla cadenza fissa dei suoi ritardi e dalla loro motivazione costante, standardizzata e priva di riferimenti concreti alle difficoltà incontrate nel lavoro svolto.
7.4. La conclusione è che quindi il fatto si iscrive pienamente nella fattispecie di cui all'art. 45, n. 2, r.d. n. 148 del 1931. La disposizione si riferisce a chi si avvalga della propria condizione per procurarsi compensi o vantaggi indebiti e ha approfittato della sua Parte_1 qualità di autista per maturare di proposito dei ritardi con cui ha conseguito l'indebito pagamento di compensi ulteriori (pari, pacificamente, ad euro 4.275,26 dal 2019 fino al licenziamento). La società ha ritenuto di fondare la destituzione su ciascuno degli addebiti contestati e la corretta sussunzione della fattispecie concreta entro lo schema di cui all'art. 45, n. 2 cit., varrebbe di per sé ad assorbire ogni valutazione in ordine all'ulteriore riconduzione della condotta entro la diversa figura di cui al n. 8 della stessa disposizione.
7.5. Nondimeno, anche questa valutazione risulta fondata. La norma punisce chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio ed effettivamente , con la sua condotta, ha Parte_1 procurato un danno all'immagine dell'azienda, dimostrato dai reclami inoltrati dalla clientela relativamente a ritardi su corse che – il fatto è pacifico – avevano visto impegnato [cfr. docc. da 34 a 57 Parte_1 società]. Come visto, gli stessi reclami suggeriscono l'esasperazione dell'utenza nei confronti proprio di (vd. supra) e ha Parte_1 senz'altro determinato un pregiudizio alla società, etichettata come incapace di assicurare un servizio all'altezza delle normali esigenze dei cittadini. Non è rilevante comprendere il movente della volontà di danneggiare la società, ed è quindi solo ad colorandum che si segnala come i motivi che hanno mosso paiono effettivamente Parte_1 coincidere con quelli suggeriti dalla società. In particolare, con lettera del 04.06.2019, seguita da altre successive, indirizzò alla Parte_1 datrice di lavoro la richiesta di revisione degli orari programmati, a suo dire non conformi alla viabilità e forieri di disagi per l'utenza e di una differenza di retribuzione per i conducenti [cfr. docc. 46 ss ricorrente]. Rimaste senza esito le sue doglianze, egli pare aver ingaggiato una personalissima battaglia, condotta tuttavia non già nelle sedi entro cui far valere i difetti di programmazione, bensì sul campo, con una condotta strumentale e volta a “creare” o “aumentare indebitamente” i ritardi, con ciò non risolvendo i problemi dell'utenza (invero acuiti) ma senz'altro trovando una soluzione, per le vie di fatto ed indebitamente, alla sua “questione retributiva”. Un comportamento del tutto rilevante dal punto di vista disciplinare e, in particolare, sussumibile entro le fattispecie sopra illustrate dedicate ai casi di destituzione.
7.6. Per queste complessive ed assorbenti ragioni, il ricorso va dunque respinto.
*
8. Le spese processuali Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della mancanza di una fase istruttoria e considerando il valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio, liquidate in euro 4.524,00, oltre
[...]
15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 9 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Delle Vedove e, per parte resistente, l'avv. Maddaloni.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. Parte convenuta, in particolare insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie e in ogni caso per l'accoglimento delle conclusioni. Parte ricorrente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori e in ogni caso per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice Ritenuto che la causa sia matura per la decisione e udita la discussione delle parti, pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dall'avv. Fabrizio Delle Vedove e dall'avv. Giorgia Tripoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in Controparte_1 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Bruno Bitetti, Antonella Loiacono e Raffaella Maddaloni, ed elettivamente domiciliata a Roma, Ovidio 32
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c., depositato il 5 febbraio 2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
società per cui ha lavorato come conducente di linea dal
[...]
15.07.1999, chiedendo che venga dichiarata la nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento e destituzione intimatogli con lettera del 22.06.2023 e confermata con lettera del 10.07.2023, con condanna della convenuta, in via principale, a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria, commisurata alla sua retribuzione globale di fatto e maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi a tale periodo;
in subordine, a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto dichiararsi risolto il rapporto e la condanna della resistente al pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
* 2. La resistente si è costituita in giudizio contestando le allegazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande contenute nel ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
*
4. I fatti di causa. La vicenda è principiata con la lettera del 20.04.2023 con cui la società ha formulato la contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente[cfr. doc. 63 resistente]. Sul presupposto di una serie di reclami provenienti dall'utenza ed aventi ad oggetto lamentele per i forti ritardi nel servizio causati dal conducente , la società ha spiegato d'aver avviato un'attività Parte_1 di verifica, rimessa ad un'agenzia investigativa. Quest'attività, avente ad oggetto i giorni dal 6 marzo al 18 marzo 2023, avrebbe condotto ad accertare che, quotidianamente, e in molteplici occasioni nel corso del turno, avrebbe condotto il Parte_1 mezzo assegnatogli ad una velocità ridotta rispetto al limite massimo consentito, guidando, di media, 10 km/h sotto il limite e, in diverse occasioni, ben al di sotto anche di tale soglia ridotta. Dal monitoraggio sarebbe emersa la mancanza di condizioni esterne che imponessero una velocità di crociera ridotta, atteso che nelle circostanze segnalate vi sarebbe stato un traffico scorrevole e condizioni metereologiche del tutto favorevoli. La contestazione – del tutto ripetitiva e a cui si rinvia onde evitare d'appesantire il testo del presente provvedimento – contiene un dettaglio specifico degli orari e dei luoghi entro cui si sarebbe consumata la condotta contestata, specificata con riferimento alla velocità del mezzo e al limite previsto nel tratto stradale d'interesse. Per ciascun turno preso in considerazione, la contestazione contiene la specificazione del ritardo maturato, tratto dal “modulo segnalazione ritardi” compilato dallo stesso conducente alla fine della corsa. Infine, la lettera ha assegnato all'interessato il termine di 5 giorni per formulare le difese e ne ha disposto la sospensione cautelativa dal servizio.
4.1. Con lettera del 24.04.2023, ha chiesto disporsi la sua Parte_1 audizione orale con assistenza d'un sindacalista e di accedere agli atti del procedimento. In occasione dell'audizione, tenutasi il successivo 10.05.2023, la società preciò che erano in corso approfondimenti utili a verificare l'accoglibilità della richiesta d'accesso. Dopo avervi dato parzialmente seguito, il ricorrente ha fornito le proprie giustificazioni scritte il 31.05.2023, sostenendo che dalla lettera di contestazione, additata come tardiva, non fosse dato comprendere la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati. In quel contesto, censurò la legittimità del controllo sull'adempimento dell'obbligazione messo in atto dal versante datoriale e, in ogni caso, la mancanza di indicazioni in ordine agli strumenti impiegati per verificare la velocità del mezzo guidato [cfr. doc. 11 ricorrente].
4.2. Successivamente, e segnatamente il 21.06.2023, il direttore di esercizio della resistente ha elaborato e trasmesso all'organo interno competente la relazione di cui all'art. 53, r.d. 148 del 1931 [cfr. doc. 64 resistente].
4.3. Di seguito, il direttore generale, preso atto delle giustificazioni formulate da , ha elaborato la lettera di opinamento di Parte_1 destituzione datata 22.06.2023 [cfr. doc. 12 ricorrente]. Al suo interno sono ribadite le considerazioni di cui alla contestazione e viene sostenuto che i fatti ivi indicati, denotando un accumulo quotidiano e reiterato di ritardi, evidenzierebbero una condotta dolosa del lavoratore, tesa a danneggiare tanto la regolarità del servizio, l'immagine e il buon nome dell'azienda, quanto a conseguire un indebito vantaggio economico rappresentato dagli indennizzi goduti per ciascun giorno di ritardo. La società ha spiegato d'essere giunta a tale valutazione considerando che, negli ultimi 12 mesi, il lavoratore aveva maturato ritardi in ciascuna giornata lavorativa. Del resto, le sue giustificazioni non erano state in grado di fornire spiegazioni alternative alla sua condotta. È stato infine concesso un nuovo termine di 5 giorni per ulteriori giustificazioni.
4.4. le ha formulate con lettera data 27.06.2023, nella Parte_1 quale ha ribadito le difese già profuse in precedenza, l'esiguità della riduzione della velocità rispetto ai limiti e la natura calunniosa delle accuse rivoltegli. Ha inoltre sottolineato che i ritardi sarebbero imputabili alla cronica inconciliabilità degli orari programmati rispetto agli effettivi tempi di percorrenza, ciò che il lavoratore avrebbe segnalato al datore di lavoro fin da giugno 2019 [cfr. doc. 13 ricorrente].
4.5. Inutili anche queste giustificazioni, la società ha confermato l'opinamento di destituzione con lettera del 10.07.2023. 4.6. Dopo una serie di ulteriori scambi fra le parti, e dopo che ha rinunciato al ricorso al Consiglio di disciplina, la Parte_1 destituzione è divenuta definita con provvedimento del 05.12.2023.
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5. Le posizioni delle parti.
5.1 Con il ricorso introduttivo, ha sostenuto che il Parte_1 provvedimento impugnato sia viziato per violazione del procedimento previsto dal r.d. 148 del 1931 e perché, in ogni caso, il fatto posto alla base del licenziamento sarebbe insussistente. Sul primo versante, ha dedotto che la lettera di contestazione del 20.04.2023 non conterrebbe l'effettiva contestazione dei fatti successivamente posti alla base del recesso. In particolare, dopo che in quella lettera erano stati segnalati solo episodi in cui il conducente avrebbe guidato con una lentezza non necessitata, la successiva lettera d'opinamento avrebbe indicato, per la prima volta, la natura dolosa dei fatti contestati e gli scopi cui questa avrebbe teso. Sempre sul piano procedimentale, il lavoratore ha inoltre sostenuto che il procedimento sarebbe viziato per mancanza della relazione di cui all'art. 53, r.d. n. 148 del 1931. Infine, ha dedotto la violazione dell'accordo sindacale del 2008 in base al quale, in caso di contestazioni per fatti evidenziati dal sistema AVM in uso per i mezzi aziendali, la società sarebbe tenuta a procedere entro 20 giorni dal fatto medesimo, ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto. Dal versante sostanziale, ha in primo luogo dedotto Parte_1
l'insussistenza del fatto materiale posto alla base della destituzione. In questo senso, ha sostenuto che la relazione investigativa da cui la società ha preso lo spunto per la sua iniziativa disciplinare non darebbe conto degli strumenti impiegati per verificare la velocità di crociera del mezzo, con ciò esponendo dati indimostrati. La stessa relazione, inoltre, valorizzerebbe solo le circostanze in cui egli avrebbe guidato più lentamente, circostanze che nella maggior parte dei casi, peraltro, l'avrebbero visto guidare con uno scarto di 5/10 km/h al di sotto del limite per il tratto stradale. La relazione tralascerebbe del resto le occasioni in cui egli ha tenuto una velocità corrispondente al limite massimo consentito e non terrebbe conto che il conducente dell'autobus, ai sensi dell'art. 141 c.d.s., deve condurre il mezzo ad una velocità congrua rispetto a ogni evenienza che può emergere nel corso del viaggio, dovendosi curare d'aspetti ulteriori rispetto alle sole condizioni atmosferiche. In sostanza, la condotta di guida rilevata sarebbe congrua e diligente, laddove la stessa relazione fa emergere che molteplici ritardi sarebbero maturati a prescindere dalla velocità tenuta da . Parte_1
Quanto all'insussistenza giuridica, ha sostenuto la totale Parte_1 mancanza di dolo. Ne sarebbe prova il fatto che i ritardi in questione sarebbero stato segnalati apertamente dallo stesso ricorrente fin dal 2019, in quanto imputabili all'inadeguatezza della programmazione oraria fissata dalla società.
5.2. La società, da parte sua, ha sostenuto che la contestazione del 20.04.2023 sarebbe tempestiva e completa, ponendo l'interessato nella condizione di formulare ogni opportuna difesa. Quanto all'asserita mancanza della relazione di cui all'53, r.d. n. 148 del 1931, la sua elaborazione, supportata dal deposito in allegato alla memoria difensiva, smentirebbe la deduzione del ricorrente. Nel merito, ha difeso il suo operato. Oltre a rappresentare l'inspiegabile lentezza del ricorrente nella conduzione del mezzo, la società ha posto in luce che la condotta di nei giorni dal 6 Parte_1 marzo al 18 marzo 2023 sarebbe senz'altro dolosa. In particolare, egli, Organ rappresentante sindacale di dal 2021, avrebbe agito conducendo una solitaria battaglia sindacale atta a contestare la programmazione oraria e le retribuzioni previste per i conducenti. Allo scopo, avrebbe artatamente creato ritardi, a discapito dell'utenza e dell'azienda, con correlativo ingiusto profitto legato alla percezione della retribuzione per lavoro straordinario. A conferma di ciò militerebbe il fatto che egli è stato l'unico conducente a segnalare ritardi sistematici e l'unico a giustificarli nel relativo modulo con spiegazione standard, sempre identica e mai riconducibile a specifiche vicende occorse lungo il tragitto. Del resto, i suoi ritardi quotidiani avrebbero riguardato un periodo assai più lungo rispetto a quello oggetto d'esame disciplinare, abbracciando un arco di tempo di quattro anni. La sistematicità, espressiva del disegno doloso, sarebbe del resto confermata dagli stessi moduli AVM depositati dal ricorrente, dai quali si evincerebbe che, nei giorni dal 6 marzo al 18 marzo 2023, egli avrebbe più volte, ed inspiegabilmente, eseguito soste alla fermata dall'autobus per un tempo prolungato, pur in mancanza di passeggeri in uscita o in salita.
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6. I vizi procedimentali. Va premesso che alla presente fattispecie si applica la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931, corpus normativo dedicato alla «Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione». Il relativo art. 53, dedicato al procedimento disciplinare, detta una disciplina tuttora vigente. Con orientamento consolidato, la Corte di cassazione ha ormai chiarito che «in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla l. n. 300 del 1970, sicché il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica» [Cass., n. 6765/2023]. Questa disposizione prevede che: «In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso». Si tratta d'un sistema articolato per cui il procedimento viene intrapreso con una contestazione, rispetto alla quale il lavoratore ha diritto di giustificarsi. Dopo questi due atti, e al lume di essi, viene elaborata una relazione, con la quale viene formulata una valutazione della vicenda. All'esito è previsto l'opinamento sulla punizione da infliggere. Il lavoratore ha diritto di reagire a tale atto, presentando nuove giustificazioni.
6.1. Ciò posto, la censura del ricorrente per cui il procedimento sarebbe viziato per la mancanza della relazione prevista dalla disposizione testé riportata è plasticamente infondata. Essa è stata elaborata ed è stata depositata telematicamente dalla società [cfr. doc. 62 resistente]. In proposito vale solo la pena precisare che la disposizione in esame non prevede che la relazione, e i suoi allegati, siano trasmessi al lavoratore.
6.2. Anche le deduzioni in ordine ai presunti vizi della contestazione non colgono nel segno.
6.2.1. In quest'ottica, va sgombrato il campo da dubbi in ordine alla tempestività dell'iniziativa. La presunta violazione dell'accordo collettivo del 27.11.2008, secondo cui la contestazione disciplinare deve avvenire entro venti giorni dall'accertamento dei fatti, non sussiste perché l'accordo in questione, dedicato all'utilizzo del sistema AVM e teso a coordinarne l'impiego con la disciplina di cui all'art. 4 St. lav., vigente ratione temporis, stabilisce quel termine avendo riguardo ai casi in cui il fatto contestato venga accertato anche mediante il conforto offerto da quel sistema. Nella specie, tuttavia, la società non s'è avvalsa di quel sistema per accertare e contestare i fatti, avendo proceduto sulla base d'una relazione elaborata da un'agenzia investigativa cui ha conferito l'incarico dopo l'emersione di sospetti derivanti da taluni reclami ricevuti dall'utenza. Ne deriva che l'apprezzamento della tempestività della contestazione va traguardato sulla base dell'orientamento generale secondo cui l'immediatezza della contestazione integra un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa né frustrare il suo legittimo affidamento, legato al tempo trascorso, che una data condotta non sarà punita [cfr., tra le altre, Cass., n. 281/2016 e Cass. n. 21260/2017]. La caratteristica in parola è espressione del generale canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro. Essa ha carattere relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti [cfr., da ultimo, Cass., n. 7712/2023]. Nel caso di specie, non ricorre alcun elemento da cui evincere che l'operato datoriale sia difforme dal principio testé illustrato. Nella sua memoria, la società ha dedotto d'aver scoperto il fatto a seguito della ricezione della relazione investigativa, avvenuta il 23.03.2023. Data la corposità del materiale e la molteplicità di episodi, è da ritenere che la successiva contestazione del 20.04.2023 sia intervenuta in un termine senz'altro congruo. Infine, la circostanza che i fatti accertati abbiano condotto all'apprezzamento di un modus procedendi di protrattosi per Parte_1 molto tempo, non depone nel senso che, in ragione del tempo trascorso, egli possa aver confidato nella volontà datoriale di soprassedere dall'esercizio del potere disciplinare. Infatti, solo l'accertamento avvenuto nel marzo 2023 ha connotato in termini di illiceità il comportamento del dipendente, sicché il tempo trascorso tra l'inizio della condotta e la sua censura è dipeso non già dalla tolleranza, ma dall'inconsapevolezza datoriale, logicamente inidonea ad ingenerare l'affidamento del lavoratore nella sua impunità.
6.2.2. Diversamente da quanto opinato dal lavoratore, la contestazione del 20.04.2023 è inoltre puntuale e specifica. Il successivo opinamento non integra un'indebita modifica dei fatti contestati. Con considerazioni senz'altro rilevanti anche rispetto alla contestazione di cui all'art. 53 cit., la Cassazione ha chiarito che «la contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, legge n. 300 del 1970, è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio, così da garantire un'adeguata difesa dell'incolpato; l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda, quindi, solo gli elementi di fatto e non già la qualificazione dei medesimi, attività valutativa che appartiene in via esclusiva al giudice» [Cass., n. 16190/2002]. Del resto, «il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione» [Cass., n. 8293/2019]. La stessa Suprema Corte ha precisato che «nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa» [Cass., n. 6889/2018]. La genericità della contestazione va quindi vagliata alla luce del pregiudizio subito dal lavoratore nella fase extragiudiziale. In tal guisa, si può verificare che i fatti indicati nella contestazione del 20.04.2023 sono gli stessi posti alla base del successivo opinamento e, quindi, della destituzione. Essi attengono alla condotta di guida del ricorrente, inadeguata per difetto rispetto ai limiti di velocità di volta in volta rilevanti. Sulla minuziosa indicazione di luoghi, orari, giornate, velocità riscontrate e velocità consentite, s'è già scritto. Ciò che l'opinamento illustra, in aggiunta alla contestazione, è solo l'apprezzamento giuridico – rectius, la qualificazione e sussunzione dei fatti entro il pertinente illecito disciplinare – ciò che non vale a mutare i contorni della vicenda o ad arricchirla indebitamente, ma solo ad evidenziarne le conseguenze giuridiche. Operazione che, come sopra riportato, è senz'altro consentita. Del resto, proprio apprezzando le facoltà difensive accordate a
, può escludersi che egli abbia patito un pregiudizio dal Parte_1 modus procedendi datoriale. Ricevuta la contestazione, egli avrebbe senz'altro potuto procedere, come ha fatto, a fornire spiegazioni per la propria condotta di guida e a offrire la propria visione rispetto ai fatti contestati. Successivamente, quando ha ricevuto l'opinamento, nel quale i fatti contestati sono stati interpretati anche alla luce della complessiva condotta del dipendente nel corso del tempo, egli ha avuto nuove e ulteriori chance di difendersi, in linea con la procedura applicabile al rapporto. Non è dato perciò riscontrare alcun vulnus alle garanzie difensive di cui possa fondatamente dolersi, specie se si considera che il Parte_1 procedimento de quo, di carattere bifasico, prevede una prima contestazione dei fatti, con correlate difese, e un successivo opinamento, destinato ad ospitare le conseguenze giuridiche dell'illecito e a cui fanno seguito nuove giustificazioni. In questo senso, è per un verso fisiologico che l'opinamento ospiti considerazioni giuridiche inedite, mentre, per altro verso, il sistema, offrendo all'interessato due spazi difensivi temporalmente distinti, gli garantisce la facoltà di formulare difese, giustificazioni ed osservazioni ad ampio (integrale) spettro rispetto alla vicenda. Per inciso, onde dissipare dubbi adombrati dal ricorrente in merito alla mancata conoscenza della relazione investigativa nel corso dell'iter disciplinare, va ricordato che, secondo la Cassazione, «l'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine» [Cass., 27093/2018]. È una considerazione senz'altro rilevante anche rispetto al procedimento di cui all'art. 53 e dalla quale deriva l'osservazione per cui, nella specie, il ricorrente, mediante la contestazione, ha avuto a disposizione gli stessi dati offerti dalla relazione. Del resto, una volta che ha preso conoscenza della relazione investigativa, non ha segnalato alcun profilo che, se conosciuto in precedenza, l'avrebbe condotto a spendere difese inedite.
6.3. Quanto complessivamente illustrato conduce a respingere le doglianze relative alla conduzione del procedimento disciplinare esitato nell'atto impugnato.
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7. La rilevanza disciplinare della condotta. La società ha ritenuto che la condotta di integri l'illecito Parte_1 di cui all'art. 45, n. 2, che punisce con la destituzione «chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio», nonché quella di cui al n. 8, che prevede la medesima sanzione per «chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio». Ciò perché, , approfittando del ruolo di conducente, Parte_1 avrebbe creato dolosi ritardi, utili a cagionare un danno all'immagine dell'azienda, espresso dai reclami degli utenti, e atti a procurarsi un vantaggio economico indebito, rappresentato dagli importi spettanti in considerazione del tempo di lavoro oltre l'orario del turno e documentato dai moduli compilati dallo stesso . Parte_1
7.1. La relazione investigativa, documento da cui la società ha tratto lo spunto per la contestazione disciplinare, attiene ai giorni di lavoro dal 6 marzo al 18 marzo 2023, pari nel complesso a n. 12 giornate lavorative. Il documento, analitico e puntuale, evidenzia in modo oggettivo la condotta del conducente, segnalando la velocità del mezzo e il limite consentito, tanto nei casi in cui la prima sia inferiore al secondo, tanto nei casi in cui il limite è rispettato, quanto nei casi in cui esso è superato. Vengono altresì specificate le condizioni di guida, segnalando sia la mancanza d'ostacoli ad una guida più spedita, sia oggettive cause di rallentamento incontrate. Numericamente, gli episodi relativi a ciascuna giornata sono variabili. Ciò che tuttavia emerge è una tendenza di a Parte_1 guidare ad una velocità ridotta;
la maggior parte degli episodi segnalati, infatti, l'ha visto procedere intorno ad una velocità di 10km/h in meno del limite (ad es. a 40km/h con limite di 50km/h). Ricorrono anche molte occasioni in cui il conducente ha ridotto, senza apparentemente motivo, l'andatura, procedendo con una velocità di 20km/h in meno rispetto a quella consentita. Alcuni esempi aiutano l'illustrazione. Rispetto al 6 marzo, la relazione recita che «dalle ore 17.41 il soggetto transitava in strada Costiera a Trieste (TS) ad una velocità di circa 53 km/h in tratti in cui il limite imposto era di 80 km/h (video 887) e man mano che si avvicinava al centro cittadino diminuiva la velocità in relazione all'aumentare del traffico. Alle ore (orario previsto 17.48) 17.56 il soggetto giungeva in autostazione a Trieste (TS). Alle ore 18.08 il soggetto in uscita dalla città di Trieste (TS) transitava in viale Miramare a una velocità compresa tra i 29 e i 32 km/h causando un rallentamento del traffico». Il giorno successivo, «alle ore 06.51 il soggetto percorreva una strada extraurbana nel comune di Cervignano del Friuli (UD) a una velocità di 39-40 km/h in un tratto in cui il limite di velocità previsto era di 70 km/h (vedi video 936) e poco dopo aumentava la velocità di percorrenza arrivando ai 50 km/h». Sempre il 7 marzo, «alle ore (orario previsto 09.50) 09.56 il soggetto partiva dall'autostazione e percorreva la SR352
- Strada Mosconi ad una velocità compresa tra i 66 e i 74 km/h nonostante il limite di velocità fosse fissato in 90 km/h e in assenza di qualsiasi impedimento che non consentisse di aumentare la velocità di percorrenza». L'8 marzo «il soggetto ripartiva, percorreva via Gorizia a Cervignano del Friuli (UD) a una velocità media di 30 km/h in un tratto in cui il limite consentito era di 50 km/h (video 0016) e a circa 50 km/h in un tratto in cui il limite consentito era di 70 km/h». Poi «alle ore 07.39 il soggetto transitava sulla SP351 a Villesse (GO) in direzione Gradisca d'Isonzo (GO) a una velocità di circa 70 km/h in un tratto stradale in cui il limite indicato dalla cartellonistica stradale era di 90 km/h (video 38) e alle ore (orario previsto 07.33) 07.43 effettuava una fermata in viale Trieste a Gradisca d'Isonzo (GO)». Nel corso di questa giornata, vi saranno altri 4 episodi analoghi, che per affinità non è il caso di riportare ma che esprimono lo stesso contegno. Se il 9 marzo non è contraddistinto da condotte analoghe, il 10 marzo «alle ore 06.56 il Sig. transitava sulla SR305 a Parte_1
Gradisca d'Isonzo (GO) in direzione Udine (UD) a una velocità di circa 66 km/h con un limite di 90 km/h…Alle ore 07.19 il soggetto transitava in via Nazionale a Manzinello (UD) a circa 72 km/h con un limite di 90 km/h, il cielo si presentava leggermente coperto, il traffico regolare e davanti alla corriera non erano presenti mezzi o cantieri stradali che influenzassero la circolazione su strada». Altri due episodi sono accertati per l'11 marzo. Uno di essi ha visto
, in un tratto con limite di 30 km/h, procedere addirittura a Parte_1 passo d'uomo. Vi saranno altri episodi il 16 ed il 18 marzo. A questi, ovviamente, vanno aggiunti i “rallentamenti minori”, contenuti entro il 10/15 km/h sotto il limite, frequentissimi. Al contempo, non deve tacersi che spesso ha condotto il Parte_1 mezzo ad una velocità corrispondente al limite previsto e che, in almeno 5 casi (08.03, 17.03 per due volte e 18.03 per due volte) ha oltrepassato il limite di velocità. Nel complesso, può senz'altro dirsi che abbia guidato Parte_1 assai lentamente, ciò che non giova al servizio. In parallelo, deve anche constatarsi che, in diverse occasioni, egli ha accumulato ritardi pur procedendo ad una velocità “corretta”, ciò che è avvenuto nel periodo iniziato alle 6.55 del 07.03, alle 9.30 del 10.03, alle 11.52 dell'11 marzo, alle 5.45 del 14.03 e alle 11.40 del 17.03. Inoltre, effettivamente, è rimasta ignota la modalità di rilevazione della velocità, considerando che la società sul punto non ha fornito precisazioni e non ha formulato istanze istruttorie in proposito. Se a ciò s'aggiungono le prescrizioni prudenziali cui il conducente dell'autobus deve attenersi a mente dell'art. 141 C.d.s. e la circostanza che la condotta di guida è stata tanto lenta quanto variabile, si può ritenere che, di per sé, la relazione rifletta un contegno neutro, nel senso che i ritardi non paiono imputabili solo al conducente e che la sua condotta non consenta univocamente di ascrivere un proposito doloso nella selezione della velocità di crociera.
7.2. Tuttavia, la neutralità del dato viene meno alla luce di ulteriori profili senz'altro meritevoli d'apprezzamento nella presente vicenda. A questo riguardo, è da premettere che l'esame dei fatti contestati può essere compiuto attraverso il loro esame alla luce di altri comportamenti del lavoratore, ancorché non precedentemente sanzionati e benché temporalmente distanti dai fatti posti alla base del licenziamento. In quest'ottica, infatti, la Corte di cassazione ha precisato che «il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro» [Cass., n. 1145/2011. Nei medesimi termini cfr. Cass., n. 7523/2009; Cass., n. 14453/2017; Cass., n. 8803/2020]. Ne deriva che i fatti posti alla base del recesso e qui scrutinati restano i medesimi, ossia quelli di cui alla lettera del 20.04.2024, senza che tale circostanza venga smentita dalla loro valutazione anche in base a fatti ulteriori, precedenti o successivi al recesso. Procedendo in tal senso, sussistono elementi univoci che smentiscono l'ipotesi per cui la condotta di guida di sia stata Parte_1 legata a fattori contingenti e che i suoi frequenti rallentamenti non sia stati voluti dal conducente al fine di commettere un illecito. Anzi, gli elementi suggeriti dalla società depongono nel senso che egli ha intenzionalmente tenuto una condotta di guida funzionale a propri scopi personali, e segnatamente quelli di trarre un ingiusto profitto retributivo e sostenere la propria “battaglia” sindacale nei confronti degli orari programmati.
7.2.1. In quest'ottica, se effettivamente la velocità di crociera fosse stata necessitata e se i conseguenti ritardi fossero stati un'ineluttabile conseguenza dell'inadeguatezza della programmazione, anche gli altri colleghi conducenti avrebbero dovuto segnalare con le medesime cadenze la conclusione del turno oltre l'orario prefissato, curandosi di redigere i moduli relativi a valle del servizio. Ciò, tuttavia, non è avvenuto. È documentale [cfr. doc. 68 resistente] che, rispetto alla corsa 4648 eseguita da il 06.03, il 07.03 e l'08.03, per cui egli ha Parte_1 segnalato quotidianamente ritardi e ottenuto le conseguenti maggiorazioni retributive, i suoi colleghi, nel successivo periodo dal 20.04.2023 al 01.04.2024, hanno globalmente segnalato solo 9 ritardi. Dunque, tre segnalazioni in tre giorni per il solo , nove Parte_1 segnalazioni in un anno per tutti i suoi colleghi. Un'analoga sproporzione ha riguardato anche la corsa 4643 del 09.03, 10.03, 11.03, 13.03, 14.03 e 15.03. A fronte delle segnalazioni quotidiane di , nel successivo periodo dal 20.04.2023 al Parte_1
01.04.2024 i suoi colleghi hanno complessivamente compiuto solo 4 segnalazioni. Lo stesso è a dirsi per la corsa 4644 del 16.03, 17.03 e 18.03: alle segnalazioni quotidiane per si contrappongono solo 4 Parte_1 segnalazioni, nell'anno successivo, provenienti da tutti i suoi colleghi. In ordine a questa tangibile e sospetta sproporzione, non Parte_1 ha formulato alcuna osservazione o contestazione. Il buon senso rende difficile credere che i ritardi possano trovare giustificazione in base a circostanze sfortunate e contingenti verificatesi, per puro caso, sempre e solo quando è stato alla Parte_1 guida.
7.2.2. D'altra parte, a deporre in senso contrario a quest'illogica ricostruzione è anche il confronto tra i moduli di segnalazione dei ritardi compilati dal ricorrente e quelli degli altri conducenti. Nei mesi di giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre 2022, nonché nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, ha compilato il Parte_1 modulo, segnalando un ritardo, per un numero di giorni superiore alla metà di ogni mese, raggiungendo una cadenza pressocché quotidiana. Il tutto, peraltro, avvalendosi di una motivazione sempre uguale - standardizzata - del seguente tenore “causa le schede turno nelle quali sono indicati gli orari degli itinerari (linee) e dei trasferimenti a vuoto datati e non conformi ai reali tempi di percorrenza, i quali non corrispondono con quelli retribuiti e nemmeno con quelli previsti sulle schede turno. Inoltre dovendo rispettare scrupolosamente le norme previste dal Codice della Strada, risulta impossibile rispettare gli orari prestabiliti sopratutto in virtù del traffico quotidiano” [cfr. docc. da 12 a 20 resistente]. Trattasi di motivazione priva di elementi concreti atti a spiegare il ritardo, imputato, con plastico tono rivendicativo, alla disorganizzazione aziendale. All'opposto, i moduli degli altri colleghi – salvo quelli di e Per_1
ugualmente ripetitivi e “polemici” - sono più credibilmente Persona_2 motivati con riferimento alle situazioni più disparate, come è logico che sia visto che, secondo la comune esperienza, la viabilità è quotidianamente influenzata da fattori sempre diversi e irripetibili, se non a livello macrofenomenico [cfr. docc. da 22 a 29 resistente]. 7.2.3. È poi dirimente, in senso confermativo rispetto alla tesi per cui avrebbe volontariamente rallentato il servizio, quanto Parte_1 emerge dai tracciati AVM depositati dallo stesso ricorrente [cfr. docc. da 34 a 45 ricorrente]. Si tratta di stampe che consentono di ricostruire le soste eseguite dal mezzo durante il turno, la durata di ciascuna sosta, l'apertura e chiusura delle porte durante la stessa sosta e il numero di passeggeri saliti e scesi in occasione di ognuna di esse. In particolare, nell'ultima colonna a destra, è indicata la durata della sosta e la lettera A o C, utile a contrassegnare l'apertura o la chiusura delle porte. Ebbene, risulta che , benché fosse arrivato già in ritardo Parte_1 alla fermata, si sia fermato, con le porte aperte, senza che alcun passeggero salisse o scendesse dal mezzo, e per un tempo dai 15 secondi in su (fino a picchi di oltre un minuto), per ben 11 volte il 06.03, per 8 volte il 07.03, per 21 volte l'08.03, per 3 volte il 09.03, per 5 volte il 10.03, per 16 volte l'11.03, per 8 volte il 13.03, per 5 volte il 14.03, per 6 volte il 15.03, per 5 volte il 16.03 e per 7 volte sia il 17.03 che il 18.03.. Trattasi di comportamento inspiegabile. Non si comprende davvero perché il mezzo, già in ritardo, dovrebbe fermarsi, con le porte aperte, senza alcuna esigenza e per un tempo consistente. D'altra parte,
non ha fornito alcuna spiegazione utile a dissipare i sinistri Parte_1 dubbi sollecitati da questa circostanza.
7.3. In questo quadro complessivo, il dato non autonomamente decisivo emergente dalla relazione assume una connotazione diversa, tale da suggerire che effettivamente abbia tenuto una Parte_1 condotta di guida prodromica alla maturazione dei ritardi. Se è vero che non è chiaro il metodo di misurazione impiegato per attestare la sua velocità, è altrettanto vero che l'andatura segnalata è coerente coi ritardi da egli maturati e segnalati. Il fatto che egli abbia proceduto con volontaria lentezza è confermato dall'ulteriore, strumentale ed inutile sosta prolungata appena segnalata. Che egli abbia maturato ritardi evitabili è poi suggerito dal raffronto numerico tra i suoi ritardi e quelli dei colleghi.
7.4. Del resto, gli stessi reclami suggeriscono che i ritardi siano causati proprio da , non verificandosi, quanto meno con la Parte_1 stessa consistenza e ripetitività, con gli altri autisti. Lo si evince dal reclamo del 22.12.2022, in cui è segnalato che “i pendolari che utilizzano la corsa ogni mattina per andare a lavorare vogliono segnalare che, in presenza dell'autista odierno, la corsa arriva sempre in ritardo” [cfr. doc. 56 società]. Analogamente, il reclamo del 20.12.2022 precisa che “per l'ennesima volta, mio figlio, che è studente, arriva in ritardo a scuola, poiché il pullman invece di arrivare in stazione a Udine alle 7.30, arriva alle 7.45/7.47…l'autista che provoca il ritardo è sempre lo stesso…” [cfr. doc. 55 società]. Addirittura riferita nominalmente al ricorrente è la lamentala del 15.12.2022: “dopo innumerevoli lamentele nei confronti di
vostro autista, dopo la perdita di ore di lavoro, Parte_1 dopo che mi avete detto che avreste provveduto a fare qualcosa….ecco che oggi siamo punto e a capo…Mi state prendendo in giro dandomi ragione e poi rimettendolo negli orari più importanti?...” [cfr. doc. 53 società]. Dello stesso tenore anche il reclamo del 28.11.2022, per cui “…i miei due figli si sono ritrovati a far tardi a scuola molte volte…ce un autista che crea questi disagi….ogni volta che ce questa persona si presentano questi disagi…ho gia inviato una mail so che questa persona e stata fermata anche dai signori in giallo che ci sono in stazione ma nulla la storia nn cambia” [cfr. doc. 50 società]. Significativamente, tanto rispetto alla riconducibilità dei disagi ai soli casi di guida assegnata a , quanto rispetto ai potenziali Parte_1 pregiudizi a carico della società per il comportamento del suo dipendente, il reclamo del 15.11.2022 recita: “purtroppo sono stufa di fare reclami, ogni volta che di turno c'è la Parte_1 linea G03 è in ritardo di almeno 10 minuti, oggi abbiamo sorpassato ogni record addirittura 15 minuti di ritardo…..Ma perché un personaggio simile non lo fate fare la linea urbana? In una settimana o poco più ho già perso un'ora e mezza di paga. Se mi ricapita ho faccio causa o vado in treno…” [cfr. doc. 48 società]. A fronte di un ritardo, la segnalazione dell'08.11.2022 è lapidaria nello spiegare che i problemi sorgono solo quando è alla Parte_1 guida: “L'autista ci ha riferito che non è colpa sua, che c'era traffico e che preferiva andare piano che non rispettare i limiti dettati dal codice stradale. Il punto è che solo con il suddetto autista è successo un evento del genere” [cfr. doc. 47 società]. Ancora, il reclamo del 07.11.2022 evidenzia che “va bene una volta ma due no!! Lo stesso autista mi ha fatto arrivare in ritardo di bene 13 minuti….come sempre l'autista si è giustificato dicendo che non era colpa sua ma per arrivare ben 13 minuti in ritardo e continuare ad andare piano per strada c'è ne vuole…”. Pare dunque di comprendere che la lentezza di sia stata Parte_1 ingiustificabile e palpabile agli occhi degli stessi passeggeri, il che suggerisce che egli non abbia agito mosso dalla volontà incrollabile di non infrangere il Codice della strada, ma al puro scopo di rallentare indebitamente il trasporto. Ne è derivata un'ingiustificabile e volontaria scorretta esecuzione del servizio, determinata da una condotta che, oltre a possedere le caratteristiche sopra esposte, è stata sistematica – ossia guidata da una scientifica programmazione che ne suggerisce l'intenzionalità -, come si evince dalla cadenza fissa dei suoi ritardi e dalla loro motivazione costante, standardizzata e priva di riferimenti concreti alle difficoltà incontrate nel lavoro svolto.
7.4. La conclusione è che quindi il fatto si iscrive pienamente nella fattispecie di cui all'art. 45, n. 2, r.d. n. 148 del 1931. La disposizione si riferisce a chi si avvalga della propria condizione per procurarsi compensi o vantaggi indebiti e ha approfittato della sua Parte_1 qualità di autista per maturare di proposito dei ritardi con cui ha conseguito l'indebito pagamento di compensi ulteriori (pari, pacificamente, ad euro 4.275,26 dal 2019 fino al licenziamento). La società ha ritenuto di fondare la destituzione su ciascuno degli addebiti contestati e la corretta sussunzione della fattispecie concreta entro lo schema di cui all'art. 45, n. 2 cit., varrebbe di per sé ad assorbire ogni valutazione in ordine all'ulteriore riconduzione della condotta entro la diversa figura di cui al n. 8 della stessa disposizione.
7.5. Nondimeno, anche questa valutazione risulta fondata. La norma punisce chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio ed effettivamente , con la sua condotta, ha Parte_1 procurato un danno all'immagine dell'azienda, dimostrato dai reclami inoltrati dalla clientela relativamente a ritardi su corse che – il fatto è pacifico – avevano visto impegnato [cfr. docc. da 34 a 57 Parte_1 società]. Come visto, gli stessi reclami suggeriscono l'esasperazione dell'utenza nei confronti proprio di (vd. supra) e ha Parte_1 senz'altro determinato un pregiudizio alla società, etichettata come incapace di assicurare un servizio all'altezza delle normali esigenze dei cittadini. Non è rilevante comprendere il movente della volontà di danneggiare la società, ed è quindi solo ad colorandum che si segnala come i motivi che hanno mosso paiono effettivamente Parte_1 coincidere con quelli suggeriti dalla società. In particolare, con lettera del 04.06.2019, seguita da altre successive, indirizzò alla Parte_1 datrice di lavoro la richiesta di revisione degli orari programmati, a suo dire non conformi alla viabilità e forieri di disagi per l'utenza e di una differenza di retribuzione per i conducenti [cfr. docc. 46 ss ricorrente]. Rimaste senza esito le sue doglianze, egli pare aver ingaggiato una personalissima battaglia, condotta tuttavia non già nelle sedi entro cui far valere i difetti di programmazione, bensì sul campo, con una condotta strumentale e volta a “creare” o “aumentare indebitamente” i ritardi, con ciò non risolvendo i problemi dell'utenza (invero acuiti) ma senz'altro trovando una soluzione, per le vie di fatto ed indebitamente, alla sua “questione retributiva”. Un comportamento del tutto rilevante dal punto di vista disciplinare e, in particolare, sussumibile entro le fattispecie sopra illustrate dedicate ai casi di destituzione.
7.6. Per queste complessive ed assorbenti ragioni, il ricorso va dunque respinto.
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8. Le spese processuali Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della mancanza di una fase istruttoria e considerando il valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio, liquidate in euro 4.524,00, oltre
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15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 9 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri