Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4244/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di CE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4244/2024
promosso da:
, C.F. n. a CE (MC) il Parte_1 C.F._1 30/01/1991; rappresentata e difesa dall'avv. BROGLIA ANDREA, elett.te dom.ta in VIA UGO BASSI, 14 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, presso il difensore;
contro
, C.F. n. a CE (MC) il Controparte_1 C.F._2 27/08/1989 rappresentato e difeso dall'avv. MORICONI ALESSANDRO, elett.te dom.to in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 28 62100 CE, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 05.02.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (prima comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore in data 7.11.2023); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87; visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. n. a CE (MC) il Parte_1 C.F._1
30/01/1991;
E
, C.F. n. a CE (MC) il Controparte_1 C.F._2
27/08/1989
alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“1) i coniugi ratificano la superiore premessa in ogni suo assunto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono riconosciute come vere da entrambe le parti del presente accordo che sostituisce ogni intesa, e/o accordo, precedentemente definito;
2) i coniugi vivranno separati mantenendo l'obbligo di reciproco rispetto;
3) La casa coniugale sita in LO (MC) in Via del Molino n. 36, così censita al NCEU del Comune di LO: Foglio 5 Particella 4, Subalterno 4, Rendita: Euro 379,60, Categoria
A/3a, Classe 3, Consistenza 7 vani, di proprietà esclusiva della SI.ra , Parte_1 resterà in uso abitativo a quest'ultima comprensiva di tutti gli arredi;
4) Il SI. rinuncia formalmente ed espressamente all'assegnazione della casa CP_1 familiare sita in LO alla via del Molino n. 36, così censita al NCEU del Comune di LO:
Foglio 5 Particella 4, Subalterno 4, Rendita: Euro 379,60, Categoria A/3a, Classe 3, Consistenza
7 vani, e ad ogni diritto su di essa e ad ogni diritto reale di godimento sulla stessa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di abitazione, d'uso, di usufrutto, di servitù, di superficie e di enfiteusi;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
6) La SI.ra , per i lavori di ristrutturazione e per le migliorie apportate alla Parte_1 casa familiare sita in Via del Molino al n. 36 di LO (MC), ad integrale soddisfacimento dell'obbligazione così rideterminata, riconosce in favore del la residua somma di euro CP_1
6.307,74 (seimilatrecentosette/74) da corrispondere nei termini e nelle modalità che di seguito si precisano: * Un primo assegno circolare per euro 1.261,54 (milleduecentosessantuno/54) in data 10/01/2025; * Un secondo assegno circolare per euro 1.261,54
(milleduecentosessantuno/54) in data 10/01/2026; * Un terzo assegno circolare per euro
1.261,54 (milleduecentosessantuno/54) in data 10/01/2027; * Un quarto assegno circolare per euro 1.261,54 (milleduecentosessantuno/54) in data 10/01/2028; * Un quinto (ed ultimo) assegno circolare per euro 1.261,54 (milleduecentosessantuno/54) in data 10/01/2029. Le rate così come convenute potranno essere corrisposte dalla anche mediante bonifico Parte_1 bancario intestato al SI. alle seguenti coordinate: IBAN CP_1
[...] (Bper Banca Spa - Filiale di Corridonia nr.68890). Resta inteso tra le parti che il mancato pagamento da parte della SI.ra anche di una sola Parte_1 rata di quelle anzi descritte comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione annuale come appena sopra specificata, e conseguentemente il SI. potrà liberamente agire ai CP_1 danni della Sig.ra per il recupero del credito residuo. Parte_1
7) Reciprocamente, quindi, i coniugi si dichiarano e si danno atto che, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da questa scrittura e descritte al precedente punto 6), con il presente accordo hanno definito tutti i rapporti tra esse intercorsi e non hanno conseguentemente nulla a pretendersi l'una dall'altra per qualsivoglia anche diverso titolo o ragione, indipendentemente dalla loro qualificazione. Nello specifico, la SI.ra ed il Parte_1 SI. con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di non avere nulla a che CP_1 pretendere l'uno dall'altra in modo vicendevole. Le parti reciprocamente dichiarano di rinunciare abdicativamente ed irreversibilmente ad ogni senso ed effetto di legge, ad ogni e qualsiasi domanda, azione, pretesa, a qualsiasi titolo, comunque inerente, connessa, vicaria o anche solo occasionata dal dedotto rapporto di coniugio, sia in costanza di matrimonio che nel tempo precedente ad esso che nelle more del procedimento di separazione coniugale sopramenzionato e così successivamente. In particolare, le parti espressamente dichiarano che la presente scrittura privata debba intendersi quale: rinunzia formale immediata ed espressa di rivendicazione verso qualsiasi obbligazione di natura patrimoniale, non patrimoniale, trasferimento (o promessa di trasferimento) di immobili, mobili o somme di denaro, in costanza di matrimonio, nel tempo precedente ad esso, nelle more del procedimento di separazione coniugale sopramenzionato e così successivamente;
quale rinunzia formale immediata ed espressa alla ripetizione di ogni e qualsiasi somma erogata dall'uno o dall'altro coniuge per il pagamento dei ratei dell'abitazione coniugale (che è e rimane di proprietà esclusiva della SI.ra
) e di ogni altro onere economico affrontato per la manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria dell'abitazione coniugale, direttamente ed indirettamente, in costanza di matrimonio, nel tempo precedente ad esso, nelle more del procedimento di separazione coniugale sopramenzionato e così successivamente;
quale rinunzia ad ogni risarcimento o indennizzo per ogni eventuale fatto di danno direttamente nascente dalle obbligazioni di natura personale derivanti dagli artt. 143 e 144 del Codice civile in costanza di matrimonio. Tenuto ulteriormente conto che non vi sono state obbligazioni di natura personale ulteriori rispetto a quelle più essenzialmente coniugali, né verso parenti né verso affini dell'uno o dell'altro, con la sottoscrizione della presente transazione i sottoscritti reciprocamente si liberano da ogni e qualsiasi impegno od obbligazione implicita od esplicita di natura patrimoniale e personale, dichiarando di aver così proceduto a risoluzione di diritto e di fatto di ogni e qualsiasi pretesa futura;
8) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro e rinunciano pertanto ad ogni reciproco mantenimento;
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo del dispositivo della presente sentenza di divorzio, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corridonia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) spese processuali compensate. ”
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08/12/2018 in Corridonia trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Corridonia, agli atti di matrimonio di quel
Comune nell'anno 2018, anno 2018, atto n.52, parte II, serie A
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corridonia di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 08/12/2018 trascritto all'anno 2018
Macerata, 06/02/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà