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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/12/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3065 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to VERGA ALESSANDRO, con domicilio eletto in VIALE BIANCA MARIA 2 MILANO (recte cfr. indirizzo pec), giusta procura in calce
(collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NO DI NA , con domicilio eletto in VIA DELLA VANDRA, 42 03042 ATINA (FR)
(recte cfr. indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e domanda cumulata di compensazione.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi;
parte opposta insiste per la prescrizione del credito opposto in compensazione e/o per l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione per giudicato implicito. Parte opponente ribadisce, in ordine all'eccepita prescrizione, l'inoperatività della stessa ex art. 1242 c.c. e per giurisprudenza consolidata e l'insussistenza del giudicato implicito sul punto, nel caso di specie, avendo parte opponente espressamente richiesto accertarsi la compensazione nel presente giudizio”.
1 FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, la società epigrafe contestava la sussistenza del Controparte_1 credito e per l'effetto il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma di € 25.602,12, pari al 50% dell'importo riconosciuto con sentenza n. 2297/22 della Corte d'Appello di Milano del 29.06.2022 (doc. 1) nei confronti di in favore della parte opposta e di (totale condanna al Controparte_2 CP_3 pagamento della somma di € 39.553,48 oltre interessi legali, nonché alla refusione delle spese processuali del grado liquidate in € 1960,00 per fase di studio, € 1350,00 per fase introduttiva ed
€ 3.305,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge) eccependo, in compensazione, un
contro
-credito di maggior importo nei confronti della stessa per oltre € 200.000,00, fondato su titoli giudiziali passati in giudicato.
In dettaglio, l'opponente allegava e documentava che:
- l'odierna creditrice opposta e la di lei figlia ottenevano con la sopracitata CP_3 sentenza il riconoscimento del credito azionato con il precetto opposto, in quanto già socie della società SA. (doc. 2), cancellata dal registro delle imprese il 04.02.2009; CP_4
- la società SA. era agente assicurativo di (poi incorporata CP_4 Controparte_5 in ) e nei confronti della prima e della socia accomandataria (odierna opposta), CP_2 sig.ra l'opponente otteneva, all'esito di plurimi contenziosi e accertati CP_1 inadempimenti, il riconoscimento dei seguenti crediti fondati su titoli giudiziali passati in giudicato:
1) decreto ingiuntivo n. 14613/2008 emesso dal Tribunale di Milano (doc. 3), con il quale veniva ingiunto a SA. ed alla sig.ra di pagare a favore di CP_4 CP_1 CP_6
167.447,23 euro, oltre interessi legali, che dal 22.05.2008, data di pubblicazione del d.i. ad oggi ammontano a 29.881,75 euro, oltre alle spese di lite liquidate in € 862,00 per diritti, 1.185,00 euro per onorari e 287,00 euro per spese, per complessivi 199.662,98 euro;
2) sentenza n. 3873/2009, emessa dal Tribunale di Milano il 20.03.2009 (doc. 4), con cui veniva rigettata l'opposizione al suddetto D.I. e condannate SA. e la sig.ra CP_4 CP_1 solidalmente a pagare le spese di lite, pari a € 131,98 per spese, € 1.564,00 per diritti ed €
5.500,00 per onorari, per complessivi 7.195,98 euro;
3) sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3374/2012 (doc. 5) emessa il 22.10.2012 di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza sub 2) e condanna delle appellanti SA. e CP_4 sig.ra alle spese di lite per l'importo di 18.000,00 euro per compensi professionali CP_1 oltre accessori di legge (passata in giudicato).
2 Ed ancora, nella prospettazione di parte opponente “dal contenuto del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto- sentenza n. 2297/2022 della Corte d'Appello di Milano (doc. 8)- è dato desumere, chiaramente, che i 39.553,48 euro corrispondono alle indennità ex artt. 27-33
Accordo Nazionale Agenti per la cessazione del rapporto agenziale / Controparte_5
SA. e sono dovute alle sig.re e in quanto <si è verificato un CP_4 CP_1 CP_3 fenomeno successorio, per effetto della cancellazione ed estinzione della società SA.
[...]
nei diritti in relazione al contratto di agenzia, a favore ed in capo a Controparte_7
e , nella loro qualità rispettivamente di socio accomandatario e Controparte_1 CP_3 socio accomandante della cancellata società di persone” (pag. 8 sentenza CA – doc. 8)>> di tal chè “in ossequio all'art. 34 Accordo Nazionale Agenti (doc. 12), oltre che agli artt. 1242 e 1243 cc, il credito dell'ex agente debba intendersi compensato con il maggior credito della preponente”1 .
In subordine, l'opponente eccepiva “l'estinzione per compensazione del credito avversario per spese legali liquidate pari a 6.615,00 euro, spese generali pari a 992,25 euro e c.p.a. pari a
304,29 euro, per complessivi 7.911,56 euro;
allo stesso modo dovrà essere dichiarata
l'estinzione per compensazione del credito avversario per gli interessi legali maturati dalla pubblicazione del titolo azionato (29.06.2022) alla notificazione dell'atto di precetto
(26.02.2025), pari a 3.342,00 euro”.
Infine, l'opponente allegava l'ulteriore
contro
-credito in compensazione nei confronti dell'odierna creditrice opposta:
- pari ad € 20.952,50 euro, quali spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 3164/2020;
- € 5.772,00 euro (2/3 di 8.658,00 euro) quale rimborso della parte del corrispettivo del CTU, dr.ssa come stabilito dalla stessa sentenza n. 3164/2020 del Tribunale di Milano;
Per_1
- € 133,33 euro (2/3 di 200,00 euro) quale rimborso della tassa di registro della suddetta sentenza, versata interamente da CP_2
Sulla base di quanto sopra la società opponente concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (giudiziale) sotteso al precetto opposto, in tutto o in parte, di:
3 “accertare l'avvenuta compensazione del maggior credito di con il credito CP_9 della sig.ra e, in ogni caso, compensare i rispettivi crediti/debiti delle parti per
Controparte_1 le somme corrispondenti;
in subordine accertare l'avvenuta compensazione del maggior credito di con il credito Pt_1 della sig.ra nella misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, compensare il
Controparte_1 credito dell'opposta nella misura ritenuta di giustizia con il maggior credito di Pt_1 per l'effetto dei capi che precedono dichiarare estinta o parzialmente estinta la pretesa della sig.ra nei confronti dell'opponente;
Controparte_1 dichiarare che la sig.ra non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta con comparsa depositata (solo) in sede di incidente cautelare, trattato anticipatamente all'udienza ex art. 183 c.p.c. (a valere anche quale comparsa costitutiva nel giudizio di merito, in assenza di ulteriori atti costitutivi sino alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), dichiarando di “aderire all'eccezione di compensazione nei soli limiti della somma di euro 3.955,77 (quota parte delle spese di lite liquidate dalla Corte
d'Appello di ) e di euro 395,87 (competenze dell'atto di precetto), poiché per tali partite CP_5 creditorie non (avrebbe potuto) invocarsi il giudicato contenuto nella sentenza della Corte
d'Appello”, ferma la debenza della residua somma precettata di euro 21.250,48 in ordine alla quale “l'eccezione di compensazione risult(erebbe) inammissibile, poiché in contrasto con il principio della intangibilità del giudicato in relazione al contenuto nella sentenza della Corte di
Appello di Milano che ha esplicitamente respinto la medesima questione relativa alla compensazione” già sollevata in detta sede dalla parte opponente.
Concludeva, quindi, la creditrice opposta, chiedendo di: “rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in relazione all'importo precettato di euro 21.250,48, con parziale adesione all'eccezione di compensazione dei rispettivi crediti, per la somma di euro
3.955,77 a titolo di spese di lite liquidate nel titolo, nonché di euro 395,87 a titolo di competenze dell'atto di precetto opposto;
… respingere, altresì, nel merito l'opposizione per le ragioni esposte, ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento del credito nei confronti della IG.ra , proposta dall'opponente in violazione del principio Controparte_1 dell'intangibilità del giudicato e per l'inesistenza del titolo esecutivo posto in compensazione costituito dalla sentenza n. 3164/2020 del Tribunale di Milano, che è stata oggetto di riforma e sostituzione integrale da parte di quella n. 2297/2022 della Corte d'Appello. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
4 Quindi, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto (giusta ordinanza del 24.06.2025), con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 25.06.2025 la creditrice opposta “ a seguito della proposizione, in sede di incidente cautelare, della (asserita) domanda nuova di accertamento della compensazione tra due crediti parimenti, liquidi, certi ed esigibili, fondati su titoli passati in giudicato, … ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., rileva(va) ed eccepi(va) la prescrizione del diritto di ottenere le somme opposte in compensazione, per essere decorso il termine decennale di decadenza, in assenza di validi atti interruttivi”.
Per contro, parte opponente, con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. eccepiva l'inammissibilità, per tardività, della dedotta eccezione di prescrizione (“ la sig.ra eccepisce, solamente CP_1 in quest'ultimo atto, l'asserita prescrizione delle pretese creditorie di Tuttavia, come già Pt_1 riferito nella memoria precedente, la convenuta opposta si è costituita tardivamente in questo giudizio, con la conseguenza che è decaduta dal poter proporre tutte le eccezioni non rilevabili
d'ufficio ex art. 167 cpc e art. 2938 cc.”), oltre a contestarla nel merito (“ anche a volere per assurdo condividere le contestazioni avversarie e quindi ipotizzando sempre per assurdo che il credito di è prescritto, verrebbe in soccorso l'art. 1242 cc, ove al secondo comma Pt_1 prescrive che “la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si
è verificata la coesistenza dei due debiti”, id est al momento del passaggio in giudicato dei titoli giudiziali allegati e considerati gli atti interruttivi della prescrizione allegati, ivi compresa la stessa eccezione di compensazione non esaminata dalla Corte di Appello (benché sollevata nel giudizio culminato nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto).
Indi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 27.11.2025 veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e comunicazione del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
5 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Nulla osta, poi, al cumulo di domande da parte dell'opponente (attore), laddove unitamente all'opposizione preventiva a precetto risulti proposta, come nella specie, ulteriore domanda di accertamento della intervenuta compensazione tra crediti, anche al di fuori dei limiti entro cui è ammissibile l'eccezione di compensazione in sede di opposizione all'esecuzione.
2- Nel merito dell'opposizione e cumulata domanda di compensazione
Nel merito, ritiene l'adito Giudice che l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame sia parzialmente fondata (relativamente al credito per spese legali liquidate nella sentenza sottesa al precetto opposta) e che, in accoglimento della cumulata domanda di accertamento della compensazione tra crediti parimenti liquidi, certi ed esigibili, non residui alcun credito per il quale sussista il diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente.
Per giurisprudenza consolidata di legittimità “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata”, come nella specie “solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass. n. 9347 del 20/04/2009 in termini
Sentenza n. 9912 del 24/04/2007; in termini n. 17306 del 16/08/2011, nonché Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2822 del 25/03/1999; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000,; Sez. 3, Sentenza n.
17632 del 11/12/2002; Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del
24/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009).
Nella specie, come già osservato in sede cautelare, il credito dedotto in compensazione, fondato su titoli giudiziali passati in giudicato (anche) nei confronti della creditrice opposta, è sorto anteriormente alla formazione del titolo giudiziale, anch'esso passato in giudicato, sotteso al precetto opposto, in favore di quest'ultima, di tal chè limitatamente alla sorte capitale ivi riconosciuta è preclusa in limine in sede di opposizione all'esecuzione la possibilità per il debitore opposto di opporre la compensazione come fatto estintivo del credito precettato, ammissibile, per converso, limitatamente alla quota parte di spese di lite liquidate in sentenza.
6 Ciò in quanto “il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (Cass. 20 febbraio 1978 n. 821, Cass. 6 luglio 1977 n. 2990;
Cass. sez. un. 6 ottobre 1962 n. 2865 a mente della quale tale eccezione è possibile, perché, essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di opposizione all'esecuzione; in termini da ultimo Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
E', dunque, fondato il motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. di estinzione parziale del credito precettato per spese legali (€ 3.955,77) liquidate nella sentenza sottesa al precetto opposto, per la quota parte di spettanza della creditrice opposta (cfr. in tal senso Cass. 6 aprile 2011
n. 7864), per compensazione con il
contro
-credito (sino alla concorrenza del corrispondente importo), certo, liquido ed esigibile sopraindicato di oltre € 200.000,00, fondato sui seguenti titoli giudiziali (passati in giudicato): decreto ingiuntivo n. 14613/2008 emesso dal Tribunale di Milano (doc. 3) con cui è stato ingiunto a ed alla sig.ra personalmente di pagare a favore di (ora CP_8 CP_1 CP_6
167.447,23 euro, oltre interessi legali, che dal 22.05.2008, data Parte_1 di pubblicazione del d.i. oltre alle spese di lite liquidate in € 862,00 per diritti, 1.185,00 euro per onorari e 287,00 euro per spese, per complessivi 199.662,98 euro;
- sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 3374/2012 (doc. 5) di rigetto dell'appello avverso la sentenza n. 3873/2009, emessa dal Tribunale di Milano il 20.03.2009 (doc. 4), con cui veniva rigettata l'opposizione a D.I. e condannate solidalmente e la sig.ra al CP_8 CP_1 pagamento delle spese di lite (confermate quelle di primo grado pari a € 131,98 per spese, €
1.564,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorari, per complessivi 7.195,98 euro; € 18.000,00 euro per compensi professionali oltre accessori di legge del grado di appello);
Sul punto, deve darsi atto che parte opposta ha prontamente dichiarato “di aderire all'eccezione di compensazione, soltanto nei soli limiti della somma di euro 3.955,77 (quota parte delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Milano) e di euro 395,87 (competenze dell'atto di precetto), poiché per tali partite creditorie non potrà invocarsi il giudicato contenuto nella sentenza della
Corte d'Appello”.
In relazione al residuo credito precettato (pari ad € 21.448,42) per sorte capitale, intanto è possibile esaminare la domanda, cumulata, di accertamento della compensazione con il
contro
- credito di oltre € 200.000,00, certo, liquido ed esigibile sopra indicato, in quanto la sentenza sottesa al precetto opposto non abbia esaminato e rigettato, anche solo implicitamente (per
7 incompatibilità), l'eccezione sul punto, già dedotta dall'odierna opponente in quella sede (Cass. ord.
n. 12436 del 11/05/2021).
Come ribadito, da ultimo, dalla S.C. con ordinanza n. 31130 del 08/11/2023, è, infatti,
“pacificamente riconosciuto che, se la coesistenza dei crediti si verifica in tempo utile per essere eccepita nel giudizio di cognizione .. ciò impedisce poi di opporre la compensazione in sede esecutiva” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999, Rv. 524541 – 01; Sez. 3, Sentenza
n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540445 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002, Rv. 559145 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004, Rv. 574752 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del
24/04/2007, Rv. 597004 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 – 01).
Tuttavia, “qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla eccezione di compensazione, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione ove ancora ammissibile oppure riproporla in un autonomo giudizio di cognizione
(posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione” (Cass. ord. n. 24896 del 21/08/2023; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto non delibabile l'eccezione di compensazione, preclusa dal giudicato, siccome la domanda di ripetizione dell'indebito, sulla quale si fondava, era stata esaminata dalla Corte di appello e rigettata, anche implicitamente, ma sul rilievo espresso in sentenza della carenza di idonea prova del pagamento a supporto della relativa pretesa , di tal chè non si trattava di “una statuizione di mero rito, né, tanto meno, allo stato degli atti, liberamente riconsiderabile in altra sede”2);
Orbene, nella fattispecie in esame, esaminato il tenore letterale della sentenza della Corte di Appello
n. 2297/2022, ed in particolare la sua parte motiva, ritiene l'adito Tribunale che l'eccezione di compensazione, pur sollevata dall'opponente (anche in relazione ai crediti fondati sui titoli giudiziali passati in giudicato sopra richiamati) non risulti affatto esaminata, né in modo espresso né implicitamente (nessuna motivazione sul punto o statuizioni incompatibili).
Non è, infatti, seriamente dubitabile dal tenore letterale del titolo giudiziale che la Corte di Appello abbia solo riconosciuto e liquidato “in riforma dell'impugnata sentenza ed in parziale accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo”, le “indennità ex artt. 27-33 ANA” di € 39.553,48 2 “La parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o avanzare la propria pretesa in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale;
al contrario, se il giudice d'appello rigetta la domanda (ancorché con una reiezione implicita;
e comunque implicando il rilievo di idonea prova la conclusione dell'infondatezza della relativa pretesa e non già una statuizione di mero rito, né, tanto meno, allo stato degli atti, liberamente riconsiderabile in altra sede), tale statuizione è idonea al giudicato”; 8 (come quantificate in ctu, senza alcuna compensazione;
cfr. ctu allegata, punto 3.3 indennità ex art. 27 € 37.182,66 ; art. 28 € 1.118,11; art. 33 € 1.252,71).
In tal senso, la Corte di Appello nel dispositivo ha statuito “in parziale accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, condanna …” rigettata ogni altra “domanda” (id est , ai fini del giudicato sostanziale e non solo processuale, le ulteriori domande proposte dalle appellanti e la domanda riconvenzionale, riproposta con appello incidentale, dall'appellato di condanna delle prime al pagamento dell'ulteriore importo di € 47.280,76, quale ulteriore credito dovuto, al netto di quello già pacificamente riconosciuto giudizialmente con sentenza passata in giudicato in favore dell'appellato di € 167.447,23).
Con la conseguenza che, esclusa la preclusione pro iudicato (sostanziale) nel presente giudizio, è ammissibile e all'evidenza fondata la cumulata domanda di accertamento negativo del credito precettato per intervenuta compensazione (legale) con il
contro
-credito, di maggior importo (basti l'importo di € 167.447,23) parimenti liquido, certo ed esigibile (siccome fondato sui titoli giudiziali passati in giudicato, una volta divenuta irrevocabile, nel 2013, la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 3374/2012 emessa il 22.10.2012) nei confronti dell'odierna creditrice precettante, sino alla concorrenza dell'importo precettato.
Inammissibile, siccome tardivamente sollevata (ben oltre il termine a pena di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 167 co. 2 e 171 c.p.c.), è l'eccezione di prescrizione dei
contro
-crediti opposti in compensazione, sollevata dalla creditrice opposta per la prima volta in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (assorbito ogni ulteriore rilievo sull'operatività della previsione di cui all'art. 1242 c.c., secondo comma, valenza interruttiva dei plurimi atti allegati dall'opponente e pacifica decorrenza della prescrizione non già dalla data di emissione del D.I. o sentenza di primo grado, ma dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 3374/2012 sopracitata).
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'accertamento dell'insussistenza tout court, per intervenuta compensazione, del credito precettato.
3- Sulle spese di lite
Sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, avuto riguardo alle obiettive peculiarità della fattispecie in esame e parziale adesione all'eccezione di compensazione da parte opposta, nonché considerata l'opacità del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto, in relazione all'omessa statuizione sull'eccezione di compensazione pur sollevata dall'opponente nel suddetto giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
9 1) in accoglimento delle domande cumulate in oggetto, ACCERTA l'insussistenza del credito precettato da per intervenuta compensazione con il maggior Controparte_1 credito a favore dell'attore-opponente di cui ai titoli giudiziali passati in giudicato indicati in parte motiva e sino alla concorrenza dell'importo precettato;
2) COMPENSA le spese di lite
Così deciso in Bologna, in data 27/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dettaglio,“il credito dell'ex agente nato il [...], sta a dire alla data del recesso di CP_8 CP_6 dal rapporto agenziale, è divenuto liquido non prima della pubblicazione della sentenza n. 2297/2022 della
[...] Corte d'Appello di Milano, avvenuta il 29.06.2022, ed esigibile al passaggio in giudicato della predetta sentenza della Corte d'Appello di Milano, al 30.01.2023, stante il disposto dell'art. 34 IV comma ANA che condiziona il pagamento delle indennità alla definitiva chiusura dei conti”; “ne discende che solo al 30.01.2023 sussistevano i presupposti richiesti sia dall'art. 34 ANA, sia dagli art. 1242 e 1243 cc, ed in primis l'omogeneità, la liquidità e l'esigibilità sia per quanto concerne il maggior credito di come specificato e documentato al punto 5) CP_2 della narrativa, sia in merito al credito dell'ex agente per le indennità di fine rapporto”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3065 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to VERGA ALESSANDRO, con domicilio eletto in VIALE BIANCA MARIA 2 MILANO (recte cfr. indirizzo pec), giusta procura in calce
(collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NO DI NA , con domicilio eletto in VIA DELLA VANDRA, 42 03042 ATINA (FR)
(recte cfr. indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e domanda cumulata di compensazione.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi;
parte opposta insiste per la prescrizione del credito opposto in compensazione e/o per l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione per giudicato implicito. Parte opponente ribadisce, in ordine all'eccepita prescrizione, l'inoperatività della stessa ex art. 1242 c.c. e per giurisprudenza consolidata e l'insussistenza del giudicato implicito sul punto, nel caso di specie, avendo parte opponente espressamente richiesto accertarsi la compensazione nel presente giudizio”.
1 FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, la società epigrafe contestava la sussistenza del Controparte_1 credito e per l'effetto il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma di € 25.602,12, pari al 50% dell'importo riconosciuto con sentenza n. 2297/22 della Corte d'Appello di Milano del 29.06.2022 (doc. 1) nei confronti di in favore della parte opposta e di (totale condanna al Controparte_2 CP_3 pagamento della somma di € 39.553,48 oltre interessi legali, nonché alla refusione delle spese processuali del grado liquidate in € 1960,00 per fase di studio, € 1350,00 per fase introduttiva ed
€ 3.305,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge) eccependo, in compensazione, un
contro
-credito di maggior importo nei confronti della stessa per oltre € 200.000,00, fondato su titoli giudiziali passati in giudicato.
In dettaglio, l'opponente allegava e documentava che:
- l'odierna creditrice opposta e la di lei figlia ottenevano con la sopracitata CP_3 sentenza il riconoscimento del credito azionato con il precetto opposto, in quanto già socie della società SA. (doc. 2), cancellata dal registro delle imprese il 04.02.2009; CP_4
- la società SA. era agente assicurativo di (poi incorporata CP_4 Controparte_5 in ) e nei confronti della prima e della socia accomandataria (odierna opposta), CP_2 sig.ra l'opponente otteneva, all'esito di plurimi contenziosi e accertati CP_1 inadempimenti, il riconoscimento dei seguenti crediti fondati su titoli giudiziali passati in giudicato:
1) decreto ingiuntivo n. 14613/2008 emesso dal Tribunale di Milano (doc. 3), con il quale veniva ingiunto a SA. ed alla sig.ra di pagare a favore di CP_4 CP_1 CP_6
167.447,23 euro, oltre interessi legali, che dal 22.05.2008, data di pubblicazione del d.i. ad oggi ammontano a 29.881,75 euro, oltre alle spese di lite liquidate in € 862,00 per diritti, 1.185,00 euro per onorari e 287,00 euro per spese, per complessivi 199.662,98 euro;
2) sentenza n. 3873/2009, emessa dal Tribunale di Milano il 20.03.2009 (doc. 4), con cui veniva rigettata l'opposizione al suddetto D.I. e condannate SA. e la sig.ra CP_4 CP_1 solidalmente a pagare le spese di lite, pari a € 131,98 per spese, € 1.564,00 per diritti ed €
5.500,00 per onorari, per complessivi 7.195,98 euro;
3) sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3374/2012 (doc. 5) emessa il 22.10.2012 di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza sub 2) e condanna delle appellanti SA. e CP_4 sig.ra alle spese di lite per l'importo di 18.000,00 euro per compensi professionali CP_1 oltre accessori di legge (passata in giudicato).
2 Ed ancora, nella prospettazione di parte opponente “dal contenuto del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto- sentenza n. 2297/2022 della Corte d'Appello di Milano (doc. 8)- è dato desumere, chiaramente, che i 39.553,48 euro corrispondono alle indennità ex artt. 27-33
Accordo Nazionale Agenti per la cessazione del rapporto agenziale / Controparte_5
SA. e sono dovute alle sig.re e in quanto <si è verificato un CP_4 CP_1 CP_3 fenomeno successorio, per effetto della cancellazione ed estinzione della società SA.
[...]
nei diritti in relazione al contratto di agenzia, a favore ed in capo a Controparte_7
e , nella loro qualità rispettivamente di socio accomandatario e Controparte_1 CP_3 socio accomandante della cancellata società di persone” (pag. 8 sentenza CA – doc. 8)>> di tal chè “in ossequio all'art. 34 Accordo Nazionale Agenti (doc. 12), oltre che agli artt. 1242 e 1243 cc, il credito dell'ex agente debba intendersi compensato con il maggior credito della preponente”1 .
In subordine, l'opponente eccepiva “l'estinzione per compensazione del credito avversario per spese legali liquidate pari a 6.615,00 euro, spese generali pari a 992,25 euro e c.p.a. pari a
304,29 euro, per complessivi 7.911,56 euro;
allo stesso modo dovrà essere dichiarata
l'estinzione per compensazione del credito avversario per gli interessi legali maturati dalla pubblicazione del titolo azionato (29.06.2022) alla notificazione dell'atto di precetto
(26.02.2025), pari a 3.342,00 euro”.
Infine, l'opponente allegava l'ulteriore
contro
-credito in compensazione nei confronti dell'odierna creditrice opposta:
- pari ad € 20.952,50 euro, quali spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 3164/2020;
- € 5.772,00 euro (2/3 di 8.658,00 euro) quale rimborso della parte del corrispettivo del CTU, dr.ssa come stabilito dalla stessa sentenza n. 3164/2020 del Tribunale di Milano;
Per_1
- € 133,33 euro (2/3 di 200,00 euro) quale rimborso della tassa di registro della suddetta sentenza, versata interamente da CP_2
Sulla base di quanto sopra la società opponente concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (giudiziale) sotteso al precetto opposto, in tutto o in parte, di:
3 “accertare l'avvenuta compensazione del maggior credito di con il credito CP_9 della sig.ra e, in ogni caso, compensare i rispettivi crediti/debiti delle parti per
Controparte_1 le somme corrispondenti;
in subordine accertare l'avvenuta compensazione del maggior credito di con il credito Pt_1 della sig.ra nella misura ritenuta di giustizia e, in ogni caso, compensare il
Controparte_1 credito dell'opposta nella misura ritenuta di giustizia con il maggior credito di Pt_1 per l'effetto dei capi che precedono dichiarare estinta o parzialmente estinta la pretesa della sig.ra nei confronti dell'opponente;
Controparte_1 dichiarare che la sig.ra non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta con comparsa depositata (solo) in sede di incidente cautelare, trattato anticipatamente all'udienza ex art. 183 c.p.c. (a valere anche quale comparsa costitutiva nel giudizio di merito, in assenza di ulteriori atti costitutivi sino alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), dichiarando di “aderire all'eccezione di compensazione nei soli limiti della somma di euro 3.955,77 (quota parte delle spese di lite liquidate dalla Corte
d'Appello di ) e di euro 395,87 (competenze dell'atto di precetto), poiché per tali partite CP_5 creditorie non (avrebbe potuto) invocarsi il giudicato contenuto nella sentenza della Corte
d'Appello”, ferma la debenza della residua somma precettata di euro 21.250,48 in ordine alla quale “l'eccezione di compensazione risult(erebbe) inammissibile, poiché in contrasto con il principio della intangibilità del giudicato in relazione al contenuto nella sentenza della Corte di
Appello di Milano che ha esplicitamente respinto la medesima questione relativa alla compensazione” già sollevata in detta sede dalla parte opponente.
Concludeva, quindi, la creditrice opposta, chiedendo di: “rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in relazione all'importo precettato di euro 21.250,48, con parziale adesione all'eccezione di compensazione dei rispettivi crediti, per la somma di euro
3.955,77 a titolo di spese di lite liquidate nel titolo, nonché di euro 395,87 a titolo di competenze dell'atto di precetto opposto;
… respingere, altresì, nel merito l'opposizione per le ragioni esposte, ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento del credito nei confronti della IG.ra , proposta dall'opponente in violazione del principio Controparte_1 dell'intangibilità del giudicato e per l'inesistenza del titolo esecutivo posto in compensazione costituito dalla sentenza n. 3164/2020 del Tribunale di Milano, che è stata oggetto di riforma e sostituzione integrale da parte di quella n. 2297/2022 della Corte d'Appello. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
4 Quindi, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto (giusta ordinanza del 24.06.2025), con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 25.06.2025 la creditrice opposta “ a seguito della proposizione, in sede di incidente cautelare, della (asserita) domanda nuova di accertamento della compensazione tra due crediti parimenti, liquidi, certi ed esigibili, fondati su titoli passati in giudicato, … ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., rileva(va) ed eccepi(va) la prescrizione del diritto di ottenere le somme opposte in compensazione, per essere decorso il termine decennale di decadenza, in assenza di validi atti interruttivi”.
Per contro, parte opponente, con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. eccepiva l'inammissibilità, per tardività, della dedotta eccezione di prescrizione (“ la sig.ra eccepisce, solamente CP_1 in quest'ultimo atto, l'asserita prescrizione delle pretese creditorie di Tuttavia, come già Pt_1 riferito nella memoria precedente, la convenuta opposta si è costituita tardivamente in questo giudizio, con la conseguenza che è decaduta dal poter proporre tutte le eccezioni non rilevabili
d'ufficio ex art. 167 cpc e art. 2938 cc.”), oltre a contestarla nel merito (“ anche a volere per assurdo condividere le contestazioni avversarie e quindi ipotizzando sempre per assurdo che il credito di è prescritto, verrebbe in soccorso l'art. 1242 cc, ove al secondo comma Pt_1 prescrive che “la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si
è verificata la coesistenza dei due debiti”, id est al momento del passaggio in giudicato dei titoli giudiziali allegati e considerati gli atti interruttivi della prescrizione allegati, ivi compresa la stessa eccezione di compensazione non esaminata dalla Corte di Appello (benché sollevata nel giudizio culminato nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto).
Indi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 27.11.2025 veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e comunicazione del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
5 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Nulla osta, poi, al cumulo di domande da parte dell'opponente (attore), laddove unitamente all'opposizione preventiva a precetto risulti proposta, come nella specie, ulteriore domanda di accertamento della intervenuta compensazione tra crediti, anche al di fuori dei limiti entro cui è ammissibile l'eccezione di compensazione in sede di opposizione all'esecuzione.
2- Nel merito dell'opposizione e cumulata domanda di compensazione
Nel merito, ritiene l'adito Giudice che l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame sia parzialmente fondata (relativamente al credito per spese legali liquidate nella sentenza sottesa al precetto opposta) e che, in accoglimento della cumulata domanda di accertamento della compensazione tra crediti parimenti liquidi, certi ed esigibili, non residui alcun credito per il quale sussista il diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente.
Per giurisprudenza consolidata di legittimità “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata”, come nella specie “solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” (Cass. n. 9347 del 20/04/2009 in termini
Sentenza n. 9912 del 24/04/2007; in termini n. 17306 del 16/08/2011, nonché Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2822 del 25/03/1999; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000,; Sez. 3, Sentenza n.
17632 del 11/12/2002; Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del
24/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009).
Nella specie, come già osservato in sede cautelare, il credito dedotto in compensazione, fondato su titoli giudiziali passati in giudicato (anche) nei confronti della creditrice opposta, è sorto anteriormente alla formazione del titolo giudiziale, anch'esso passato in giudicato, sotteso al precetto opposto, in favore di quest'ultima, di tal chè limitatamente alla sorte capitale ivi riconosciuta è preclusa in limine in sede di opposizione all'esecuzione la possibilità per il debitore opposto di opporre la compensazione come fatto estintivo del credito precettato, ammissibile, per converso, limitatamente alla quota parte di spese di lite liquidate in sentenza.
6 Ciò in quanto “il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (Cass. 20 febbraio 1978 n. 821, Cass. 6 luglio 1977 n. 2990;
Cass. sez. un. 6 ottobre 1962 n. 2865 a mente della quale tale eccezione è possibile, perché, essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di opposizione all'esecuzione; in termini da ultimo Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
E', dunque, fondato il motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. di estinzione parziale del credito precettato per spese legali (€ 3.955,77) liquidate nella sentenza sottesa al precetto opposto, per la quota parte di spettanza della creditrice opposta (cfr. in tal senso Cass. 6 aprile 2011
n. 7864), per compensazione con il
contro
-credito (sino alla concorrenza del corrispondente importo), certo, liquido ed esigibile sopraindicato di oltre € 200.000,00, fondato sui seguenti titoli giudiziali (passati in giudicato): decreto ingiuntivo n. 14613/2008 emesso dal Tribunale di Milano (doc. 3) con cui è stato ingiunto a ed alla sig.ra personalmente di pagare a favore di (ora CP_8 CP_1 CP_6
167.447,23 euro, oltre interessi legali, che dal 22.05.2008, data Parte_1 di pubblicazione del d.i. oltre alle spese di lite liquidate in € 862,00 per diritti, 1.185,00 euro per onorari e 287,00 euro per spese, per complessivi 199.662,98 euro;
- sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 3374/2012 (doc. 5) di rigetto dell'appello avverso la sentenza n. 3873/2009, emessa dal Tribunale di Milano il 20.03.2009 (doc. 4), con cui veniva rigettata l'opposizione a D.I. e condannate solidalmente e la sig.ra al CP_8 CP_1 pagamento delle spese di lite (confermate quelle di primo grado pari a € 131,98 per spese, €
1.564,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorari, per complessivi 7.195,98 euro; € 18.000,00 euro per compensi professionali oltre accessori di legge del grado di appello);
Sul punto, deve darsi atto che parte opposta ha prontamente dichiarato “di aderire all'eccezione di compensazione, soltanto nei soli limiti della somma di euro 3.955,77 (quota parte delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Milano) e di euro 395,87 (competenze dell'atto di precetto), poiché per tali partite creditorie non potrà invocarsi il giudicato contenuto nella sentenza della
Corte d'Appello”.
In relazione al residuo credito precettato (pari ad € 21.448,42) per sorte capitale, intanto è possibile esaminare la domanda, cumulata, di accertamento della compensazione con il
contro
- credito di oltre € 200.000,00, certo, liquido ed esigibile sopra indicato, in quanto la sentenza sottesa al precetto opposto non abbia esaminato e rigettato, anche solo implicitamente (per
7 incompatibilità), l'eccezione sul punto, già dedotta dall'odierna opponente in quella sede (Cass. ord.
n. 12436 del 11/05/2021).
Come ribadito, da ultimo, dalla S.C. con ordinanza n. 31130 del 08/11/2023, è, infatti,
“pacificamente riconosciuto che, se la coesistenza dei crediti si verifica in tempo utile per essere eccepita nel giudizio di cognizione .. ciò impedisce poi di opporre la compensazione in sede esecutiva” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999, Rv. 524541 – 01; Sez. 3, Sentenza
n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540445 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002, Rv. 559145 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004, Rv. 574752 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del
24/04/2007, Rv. 597004 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 – 01).
Tuttavia, “qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla eccezione di compensazione, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione ove ancora ammissibile oppure riproporla in un autonomo giudizio di cognizione
(posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione” (Cass. ord. n. 24896 del 21/08/2023; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto non delibabile l'eccezione di compensazione, preclusa dal giudicato, siccome la domanda di ripetizione dell'indebito, sulla quale si fondava, era stata esaminata dalla Corte di appello e rigettata, anche implicitamente, ma sul rilievo espresso in sentenza della carenza di idonea prova del pagamento a supporto della relativa pretesa , di tal chè non si trattava di “una statuizione di mero rito, né, tanto meno, allo stato degli atti, liberamente riconsiderabile in altra sede”2);
Orbene, nella fattispecie in esame, esaminato il tenore letterale della sentenza della Corte di Appello
n. 2297/2022, ed in particolare la sua parte motiva, ritiene l'adito Tribunale che l'eccezione di compensazione, pur sollevata dall'opponente (anche in relazione ai crediti fondati sui titoli giudiziali passati in giudicato sopra richiamati) non risulti affatto esaminata, né in modo espresso né implicitamente (nessuna motivazione sul punto o statuizioni incompatibili).
Non è, infatti, seriamente dubitabile dal tenore letterale del titolo giudiziale che la Corte di Appello abbia solo riconosciuto e liquidato “in riforma dell'impugnata sentenza ed in parziale accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo”, le “indennità ex artt. 27-33 ANA” di € 39.553,48 2 “La parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o avanzare la propria pretesa in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale;
al contrario, se il giudice d'appello rigetta la domanda (ancorché con una reiezione implicita;
e comunque implicando il rilievo di idonea prova la conclusione dell'infondatezza della relativa pretesa e non già una statuizione di mero rito, né, tanto meno, allo stato degli atti, liberamente riconsiderabile in altra sede), tale statuizione è idonea al giudicato”; 8 (come quantificate in ctu, senza alcuna compensazione;
cfr. ctu allegata, punto 3.3 indennità ex art. 27 € 37.182,66 ; art. 28 € 1.118,11; art. 33 € 1.252,71).
In tal senso, la Corte di Appello nel dispositivo ha statuito “in parziale accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, condanna …” rigettata ogni altra “domanda” (id est , ai fini del giudicato sostanziale e non solo processuale, le ulteriori domande proposte dalle appellanti e la domanda riconvenzionale, riproposta con appello incidentale, dall'appellato di condanna delle prime al pagamento dell'ulteriore importo di € 47.280,76, quale ulteriore credito dovuto, al netto di quello già pacificamente riconosciuto giudizialmente con sentenza passata in giudicato in favore dell'appellato di € 167.447,23).
Con la conseguenza che, esclusa la preclusione pro iudicato (sostanziale) nel presente giudizio, è ammissibile e all'evidenza fondata la cumulata domanda di accertamento negativo del credito precettato per intervenuta compensazione (legale) con il
contro
-credito, di maggior importo (basti l'importo di € 167.447,23) parimenti liquido, certo ed esigibile (siccome fondato sui titoli giudiziali passati in giudicato, una volta divenuta irrevocabile, nel 2013, la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 3374/2012 emessa il 22.10.2012) nei confronti dell'odierna creditrice precettante, sino alla concorrenza dell'importo precettato.
Inammissibile, siccome tardivamente sollevata (ben oltre il termine a pena di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 167 co. 2 e 171 c.p.c.), è l'eccezione di prescrizione dei
contro
-crediti opposti in compensazione, sollevata dalla creditrice opposta per la prima volta in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (assorbito ogni ulteriore rilievo sull'operatività della previsione di cui all'art. 1242 c.c., secondo comma, valenza interruttiva dei plurimi atti allegati dall'opponente e pacifica decorrenza della prescrizione non già dalla data di emissione del D.I. o sentenza di primo grado, ma dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 3374/2012 sopracitata).
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'accertamento dell'insussistenza tout court, per intervenuta compensazione, del credito precettato.
3- Sulle spese di lite
Sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, avuto riguardo alle obiettive peculiarità della fattispecie in esame e parziale adesione all'eccezione di compensazione da parte opposta, nonché considerata l'opacità del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto, in relazione all'omessa statuizione sull'eccezione di compensazione pur sollevata dall'opponente nel suddetto giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
9 1) in accoglimento delle domande cumulate in oggetto, ACCERTA l'insussistenza del credito precettato da per intervenuta compensazione con il maggior Controparte_1 credito a favore dell'attore-opponente di cui ai titoli giudiziali passati in giudicato indicati in parte motiva e sino alla concorrenza dell'importo precettato;
2) COMPENSA le spese di lite
Così deciso in Bologna, in data 27/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dettaglio,“il credito dell'ex agente nato il [...], sta a dire alla data del recesso di CP_8 CP_6 dal rapporto agenziale, è divenuto liquido non prima della pubblicazione della sentenza n. 2297/2022 della
[...] Corte d'Appello di Milano, avvenuta il 29.06.2022, ed esigibile al passaggio in giudicato della predetta sentenza della Corte d'Appello di Milano, al 30.01.2023, stante il disposto dell'art. 34 IV comma ANA che condiziona il pagamento delle indennità alla definitiva chiusura dei conti”; “ne discende che solo al 30.01.2023 sussistevano i presupposti richiesti sia dall'art. 34 ANA, sia dagli art. 1242 e 1243 cc, ed in primis l'omogeneità, la liquidità e l'esigibilità sia per quanto concerne il maggior credito di come specificato e documentato al punto 5) CP_2 della narrativa, sia in merito al credito dell'ex agente per le indennità di fine rapporto”.