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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/09/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 116/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 116/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro alla Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.01.2019 premettendo di essere stata assunta con Parte_1 la qualifica di collaboratrice domestica di cui al livello B del CCNL lavoro domestico, nei periodi dall'8.04.2016 al 10.04.2017 e dal 12.02.2018 al maggio 2018, alle dipendenze della madre
[...]
, esponeva di aver fruito dell'indennità di disoccupazione NASPI per le prestazioni svolte Pt_2 negli anni 2016 e 2017; di aver ricevuto due missive datate 6.08.2018, con le quali l' le aveva CP_1 comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro domestico per insussistenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 1403 del 31.12.1971, nonché il rigetto della domanda di disoccupazione del 10.02.2018; che, con missiva del 4.09.2018, le era stata comunicata la revoca della prestazione dell'indennità di disoccupazione NASPI e di eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. .2201.06/08/2018.0060968, CP_1 chiedendo al contempo la restituzione delle somme divenute indebite, ovverosia di € 2.426,45 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI percepita nel periodo dal 28.04.2017 al 29.10.2017; di aver impugnato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, proponendo ricorso amministrativo in data 20.10.2018, poi rigettato con delibera n. 187831 del 29.11.2018; che i rapporti di lavoro instaurati con (madre) erano stati validamente denunciati. Parte_2
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, venisse accertata la sussistenza dei rapporti di lavoro domestico negli anni in contestazione, con conseguente annullamento del verbale di accertamento del 18.06.2018, ordinando l'immediato inserimento della relativa contribuzione per i periodi di lavoro prestato e dichiarando al contempo il diritto CP_1 all'indennità di disoccupazione NASPI già percepita.
2. Integrato il contraddittorio, l' contestava l'attività prestata alle dipendenze di , CP_1 Parte_2 richiamando le risultanze del verbale di accertamento e notificazione del 18.06.2018, in forza del quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro domestico denunciati dall'8/04/2016 al 31/12/2016, dall'1/01/2017 al 10/04/2017 e dal 12/02/2018 al 16/06/2018, motivando che: a) Parte_1 aveva fornito, in favore della madre, delle prestazioni che rientravano nell'alveo dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari;
di conseguenza, sussisteva una presunzione di gratuità delle prestazioni rese dalla stessa, superabile mediante la prova contraria;
b)
a fronte della contestazione sollevate dell'organo ispettivo, la ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, circa la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione;
c) la datrice di lavoro non risultava essere in possesso di certificazione attestante il Parte_2 riconoscimento di uno stato di salute avente carattere di gravità, non essendo titolare né della pensione di inabilità né dell'indennità di accompagnamento. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza depositata il 9.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la pretesa per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e di notificazione del 18.06.2018, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva svolta, l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Catanzaro ha annullato i rapporti di lavoro domestico instaurati da
[...]
(figlia) con (madre) nell'arco temporale compreso tra l'8.04.2016 e il Parte_1 Parte_2
12.06.2018 (data dell'accertamento ispettivo), non ritenendoli validi.
In particolare, l'ente convenuto ha accertato che la datrice di lavoro risultava Parte_2 sprovvista di certificazione attestante uno stato di salute che presentasse caratteristiche di gravità, riqualificando le prestazioni rese dalla come “prestazioni che rientrano nell'alveo Pt_1 dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari. Tale intimo legame di parentela riconduce ad una situazione di impossibilità di provare con certezza la presenza di reali vincoli di subordinazione tra le parti e l'effettiva avvenuta retribuzione per come, al contrario, previsto dalla legislazione vigente in materia dei rapporti di lavoro subordinato. Inoltre, considerato
ii suddetto vincolo di parentela tra datore di lavoro e collaboratore, è evidente che le prestazioni lavorative siano state rese esclusivamente per motivi di affetto e di conseguenza risulta inequivocabile l'applicazione del criterio della "presunzione di gratuita" delle stesse prestazioni e
l'inapplicabilità delle tutele previdenziali”.
La lavoratrice, sentita dagli ispettori in data 12.06.2018, ha dichiarato di essere stata assunta dalla madre in qualità di collaboratrice domestica “[…] circa due anni fa, mi pare nel 2016, ma non ricordo il mese, Successivamente mi pare nel 2017 ho sospeso la mia assunzione per poi riattivarla nel febbraio 2018. Per mia madre svolgo alcuni lavori domestici, mi occupo di acquistarle i beni a lei necessari, l'accompagno dal medico e l'aiuto in tutto quello di cui ha bisogno. Mia madre non è pensionata di invalidità ed è autosufficiente. Io sono l'unica della famiglia che si occupa di lei […]”.
5. Ciò posto, in punto di diritto, è d'uopo rammentare che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Occorre, poi, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (ex multis,
Cass. Sez. Lav. n. 15922/2020; Cass. Sez. lav. n. 26986/2009).
Con specifico riferimento al lavoro domestico, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente, posto che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite (Cass. Sez. lav. n.
12433/2015).
In materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti l'effettività del rapporto di lavoro domestico oggetto di disconoscimento, deve richiamarsi ulteriormente il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevotentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e
l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).”
(Cass. Civ. n. 30899 del 29.11.2018).
È stato chiarito, inoltre, che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto domestico ha l'onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. Sez. lav. n. 37938/2022).
6. Orbene, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni in contestazione, sicché deve ritenersi che l'assunto attoreo non abbia trovato sufficienti ed adeguati riscontri.
La teste di parte ricorrente, sentita all'udienza del 2.10.2020, ha dichiarato quanto Testimone_1 testualmente si riporta: “Preciso che è figlia di . Mi risulta che Parte_1 Parte_2
abbia anche un'altra figlia ma l'unica che è vicina e lavora con la madre è Parte_2 [...]
. Mi risulta vero che va dalla mamma ad aiutarla nei lavori Parte_1 Parte_1 domestici. Confermo pertanto il capitolo 3. Confermo il capitolo 5.”.
L'altra teste citata da parte opponente, escussa all'udienza del 2.10.2020, ha Testimone_2 dichiarato: “Conosco perché vicina di casa. Confermo il capitolo 1. Di tanto Parte_1 sono a conoscenza perché me lo ha riferito , precisamente mi ha spiegato che Parte_1 in un certo periodo la mamma la pagava per svolgere l'attività di collaboratrice domestica, mentre dopo non veniva più pagata ed andava a farle visita come tutte le figlie. Peraltro la mamma è stata ammalata e lo è ancora. Adesso che è malata è seguita sempre dalla figlia, ma anche dall'altra figlia.
Io ogni tanto andavo lì e vedevo che la faceva le pulizie, portava la madre dal dottore. Pt_1
Questo lo faceva tutti i giorni tranne sabato e domenica. Sabato e domenica non vedevo andare nessuno.”.
Di contro, il teste di parte convenuta, ispettore , escusso all'udienza del Testimone_3
17.12.2021, ha confermo il contenuto del verbale ispettivo redatto, precisando che le dichiarazioni riportate nel suddetto verbale erano state rese direttamente da e Parte_2 Parte_1 le quali le avevano sottoscritte per conferma.
7. Ciò posto, le dichiarazioni rese da e da costituiscono testimonianze Testimone_1 Testimone_2 inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dalla ricorrente;
ed infatti, nessuno dei testi citati è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali – di
[...]
e l'effettiva corresponsione di una retribuzione periodica (non specificata nemmeno in Pt_2 ordine al quantum).
All'esito dell'istruttoria, dunque, non può che concludersi che la non ha fornito adeguata Pt_1 prova della sussistenza degli indici della subordinazione e, di conseguenza, le prestazioni svolte, in favore della madre, si inseriscono nell'ambito di un ménage familiare, essendo connotate da affectionis vel benevotentiae causa. Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la richiesta volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro domestico negli anni di riferimento deve essere respinta, posto che le prove offerte dalla ricorrente non risultano idonee ad inficiare le risultanze dell'accertamento ed a superare le incongruenze riscontrate dal personale ispettivo.
8. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
9. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda, dichiarando che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione dell'indebito di €
2.426,45, ove non ancora estinto;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 1.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 116/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro alla Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.01.2019 premettendo di essere stata assunta con Parte_1 la qualifica di collaboratrice domestica di cui al livello B del CCNL lavoro domestico, nei periodi dall'8.04.2016 al 10.04.2017 e dal 12.02.2018 al maggio 2018, alle dipendenze della madre
[...]
, esponeva di aver fruito dell'indennità di disoccupazione NASPI per le prestazioni svolte Pt_2 negli anni 2016 e 2017; di aver ricevuto due missive datate 6.08.2018, con le quali l' le aveva CP_1 comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro domestico per insussistenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 1403 del 31.12.1971, nonché il rigetto della domanda di disoccupazione del 10.02.2018; che, con missiva del 4.09.2018, le era stata comunicata la revoca della prestazione dell'indennità di disoccupazione NASPI e di eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. .2201.06/08/2018.0060968, CP_1 chiedendo al contempo la restituzione delle somme divenute indebite, ovverosia di € 2.426,45 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI percepita nel periodo dal 28.04.2017 al 29.10.2017; di aver impugnato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, proponendo ricorso amministrativo in data 20.10.2018, poi rigettato con delibera n. 187831 del 29.11.2018; che i rapporti di lavoro instaurati con (madre) erano stati validamente denunciati. Parte_2
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, venisse accertata la sussistenza dei rapporti di lavoro domestico negli anni in contestazione, con conseguente annullamento del verbale di accertamento del 18.06.2018, ordinando l'immediato inserimento della relativa contribuzione per i periodi di lavoro prestato e dichiarando al contempo il diritto CP_1 all'indennità di disoccupazione NASPI già percepita.
2. Integrato il contraddittorio, l' contestava l'attività prestata alle dipendenze di , CP_1 Parte_2 richiamando le risultanze del verbale di accertamento e notificazione del 18.06.2018, in forza del quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro domestico denunciati dall'8/04/2016 al 31/12/2016, dall'1/01/2017 al 10/04/2017 e dal 12/02/2018 al 16/06/2018, motivando che: a) Parte_1 aveva fornito, in favore della madre, delle prestazioni che rientravano nell'alveo dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari;
di conseguenza, sussisteva una presunzione di gratuità delle prestazioni rese dalla stessa, superabile mediante la prova contraria;
b)
a fronte della contestazione sollevate dell'organo ispettivo, la ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, circa la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione;
c) la datrice di lavoro non risultava essere in possesso di certificazione attestante il Parte_2 riconoscimento di uno stato di salute avente carattere di gravità, non essendo titolare né della pensione di inabilità né dell'indennità di accompagnamento. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza depositata il 9.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la pretesa per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e di notificazione del 18.06.2018, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva svolta, l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Catanzaro ha annullato i rapporti di lavoro domestico instaurati da
[...]
(figlia) con (madre) nell'arco temporale compreso tra l'8.04.2016 e il Parte_1 Parte_2
12.06.2018 (data dell'accertamento ispettivo), non ritenendoli validi.
In particolare, l'ente convenuto ha accertato che la datrice di lavoro risultava Parte_2 sprovvista di certificazione attestante uno stato di salute che presentasse caratteristiche di gravità, riqualificando le prestazioni rese dalla come “prestazioni che rientrano nell'alveo Pt_1 dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari. Tale intimo legame di parentela riconduce ad una situazione di impossibilità di provare con certezza la presenza di reali vincoli di subordinazione tra le parti e l'effettiva avvenuta retribuzione per come, al contrario, previsto dalla legislazione vigente in materia dei rapporti di lavoro subordinato. Inoltre, considerato
ii suddetto vincolo di parentela tra datore di lavoro e collaboratore, è evidente che le prestazioni lavorative siano state rese esclusivamente per motivi di affetto e di conseguenza risulta inequivocabile l'applicazione del criterio della "presunzione di gratuita" delle stesse prestazioni e
l'inapplicabilità delle tutele previdenziali”.
La lavoratrice, sentita dagli ispettori in data 12.06.2018, ha dichiarato di essere stata assunta dalla madre in qualità di collaboratrice domestica “[…] circa due anni fa, mi pare nel 2016, ma non ricordo il mese, Successivamente mi pare nel 2017 ho sospeso la mia assunzione per poi riattivarla nel febbraio 2018. Per mia madre svolgo alcuni lavori domestici, mi occupo di acquistarle i beni a lei necessari, l'accompagno dal medico e l'aiuto in tutto quello di cui ha bisogno. Mia madre non è pensionata di invalidità ed è autosufficiente. Io sono l'unica della famiglia che si occupa di lei […]”.
5. Ciò posto, in punto di diritto, è d'uopo rammentare che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Occorre, poi, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (ex multis,
Cass. Sez. Lav. n. 15922/2020; Cass. Sez. lav. n. 26986/2009).
Con specifico riferimento al lavoro domestico, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente, posto che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite (Cass. Sez. lav. n.
12433/2015).
In materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti l'effettività del rapporto di lavoro domestico oggetto di disconoscimento, deve richiamarsi ulteriormente il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevotentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e
l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).”
(Cass. Civ. n. 30899 del 29.11.2018).
È stato chiarito, inoltre, che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto domestico ha l'onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. Sez. lav. n. 37938/2022).
6. Orbene, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni in contestazione, sicché deve ritenersi che l'assunto attoreo non abbia trovato sufficienti ed adeguati riscontri.
La teste di parte ricorrente, sentita all'udienza del 2.10.2020, ha dichiarato quanto Testimone_1 testualmente si riporta: “Preciso che è figlia di . Mi risulta che Parte_1 Parte_2
abbia anche un'altra figlia ma l'unica che è vicina e lavora con la madre è Parte_2 [...]
. Mi risulta vero che va dalla mamma ad aiutarla nei lavori Parte_1 Parte_1 domestici. Confermo pertanto il capitolo 3. Confermo il capitolo 5.”.
L'altra teste citata da parte opponente, escussa all'udienza del 2.10.2020, ha Testimone_2 dichiarato: “Conosco perché vicina di casa. Confermo il capitolo 1. Di tanto Parte_1 sono a conoscenza perché me lo ha riferito , precisamente mi ha spiegato che Parte_1 in un certo periodo la mamma la pagava per svolgere l'attività di collaboratrice domestica, mentre dopo non veniva più pagata ed andava a farle visita come tutte le figlie. Peraltro la mamma è stata ammalata e lo è ancora. Adesso che è malata è seguita sempre dalla figlia, ma anche dall'altra figlia.
Io ogni tanto andavo lì e vedevo che la faceva le pulizie, portava la madre dal dottore. Pt_1
Questo lo faceva tutti i giorni tranne sabato e domenica. Sabato e domenica non vedevo andare nessuno.”.
Di contro, il teste di parte convenuta, ispettore , escusso all'udienza del Testimone_3
17.12.2021, ha confermo il contenuto del verbale ispettivo redatto, precisando che le dichiarazioni riportate nel suddetto verbale erano state rese direttamente da e Parte_2 Parte_1 le quali le avevano sottoscritte per conferma.
7. Ciò posto, le dichiarazioni rese da e da costituiscono testimonianze Testimone_1 Testimone_2 inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dalla ricorrente;
ed infatti, nessuno dei testi citati è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali – di
[...]
e l'effettiva corresponsione di una retribuzione periodica (non specificata nemmeno in Pt_2 ordine al quantum).
All'esito dell'istruttoria, dunque, non può che concludersi che la non ha fornito adeguata Pt_1 prova della sussistenza degli indici della subordinazione e, di conseguenza, le prestazioni svolte, in favore della madre, si inseriscono nell'ambito di un ménage familiare, essendo connotate da affectionis vel benevotentiae causa. Considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), la richiesta volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro domestico negli anni di riferimento deve essere respinta, posto che le prove offerte dalla ricorrente non risultano idonee ad inficiare le risultanze dell'accertamento ed a superare le incongruenze riscontrate dal personale ispettivo.
8. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
9. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che la ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda, dichiarando che la parte ricorrente è tenuta alla restituzione dell'indebito di €
2.426,45, ove non ancora estinto;
- compensa le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 1.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino