Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 490/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Bernadette Baiamonte)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
-opposta contumace-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620189000777637000, notificata il 15.03.2019, nella parte in cui fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui alla cartella n. 29620100005679804000, notificata in data 15.04.2010, per un importo di €. 8.599,93 a titolo di contributi
Inps per l'anno 2005.
l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento richiamata dall'intimazione di pagamento opposta e, nel merito,
l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento effettuata ad un indirizzo di residenza diverso da quello del ricorrente.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.01.2025 per il deposito di note.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve infatti dichiararsi prescritto il credito intimato con la cartella di pagamento richiamata dall'intimazione di pagamento opposta, essendo decorsi ben oltre 5 anni fra la data della asserita notifica e il primo atto interruttivo della prescrizione stessa, rappresentato dall'intimazione di pagamento qui opposta.
Ed invero, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, anche ove si ritenesse regolare la notifica della cartella esattoriale sopra indicata, ciò non escluderebbe comunque la necessità di verificare l'eventuale maturazione successiva del termine di prescrizione dei crediti ivi incorporati.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).
Nel caso di specie, il suddetto termine di prescrizione deve ritenersi spirato con riferimento ai crediti incorporati nella cartella n.
29620100005679804000, essendo ampiamente trascorso il predetto termine quinquennale fra la data di notifica della predetta cartella e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento, senza che l'ente resistente, rimanendo contumace, abbia fornito alcuna idonea prova della notifica nelle more di validi atti interruttivi chiaramente riferibili al credito in questione.
Ne consegue che, essendo pertanto trascorsi ben oltre cinque anni fra la notifica della cartella (15.04.2010) e la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data 15.03.2019), senza che l'opposta, stante la sua contumacia, abbia fornito prova della notifica di idonei atti interruttivi della prescrizione dei crediti ivi incorporati, va dichiarato prescritto il credito dell'Inps incorporato nella cartella di pagamento n.
29620100005679804000, e, per l'effetto, va annullata l'intimazione di pagamento opposta nella parte che ad essa fa riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29620100005679804000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui alla predetta cartella. - Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, che liquida in euro 2.900,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 15.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo