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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. , rappresentante e difensore Parte_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Oggetto: Opposizione decreto liquidazione onorari avvocati
Conclusioni delle parti: annullamento decreto di rigetto, liquidazione onorari del proc. n. 720/2023 R.G. con vittoria delle spese del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con istanza depositata in data 25.11.2024, l'Avv. ha richiesto la liquidazione degli onorari Pt_1 professionali per l'attività svolta in favore del sig. ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato nel corso del 2023.
Il Giudice del Lavoro ha richiesto l'integrazione documentale mediante produzione dell'autocertificazione reddituale aggiornata del ricorrente per gli anni 2023 e 2024. L'istanza è stata rigettata per mancata produzione della documentazione richiesta.
L'opponente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, contestando il rigetto per eccessivo formalismo e ribadendo la legittimità della richiesta di liquidazione.
Motivazione Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato e non Controparte_1 costituito in giudizio.
1 L'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di rigetto della liquidazione degli onorari Pt_1 professionali è fondata.
Il rigetto si basa sulla mancata produzione, da parte del ricorrente Parte_2 dell'autocertificazione reddituale aggiornata per gli anni 2023 e 2024, richiesta dal giudice a integrazione dell'istanza. Tuttavia, tale omissione non può costituire motivo sufficiente per negare al difensore il compenso spettante, una volta che l'ammissione al patrocinio sia stata regolarmente concessa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. Civ. n. 15774/2025 e n. 11657/2024) ha chiarito che il difensore agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, e che il giudice dell'opposizione deve valutare la fondatezza del rigetto anche alla luce della documentazione già presente agli atti, potendo eventualmente attivare poteri istruttori d'ufficio.
Nel caso in esame, l'attività difensiva è stata effettivamente svolta, e l'ammissione al patrocinio risulta regolarmente concessa nel 2023. Non emergono elementi concreti che facciano dubitare della persistenza dei requisiti reddituali. La mancata produzione dell'autocertificazione aggiornata, pur rilevante ai fini della verifica, non incide sulla sostanza del diritto alla liquidazione.
Inoltre, si rileva che il giudice ha condannato la controparte al pagamento della somma di € 655,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'Erario. Tale importo costituisce parametro utile per la determinazione del compenso spettante al difensore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione;
2. Annulla il decreto di rigetto impugnato;
3. Liquida in favore dell'Avv. , quale difensore di ammesso al patrocinio Pt_1 Parte_2
a spese dello Stato, l'importo di € 655,00, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna il , rimasto contumace, al pagamento delle spese del Controparte_1 presente procedimento in favore dell'opponente, che si liquidano in € 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gela, il 5 agosto 2025.
Il Presidente
Dott. Roberto Riggio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. , rappresentante e difensore Parte_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Oggetto: Opposizione decreto liquidazione onorari avvocati
Conclusioni delle parti: annullamento decreto di rigetto, liquidazione onorari del proc. n. 720/2023 R.G. con vittoria delle spese del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con istanza depositata in data 25.11.2024, l'Avv. ha richiesto la liquidazione degli onorari Pt_1 professionali per l'attività svolta in favore del sig. ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato nel corso del 2023.
Il Giudice del Lavoro ha richiesto l'integrazione documentale mediante produzione dell'autocertificazione reddituale aggiornata del ricorrente per gli anni 2023 e 2024. L'istanza è stata rigettata per mancata produzione della documentazione richiesta.
L'opponente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, contestando il rigetto per eccessivo formalismo e ribadendo la legittimità della richiesta di liquidazione.
Motivazione Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato e non Controparte_1 costituito in giudizio.
1 L'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di rigetto della liquidazione degli onorari Pt_1 professionali è fondata.
Il rigetto si basa sulla mancata produzione, da parte del ricorrente Parte_2 dell'autocertificazione reddituale aggiornata per gli anni 2023 e 2024, richiesta dal giudice a integrazione dell'istanza. Tuttavia, tale omissione non può costituire motivo sufficiente per negare al difensore il compenso spettante, una volta che l'ammissione al patrocinio sia stata regolarmente concessa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. Civ. n. 15774/2025 e n. 11657/2024) ha chiarito che il difensore agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, e che il giudice dell'opposizione deve valutare la fondatezza del rigetto anche alla luce della documentazione già presente agli atti, potendo eventualmente attivare poteri istruttori d'ufficio.
Nel caso in esame, l'attività difensiva è stata effettivamente svolta, e l'ammissione al patrocinio risulta regolarmente concessa nel 2023. Non emergono elementi concreti che facciano dubitare della persistenza dei requisiti reddituali. La mancata produzione dell'autocertificazione aggiornata, pur rilevante ai fini della verifica, non incide sulla sostanza del diritto alla liquidazione.
Inoltre, si rileva che il giudice ha condannato la controparte al pagamento della somma di € 655,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'Erario. Tale importo costituisce parametro utile per la determinazione del compenso spettante al difensore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione;
2. Annulla il decreto di rigetto impugnato;
3. Liquida in favore dell'Avv. , quale difensore di ammesso al patrocinio Pt_1 Parte_2
a spese dello Stato, l'importo di € 655,00, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna il , rimasto contumace, al pagamento delle spese del Controparte_1 presente procedimento in favore dell'opponente, che si liquidano in € 300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gela, il 5 agosto 2025.
Il Presidente
Dott. Roberto Riggio
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