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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 798/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio dell'avv. Lucia Sasso che Parte_1 la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del
26.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 24.02.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Melfi il 25.01.2014 con e che con Controparte_1 accordo di negoziazione assistita del 21.09.2020 è stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (n. 06.05.2014) e Per_1
(n. 14.03.2017); che, secondo le condizioni concordate, la ricorrente Per_2 percepisce integralmente gli assegni familiari versati dall'INPS al resistente;
che il resistente tiene con sé i figli tutti i pomeriggi della settimana;
che i genitori contribuito al pagamento delle spese straordinarie per la prole nella misura del
50% ciascuno;
che nelle more del procedimento di negoziazione assistita, il resistente ha costituito una nuova famiglia, con la nascita di un altro figlio nel
2022.
Ha lamentato i reiterati inadempimenti degli obblighi concordati in sede di separazione e ha dichiarato di aver adito, all'uopo, il Tribunale per i Minorenni - il quale si è dichiarato incompetente a decidere sulle richieste economiche - per chiedere l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e l'imposizione a carico del resistente del contributo mensile di mantenimento di complessivi
400,00 euro in favore dei figli.
Ha dedotto che il resistente ha sempre lavorato “in nero” presso un ristorante della zona di Melfi e che ha poi iniziato a lavorare, presuntivamente dal periodo di Natale del 2021, per un'azienda nel Nord Italia di cui ella non conosce il nome né lo stipendio erogato;
che le condizioni concordate nella separazione, oltre ad essere reiteratamente disattese, non rispondono all'interesse superiore dei figli minori e che ella, a causa degli intervenuti mutamenti lavorativi del resistente e del manifesto disinteresse morale e materiale nei confronti della prole, è costretta da occuparsi in via esclusiva della gestione quotidiana dei figli.
Ha allegato di lavorare presso una società cooperativa con uno stipendio medio mensile di 700,00 euro, da cui deve detrarre l'importo del canone di locazione dell'appartamento in cui vive, pari a 320,00 euro, e di percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli, di complessivi 410,00 euro mensili.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'affidamento esclusivo dei figli minori e l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, la collocazione abitativa prevalente presso di lei, la regolamentazione della frequentazione dei figli minori con il padre, l'imposizione a carico del resistente di complessivi 400,00 euro mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.11.2023, non comparso il resistente, in via provvisoria e urgente sono state confermate le condizioni concordate nella procedura di negoziazione assistita e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta, disposto ed eseguito l'ascolto del figlio minore , all'udienza del 04.12.2024 la ricorrente ha concluso come da Per_1 ricorso introduttivo, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione, ed ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con accordo a seguito di convenzione assistita ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.L. n. 132/14, conv. in
L.162/14, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Potenza il 25.09.2020.
Ricorrono anche le altre condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'autorizzazione dell'accordo di negoziazione assistita di separazione.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e il comportamento del resistente, il quale, non costituendosi, si è del tutto disinteressato della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melfi per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
In merito alle condizioni del divorzio, quanto all'affidamento dei figli minori, va premesso che a norma dell'art. 337 ter c.c. l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, in quanto consente al minore di giovarsi della responsabilità comune e della comune partecipazione di entrambi i genitori alle principali scelte che riguardano la sua vita, la sua formazione e la sua educazione.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. Le decisioni di maggiore interesse per la prole sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione dei figli.
A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita dei figli, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la conseguente necessaria valutazione sia della idoneità del genitore affidatario, sia della inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. 24526/2010;
Cass. 6535/2019).
Dalle allegazioni della ricorrente e dall'ascolto del figlio emerge il Per_1 disinteresse del resistente per i due figli, che si manifesta nel sostanziale abbandono degli stessi alle sole cure della madre e nella costante violazione delle condizioni concordate in sede di separazione in merito alla loro frequentazione.
Ed invero, all'udienza del 04.12.2024 il minore ha dichiarato di non vedere il padre dall'estate - e dunque da almeno tre mesi -, avendo il omesso di CP_1 prelevare i bambini dalla casa materna e tenerli con sé tutti i pomeriggi della settimana, come concordato con la coniuge. La violazione è grave perché evidenzia il disinteresse del padre per la crescita morale e per l'educazione dei figli, oltre che per i loro sentimenti, lo sviluppo psicoaffettivo e la sicurezza di sé.
Tale disinteresse è chiaramente e dolorosamente percepito dal figlio il Per_1 quale durante l'ascolto, dopo aver riferito di non incontrare il padre dall'estate, ha dichiarato: “Mi chiedi perché questo sia avvenuto e io penso che forse si occupa più dei figli della sua nuova fidanzata, i quali hanno undici e dodici anni”.
In seguito il bambino, nell'esprimere grande apprezzamento per i nonni materni, la nonna paterna e gli zii, ha dichiarato: “Papà invece penso che non sia gentile perché credo, a volte, che si sia dimenticato di noi… Mi proponi di chiamare papà
e chiedergli di fare una passeggiata con me e con , ma io non so se lo Per_2 farò e se mi va, ci penserò…”.
Il resistente, inoltre, omettendo di tenere con sé i figli tutti i pomeriggi della settimana come concordato in sede di separazione, è rimasto inadempiente anche ai correlati obblighi economici.
Ed invero, la mancata imposizione a suo carico di un contributo ordinario di mantenimento della prole è causalmente correlata, nell'accordo di separazione, proprio alla quotidiana frequentazione e cura dei due bambini (v. accordo di separazione per negoziazione assistita punto 10: “Il sig. non verserà CP_1 alla sig.ra lcuna somma a titolo di mantenimento dei figli minori in quanto Pt_1 lo stesso li terrà con sé tutti i pomeriggi della settimana facendosi carico economicamente delle loro esigenze. Di contro, gli assegni familiari erogati dall'INPS al sig. per i due figli minori saranno interamente versati alla CP_1 sig.ra che si occuperà della pratica per riceverli”). Pt_1
Oltre a tale inadempimento, la mancata, assidua frequentazione dei bambini da parte del padre costituisce, a giudizio del Tribunale, una concreta ragione ostativa all'affidamento condiviso, poiché evidenzia il disinteresse del resistente per i due figli e, in definitiva, la sua incapacità genitoriale.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, alla regola costituita dall'affidamento condiviso deve derogarsi, nel superiore interesse del minore, qualora uno dei genitori dimostri una condizione di manifesta carenza, o un'inidoneità educativa ovvero un comportamento tale da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del minore, tenuto conto che l'interesse del minore può essere pregiudicato da un affidamento condiviso nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al suo mantenimento (cfr., ex multis, Cass. 16593/2008, Cass
24526/2010).
Con il descritto comportamento, dunque, il resistente ha manifestato l'incapacità di relazione affettiva, di attenzione, di accudimento, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto con i figli, lasciando la moglie da sola ad occuparsi dei bambini e delle loro molteplici esigenze quotidiane.
L'inadempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e il grave disinteresse manifestato nei loro riguardi sul piano della frequentazione e cura impongono, a giudizio del Tribunale, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, la quale adotterà autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai minori.
I minori sono collocati in via prevalente presso l'abitazione materna.
Il padre è tenuto a frequentare i figli e a garantire un rapporto stabile con loro,
e ciò dovrà avvenire due giorni alla settimana, che saranno individuati dai genitori di comune accordo e che, in mancanza di accordo, si indicano nel mercoledì e nel sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle 21,00.
Quanto al mantenimento della prole, è noto che entrambi i genitori debbono contribuirvi in proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che ella lavora con mansioni di cuoca e percepisce uno stipendio mensile di circa 700,00 euro. Ha allegato la busta paga di aprile 2022 con retribuzione netta di 837,00 euro, le certificazioni uniche per gli anni dal 2019 al 2021 con indicazione di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato rispettivamente di 9.812,50,
9.059,41, 4.711,61 euro annuali, il contratto di locazione dell'appartamento in cui vive con entrambi i figli minori per il canone di 320,00 euro mensili. Quanto alla condizione economica del resistente, la ricorrente ha dedotto che egli svolge attività lavorativa e la deduzione deve ritenersi confermata sia dalle previsioni dell'accordo di separazione (in cui si deduce la percezione di uno stipendio di 1.200,00 euro mensili), sia dalla costituzione, da parte del , CP_1 di un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un altro figlio, eventi da cui è ragionevole desumere la capacità reddituale e la disponibilità economica del resistente.
In considerazione delle suddette circostanze, tenuto conto dell'età dei bambini e delle presumibili correlate esigenze di vita, il contributo a carico del resistente va determinato in complessivi 300,00 euro mensili (150,00 per ciascun figlio), da rivalutare anno per anno secondo gli Indici-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Considerato l'esiguo reddito della ricorrente e la mancata partecipazione del resistente a qualsiasi onere di cura e di intrattenimento dei figli (pranzo, cena, uscite serali), l'assegno unico universale per i minori deve essere attribuito integralmente alla madre collocataria (cfr. Cass. 4622/2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato ed in favore dell'Erario perché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso del 24.02.2023, ogni Pt_1 Controparte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 25.01.2014 in Melfi, trascritto nel registro Pt_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Melfi dell'anno 2014, parte II, serie
A, n. 3;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità; c) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso di lei;
d) dispone che il padre incontrerà i figli due giorni alla settimana, che saranno individuati dai genitori di comune accordo e che, in mancanza di accordo, si indicano nel mercoledì e nel sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle
21,00;
e) pone a carico del resistente il contributo di mantenimento per ciascun figlio di 150,00 euro mensili, per complessivi € 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come indicate e disciplinate in parte motiva;
g) attribuisce alla madre collocataria l'intero importo dell'assegno unico universale per i minori;
h) condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 28.04.2025
La Presidente est.