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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 30.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2981/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Eudizi, Pt_1 come da procura in atti appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Malandrino, come da Controparte_1 procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4590/2023, pubblicata il 4.5.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2022, assumendo che l' aveva Controparte_1 Pt_1 riconosciuto nei suoi confronti la sussistenza di una malattia professionale contratta nel corso delle attività lavorative cui era stato addetto, determinando una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica riportata in misura pari al 9%, e lamentando che la domanda volta a ottenere il riconoscimento di una percentuale maggiore e i successivi ricorsi amministrativi erano restati senza esito, chiedeva al Tribunale di dichiarare che a causa della predetta malattia, già 1 accertata in fase amministrativa, il danno biologico da essa derivante meritava una misura superiore a quella valutata, almeno pari al 18%, non inferiore al grado del 16%, e comunque superiore al 9%, con conseguente condanna dell' all'erogazione della rendita spettante ovvero dell'indennizzo in Pt_1 capitale secondo gli importi previsti dalla legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata. Pt_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, pubblicata il 4.5.2023, il Tribunale di Roma, espletata una
CTU medico legale, dichiarava che il era affetto da malattie di origine professionale dalle CP_1 quali gli era derivata una menomazione permanente della propria integrità psico-fisica valutabile in termini di danno biologico ex D.lgs. n. 38/2000 nella misura del 15%, a decorrere dalla domanda amministrativa del 14.12.2021, e in misura pari al 20% a decorrere dal 15.02.2023; compensava per un terzo le spese di lite e condannava l' al pagamento del residuo, oltre alle spese di CTU. Pt_1
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della Pt_1 sentenza per insufficiente motivazione e per errore nella valutazione del danno. Ha chiesto, quindi, il rinnovo nel grado della consulenza tecnica d'ufficio e ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di respingere la domanda proposta dal in quanto infondata, con vittoria delle CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, il passaggio in giudicato Controparte_1 della sentenza in quanto tardivamente impugnata, nonché l'inammissibilità dell'appello per vizio di genericità ex art. 434 c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
2. All'udienza del 20.5.2025, a seguito della richiesta dell' la Corte ha concesso un nuovo Pt_1 termine per la notifica del ricorso in appello.
All'udienza del 23.9.205 nessuna delle parti è comparsa. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 DL n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008), con declaratoria di estinzione del giudizio di appello e ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
Cass. n. 3128/2008, Cass. n. 14936/2000).
3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
2 - dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
- nulla per le spese del grado.
Roma, 30.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
3
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 30.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2981/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Eudizi, Pt_1 come da procura in atti appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Malandrino, come da Controparte_1 procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4590/2023, pubblicata il 4.5.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2022, assumendo che l' aveva Controparte_1 Pt_1 riconosciuto nei suoi confronti la sussistenza di una malattia professionale contratta nel corso delle attività lavorative cui era stato addetto, determinando una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica riportata in misura pari al 9%, e lamentando che la domanda volta a ottenere il riconoscimento di una percentuale maggiore e i successivi ricorsi amministrativi erano restati senza esito, chiedeva al Tribunale di dichiarare che a causa della predetta malattia, già 1 accertata in fase amministrativa, il danno biologico da essa derivante meritava una misura superiore a quella valutata, almeno pari al 18%, non inferiore al grado del 16%, e comunque superiore al 9%, con conseguente condanna dell' all'erogazione della rendita spettante ovvero dell'indennizzo in Pt_1 capitale secondo gli importi previsti dalla legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata. Pt_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, pubblicata il 4.5.2023, il Tribunale di Roma, espletata una
CTU medico legale, dichiarava che il era affetto da malattie di origine professionale dalle CP_1 quali gli era derivata una menomazione permanente della propria integrità psico-fisica valutabile in termini di danno biologico ex D.lgs. n. 38/2000 nella misura del 15%, a decorrere dalla domanda amministrativa del 14.12.2021, e in misura pari al 20% a decorrere dal 15.02.2023; compensava per un terzo le spese di lite e condannava l' al pagamento del residuo, oltre alle spese di CTU. Pt_1
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della Pt_1 sentenza per insufficiente motivazione e per errore nella valutazione del danno. Ha chiesto, quindi, il rinnovo nel grado della consulenza tecnica d'ufficio e ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di respingere la domanda proposta dal in quanto infondata, con vittoria delle CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, il passaggio in giudicato Controparte_1 della sentenza in quanto tardivamente impugnata, nonché l'inammissibilità dell'appello per vizio di genericità ex art. 434 c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
2. All'udienza del 20.5.2025, a seguito della richiesta dell' la Corte ha concesso un nuovo Pt_1 termine per la notifica del ricorso in appello.
All'udienza del 23.9.205 nessuna delle parti è comparsa. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza odierna, allorché nuovamente le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 DL n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008), con declaratoria di estinzione del giudizio di appello e ordine della sua cancellazione dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
Cass. n. 3128/2008, Cass. n. 14936/2000).
3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
2 - dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
- nulla per le spese del grado.
Roma, 30.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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