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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 854/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA DELLA STELLA 19 ALBANO rappresentata dall'avv. Parte_1
OS SC
Parte appellante contro
parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA, 29 00100 ROMA rappresentata dall'avv. CP_1 MIGLIO SIMONA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1529/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 5.10.2023 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stata respinta l'opposizione proposta da avverso Parte_1 l'avviso di addebito per omessi contributi alla (annualità 2019) quale socio Parte_2 della (già Controparte_2 Controparte_3 [...]
. Controparte_4
Appella la sentenza il per: Pt_1 1) omessa valutazione di una prova documentale essenziale e pacifica (trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, con acquisizione, da parte del del ruolo Pt_1 di socio accomandante), idonea a vincere la presunzione semplice di continuità lavorativa posta alla base della decisione;
2) errata applicazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c..
Si è costituita parte appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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Il Tribunale, nel motivare la pronuncia di rigetto, ha ritenuto irrilevante l'assunzione della qualifica di socio accomandante del ricorrente nella s.a.s. (trasformata dalla s.n.c. in seno alla quale egli rivestiva la carica di socio amministratore) ed ha valorizzato la perdurante iscrizione del Pt_1 nell'elenco degli artigiani quale presunzione semplice di continuità dell'attività lavorativa, cui il ricorrente non aveva opposto alcuna prova contraria.
Secondo il ricorrente il giudice aveva errato nel non aver ritenuto idonea prova contraria lo stesso venir meno della società di persone, ossia il fatto che il fosse divenuto socio di solo Pt_1 conferimento di capitale nella nuova compagine sociale, senza svolgere alcuna attività per la società e nemmeno essendo legato da rapporti di parentela con il socio accomandatario, unico titolato all'amministrazione e alla rappresentanza della società, non configurandosi, per ciò solo, alcuna continuità lavorativa. Era comunque onere dell'intimante provare il fondamento della propria pretesa creditoria.
Le censure mosse dall'appellante sono fondate.
Si discute dei requisiti perché insorga l'obbligo del socio accomandante all'iscrizione alla gestione assicurativa per gli esercenti attività di artigiano, essendo il socio accomandante della Pt_1 società.
Prima di tutto, in tema d'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti le attività artigianali ex art. 2 della L. 8 agosto 1985 n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) la Suprema Corte è intervenuta con la sentenza n. 18394/2019, chiarendo che “A norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 443 del 1985 può definirsi imprenditore artigiano solo colui che, nell'esercizio professionale dell'impresa, esplichi “in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo”. Questa Corte, interpretando tale norma, ha chiarito che per assumere la predetta qualifica il titolare dell'impresa deve svolgere in essa non solo un lavoro personale, ma è altresì necessario che si tratti di un lavoro “anche manuale” (Cass. n. 28431 del 22/12/2011, che ha ribadito quanto già affermato in una sentenza risalente - Cass. n. 2495 del 06/03/1998- secondo cui « Confligge con la lettera e con la “ratio” delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 443 del 1985 l'assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un'impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarità dell'impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato art. 2 della legge 443 del 1985, imprenditore artigiano è, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa stessa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ciò posto, il ricorrente contesta la pretesa creditoria dell' sostenendo di non svolgere più CP_1 alcuna attività lavorativa per la s.a.s. di cui è socio accomandante.
Osserva la Corte che l'obbligo assicurativo grava sui titolari di imprese artigiane e sui familiari coadiuvanti che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda. La condizione essenziale per l'insorgere dell'obbligo contributivo è la "partecipazione personale al lavoro aziendale" con carattere di abitualità e prevalenza. La mera percezione di utili derivanti da una partecipazione societaria, senza un effettivo svolgimento di attività lavorativa, non è dunque sufficiente a far scattare l'obbligo contributivo.
Nella specie l' , al di là della formale, perdurante iscrizione del nell'Albo artigiani dopo CP_1 Pt_1 la trasformazione della s.n.c. in s.a.s. con atto notarile 26.3.2013, non ha fornito, come suo onere, elementi di prova idonei a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nel periodo contestato.
Del resto, come da ultimo ribadito da Cass. Ord. 26/01/2021 n.1680, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della l. n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n. 233 del 1990), e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge (v. anche Cass. Sent. n.8434/2003: “….le amministrazioni competenti a tenere gli albi devono CP_ comunicare all' la iscrizione di un'impresa all'albo delle imprese artigiane, affinché l'Istituto ne venga a conoscenza e provveda alla assicurazione IVS del titolare, ma nessuna norma prevede che l'iscrizione all'albo abbia valore costitutivo ai fini dell'insorgenza del rapporto assicurativo e del connesso obbligo contributivo, il quale sorge invece automaticamente con l'espletamento della attività oggettivamente artigiana, avente cioè le caratteristiche ora descritte agli artt. 3 e 4 della legeg 443/85, che vale ad integrare lo status di artigiano, anche prima che l'impresa venga iscritta all'albo. Di converso, l'obbligo contributivo viene meno quando venga meno uno dei suddetti requisiti, anche se l'impresa non venga di fatto cancellata dal relativo albo (cfr. Cass. n. 6625 del 24 luglio 1996). È ben vero, ai sensi dell'art. 5 della legge 44/85 (legge quadro per l'artigianato), che "L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane", tuttavia il valore costitutivo viene ricollegato solo al formale riconoscimento del carattere artigiano dell'impresa che vale ai fini delle agevolazioni, ma nessun effetto costitutivo spiega invece sul fronte assicurativo, ossia per il sorgere del rapporto assicurativo dell'artigiano e del correlativo obbligo contributivo”).
L'appello va dunque accolto, conseguendone la riforma della gravata sentenza nel senso di ritenere non dovuta da parte del la somma di portata dall'AVA qui opposto. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
-in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuti i contributi e le sanzioni recati dall'avviso di addebito opposto;
-condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado, da determinarsi, per quanto riguarda CP_1 il primo grado, in euro 1.000,00 e, per quanto riguarda il presente grado, in euro 1.200,00 oltre 15% per spese generali ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 1/7/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste