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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA Presidente dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel. dott. Pietro VINETTI Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639/2020, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo MI Parte_1
RI
appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Faraone Controparte_1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
resa dal Tribunale di Matera in data 16.11.2020 a conclusione del giudizio RG 2114/2018. si costituiva per resistere al gravame. Controparte_1
Con certificazione dell'Ordine degli avvocati di Matera del 19.6.2025, si constatava l'intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati del foro di Matera dell'avv. Paolo
MI RI, difensore della parte appellante e la Corte dichiarava l'interruzione del processo con ordinanza del 24.6.2025, comunicata alle parti.
Successivamente, il giudizio non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile. Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. -nella formulazione introdotta dalla L. 69/2009 a decorrere dal 4.6.2009, applicabile ratione temporis- in forza del quale l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 338 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 639/2020, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA Presidente dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel. dott. Pietro VINETTI Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 639/2020, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo MI Parte_1
RI
appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Faraone Controparte_1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
resa dal Tribunale di Matera in data 16.11.2020 a conclusione del giudizio RG 2114/2018. si costituiva per resistere al gravame. Controparte_1
Con certificazione dell'Ordine degli avvocati di Matera del 19.6.2025, si constatava l'intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati del foro di Matera dell'avv. Paolo
MI RI, difensore della parte appellante e la Corte dichiarava l'interruzione del processo con ordinanza del 24.6.2025, comunicata alle parti.
Successivamente, il giudizio non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile. Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. -nella formulazione introdotta dalla L. 69/2009 a decorrere dal 4.6.2009, applicabile ratione temporis- in forza del quale l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 338 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 639/2020, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria