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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/12/2024, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1575/2022, promossa da:
(P. iva ), con sede in Lodi, via Lunigiana n. 1/A, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig.ra assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Parte_2
Paola Uggè (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._1
legale in Lodi, corso Archinti n. 13;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
studio in Lodi Vecchio (LO), Via Roma n. 27, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Bottani (c.f. ) e Laura Maria Franciosi (c.f. C.F._3
) entrambi del Foro di Lodi, presso il cui studio in Casalpusterlengo (LO), C.F._4
Via F. Cavallotti n. 63, è altresì elettivamente domiciliato;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
Accertato e dichiarato il credito di nei confronti del Dott. per Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di € 34.162,24, condannare il Dott. al pagamento Controparte_1 della somma pari ad € € 34.162,24, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di a titolo di competenze e spese per le prestazioni dalla stessa eseguite ai Parte_1 sensi dei contratti dell'01/01/2013 e del 17/12/2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 In via istruttoria: si insiste per l'escussione dei testimoni sui capitoli di prova articolati nella II memoria ex art. 183, comma 6, non ammessi dal Giudice;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni di parte convenuta
“Contrariis reiectis,
Nel merito:
a) Accertare e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della azione per nullità e contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto del contratto ex adverso dedotto.
b) In ogni caso rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1 domandando l'accertamento del credito vantato nei suoi confronti per € 34.162,24 a titolo di
[...]
corrispettivo contrattuale e la conseguente condanna del convenuto a corrispondere la predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie domande la parte ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- è un'agenzia di pratiche d'ufficio che offre servizi di affiancamento ai Parte_1
professionisti nominati custodi giudiziari o delegati alle operazioni di vendita;
- in particolare, nell'ambito delle procedure esecutive e di divisione immobiliare, la società coadiuva i professionisti nelle attività prodromiche alla vendita degli immobili fino alla conclusione della procedura;
- l'1.01.2013 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, con la quale la società attrice si è obbligata a fornire al custode delegato i seguenti servizi (cfr. contratto – doc. 2 parte attrice):
1. Copia del provvedimento di nomina in affiancamento e relativo pignoramento;
2. deposito relazione 569 al giudice;
3. scarico sul sito del Tribunale delle nomine a Delegato, ordini di liberazione;
4. comunicazione dell'avvenuta nomina a delegato;
5. predisposizione e stesura del bando d'asta a seguito di delega;
2 6. invio di detta ordinanza al procedente e agli intervenuti nonché al/ai debitori qualora domiciliati presso un legale;
7. Verifica dell'avvenuta notifica da parte del creditore procedente ai creditori iscritti e non intervenuti;
8. caricamento della documentazione inerente i dischetti del Perito Estimatore;
9. pubblicazione dello stesso al municipio competente;
10. Trasmissione ad dell'ordinanza di vendita, relazione privacy, CP_2
fotografie, planimetrie;
11. Preparazione del fascicoletto attestante le avvenute pubblicità;
12. Ritiro delle buste di partecipazione aste;
13. Trasmissione di copia dei verbali d'asta al professionista;
14. Deposito relazioni aste III incanto;
15. Comunicazione provvedimento del giudice in merito alla richiesta di rifissazione III incanto;
16. Rifissazione delle aste con rinvio dell'ordinanza di vendita al creditore procedente, agli intervenuti ed eventualmente al/ai debitori qualora domiciliati presso un legale;
17. Deposito istanza di richiesta ordinanza di liberazione qualora non sia stata già emessa;
16. Inizio della procedura di sloggio che comprenderà:
• Richiesta copie autentiche ordinanza di liberazione
• Domiciliazione presso per la liberazione Parte_1
• Stesura atto di precetto e notifica dello stesso
• Stesura preavviso di sloggio e notifica dello stesso
• Consegna titoli all'Ufficiale Giudiziario alla data della fissazione di ogni singolo accesso.
18. Consegna e registrazione dei verbali sul sito del Tribunale;
19. Inserimento degli stessi nei fascicoli della cancelleria;
20. Notifica del verbale di aggiudicazione al/agli esecutati e ai creditori iscritti e non intervenuti;
21. Trasmissione della documentazione necessaria per il riparto, contenuta nel fascicolo;
22. Ritiro dei modelli inerenti le modalità di pagamento e consegna degli stessi ai custodi;
23. Ritiro delle modalità di cancellazione e consegna agli stessi ai custodi;
3 24. Avviso tramite e-mail dell'avvenuto deposito presso di noi da parte di CP_3
della bozza di riparto;
25. La tenuta aggiornata del Registro delle deleghe e delle liquidazioni per conto del
Tribunale.
- il corrispettivo pattuito era di € 500,00, oltre iva e spese vive, di cui € 50,00 da corrispondersi alla data della nomina in affiancamento, € 200,00 al momento della nomina a delegato e € 250,00 alla conclusione della procedura;
- per prassi invalsa tra le parti, il corrispettivo di veniva richiesto – quanto alle Parte_1
spese anticipate – tramite fattura fiscale e – quanto alle competenze – tramite note proforma, con fattura successivamente emessa alla ricezione del pagamento, nel rispetto della normativa fiscale di settore. Per ulteriore prassi, il dott. non eseguiva CP_1
immediatamente il pagamento delle singole fatture e note proforma, provvedendovi periodicamente, senza cadenza fissa;
- sotto la vigenza del contratto, il dott. ha ricevuto dal Tribunale di Lodi numerosi CP_1
incarichi di custode o delegato alla vendita ma, in relazione ad alcune di tali procedure, ha omesso di corrispondere alla società attrice i corrispettivi dovuti per l'attività di affiancamento compiuta;
- nello specifico, le procedure di cui è stato omesso anche solo parzialmente il pagamento sono le seguenti (cfr. doc. 3 parte attrice):
• Anno 2009: RGE 165/2009, 277/2009, 393/2009, 409/2009 e 458/2009;
• Anno 2010: RGE 34/2010, 115/2010, 338/2010, 445/2010 e 569/2010;
• Anno 2011: RGE 60/2011, 70/2011, 81/2011, 285/2011, 298/2011, 346/2011,
355/2011, 362/2011, 379/2011, 418/2011, 508/2011, 512/2011, 519/2011, 522/2011,
584/2011;
• Anno 2012: RGE 440/2012, 50/2012, 74/2012, 83/2012, 143/2012, 196/2012,
218/2012, 248/2012, 367/2012, 427/2012, 543/2012, 611/2012, 667/2012, 713/2012,
2216/2012;
• Anno 2013: RGE 81/2013, 117/2013, 404/2013, 529/2013;
- in esito alle modifiche introdotte con il processo civile telematico, il 17.12.2014 le parti hanno stipulato un nuovo contratto, con cui hanno disciplinato gli incarichi assunti dal dott. nelle procedure esecutive immobiliari successive a tale data (cfr. pag. 5 contratto del CP_1
17.12.2014 – doc. 4 parte attrice);
- si è così obbligata ad effettuare le medesime attività di cui al precedente Parte_1 accordo verso un corrispettivo minore, pari a € 400,00, oltre iva e spese vive, di cui € 50,00
4 da corrispondersi alla data della nomina in affiancamento, € 200,00 al momento della delega e € 150,00 alla conclusione della procedura;
- pur ricevendo dal Tribunale di Lodi numerosi incarichi di custode o delegato alla vendita, il dott. non ha corrisposto parte del dovuto alla società attrice per l'attività di CP_1
affiancamento garantita;
- nello specifico, le procedure di cui è stato omesso – anche solo parzialmente – il pagamento sono le seguenti:
• Anno 2013: RGE 171/2013, 399/2013, 479/2013, 505/2013;
• Anno 2014: RGE 24/2014, 83/2014, 107/2014, 165/2014, 179/2014, 180/2014,
189/2014, 209/2014, 262/2014, 279/2014, 319/2014, 478/2014, 597/2014, 625/2014,
743/2014;
• Anno 2015: RGE 125/2015, 180/2015, 258/2015, 371/2015, 475/2015, 613/2015;
• Anno 2017: RGE 59/2017, 80/2017, 151/2017, 172/2017, 302/2017, 307/2017,
311/2017, 376/2017, 419/2017, 480/2017, 483/2017, 551/2017, 552/2017;
• Anno 2018: RGE 35/2018, 79/2018, 88/2018, 160/2018, 182/2018, 197/2018,
381/2018, 403/2018;
- inoltre, in più occasioni il dott. avrebbe gestito in autonomia alcune delle procedure CP_1
in cui era stato nominato custode o delegato alla vendita, bloccando altresì l'accesso alla società incaricata;
- a fini cautelativi, lo informava il custode che avrebbe addebitato le proprie Pt_1
competenze anche rispetto alle procedure autogestite dal cliente in violazione delle clausole contrattuali;
- il credito di parte attrice ammonta a complessivi € 34.162,24, per mancato saldo delle seguenti note proforma (cfr. note e fatture – doc. 6 parte attrice):
• Anno 2012: fattura n. 286;
• Anno 2013: note n. 9 e 83 e fattura n. 295;
• Anno 2014: note n. 85 e 262 e fattura n. 496;
• Anno 2015: note n. 63, 143 e 173 e fatture n. 271 e 422;
• Anno 2016: note n. 37, 84, 125, 171, 210 e 228 e fatture n. 570 e 619;
• Anno 2017: note n. 15, 46 e 73 e fattura n. 51;
• Anno 2018: note n. 30, 84 e 140 e fattura n. 422;
• Anno 2019: note n. 37, 39, 41 e 45;
- in esito a ripetuti solleciti di pagamento e al protrarsi della situazione di morosità, in data
20.05.2019 il legale della società attrice ha invitato la controparte a provvedere ai
5 versamenti dovuti, comunicando al contempo formale disdetta dal contratto a decorrere dalla data della missiva (cfr. pec di messa in mora – doc. 7 parte attrice);
- stante il mancato accordo in sede di negoziazione assistita, parte attrice ha incardinato la presente controversia (cfr. verbale 5.04.2022 – doc. 8 parte attrice).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali parte attrice deduce l'inadempimento contrattuale del dott. di cui chiede la condanna al versamento degli arretrati, oltre interessi, CP_1
rivalutazione monetaria e spese legali.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 2.11.2022 si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione per nullità e illiceità dell'oggetto del contratto stipulato tra le parti e, nel merito, domandando il rigetto delle pretese attoree per infondatezza in fatto e in diritto.
Le argomentazioni attoree sono state contestate deducendo quanto segue:
- parte attrice non ha mai identificato compiutamente quali attività debbano ritenersi comprese nell'affiancamento al custode o delegato alla vendita;
- la natura pubblica della funzione, esercitabile su espressa delega conferita dall'Autorità giudiziaria, impedisce che anche solo parte delle attività possa essere compiuta da soggetto estraneo alla procedura esecutiva, con conseguente illegittimità dell'oggetto contrattuale;
- le prestazioni contrattuali sarebbero, così, nulle per violazione della normativa di ordine pubblico che impedisce l'esercizio, da parte di privati, di funzioni pubbliche riservate al custode o delegato alla vendita;
- gli accordi azionati da controparte a fondamento della pretesa creditoria sono qualificabili come contratti quadro di regolamentazione di futuri eventuali rapporti obbligatori e non già negozi di attribuzione di obbligazioni specifiche. Di conseguenza, nessuna pretesa economica può essere avanzata solo sulla base di tali pattuizioni e dei corrispettivi forfettari ivi indicati;
- in ogni caso, le prestazioni compendiate da parte attrice nell'elenco e nelle note proforma prodotte, di cui il convenuto contesta la fondatezza, risultano prive di riscontri probatori;
- la contraddittorietà di ritenere applicabili le tariffe pattuite anche alle operazioni successive al recesso, a fronte di attività che la stessa attrice dichiara di aver svolto autonomamente.
1.2. All'udienza del 25.11.2022 il G.I. ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c.
1.3. Con le rispettive memorie le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
1.4. A seguito di richiesta di astensione ex art. 51 c.p.c. del Giudice assegnatario del fascicolo, con decreto del 17.05.2023 la causa è stata riassegnata alla scrivente.
6 1.5. All'udienza del 12.12.2023 – preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, sollecitato all'udienza precedente – il G.I. non ha ammesso le prove orali richieste da parte attrice e ha formulato una nuova proposta conciliativa.
1.6. Alla successiva udienza del 21.02.2024, dato atto dell'accoglimento della proposta ad opera della sola parte convenuta, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.7. In esito al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'accertamento del credito di Parte_1
Parte attrice ha domandato l'accertamento del credito di € 34.162,24 vantato nei confronti del convenuto, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di affiancamento adempiute in esecuzione dei contratti stipulati l'1.01.2013 e il 17.12.2014.
Parte convenuta si è opposta eccependo l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione per illiceità dell'oggetto del contratto e, nel merito, domandando il rigetto per infondatezza delle domande attoree.
2.1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità contrattuale per illiceità dell'oggetto. si è contrattualmente obbligata ad affiancare e a fornire supporto amministrativo al Parte_1
dott. negli adempimenti burocratici connessi alle procedure esecutive in cui il convenuto è CP_1
stato nominato dal Tribunale di Lodi custode o delegato alla vendita.
Dalla lettura del contratto emerge come le parti non abbiano inteso incaricare, né delegare alla società l'esecuzione delle attività proprie del custode o del delegato, convenendo in realtà un mero supporto amministrativo complementare alle mansioni spettanti al dott. Con gli accordi del CP_1
2013 e 2014, di fatto, è stata affidata all'attrice un'attività tecnico-operativa che il custode avrebbe potuto affidare ai responsabili amministrativi del proprio studio professionale.
In tal modo, non risulta integrata alcuna violazione della normativa che impedisce l'esercizio, da parte di privati, di funzioni pubbliche riservate al custode o delegato, né degli obblighi su questi ultimi gravanti ai sensi degli artt. 559 e ss. c.p.c.
Di conseguenza, non consta alcuna illiceità dell'oggetto del contratto ex artt. 1343 e 1346 c.c., da intendersi quale inopportunità morale del contratto derivante da contrarietà a norme imperative, di ordine pubblico o al buon costume (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 118 del 4.01.1995: “L'illiceità ha dei connotati più gravi della semplice violazione di legge, comportando, come si ricava dagli artt.
1343 ss. c.c., la contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, o la frode alla legge intesa come mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, la quale ultima disciplina solo quanto il legislatore ritiene fondamentale, categorico ed irrinunciabile, tanto da
7 essere sottratto completamente all'autonomia privata, da valere erga omnes e da dover essere applicato anche d'ufficio per ragioni che trascendono l'interesse del singolo.”).
2.2. Ciò premesso, per delibare in ordine alla domanda, occorre preliminarmente soffermarsi sull'onere probatorio gravante su ciascuna parte e verificarne il corretto assolvimento.
In forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U., sent. n.
13533 del 30.11.2001), nel riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
Ebbene, nell'odierna controversia parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio.
La documentazione prodotta da non risulta idonea a provare il titolo in forza del Parte_1 quale l'attrice domanda il pagamento dei corrispettivi. Si osserva, infatti, che, come correttamente eccepito anche da parte convenuta, i contratti stipulati nel 2013 e 2014 sono classificabili come meri accordi quadro, volti a predeterminare il contenuto delle prestazioni delegate allo Studio con successivi conferimenti di incarico.
L'effetto concreto dei contratti è stato quello di vincolare alla disciplina in essi indicata le attività e i servizi da rendere rispetto a specifici e meramente eventuali conferimenti di incarico. Nell'ambito di tali pattuizioni, lo Studio aveva diritto ad affiancare il dott. su richiesta del medesimo, CP_1
nelle attività connesse alle procedure esecutive in cui quest'ultimo era custode o delegato alla vendita, senza tuttavia che fosse previsto alcun automatismo nella maturazione del compenso.
La sola nomina del convenuto a custode o delegato non determinava l'insorgere di un credito in capo all'attrice. A contrario, lo maturava il diritto al compenso solo a fronte dell'esecuzione Pt_1
di specifiche attività, purché riconducibili a quelle puntualmente elencate negli accordi.
La produzione dei contratti e dell'elenco (pubblico) delle procedure assegnate al dott. non CP_1
sono, dunque, sufficienti a fondare il credito professionale di parte attrice, risultando invece necessaria una specifica allegazione, omessa nel caso di specie, delle attività con cui lo Studio ha effettivamente coadiuvato il convenuto.
A diverse conclusioni non si perviene sulla base delle sole fatture e note proforma versate in atti da parte attrice. Com'è noto, infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che vuole valersene, per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
8 contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 8126 del 28.04.2004).
Né può trarsi alcun elemento di prova dalla circostanza che nel medesimo periodo altre fatture e note proforma siano state saldate dal convenuto, potendosi ritenere che, in relazione ad esse, il dott. abbia effettivamente chiesto e ricevuto le prestazioni contrattuali pattuite. CP_1
Oltre a non documentare in modo puntuale le prestazioni asseritamente eseguite, Parte_1
non ha neppure formulato istanze istruttorie in grado di assolvere all'onere probatorio: i capitoli di prova formulati con la seconda memoria istruttoria, infatti, non sono stati ammessi in quanto del tutto generici. Né può trovare applicazione il principio processuale di non contestazione, previsto dal primo comma dell'art. 115 c.p.c., atteso che parte convenuta ha contestato sia di aver delegato lo per tutti gli incarichi elencati, sia di aver ricevuto supporto tecnico in tutte le procedure. Pt_1
Nondimeno, anche a voler prescindere dalla puntuale prova del conferimento del singolo incarico per ciascuna procedura, in ogni caso non vi è neppure prova dell'esecuzione delle prestazioni dedotte da parte attrice. Infatti, anche aderendo all'ipotesi che il dott. abbia conferito ab CP_1
origine un incarico valevole per tutte le successive procedure esecutive a sé assegnate, la mancata prova di esecuzione delle attività esclude il credito dedotto dall'attrice.
Per le esposte ragioni, la domanda non merita accoglimento.
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono poste in capo a parte attrice e
– tenuto conto della non particolare complessità della causa, istruita documentalmente senza istruttoria orale – liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento (€ 26.001-€ 52.000) dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dal D.M. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale, applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di per le Parte_1 Controparte_1
ragioni di cui alla parte motiva;
2) condanna alla rifusione a favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 3.740,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come e se dovute per legge.
Lodi, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Varesano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1575/2022, promossa da:
(P. iva ), con sede in Lodi, via Lunigiana n. 1/A, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig.ra assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Parte_2
Paola Uggè (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto C.F._1
legale in Lodi, corso Archinti n. 13;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
studio in Lodi Vecchio (LO), Via Roma n. 27, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Bottani (c.f. ) e Laura Maria Franciosi (c.f. C.F._3
) entrambi del Foro di Lodi, presso il cui studio in Casalpusterlengo (LO), C.F._4
Via F. Cavallotti n. 63, è altresì elettivamente domiciliato;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
Accertato e dichiarato il credito di nei confronti del Dott. per Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di € 34.162,24, condannare il Dott. al pagamento Controparte_1 della somma pari ad € € 34.162,24, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di a titolo di competenze e spese per le prestazioni dalla stessa eseguite ai Parte_1 sensi dei contratti dell'01/01/2013 e del 17/12/2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 In via istruttoria: si insiste per l'escussione dei testimoni sui capitoli di prova articolati nella II memoria ex art. 183, comma 6, non ammessi dal Giudice;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusioni di parte convenuta
“Contrariis reiectis,
Nel merito:
a) Accertare e dichiarare la inammissibilità e improcedibilità della azione per nullità e contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto del contratto ex adverso dedotto.
b) In ogni caso rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1 domandando l'accertamento del credito vantato nei suoi confronti per € 34.162,24 a titolo di
[...]
corrispettivo contrattuale e la conseguente condanna del convenuto a corrispondere la predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie domande la parte ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- è un'agenzia di pratiche d'ufficio che offre servizi di affiancamento ai Parte_1
professionisti nominati custodi giudiziari o delegati alle operazioni di vendita;
- in particolare, nell'ambito delle procedure esecutive e di divisione immobiliare, la società coadiuva i professionisti nelle attività prodromiche alla vendita degli immobili fino alla conclusione della procedura;
- l'1.01.2013 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, con la quale la società attrice si è obbligata a fornire al custode delegato i seguenti servizi (cfr. contratto – doc. 2 parte attrice):
1. Copia del provvedimento di nomina in affiancamento e relativo pignoramento;
2. deposito relazione 569 al giudice;
3. scarico sul sito del Tribunale delle nomine a Delegato, ordini di liberazione;
4. comunicazione dell'avvenuta nomina a delegato;
5. predisposizione e stesura del bando d'asta a seguito di delega;
2 6. invio di detta ordinanza al procedente e agli intervenuti nonché al/ai debitori qualora domiciliati presso un legale;
7. Verifica dell'avvenuta notifica da parte del creditore procedente ai creditori iscritti e non intervenuti;
8. caricamento della documentazione inerente i dischetti del Perito Estimatore;
9. pubblicazione dello stesso al municipio competente;
10. Trasmissione ad dell'ordinanza di vendita, relazione privacy, CP_2
fotografie, planimetrie;
11. Preparazione del fascicoletto attestante le avvenute pubblicità;
12. Ritiro delle buste di partecipazione aste;
13. Trasmissione di copia dei verbali d'asta al professionista;
14. Deposito relazioni aste III incanto;
15. Comunicazione provvedimento del giudice in merito alla richiesta di rifissazione III incanto;
16. Rifissazione delle aste con rinvio dell'ordinanza di vendita al creditore procedente, agli intervenuti ed eventualmente al/ai debitori qualora domiciliati presso un legale;
17. Deposito istanza di richiesta ordinanza di liberazione qualora non sia stata già emessa;
16. Inizio della procedura di sloggio che comprenderà:
• Richiesta copie autentiche ordinanza di liberazione
• Domiciliazione presso per la liberazione Parte_1
• Stesura atto di precetto e notifica dello stesso
• Stesura preavviso di sloggio e notifica dello stesso
• Consegna titoli all'Ufficiale Giudiziario alla data della fissazione di ogni singolo accesso.
18. Consegna e registrazione dei verbali sul sito del Tribunale;
19. Inserimento degli stessi nei fascicoli della cancelleria;
20. Notifica del verbale di aggiudicazione al/agli esecutati e ai creditori iscritti e non intervenuti;
21. Trasmissione della documentazione necessaria per il riparto, contenuta nel fascicolo;
22. Ritiro dei modelli inerenti le modalità di pagamento e consegna degli stessi ai custodi;
23. Ritiro delle modalità di cancellazione e consegna agli stessi ai custodi;
3 24. Avviso tramite e-mail dell'avvenuto deposito presso di noi da parte di CP_3
della bozza di riparto;
25. La tenuta aggiornata del Registro delle deleghe e delle liquidazioni per conto del
Tribunale.
- il corrispettivo pattuito era di € 500,00, oltre iva e spese vive, di cui € 50,00 da corrispondersi alla data della nomina in affiancamento, € 200,00 al momento della nomina a delegato e € 250,00 alla conclusione della procedura;
- per prassi invalsa tra le parti, il corrispettivo di veniva richiesto – quanto alle Parte_1
spese anticipate – tramite fattura fiscale e – quanto alle competenze – tramite note proforma, con fattura successivamente emessa alla ricezione del pagamento, nel rispetto della normativa fiscale di settore. Per ulteriore prassi, il dott. non eseguiva CP_1
immediatamente il pagamento delle singole fatture e note proforma, provvedendovi periodicamente, senza cadenza fissa;
- sotto la vigenza del contratto, il dott. ha ricevuto dal Tribunale di Lodi numerosi CP_1
incarichi di custode o delegato alla vendita ma, in relazione ad alcune di tali procedure, ha omesso di corrispondere alla società attrice i corrispettivi dovuti per l'attività di affiancamento compiuta;
- nello specifico, le procedure di cui è stato omesso anche solo parzialmente il pagamento sono le seguenti (cfr. doc. 3 parte attrice):
• Anno 2009: RGE 165/2009, 277/2009, 393/2009, 409/2009 e 458/2009;
• Anno 2010: RGE 34/2010, 115/2010, 338/2010, 445/2010 e 569/2010;
• Anno 2011: RGE 60/2011, 70/2011, 81/2011, 285/2011, 298/2011, 346/2011,
355/2011, 362/2011, 379/2011, 418/2011, 508/2011, 512/2011, 519/2011, 522/2011,
584/2011;
• Anno 2012: RGE 440/2012, 50/2012, 74/2012, 83/2012, 143/2012, 196/2012,
218/2012, 248/2012, 367/2012, 427/2012, 543/2012, 611/2012, 667/2012, 713/2012,
2216/2012;
• Anno 2013: RGE 81/2013, 117/2013, 404/2013, 529/2013;
- in esito alle modifiche introdotte con il processo civile telematico, il 17.12.2014 le parti hanno stipulato un nuovo contratto, con cui hanno disciplinato gli incarichi assunti dal dott. nelle procedure esecutive immobiliari successive a tale data (cfr. pag. 5 contratto del CP_1
17.12.2014 – doc. 4 parte attrice);
- si è così obbligata ad effettuare le medesime attività di cui al precedente Parte_1 accordo verso un corrispettivo minore, pari a € 400,00, oltre iva e spese vive, di cui € 50,00
4 da corrispondersi alla data della nomina in affiancamento, € 200,00 al momento della delega e € 150,00 alla conclusione della procedura;
- pur ricevendo dal Tribunale di Lodi numerosi incarichi di custode o delegato alla vendita, il dott. non ha corrisposto parte del dovuto alla società attrice per l'attività di CP_1
affiancamento garantita;
- nello specifico, le procedure di cui è stato omesso – anche solo parzialmente – il pagamento sono le seguenti:
• Anno 2013: RGE 171/2013, 399/2013, 479/2013, 505/2013;
• Anno 2014: RGE 24/2014, 83/2014, 107/2014, 165/2014, 179/2014, 180/2014,
189/2014, 209/2014, 262/2014, 279/2014, 319/2014, 478/2014, 597/2014, 625/2014,
743/2014;
• Anno 2015: RGE 125/2015, 180/2015, 258/2015, 371/2015, 475/2015, 613/2015;
• Anno 2017: RGE 59/2017, 80/2017, 151/2017, 172/2017, 302/2017, 307/2017,
311/2017, 376/2017, 419/2017, 480/2017, 483/2017, 551/2017, 552/2017;
• Anno 2018: RGE 35/2018, 79/2018, 88/2018, 160/2018, 182/2018, 197/2018,
381/2018, 403/2018;
- inoltre, in più occasioni il dott. avrebbe gestito in autonomia alcune delle procedure CP_1
in cui era stato nominato custode o delegato alla vendita, bloccando altresì l'accesso alla società incaricata;
- a fini cautelativi, lo informava il custode che avrebbe addebitato le proprie Pt_1
competenze anche rispetto alle procedure autogestite dal cliente in violazione delle clausole contrattuali;
- il credito di parte attrice ammonta a complessivi € 34.162,24, per mancato saldo delle seguenti note proforma (cfr. note e fatture – doc. 6 parte attrice):
• Anno 2012: fattura n. 286;
• Anno 2013: note n. 9 e 83 e fattura n. 295;
• Anno 2014: note n. 85 e 262 e fattura n. 496;
• Anno 2015: note n. 63, 143 e 173 e fatture n. 271 e 422;
• Anno 2016: note n. 37, 84, 125, 171, 210 e 228 e fatture n. 570 e 619;
• Anno 2017: note n. 15, 46 e 73 e fattura n. 51;
• Anno 2018: note n. 30, 84 e 140 e fattura n. 422;
• Anno 2019: note n. 37, 39, 41 e 45;
- in esito a ripetuti solleciti di pagamento e al protrarsi della situazione di morosità, in data
20.05.2019 il legale della società attrice ha invitato la controparte a provvedere ai
5 versamenti dovuti, comunicando al contempo formale disdetta dal contratto a decorrere dalla data della missiva (cfr. pec di messa in mora – doc. 7 parte attrice);
- stante il mancato accordo in sede di negoziazione assistita, parte attrice ha incardinato la presente controversia (cfr. verbale 5.04.2022 – doc. 8 parte attrice).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali parte attrice deduce l'inadempimento contrattuale del dott. di cui chiede la condanna al versamento degli arretrati, oltre interessi, CP_1
rivalutazione monetaria e spese legali.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 2.11.2022 si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione per nullità e illiceità dell'oggetto del contratto stipulato tra le parti e, nel merito, domandando il rigetto delle pretese attoree per infondatezza in fatto e in diritto.
Le argomentazioni attoree sono state contestate deducendo quanto segue:
- parte attrice non ha mai identificato compiutamente quali attività debbano ritenersi comprese nell'affiancamento al custode o delegato alla vendita;
- la natura pubblica della funzione, esercitabile su espressa delega conferita dall'Autorità giudiziaria, impedisce che anche solo parte delle attività possa essere compiuta da soggetto estraneo alla procedura esecutiva, con conseguente illegittimità dell'oggetto contrattuale;
- le prestazioni contrattuali sarebbero, così, nulle per violazione della normativa di ordine pubblico che impedisce l'esercizio, da parte di privati, di funzioni pubbliche riservate al custode o delegato alla vendita;
- gli accordi azionati da controparte a fondamento della pretesa creditoria sono qualificabili come contratti quadro di regolamentazione di futuri eventuali rapporti obbligatori e non già negozi di attribuzione di obbligazioni specifiche. Di conseguenza, nessuna pretesa economica può essere avanzata solo sulla base di tali pattuizioni e dei corrispettivi forfettari ivi indicati;
- in ogni caso, le prestazioni compendiate da parte attrice nell'elenco e nelle note proforma prodotte, di cui il convenuto contesta la fondatezza, risultano prive di riscontri probatori;
- la contraddittorietà di ritenere applicabili le tariffe pattuite anche alle operazioni successive al recesso, a fronte di attività che la stessa attrice dichiara di aver svolto autonomamente.
1.2. All'udienza del 25.11.2022 il G.I. ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c.
1.3. Con le rispettive memorie le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
1.4. A seguito di richiesta di astensione ex art. 51 c.p.c. del Giudice assegnatario del fascicolo, con decreto del 17.05.2023 la causa è stata riassegnata alla scrivente.
6 1.5. All'udienza del 12.12.2023 – preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, sollecitato all'udienza precedente – il G.I. non ha ammesso le prove orali richieste da parte attrice e ha formulato una nuova proposta conciliativa.
1.6. Alla successiva udienza del 21.02.2024, dato atto dell'accoglimento della proposta ad opera della sola parte convenuta, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.7. In esito al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'accertamento del credito di Parte_1
Parte attrice ha domandato l'accertamento del credito di € 34.162,24 vantato nei confronti del convenuto, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di affiancamento adempiute in esecuzione dei contratti stipulati l'1.01.2013 e il 17.12.2014.
Parte convenuta si è opposta eccependo l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione per illiceità dell'oggetto del contratto e, nel merito, domandando il rigetto per infondatezza delle domande attoree.
2.1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità contrattuale per illiceità dell'oggetto. si è contrattualmente obbligata ad affiancare e a fornire supporto amministrativo al Parte_1
dott. negli adempimenti burocratici connessi alle procedure esecutive in cui il convenuto è CP_1
stato nominato dal Tribunale di Lodi custode o delegato alla vendita.
Dalla lettura del contratto emerge come le parti non abbiano inteso incaricare, né delegare alla società l'esecuzione delle attività proprie del custode o del delegato, convenendo in realtà un mero supporto amministrativo complementare alle mansioni spettanti al dott. Con gli accordi del CP_1
2013 e 2014, di fatto, è stata affidata all'attrice un'attività tecnico-operativa che il custode avrebbe potuto affidare ai responsabili amministrativi del proprio studio professionale.
In tal modo, non risulta integrata alcuna violazione della normativa che impedisce l'esercizio, da parte di privati, di funzioni pubbliche riservate al custode o delegato, né degli obblighi su questi ultimi gravanti ai sensi degli artt. 559 e ss. c.p.c.
Di conseguenza, non consta alcuna illiceità dell'oggetto del contratto ex artt. 1343 e 1346 c.c., da intendersi quale inopportunità morale del contratto derivante da contrarietà a norme imperative, di ordine pubblico o al buon costume (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 118 del 4.01.1995: “L'illiceità ha dei connotati più gravi della semplice violazione di legge, comportando, come si ricava dagli artt.
1343 ss. c.c., la contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, o la frode alla legge intesa come mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, la quale ultima disciplina solo quanto il legislatore ritiene fondamentale, categorico ed irrinunciabile, tanto da
7 essere sottratto completamente all'autonomia privata, da valere erga omnes e da dover essere applicato anche d'ufficio per ragioni che trascendono l'interesse del singolo.”).
2.2. Ciò premesso, per delibare in ordine alla domanda, occorre preliminarmente soffermarsi sull'onere probatorio gravante su ciascuna parte e verificarne il corretto assolvimento.
In forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U., sent. n.
13533 del 30.11.2001), nel riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
Ebbene, nell'odierna controversia parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio.
La documentazione prodotta da non risulta idonea a provare il titolo in forza del Parte_1 quale l'attrice domanda il pagamento dei corrispettivi. Si osserva, infatti, che, come correttamente eccepito anche da parte convenuta, i contratti stipulati nel 2013 e 2014 sono classificabili come meri accordi quadro, volti a predeterminare il contenuto delle prestazioni delegate allo Studio con successivi conferimenti di incarico.
L'effetto concreto dei contratti è stato quello di vincolare alla disciplina in essi indicata le attività e i servizi da rendere rispetto a specifici e meramente eventuali conferimenti di incarico. Nell'ambito di tali pattuizioni, lo Studio aveva diritto ad affiancare il dott. su richiesta del medesimo, CP_1
nelle attività connesse alle procedure esecutive in cui quest'ultimo era custode o delegato alla vendita, senza tuttavia che fosse previsto alcun automatismo nella maturazione del compenso.
La sola nomina del convenuto a custode o delegato non determinava l'insorgere di un credito in capo all'attrice. A contrario, lo maturava il diritto al compenso solo a fronte dell'esecuzione Pt_1
di specifiche attività, purché riconducibili a quelle puntualmente elencate negli accordi.
La produzione dei contratti e dell'elenco (pubblico) delle procedure assegnate al dott. non CP_1
sono, dunque, sufficienti a fondare il credito professionale di parte attrice, risultando invece necessaria una specifica allegazione, omessa nel caso di specie, delle attività con cui lo Studio ha effettivamente coadiuvato il convenuto.
A diverse conclusioni non si perviene sulla base delle sole fatture e note proforma versate in atti da parte attrice. Com'è noto, infatti, le fatture, in quanto atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che vuole valersene, per costante orientamento giurisprudenziale non possono da sole provare l'esistenza del contratto: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
8 contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 8126 del 28.04.2004).
Né può trarsi alcun elemento di prova dalla circostanza che nel medesimo periodo altre fatture e note proforma siano state saldate dal convenuto, potendosi ritenere che, in relazione ad esse, il dott. abbia effettivamente chiesto e ricevuto le prestazioni contrattuali pattuite. CP_1
Oltre a non documentare in modo puntuale le prestazioni asseritamente eseguite, Parte_1
non ha neppure formulato istanze istruttorie in grado di assolvere all'onere probatorio: i capitoli di prova formulati con la seconda memoria istruttoria, infatti, non sono stati ammessi in quanto del tutto generici. Né può trovare applicazione il principio processuale di non contestazione, previsto dal primo comma dell'art. 115 c.p.c., atteso che parte convenuta ha contestato sia di aver delegato lo per tutti gli incarichi elencati, sia di aver ricevuto supporto tecnico in tutte le procedure. Pt_1
Nondimeno, anche a voler prescindere dalla puntuale prova del conferimento del singolo incarico per ciascuna procedura, in ogni caso non vi è neppure prova dell'esecuzione delle prestazioni dedotte da parte attrice. Infatti, anche aderendo all'ipotesi che il dott. abbia conferito ab CP_1
origine un incarico valevole per tutte le successive procedure esecutive a sé assegnate, la mancata prova di esecuzione delle attività esclude il credito dedotto dall'attrice.
Per le esposte ragioni, la domanda non merita accoglimento.
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono poste in capo a parte attrice e
– tenuto conto della non particolare complessità della causa, istruita documentalmente senza istruttoria orale – liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento (€ 26.001-€ 52.000) dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e dal D.M. 147/2022 per le fasi istruttoria e decisionale, applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di per le Parte_1 Controparte_1
ragioni di cui alla parte motiva;
2) condanna alla rifusione a favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 3.740,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come e se dovute per legge.
Lodi, 30 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Varesano
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