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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2401/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2401/2019 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 24.02.25 e vertente
TRA
, cod. fisc. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
cod. fisc. nato ad [...] il [...], tutti Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di rispettive procure in atti, dall'Avv. Vincenzo Napolitano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Airola, alla P.zza Vincenzo Lombardi n. 17;
-Opponenti-
E
società unipersonale con sede legale in Conegliano (Tv), alla Via V. Alfieri Controparte_1
n. 1, Codice fiscale e Partita Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore e, P.IVA_1 per essa, quale mandataria, con sede in Verona, Piazzetta Monte n. 1, Codice CP_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. Partita Iva P.IVA_2
, giusta procura conferita con atto del 15.10.2019 per notar , rep. n. P.IVA_3 Persona_1
303088 – racc. n. 34865, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale conferita con atto per
Notar in Velletri del 23.09.2013 rep. 64574 e racc. 19587, dall'Avv. Persona_2
Antonella Merola, con studio in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Isola E7, Centro Direzionale;
-Opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 31.01.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Fatto e svolgimento del giudizio
In data 12.02.2019, la , e per essa, la mandataria notificava atto di CP_3 Parte_4 precetto nei confronti di , e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'importo complessivo di € 37.641,57, quale saldo dovuto in ragione del contratto di mutuo fondiario del 14.02.2003 di € 65.000,00, stipulato con atto pubblico per Notar Persona_3
(rep. 45462 - racc. 12960) da in qualità di
[...] Controparte_4 Parte_2 mutuatarie, e da in qualità di datore di ipoteca di primo grado fino a Parte_3 concorrenza della somma di € 130.000,00.
Con tre distinti atti di citazione, notificati in data 27.5.2019 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. R.G.
2401/2019, 2402/2019 e 2403/2019, gli odierni opponenti citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, la in qualità di mandataria della al fine di opporsi al Parte_4 Controparte_3 predetto atto di precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., e rassegnavano le seguenti conclusioni:
- per , “sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, cpc., comma 1, Parte_1 vista la sussistenza dei gravi motivi di fatto e di diritto su narrati;
nel merito, accertare le violazioni di diritto spiegate in atto e l'esatto importo già versato in conto capitale dalla sig.ra ; accertare, inoltre, la condotta abusiva della banca per la violazione dell'art. 1283 c.c. Parte_1
e dell'art. 644 c.p., oltre che per la mancata determinatezza e/o determinabilità del TAEG applicato al contratto, anche a seguito dello svolgimento della fase istruttoria, dell'esibizione dei documenti richiesti e della eventuale nomina di un CTU;
per l'effetto, stabilire in via equitativa la somma da riconoscere a parte opponente per il danno subito;
operare compensazione, infine, laddove necessario, tra gli importi dovuti all'odierna attrice e l'eventuale credito ancora vantato dalla convenuta;
in ogni caso con condanna di controparte alla refusione di spese e competenze di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”;
- per “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. Parte_2
615 cpc, comma 1, vista la sussistenza dei gravi motivi di fatto e di diritto narrati;
nel merito, accertare l'esatto importo già versato in conto capitale dalla sig.ra accertare, inoltre, la Pt_2 condotta abusiva della banca per la violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 644 c.p., oltre che per la mancata determinatezza e/o determinabilità del TAEG applicato al contratto, anche a seguito dello svolgimento della fase istruttoria, dell'esibizione dei documenti richiesti e della eventuale nomina di un CTU;
accertare la violazione degli artt. 175-1375 c.c.; per l'effetto, stabilire in via equitativa la somma da riconoscere a parte opponente per il danno subito;
operare compensazione, infine, laddove necessario, tra gli importi dovuti all'odierna attrice e l'eventuale credito ancora vantato dalla convenuta;
in ogni caso con condanna di controparte alla refusione di spese e competenze di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”;
- per “in via preliminare ed assorbente, sospendere l'efficacia esecutiva del Parte_3 titolo ex art. 615 cpc, comma 1, vista la sussistenza di gravi motivi di fatto e di diritto su narrati;
condannare controparte alla refusione di spese e competenze di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”.
A sostegno delle richieste gli opponenti, con motivi di opposizione sostanzialmente analoghi, deducevano: - che la debitoria scaturiva dal presunto mancato pagamento di ratei mensili del mutuo ipotecario di € 65.000,00 sottoscritto da , in uno a e a Parte_1 Parte_2
quest'ultimo in qualità di datore di ipoteca;
- che non erano mai stati messi Parte_3 nella condizione di disporre immediatamente della somma mutuata giacché, ai sensi degli artt.
2-3 del contratto, la banca imponeva l'immediata e contestuale costituzione di un deposito cauzionale con la somma erogata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni a carico di parte mutuataria;
- che, dunque, alcuna efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poteva essere riconosciuta al contratto di mutuo, difettando il conseguimento della disponibilità della somma oggetto del mutuo in capo al destinatario;
- l'indeterminatezza del precetto stante la mancata indicazione dei calcoli effettuati dalla Banca nella quantificazione delle somme intimate con conseguente lesione di diritto di difesa delle parti e violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175-1375 c.c.. In più, contestavano l'illegittima Parte_1 capitalizzazione degli interessi determinata dal metodo di ammortamento c.d. alla francese applicato al contratto.
Si costituiva in giudizio la e, per essa, la mandataria precisando di CP_1 Parte_4 essere subentrata nella titolarità del credito precettato nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.121, parte II, del 15.10.2019, e avversando sia l'istanza di sospensione che le deduzioni spiegate dagli opponenti, per i seguenti motivi: - la validità del mutuo ipotecario con deposito cauzionale quale titolo esecutivo, atteso che la costituzione in deposito cauzionale costituiva un passaggio distinto e ulteriore che, tuttavia, logicamente e cronologicamente presupponeva l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio;
- la determinatezza del credito indicato in precetto in quanto l'importo precettato era individuato sulla base delle condizioni economiche espressamente contenute nel contratto di mutuo e dei relativi documento di sintesi e piano di ammortamento;
- la legittimità del tasso d'interesse applicato e del sistema di ammortamento cd.
“alla francese”, inidoneo a generare la capitalizzazione degli interessi. All'udienza del 25.02.2020, i procedimenti recanti R.g.n. 2402/2019 e 2403/2019 venivano riuniti al procedimento R.g.n. 2401/2019 stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra gli stessi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 4.09.2024, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione va rigettata.
*
In via preliminare, merita di essere esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. promossa dalla difesa della opposta società.
Come è noto, il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi si individua nel fatto che la prima tende ad investire l'an dell'azione esecutiva, la seconda il quomodo della stessa (cfr. per tutte Cass. n. 15561/01).
Questo Giudice, nell'esercizio del potere di qualificazione dell'azione domandata dagli opponenti, non può non evidenziare che, nel caso di specie, tutte le contestazioni formulate dagli opponenti, non sono riconducibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c., bensì in quella di cui all'art. 615 c.p.c. comma 1, riguardando non già la regolarità formale del titolo esecutivo ma la sua idoneità a fondare l'esecuzione forzata. Di talché l'opposizione de qua, in quanto proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., risulta tempestivamente spiegata.
* Nel merito, le parti dibattono in ordine alla questione se al contratto di mutuo ipotecario dedotto in causa possa riconoscersi o meno l'efficacia di titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c., ai sensi del quale “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: (omissis) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
Si osserva che, nella fattispecie in esame, la banca ha intimato precetto in base a titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con gli odierni opponenti in data 14.02.2003 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 385/1996, con cui si concedeva alle mutuatarie, e Parte_2
, la somma di € 65.000,00, garantita da ipoteca di primo grado sul bene Parte_1 immobile di proprietà di da restituire in venti anni con rate posticipate Parte_3 calcolate secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti decorrente dal 1/03/2003, con prima rata avente scadenza il 31/03/2003 ed ultima rata avente scadenza il 28/2/2023; di tale somma, parte mutuataria acquisiva la disponibilità giuridica, rilasciando apposita quietanza e, contestualmente, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali (di preciso attinenti all'iscrizione ipotecaria di primo grado sull'immobile in garanzia e alla accensione di apposita garanzia assicurativa per danni all'immobile), la medesima mutuataria costituiva tali somme in deposito cauzionale infruttifero presso la banca.
Così precisati i punti essenziali dell'accordo, ai fini del presente giudizio, si ritiene che si debba dare continuità al più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv.
674009 - 01).
Ed infatti, “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”; ciò in quanto proprio “la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva” (cfr. Cass. n. 5654/2023; n. 25632/2017).
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, dunque, la previsione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della mutuataria, non è di per sé sufficiente a negare valenza di titolo esecutivo ad un atto notarile avente ope legis tale natura e nel quale si attesta l'uscita del danaro dal patrimonio della mutuante mediante apposita quietanza di pagamento rilasciata dalle parti mutuatarie (cfr. art. 1 u.c. del contratto di mutuo).
Anche a voler indagare lo specifico rapporto negoziale, si perviene alla medesima conclusione.
Difatti, nel contratto è previsto l'obbligo per le mutuatarie di provvedere alla restituzione del capitale ricevuto e alla corresponsione di interessi di ammortamento non a decorrere dal verificarsi dello svincolo delle somme, ma in ogni caso, a decorrere dal 1.03.2003, ben prima dello scadere dei
30 giorni concordati tra le parti per l'adempimento degli obblighi contrattuali a garanzia del credito.
Oltretutto, dal prospetto riepilogativo del rapporto di mutuo, allegato dalla banca e mai specificamente contestato dai debitori, risulta contabilizzato in data 17.02.2003 lo svincolo delle somme in favore delle mutuatarie.
Ne deriva che il deposito infruttifero di cui al contratto di mutuo è finalizzato all'attuazione di una cautela provvisoria per l'istituto di credito e non inficia la messa a disposizione della somma in favore della parte mutuataria.
Dunque, il contratto di mutuo in argomento, munito di formula esecutiva, costituisce valido titolo per fondare l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Il motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.
*
Anche le contestazioni relative all'indeterminatezza dell'atto di precetto intimato sono prive di fondamento.
Sul punto va precisato, che secondo la più condivisibile e pacifica giurisprudenza di legittimità,
“l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. 19.12.2013 n. 4008;
n. 8906 del 18/03/2022).
Peraltro, gli opponenti, pur contestando l'indeterminatezza dell'importo indicato nell'atto di precetto, non hanno dedotto né provato l'avvenuto pagamento di ratei ulteriori rispetto a quelli contabilizzati.
Non si rileva, quindi, alcun vizio dell'atto di precetto che ne possa inficiare la validità, né è ravvisabile, in ogni caso, alcuna violazione dell'obbligo di informazione e trasparenza contrattuale da parte della CP_5
Ed infatti, dall'esame del contratto di mutuo prodotto agli atti, si evince che: le parti hanno stabilito un periodo di ammortamento di 240 mesi durante il quale i contraenti si impegnavano a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi calcolati a partire dall'01/03/2003 ad un tasso di interesse variabile secondo la quotazione dell'Euribor e individuato, al momento della stipula, nella percentuale annua del 4,56%; in caso di inadempimento rispetto alle modalità di rimborso concordate, è stata prevista l'applicazione di un interesse moratorio pari al tasso contrattuale vigente maggiorato del 2% annuo.
Al contratto è altresì allegata la tabella del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo alla “francese” con applicazione simulata del tasso annuo previsto alla data di conclusione del rapporto contrattuale (0,38*12=4,56%), prassi che permette alle banche di rendere noto ai mutuatari rispetto ai mutui a tasso variabile quanto della rata pagata viene imputato mese per mese alla quota capitale. Risulta, quindi, documentalmente provata l'esistenza del contratto di mutuo posto a fondamento del precetto, così come sono sufficientemente determinabili le modalità di calcolo degli importi intimati alla luce sia delle condizioni economiche concordate nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti (tasso di interesse di preammortamento;
tasso di ammortamento;
durata dell'ammortamento; tasso di mora;
spese), sia dei pagamenti effettuati dalla parte mutuataria e risultanti dal prospetto riepilogativo prodotto dalla banca e non contestato dalla difesa avversaria.
Il medesimo consulente tecnico ha escluso l'ipotesi avanzata dagli istanti relativa all'indeterminatezza del contratto di mutuo, evidenziando che, nello specifico, risultano indicati tutti i criteri per il calcolo del piano di ammortamento e che la mancata previsione nel contratto dell'ISC (ovvero indicatore sintetico di costo, altrimenti noto come TAEG contrattuale) sia dovuta al fatto che la sua previsione è divenuta obbligatoria soltanto con la Deliberazione CICR n. 10688 del 04/03/2003, quindi, successivamente alla data di stipula del contratto oggetto della presente analisi.
In ogni caso, è opportuno richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_6 nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che [...] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto Pa l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca
(dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/2007).
Va anche precisato che la pretesa indeterminatezza nemmeno può essere collegata alla natura variabile del mutuo, atteso che risultano essere espressamente pattuite le modalità di rimborso delle somme mutuate e concordati in maniera trasparente i modi in cui sarebbero stati calcolati nel tempo gli interessi, da individuarsi in misura parametrata all'Euribor.
* Sull'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati si osserva quanto segue.
Si intende dar seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il piano di ammortamento c.d. alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
E tanto perché la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, giacché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente. Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
Ne consegue che il piano di ammortamento alla francese non comporti ex se alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti, risultando conforme al disposto degli artt. 1194 c.c. e 120 TUB.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, parte opponente non evidenzia in concreto gli elementi da cui trarre l'applicazione di interessi anatocistici che, come detto, non sono connaturali al piano di ammortamento c.d. “alla francese”, pertanto, non può lamentare le conseguenze di un metodo di capitalizzazione che ha concordato al momento della conclusione del contratto e che, come appena precisato, non determina di per sé alcun fenomeno anatocistisco.
*
Quanto, da ultimo, alla dedotta usurarietà degli interessi applicati, al netto dell'assoluta genericità della contestazione effettuata dagli opponenti al riguardo, va anzitutto evidenziato che l'operato del
CTU non appare condivisibile laddove, nel calcolo del TAEG, ha conteggiato anche gli importi dovuti a titolo di penale in virtù della clausola di estinzione anticipata del finanziamento (pari all'1% del capitale rimborsato anticipatamente e non prima di 19 mesi dalla data dell'erogazione). Ed infatti, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. , da ultimo, Cass. civ. n. 7352 del 2022 e 23877 del 2022).
Tanto premesso in ordine alla metodologia di calcolo adottata dal CTU, si osserva, in ogni caso, che, anche andando a computare le predette voci che dovevano, viceversa, essere escluse, non è dato riscontrare alcun superamento del tasso soglia, da cui l'infondatezza delle doglianze relative all'usura c.d. originaria (tan inziale pari al 4,56% con tasso di mora pari al tasso iniziale più maggiorazione del 2%, ossia pari a 4,76%, che si pone al di sotto del tasso soglia previsto dai
Decreti Ministeriali per i mutui a tasso variabile per il periodo considerato, pari all'8,055%.).
Quanto, invece, all'usura c.d. sopravvenuta se ne deve escludere la rilevanza considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
*
Per tutti i suesposti motivi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e ogni altra eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede: Parte_3
- rigetta l'opposizione;
- condanna , in solido, a Parte_1 Controparte_6 Parte_3 rifondere in favore della e per essa, quale mandataria, le Controparte_1 Parte_4 spese di lite che quantifica in € 7.616,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti opponenti.
Così deciso in Benevento, il 4.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2401/2019 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 24.02.25 e vertente
TRA
, cod. fisc. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
cod. fisc. nato ad [...] il [...], tutti Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di rispettive procure in atti, dall'Avv. Vincenzo Napolitano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Airola, alla P.zza Vincenzo Lombardi n. 17;
-Opponenti-
E
società unipersonale con sede legale in Conegliano (Tv), alla Via V. Alfieri Controparte_1
n. 1, Codice fiscale e Partita Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore e, P.IVA_1 per essa, quale mandataria, con sede in Verona, Piazzetta Monte n. 1, Codice CP_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. Partita Iva P.IVA_2
, giusta procura conferita con atto del 15.10.2019 per notar , rep. n. P.IVA_3 Persona_1
303088 – racc. n. 34865, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale conferita con atto per
Notar in Velletri del 23.09.2013 rep. 64574 e racc. 19587, dall'Avv. Persona_2
Antonella Merola, con studio in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Isola E7, Centro Direzionale;
-Opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 31.01.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Fatto e svolgimento del giudizio
In data 12.02.2019, la , e per essa, la mandataria notificava atto di CP_3 Parte_4 precetto nei confronti di , e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'importo complessivo di € 37.641,57, quale saldo dovuto in ragione del contratto di mutuo fondiario del 14.02.2003 di € 65.000,00, stipulato con atto pubblico per Notar Persona_3
(rep. 45462 - racc. 12960) da in qualità di
[...] Controparte_4 Parte_2 mutuatarie, e da in qualità di datore di ipoteca di primo grado fino a Parte_3 concorrenza della somma di € 130.000,00.
Con tre distinti atti di citazione, notificati in data 27.5.2019 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. R.G.
2401/2019, 2402/2019 e 2403/2019, gli odierni opponenti citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, la in qualità di mandataria della al fine di opporsi al Parte_4 Controparte_3 predetto atto di precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., e rassegnavano le seguenti conclusioni:
- per , “sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, cpc., comma 1, Parte_1 vista la sussistenza dei gravi motivi di fatto e di diritto su narrati;
nel merito, accertare le violazioni di diritto spiegate in atto e l'esatto importo già versato in conto capitale dalla sig.ra ; accertare, inoltre, la condotta abusiva della banca per la violazione dell'art. 1283 c.c. Parte_1
e dell'art. 644 c.p., oltre che per la mancata determinatezza e/o determinabilità del TAEG applicato al contratto, anche a seguito dello svolgimento della fase istruttoria, dell'esibizione dei documenti richiesti e della eventuale nomina di un CTU;
per l'effetto, stabilire in via equitativa la somma da riconoscere a parte opponente per il danno subito;
operare compensazione, infine, laddove necessario, tra gli importi dovuti all'odierna attrice e l'eventuale credito ancora vantato dalla convenuta;
in ogni caso con condanna di controparte alla refusione di spese e competenze di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”;
- per “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. Parte_2
615 cpc, comma 1, vista la sussistenza dei gravi motivi di fatto e di diritto narrati;
nel merito, accertare l'esatto importo già versato in conto capitale dalla sig.ra accertare, inoltre, la Pt_2 condotta abusiva della banca per la violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 644 c.p., oltre che per la mancata determinatezza e/o determinabilità del TAEG applicato al contratto, anche a seguito dello svolgimento della fase istruttoria, dell'esibizione dei documenti richiesti e della eventuale nomina di un CTU;
accertare la violazione degli artt. 175-1375 c.c.; per l'effetto, stabilire in via equitativa la somma da riconoscere a parte opponente per il danno subito;
operare compensazione, infine, laddove necessario, tra gli importi dovuti all'odierna attrice e l'eventuale credito ancora vantato dalla convenuta;
in ogni caso con condanna di controparte alla refusione di spese e competenze di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”;
- per “in via preliminare ed assorbente, sospendere l'efficacia esecutiva del Parte_3 titolo ex art. 615 cpc, comma 1, vista la sussistenza di gravi motivi di fatto e di diritto su narrati;
condannare controparte alla refusione di spese e competenze di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”.
A sostegno delle richieste gli opponenti, con motivi di opposizione sostanzialmente analoghi, deducevano: - che la debitoria scaturiva dal presunto mancato pagamento di ratei mensili del mutuo ipotecario di € 65.000,00 sottoscritto da , in uno a e a Parte_1 Parte_2
quest'ultimo in qualità di datore di ipoteca;
- che non erano mai stati messi Parte_3 nella condizione di disporre immediatamente della somma mutuata giacché, ai sensi degli artt.
2-3 del contratto, la banca imponeva l'immediata e contestuale costituzione di un deposito cauzionale con la somma erogata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni a carico di parte mutuataria;
- che, dunque, alcuna efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poteva essere riconosciuta al contratto di mutuo, difettando il conseguimento della disponibilità della somma oggetto del mutuo in capo al destinatario;
- l'indeterminatezza del precetto stante la mancata indicazione dei calcoli effettuati dalla Banca nella quantificazione delle somme intimate con conseguente lesione di diritto di difesa delle parti e violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175-1375 c.c.. In più, contestavano l'illegittima Parte_1 capitalizzazione degli interessi determinata dal metodo di ammortamento c.d. alla francese applicato al contratto.
Si costituiva in giudizio la e, per essa, la mandataria precisando di CP_1 Parte_4 essere subentrata nella titolarità del credito precettato nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.121, parte II, del 15.10.2019, e avversando sia l'istanza di sospensione che le deduzioni spiegate dagli opponenti, per i seguenti motivi: - la validità del mutuo ipotecario con deposito cauzionale quale titolo esecutivo, atteso che la costituzione in deposito cauzionale costituiva un passaggio distinto e ulteriore che, tuttavia, logicamente e cronologicamente presupponeva l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio;
- la determinatezza del credito indicato in precetto in quanto l'importo precettato era individuato sulla base delle condizioni economiche espressamente contenute nel contratto di mutuo e dei relativi documento di sintesi e piano di ammortamento;
- la legittimità del tasso d'interesse applicato e del sistema di ammortamento cd.
“alla francese”, inidoneo a generare la capitalizzazione degli interessi. All'udienza del 25.02.2020, i procedimenti recanti R.g.n. 2402/2019 e 2403/2019 venivano riuniti al procedimento R.g.n. 2401/2019 stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra gli stessi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 4.09.2024, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione va rigettata.
*
In via preliminare, merita di essere esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. promossa dalla difesa della opposta società.
Come è noto, il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi si individua nel fatto che la prima tende ad investire l'an dell'azione esecutiva, la seconda il quomodo della stessa (cfr. per tutte Cass. n. 15561/01).
Questo Giudice, nell'esercizio del potere di qualificazione dell'azione domandata dagli opponenti, non può non evidenziare che, nel caso di specie, tutte le contestazioni formulate dagli opponenti, non sono riconducibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c., bensì in quella di cui all'art. 615 c.p.c. comma 1, riguardando non già la regolarità formale del titolo esecutivo ma la sua idoneità a fondare l'esecuzione forzata. Di talché l'opposizione de qua, in quanto proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., risulta tempestivamente spiegata.
* Nel merito, le parti dibattono in ordine alla questione se al contratto di mutuo ipotecario dedotto in causa possa riconoscersi o meno l'efficacia di titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c., ai sensi del quale “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: (omissis) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
Si osserva che, nella fattispecie in esame, la banca ha intimato precetto in base a titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con gli odierni opponenti in data 14.02.2003 ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 385/1996, con cui si concedeva alle mutuatarie, e Parte_2
, la somma di € 65.000,00, garantita da ipoteca di primo grado sul bene Parte_1 immobile di proprietà di da restituire in venti anni con rate posticipate Parte_3 calcolate secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti decorrente dal 1/03/2003, con prima rata avente scadenza il 31/03/2003 ed ultima rata avente scadenza il 28/2/2023; di tale somma, parte mutuataria acquisiva la disponibilità giuridica, rilasciando apposita quietanza e, contestualmente, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali (di preciso attinenti all'iscrizione ipotecaria di primo grado sull'immobile in garanzia e alla accensione di apposita garanzia assicurativa per danni all'immobile), la medesima mutuataria costituiva tali somme in deposito cauzionale infruttifero presso la banca.
Così precisati i punti essenziali dell'accordo, ai fini del presente giudizio, si ritiene che si debba dare continuità al più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv.
674009 - 01).
Ed infatti, “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”; ciò in quanto proprio “la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva” (cfr. Cass. n. 5654/2023; n. 25632/2017).
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, dunque, la previsione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della mutuataria, non è di per sé sufficiente a negare valenza di titolo esecutivo ad un atto notarile avente ope legis tale natura e nel quale si attesta l'uscita del danaro dal patrimonio della mutuante mediante apposita quietanza di pagamento rilasciata dalle parti mutuatarie (cfr. art. 1 u.c. del contratto di mutuo).
Anche a voler indagare lo specifico rapporto negoziale, si perviene alla medesima conclusione.
Difatti, nel contratto è previsto l'obbligo per le mutuatarie di provvedere alla restituzione del capitale ricevuto e alla corresponsione di interessi di ammortamento non a decorrere dal verificarsi dello svincolo delle somme, ma in ogni caso, a decorrere dal 1.03.2003, ben prima dello scadere dei
30 giorni concordati tra le parti per l'adempimento degli obblighi contrattuali a garanzia del credito.
Oltretutto, dal prospetto riepilogativo del rapporto di mutuo, allegato dalla banca e mai specificamente contestato dai debitori, risulta contabilizzato in data 17.02.2003 lo svincolo delle somme in favore delle mutuatarie.
Ne deriva che il deposito infruttifero di cui al contratto di mutuo è finalizzato all'attuazione di una cautela provvisoria per l'istituto di credito e non inficia la messa a disposizione della somma in favore della parte mutuataria.
Dunque, il contratto di mutuo in argomento, munito di formula esecutiva, costituisce valido titolo per fondare l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Il motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.
*
Anche le contestazioni relative all'indeterminatezza dell'atto di precetto intimato sono prive di fondamento.
Sul punto va precisato, che secondo la più condivisibile e pacifica giurisprudenza di legittimità,
“l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. 19.12.2013 n. 4008;
n. 8906 del 18/03/2022).
Peraltro, gli opponenti, pur contestando l'indeterminatezza dell'importo indicato nell'atto di precetto, non hanno dedotto né provato l'avvenuto pagamento di ratei ulteriori rispetto a quelli contabilizzati.
Non si rileva, quindi, alcun vizio dell'atto di precetto che ne possa inficiare la validità, né è ravvisabile, in ogni caso, alcuna violazione dell'obbligo di informazione e trasparenza contrattuale da parte della CP_5
Ed infatti, dall'esame del contratto di mutuo prodotto agli atti, si evince che: le parti hanno stabilito un periodo di ammortamento di 240 mesi durante il quale i contraenti si impegnavano a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi calcolati a partire dall'01/03/2003 ad un tasso di interesse variabile secondo la quotazione dell'Euribor e individuato, al momento della stipula, nella percentuale annua del 4,56%; in caso di inadempimento rispetto alle modalità di rimborso concordate, è stata prevista l'applicazione di un interesse moratorio pari al tasso contrattuale vigente maggiorato del 2% annuo.
Al contratto è altresì allegata la tabella del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo alla “francese” con applicazione simulata del tasso annuo previsto alla data di conclusione del rapporto contrattuale (0,38*12=4,56%), prassi che permette alle banche di rendere noto ai mutuatari rispetto ai mutui a tasso variabile quanto della rata pagata viene imputato mese per mese alla quota capitale. Risulta, quindi, documentalmente provata l'esistenza del contratto di mutuo posto a fondamento del precetto, così come sono sufficientemente determinabili le modalità di calcolo degli importi intimati alla luce sia delle condizioni economiche concordate nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti (tasso di interesse di preammortamento;
tasso di ammortamento;
durata dell'ammortamento; tasso di mora;
spese), sia dei pagamenti effettuati dalla parte mutuataria e risultanti dal prospetto riepilogativo prodotto dalla banca e non contestato dalla difesa avversaria.
Il medesimo consulente tecnico ha escluso l'ipotesi avanzata dagli istanti relativa all'indeterminatezza del contratto di mutuo, evidenziando che, nello specifico, risultano indicati tutti i criteri per il calcolo del piano di ammortamento e che la mancata previsione nel contratto dell'ISC (ovvero indicatore sintetico di costo, altrimenti noto come TAEG contrattuale) sia dovuta al fatto che la sua previsione è divenuta obbligatoria soltanto con la Deliberazione CICR n. 10688 del 04/03/2003, quindi, successivamente alla data di stipula del contratto oggetto della presente analisi.
In ogni caso, è opportuno richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_6 nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che [...] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto Pa l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca
(dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/2007).
Va anche precisato che la pretesa indeterminatezza nemmeno può essere collegata alla natura variabile del mutuo, atteso che risultano essere espressamente pattuite le modalità di rimborso delle somme mutuate e concordati in maniera trasparente i modi in cui sarebbero stati calcolati nel tempo gli interessi, da individuarsi in misura parametrata all'Euribor.
* Sull'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati si osserva quanto segue.
Si intende dar seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il piano di ammortamento c.d. alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
E tanto perché la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, giacché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente. Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
Ne consegue che il piano di ammortamento alla francese non comporti ex se alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti, risultando conforme al disposto degli artt. 1194 c.c. e 120 TUB.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, parte opponente non evidenzia in concreto gli elementi da cui trarre l'applicazione di interessi anatocistici che, come detto, non sono connaturali al piano di ammortamento c.d. “alla francese”, pertanto, non può lamentare le conseguenze di un metodo di capitalizzazione che ha concordato al momento della conclusione del contratto e che, come appena precisato, non determina di per sé alcun fenomeno anatocistisco.
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Quanto, da ultimo, alla dedotta usurarietà degli interessi applicati, al netto dell'assoluta genericità della contestazione effettuata dagli opponenti al riguardo, va anzitutto evidenziato che l'operato del
CTU non appare condivisibile laddove, nel calcolo del TAEG, ha conteggiato anche gli importi dovuti a titolo di penale in virtù della clausola di estinzione anticipata del finanziamento (pari all'1% del capitale rimborsato anticipatamente e non prima di 19 mesi dalla data dell'erogazione). Ed infatti, “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. , da ultimo, Cass. civ. n. 7352 del 2022 e 23877 del 2022).
Tanto premesso in ordine alla metodologia di calcolo adottata dal CTU, si osserva, in ogni caso, che, anche andando a computare le predette voci che dovevano, viceversa, essere escluse, non è dato riscontrare alcun superamento del tasso soglia, da cui l'infondatezza delle doglianze relative all'usura c.d. originaria (tan inziale pari al 4,56% con tasso di mora pari al tasso iniziale più maggiorazione del 2%, ossia pari a 4,76%, che si pone al di sotto del tasso soglia previsto dai
Decreti Ministeriali per i mutui a tasso variabile per il periodo considerato, pari all'8,055%.).
Quanto, invece, all'usura c.d. sopravvenuta se ne deve escludere la rilevanza considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
*
Per tutti i suesposti motivi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e ogni altra eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede: Parte_3
- rigetta l'opposizione;
- condanna , in solido, a Parte_1 Controparte_6 Parte_3 rifondere in favore della e per essa, quale mandataria, le Controparte_1 Parte_4 spese di lite che quantifica in € 7.616,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti opponenti.
Così deciso in Benevento, il 4.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano