Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6281/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 6281/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Gragnano (NA), alla via S. Caterina, n. 15, presso lo studio degli avvocati Maria Di Martino
e Anna D'Antuono, che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla Via Porto, n. Controparte_1
50, presso lo studio dell'avvocato Alessandro D'Auria, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 2387/2022.
CONCLUSIONI:
Appellante e appellato: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del
19-12-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato il 1-10-2019, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1 giudice di pace di Torre Annunziata, , al fine di ottenere il pagamento della Controparte_1 somma di euro 1.675,00, quale importo dovuto a seguito del suo inadempimento attesa la sua partenza anticipata.
A tal fine esponeva che: aveva stipulato con un contratto di soggiorno Controparte_1 presso la struttura Sunrise Accesible Resort, di cui era gestore, per due persone, dal 9 al 23 luglio 2019, con trattamento di pensione completa e servizio spiaggia al costo di euro
2.590,00; , al momento della prenotazione versava l'acconto del 20%; dopo Controparte_1
5 giorni di soggiorno, il convenuto decideva di lasciare anticipatamente la struttura, a causa della presenza di ospiti disabili che lo turbavano, rifiutandosi di pagare il saldo;
il convenuto non aveva corrisposto l'intero importo per il soggiorno concordato, lasciando anticipatamente l'albergo, come invece previsto nella clausola penale prevista nel contratto di cui era stato informato.
non contestava le circostanze dedotte dall'attrice ma eccepiva Controparte_1
l'inadempimento della controparte, lamentando vari disservizi e la presenza di persone affette da disabilità psichica e non solo disabili motori e sensoriali come pubblicizzato nelle foto.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 2.590,00, comprensiva dell'acconto già versato, e delle somme di euro 520,00 e di euro 413,00, quale pagamento del soggiorno usufruito, nonché quella di euro 1.100,00 a titolo di vacanza rovinata.
Con sentenza n. 2387/2022 del 17-12-2021/02-5-2022, il giudice di Torre Annunziata, rigettava le domande e compensava le spese processuali tra le parti.
Avverso la sentenza, con atto notificato il 30-11-2022, poi rinnovato con atto Parte_1 notificato il 7-3-2023 – sempre mediante p.e.c., ex art.
3-bis legge 53/1994 - proponeva appello con cui chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare l'inadempimento contrattuale di e condannarlo al pagamento della somma di euro 1.675,00, Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo concordato per l'intero periodo di soggiorno, così come stabilito nelle condizioni contrattuali, oltre alle spese di lite, con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
pag. 2 ha resistito alla domanda contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei Controparte_1 motivi di appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese da attribuire al difensore anticipatario.
2. In primo luogo, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato, secondo il quale l'appello sarebbe privo dei requisiti previsti dall'art. 342
c.p.c..
L'art. 342, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt.
342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16-11-17 n. 27199; conf., Cass. civ., ord., 30-5-
2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8-9-2020. n. 18699).
Nella specie l'appellante ha: a) precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver ritenuto, erroneamente e senza una adeguata motivazione, che la struttura avrebbe dovuto informare il cliente della presenza nella stessa di ospiti affetti da disabilità; b) esposto le ragioni degli assunti errori;
c) richiesto l'accoglimento della domanda.
Pertanto, il rilievo deve essere respinto.
3. Il giudice di pace ha rigettato la domanda, affermando che la struttura non aveva provato di aver informato il cliente della presenza in Hotel di disabiliti con difficoltà psichiche, né questa poteva essere desunta dalla produzione della stampa pubblicitaria in cui risultava che la struttura fosse priva di barriere architettoniche e consentisse il normale accesso alle pag. 3 persone disabili con difficoltà motoria;
essa, invero, costituiva una situazione ben diversa dalla possibilità di ospitare persone di deambulanti con difficoltà psichiche le quali, diversamente dalle prime, notoriamente possono provocare turbativa e timore.
Per tali ragioni, il recesso unilaterale di poteva ritenersi giustificato da Controparte_1 una comprensibile motivazione;
né l'operatore turistico aveva formulato una diversa offerta per la conservazione del contratto, ex artt. 82/100 codice del consumo.
Parimenti, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da non Controparte_1 essendo stati provati i danni prospettati.
3.1. L'appellante ha criticato la decisione lamentando:
l'illogicità della motivazione, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia di essa, in quanto celerebbe una vera e propria discriminazione, mettendo in una posizione di particolare svantaggio le persone portatrici di un particolare handicap, come quello intellettivo e mentale, ritenendo che la struttura avrebbe dovuto informare il cliente della presenza in
Hotel di ospiti affetti da disabilità;
l'erroneità della sentenza, per la non corretta valutazione delle prove fornite, avendo il convenuto riconosciuto di essere a conoscenza dei servizi offerti dalla struttura e delle prerogative che essa offriva a tutti i suoi ospiti, con particolare attenzione a quelli che presentavano disabilità, sin dalla prenotazione;
inoltre, sottolineava che era stata depositata la brochure della struttura in cui è riportato quanto pubblicizzato sul sito, visionato dal convenuto, e da esso emergeva che vi era anche una inclusione lavorativa, avendo la struttura conseguito dal 28-6-2017 il marchio UE (progetto europeo per l'inserimento professionale di lavoratori con disabilità nelle aziende europee del settore dell'ospitalità, co- finanziato dalla Comunità Europea) proprio per il suo impegno.
3.2. L'appellato ha contestato tali argomentazioni, osservando che il recesso era stato causato dall'inadempimento della controparte, che era relativo alle seguenti circostanze: a) mancanza alla reception di personale addetto a ricevere i bagagli e portarli in camera;
b) durante gli orari previsti per la ristorazione, la struttura adibiva a mansioni di Parte_1 cameriere persone affette dalla sindrome di down i quali, benché la loro buona volontà, non riuscivano ad effettuare il servizio in maniera celere, portando in tavola pasti freddi o non ordinati sul menu;
c) i servizi per la balneazione non corrispondevano a quelli pubblicizzati, in quanto la spiaggia del Resort non era ad uso esclusivo, ma, sempre affollata e con scarsa vigilanza ed attrezzature, con rischio per e per il coniuge che erano persone Controparte_1
pag. 4 anziane;
d) durante le ore notturne gli ospiti con problematiche psichiche, con schiamazzi ed urla, disturbavano il sonno e la quiete di e della moglie. Controparte_1
3.3. I motivi di appello, che per unitarietà di questioni vengono esaminati unitariamente, sono infondati.
Il giudice di pace ha respinto la richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto per il soggiorno prenotato, a causa della partenza anticipata, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento proposta da controparte affermando che, tra gli ospiti, vi erano persone aventi disabilità psichiche e che non vi era stata informazione preventiva di tale circostanza.
L'appellante ha censurato tale affermazione, evidenziando - fondatamente - che l'appellato fosse a conoscenza che la struttura ospitasse anche diversamente abili, con problematiche motorie e sensoriali per come da questi affermato nelle proprie difese;
ha quindi dedotto che la lamentata mancata informazione della presenza anche di persone con disabilità psichiche, era discriminatorio e in contrasto con le norme internazionali e del codice del turismo (art. 3).
L'appellato, riproponendo le argomentazioni allegate in primo grado, ha tuttavia insistito nella eccezione di inadempimento dell'albergatore, la quale si fonda su profili diversi da quelli sottolineato dal giudice di pace.
Al riguardo, in ordine alla natura del rapporto intercorso tra le parti, giova rammentare che il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito (Cass. civ., ordinanza n. 21419 del 18-9-2013; Cass. civ., sez. un., sentenza n. 26298 del 31-10-2008).
La Suprema Corte ha ritenuto che il contratto di albergo “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale” (cfr. Cass. civ. n.
707/2002).
Gli obblighi che l'albergatore assume con questo contratto sono, pertanto: la fornitura dell'alloggio e dei servizi accessori necessari (es. la pulizia e il riassetto della camera) e degli altri servizi indicati nel contratto (ad es. somministrazione dei pasti); l'utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura dell'albergo (es. alberghi con piscina o con centro benessere); la consegna dell'alloggio in buono stato di manutenzione e il pag. 5 mantenimento della stessa in stato tale da servire all'uso convenuto (artt. 1575 e 1576 c.c.), garantendo per la mancanza di vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (art. 1578 c.c.); l'obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti, portate o consegnate in albergo (artt. 1783 ss. c.c.); gli obblighi di protezione, che possono farsi risalire agli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (buona fede contrattuale), vale a dire, l'obbligo di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti;
ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente.
Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, ed autorevolmente avallato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006).
Tanto evidenziato, risultando incontestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, risulta adempiuto l'onere probatorio incombente sulla creditrice appellante in ordine alla fonte del suo diritto.
pag. 6 L'appellato – debitore convenuto nel giudizio di primo grado – ha eccepito l'inadempimento del creditore, riproponendo, ex art 346 c.p.c., le circostanze esposte in comparsa di costituzione, e l'appellante creditore non ha fornito la prova di aver assolto ai propri obblighi.
Invero, pur ritenendo che l'eccezione sub a) - mancanza alla reception di personale addetto a ricevere i bagagli – si riferisca a prestazione non strettamente dovuta in mancanza di specifica pattuizione, non vi è dubbio che gli inadempimenti ulteriori eccepiti, rectius, gli inesatti adempimenti lamentati, costituiscano grave violazione delle obbligazioni dell'albergatore che giustifichino il recesso dell'appellato.
Al riguardo, invero, si rammenta che: “Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione “inadimplenti non est adimplendum” deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.
(Cass. civ., sentenza n. 22626 dell'8-11-2016); “Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della exceptio inadimplenti non est adimplendum non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto” (Cass. civ., n. 4743 dell'11-5-1998); l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Cass. civ., ordinanza n. 12719 del 13-5-2021).
I disservizi lamentati, inerenti la ristorazione (servizio non celere svolto dai camerieri, pasti freddi e diversi da quelli ordinati), la balneazione (presenza di folla e scarsità di pag. 7 vigilanza e di attrezzature con esposizione a rischio del cliente) e il riposo notturno (per gli schiamazzi ed urla notturni provocati da ospiti con problematiche psichiche), involgendo più profili essenziali relativi al soggiorno prenotato presso la struttura alberghiera, risultano gravi e oggettivi, minando gravemente la qualità e la completezza della prestazione dovuta dall'albergatore, e l'appellante non ha provato il contrario.
Né rileva la prova testimoniale articolata dall'appellante (alle ultime due pagine dell'atto di citazione in appello), non avendo essa ad oggetto circostanze finalizzate a provare, relativamente ai profili testè evidenziati, l'esatto adempimento.
Pertanto, per le ragioni illustrate, non avendo provato il proprio esatto Parte_1 adempimento, per le diverse ragioni esposte, l'appello non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-
2022).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il pag. 8 provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentate p.t., nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna in persona del legale rappresentate p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , che liquida in euro 2.552,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, in persona del legale rappresentate p.t.,, Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115.
Torre Annunziata, 12 marzo 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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