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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/11/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia
SENTENZA ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
R.g. 2918/2023 promossa da:
(C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Antonio Maghernino, elettivamente domiciliata in San Severo alla Via C. D'Ambrosio n°6, presso lo studio del difensore avv. Maghernino
ATTRICE contro
, (c.f. in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirko Romoli Fenu e Luca Vincenzo Castello, elettivamente domiciliato in via Teresa Masselli 8 – 71016 – San
1 Severo, presso lo Studio dall'Avv. Luca Vincenzo Castello
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto, giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni per lesioni personali conseguenti ad una caduta verificatasi in data 23 ottobre 2022, alle ore 21:30 circa, in abitato di San Severo, e, precisamente, in Corso Gramsci, di fronte l'entrata dell'edificio scolastico De Amicis, allorquando ella, attraversando la strada sulle strisce pedonali, era rovinata al suolo a causa di un dislivello presente sul manto stradale.
A sostegno della sua domanda La ha dedotto che: Pt_1
- nelle predette condizioni di tempo e luogo ella era inciampata contro lo scalino creatosi dalla mancanza di parte della mattonella bianca che delimita la striscia pedonale, presente in mezzo alla strada;
- che tale sconnessione era non prevedibile e non visibile, a causa dell'oscurità e del passaggio delle autovetture, e dunque rappresentava un'insidia;
- trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Teresa
Masselli di San Severo i sanitari avevano diagnosticato
“frattura scomposta del capitello radiale gomito dx” ed era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione;
- il danno subito era stato quantificato nella complessiva somma di € 22.905,83;
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi al
, quale custode e proprietario della strada Controparte_1 teatro del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043
2 cc;
- le formali richieste di risarcimento inviate a mezzo pec del
26.10.2022 erano rimaste prive di riscontro.
L'attrice ha concluso chiedendo: " accertare che l'infortunio de quo è stato causato esclusivamente dalla mancata manutenzione
e/o custodia della pavimentazione stradale e quindi dichiarare
l'esclusiva responsabilità del accertare Controparte_1 che a seguito e in conseguenza della caduta la Sig.ra
[...] riportava lesioni;
di conseguenza, accogliere la Parte_1 domanda attorea e per l'effetto condannare il CP_1
, in persona del Sig. Sindaco, legale rappresentante pro-
[...] tempore al pagamento, in favore di essa istante, della somma di
€ 22.905,83, dovuta per la causale di cui alla premessa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e quanto altro per legge dovuto, niente escluso od eccettuato;
condannare, altresì, il medesimo convenuto al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, con competenze, onorario di legale e clausola”.
Con comparsa di costituzione del 13.7.2023 si è costituito in giudizio il contestando recisamente la Controparte_1 domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur e, nel merito, la narrativa storica del sinistro, per come prospettata in citazione.
In particolare, in relazione alla ricostruzione dell'occorso dedotta dall'attrice, il convenuto ha, evidenziato che: CP_1
- nessun pericolo invisibile, occulto, imprevedibile, era presente sul luogo del sinistro;
- la diversità cromatica rispetto al colore bianco delle strisce pedonali rendeva ben visibile l'avvallamento in corrispondenza del quale si sarebbe verificato l'evento per cui è causa;
- il luogo indicato come teatro del sinistro presentava l'impianto di pubblica illuminazione con diversi punti luce, di cui uno a distanza di pochissimi metri dal luogo dell'evento;
- la responsabilità per l'occorso era da imputarsi in via esclusiva, o comunque maggioritaria, in capo all'attrice, considerata la giovane età che le avrebbe certamente consentito
3 la prontezza di aggirare o, comunque, percepire ed evitare l'ostacolo e la caduta.
Il ha concluso chiedendo: “In via principale nel merito: CP_1 rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile
e/o infondata in fatto e in diritto. In subordine nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà provata all'esito del giudizio, accertare
e dichiarare il concorso colposo della Sig.ra ex Parte_2 art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto quantomeno nella misura del 50% o della diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concessi i termini 171 ter c.p.c. e depositate le memorie, il precedente Giudice, con provvedimento del 30.10.2023, rilevato che la presente controversia ha ad oggetto una domanda di pagamento di somme non eccedenti i cinquantamila euro, e che, ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014, è sottoposta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, rilevato altresì che in atti non vi era prova della presentazione di un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la comunicazione alla controparte dell'invito alla negoziazione assistita, fissando in prosieguo, per verificare la procedibilità della domanda,
l'udienza del 29.04.2024, nella forma della trattazione scritta.
Con successivo provvedimento del 29.05.2024, viste le note scritte prodotte dalle parti ed esaminate le rispettive istanze istruttorie, le ha rigettate e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 27.10.2025 differita d'ufficio al 29.10.2025.
****
1. Preliminarmente deve essere confermata la decisione di rigetto delle richieste istruttorie articolate, assunta dal precedente Giudice con ordinanza del 29.5.2024.
Sul punto, deve essere ricordato che la valutazione istruttoria,
4 e in particolare “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”,
“compete al giudice del merito”, rientrando nel pieno apprezzamento, latamente discrezionale, a lui strettamente
“riservato” (essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e “concludenza”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ.,
27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. n.
21239/2019, cit.; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ.,
4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. n.
7623/2016, cit.; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ.,
23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988;
Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n.
15197].
Ciò rammentato, nel caso di specie, deve concordarsi, per le ragioni che appresso saranno esposte, con la valutazione effettuata dal precedente Giudice circa la superfluità dei mezzi di prova richiesti dalle parti, avendo queste ultime fornito elementi istruttori, anche di tipo documentale, sufficienti ai fini della decisione;
si ritiene, pertanto, che l'ordinanza del
29.5.2024 non sia meritevole di rimeditazione alcuna.
2. In via preliminare è d'uopo rilevare che il caso in esame è sussumibile sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
5 Invero, l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa
(Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016).
Va, peraltro, precisato che l'ente proprietario della strada è esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass.
n. 2692/2014). Invero, “il caso fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; inoltre, è stato evidenziato come “il venir meno del danneggiato all'obbligo di auto responsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., abbia costituito una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito” (Cass.
n. 10463/2023). Va, altresì, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità valorizza la conoscenza del luogo del sinistro da parte del danneggiato nella valutazione della contrarietà del contegno tenuto dallo stesso ai doveri di cautela e prudenza nell'imbattersi nella cosa pericolosa;
in particolare, il danneggiato avendo consapevolezza delle condizioni di dissesto della strada è tenuto ad adottare tutte le cautele richieste dalle circostanze del caso (Cass. n. 17443/2019).
Ciò in applicazione del principi per cui, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
6 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. ex multis Cass. n. 2477/2018, n.
2478/2018, n. 2479/2018).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia
- l'insidia stradale - e il danno - le lesioni derivanti dalla caduta.
Nello specifico, l'attore è chiamato a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi e che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale tra insidia stradale e lesioni (Cass. n.
11023/2018).
3. Orbene, alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, le risultanze istruttorie impongono di attribuire rilievo, nell'accertamento della responsabilità causativa del sinistro occorso a , ad una serie di circostanze che, Parte_1 oltre ad escludere la responsabilità dell'ente appellato, inducono a porre la stessa in capo all'attrice poiché, nel caso in esame, risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
In particolare, le risultanze di causa impongono di valutare:
- l'estrema genericità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla dinamica del sinistro;
- la scarna allegazione delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata;
- la circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, rappresentante il luogo
7 dell'infortunio il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione del rilevante contrasto cromatico sussistente tra le strisce pedonali (bianche) e l'avvallamento, nonché per la sua dimensione (cfr. doc fotografica in atti);
- la circostanza che il luogo teatro del sinistro fosse ben illuminato artificialmente all'ora del sinistro.
In primis, deve darsi rilievo all'incertezza circa la dinamica del sinistro per il quale l'attrice ha azionato la presente pretesa risarcitoria.
Non si comprende, infatti, come sia avvenuto il sinistro, atteso che in citazione ella aveva dedotto unicamente di essere caduta nel mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, senza circostanziare in quale direzione si stesse muovendo, vale a dire se stava, dunque, scendendo dal marciapiede, il cui cordolo era dissestato, oppure lo stesse oltrepassando;
La ha Pt_1 inoltre dedotto che il pericolo non era visibile in quanto occultato dal passaggio dei veicoli.
Orbene, in disparte l'incertezza sulla direzione percorsa, non appare verosimile che l'attrice abbia attraversato la strada un istante dopo il passaggio di autovettura che copriva la buca, perché tale comportamento sarebbe stato del tutto contrario a logica ed all'istinto di sicurezza e autoconservazione.
Il convenuto, peraltro, ha allegato la circostanza che il CP_1 tratto stradale de quo era ben illuminato artificialmente e, dunque, l'evidente sconnessione era facilmente percepibile dall'utente della strada.
In assenza di ulteriori allegazioni attore in senso contrario, non essendo stata, peraltro, allertata alcuna forza dell'ordine che potesse constatare l'accaduto ed attestare con precisione temporale le condizioni del tratto di marciapiede teatro del sinistro, gli eventuali testimoni, le condizioni dell'attrice deve concludersi rilevando che non è stato provato il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. tra “res” e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n.
8 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051
c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n. 10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene
l'esistenza.”), il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità.
A tale proposito copiosa giurisprudenza sostiene la rescissione del nesso eziologico nella produzione dell'evento in presenza di una condotta imprudente del danneggiato sul punto Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554).
A tale proposito, appare utile richiamare il noto principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recente sentenza dalla
Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
9 incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886).
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non la causa efficiente dello stesso.
Risulta evidente, infatti, che la condotta assunta da Parte_1 abbia integrato perfettamente la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico tanto dell'Ente comunale.
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attuale attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva
10 attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche sopra individuate, e la consapevole scelta di non utilizzare un percorso alternativo, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate.
Poiché l'attrice, nell'atto introduttivo, ha argomentato sia per il riconoscimento della responsabilità oggettiva ex art. 2051 sia per il riconoscimento della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell'art.2043 cc, per aversi insidia o trabocchetto stradale e conseguente responsabilità risarcitoria della PA per eventuali danni subiti dagli utenti della strada, è necessario che la situazione di pericolo occulto sia contraddistinta dal duplice e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva del pericolo e della non visibilità oggettiva dello stesso.
Orbene, nella fattispecie in oggetto, la situazione di pericolo, rappresentata da un dislivello del manto stradale, era sicuramente prevedibile soggettivamente ed evitabile, per l'evidente visibilità dello stesso.
Di conseguenza appare evidente che ben avrebbe potuto l'istante, usando la dovuta prudenza ed attenzione, avvistare la situazione di pericolo, ed evitarla.
Non sussistono, dunque, nella specie, neppure i presupposti per aversi responsabilità risarcitoria della Pubblica
Amministrazione, ex art.2043 cc.
In definitiva, da quanto dedotto e dagli esiti istruttori, non si ritiene che siano stati integrati gli estremi dell'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto, avendo l'attrice allegato circostanze da cui risulta essere emersa una mera autoresponsabilità in ordine ai fatti di causa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria azionata.
A fronte di tale ricostruzione e delle lacune prima allegative,
e poi probatorie evidenziate, alcun supporto avrebbero potuto offrire le risultanze dei mezzi di prova richiesti e non ammessi
11 con l'ordinanza del 29.5.2024.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva,
e decisoria e minimi per quella istruttoria e, vista la soccombenza dell'attrice, vanno poste a suo carico ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate in favore del convenuto
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 nei confronti del per le ragioni di Controparte_1 cui in parte motiva;
Pa
2) condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore del che si liquidano in euro 4.237,00 Controparte_1 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice
NI SE
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia
SENTENZA ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
R.g. 2918/2023 promossa da:
(C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Antonio Maghernino, elettivamente domiciliata in San Severo alla Via C. D'Ambrosio n°6, presso lo studio del difensore avv. Maghernino
ATTRICE contro
, (c.f. in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 quale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirko Romoli Fenu e Luca Vincenzo Castello, elettivamente domiciliato in via Teresa Masselli 8 – 71016 – San
1 Severo, presso lo Studio dall'Avv. Luca Vincenzo Castello
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto, giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni per lesioni personali conseguenti ad una caduta verificatasi in data 23 ottobre 2022, alle ore 21:30 circa, in abitato di San Severo, e, precisamente, in Corso Gramsci, di fronte l'entrata dell'edificio scolastico De Amicis, allorquando ella, attraversando la strada sulle strisce pedonali, era rovinata al suolo a causa di un dislivello presente sul manto stradale.
A sostegno della sua domanda La ha dedotto che: Pt_1
- nelle predette condizioni di tempo e luogo ella era inciampata contro lo scalino creatosi dalla mancanza di parte della mattonella bianca che delimita la striscia pedonale, presente in mezzo alla strada;
- che tale sconnessione era non prevedibile e non visibile, a causa dell'oscurità e del passaggio delle autovetture, e dunque rappresentava un'insidia;
- trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Teresa
Masselli di San Severo i sanitari avevano diagnosticato
“frattura scomposta del capitello radiale gomito dx” ed era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione;
- il danno subito era stato quantificato nella complessiva somma di € 22.905,83;
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi al
, quale custode e proprietario della strada Controparte_1 teatro del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043
2 cc;
- le formali richieste di risarcimento inviate a mezzo pec del
26.10.2022 erano rimaste prive di riscontro.
L'attrice ha concluso chiedendo: " accertare che l'infortunio de quo è stato causato esclusivamente dalla mancata manutenzione
e/o custodia della pavimentazione stradale e quindi dichiarare
l'esclusiva responsabilità del accertare Controparte_1 che a seguito e in conseguenza della caduta la Sig.ra
[...] riportava lesioni;
di conseguenza, accogliere la Parte_1 domanda attorea e per l'effetto condannare il CP_1
, in persona del Sig. Sindaco, legale rappresentante pro-
[...] tempore al pagamento, in favore di essa istante, della somma di
€ 22.905,83, dovuta per la causale di cui alla premessa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e quanto altro per legge dovuto, niente escluso od eccettuato;
condannare, altresì, il medesimo convenuto al pagamento delle spese tutte del presente giudizio, con competenze, onorario di legale e clausola”.
Con comparsa di costituzione del 13.7.2023 si è costituito in giudizio il contestando recisamente la Controparte_1 domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur e, nel merito, la narrativa storica del sinistro, per come prospettata in citazione.
In particolare, in relazione alla ricostruzione dell'occorso dedotta dall'attrice, il convenuto ha, evidenziato che: CP_1
- nessun pericolo invisibile, occulto, imprevedibile, era presente sul luogo del sinistro;
- la diversità cromatica rispetto al colore bianco delle strisce pedonali rendeva ben visibile l'avvallamento in corrispondenza del quale si sarebbe verificato l'evento per cui è causa;
- il luogo indicato come teatro del sinistro presentava l'impianto di pubblica illuminazione con diversi punti luce, di cui uno a distanza di pochissimi metri dal luogo dell'evento;
- la responsabilità per l'occorso era da imputarsi in via esclusiva, o comunque maggioritaria, in capo all'attrice, considerata la giovane età che le avrebbe certamente consentito
3 la prontezza di aggirare o, comunque, percepire ed evitare l'ostacolo e la caduta.
Il ha concluso chiedendo: “In via principale nel merito: CP_1 rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile
e/o infondata in fatto e in diritto. In subordine nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà provata all'esito del giudizio, accertare
e dichiarare il concorso colposo della Sig.ra ex Parte_2 art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto quantomeno nella misura del 50% o della diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concessi i termini 171 ter c.p.c. e depositate le memorie, il precedente Giudice, con provvedimento del 30.10.2023, rilevato che la presente controversia ha ad oggetto una domanda di pagamento di somme non eccedenti i cinquantamila euro, e che, ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014, è sottoposta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, rilevato altresì che in atti non vi era prova della presentazione di un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la comunicazione alla controparte dell'invito alla negoziazione assistita, fissando in prosieguo, per verificare la procedibilità della domanda,
l'udienza del 29.04.2024, nella forma della trattazione scritta.
Con successivo provvedimento del 29.05.2024, viste le note scritte prodotte dalle parti ed esaminate le rispettive istanze istruttorie, le ha rigettate e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 27.10.2025 differita d'ufficio al 29.10.2025.
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1. Preliminarmente deve essere confermata la decisione di rigetto delle richieste istruttorie articolate, assunta dal precedente Giudice con ordinanza del 29.5.2024.
Sul punto, deve essere ricordato che la valutazione istruttoria,
4 e in particolare “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”,
“compete al giudice del merito”, rientrando nel pieno apprezzamento, latamente discrezionale, a lui strettamente
“riservato” (essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e “concludenza”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ.,
27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. n.
21239/2019, cit.; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ.,
4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. n.
7623/2016, cit.; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ.,
23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988;
Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n.
15197].
Ciò rammentato, nel caso di specie, deve concordarsi, per le ragioni che appresso saranno esposte, con la valutazione effettuata dal precedente Giudice circa la superfluità dei mezzi di prova richiesti dalle parti, avendo queste ultime fornito elementi istruttori, anche di tipo documentale, sufficienti ai fini della decisione;
si ritiene, pertanto, che l'ordinanza del
29.5.2024 non sia meritevole di rimeditazione alcuna.
2. In via preliminare è d'uopo rilevare che il caso in esame è sussumibile sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
5 Invero, l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa
(Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016).
Va, peraltro, precisato che l'ente proprietario della strada è esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass.
n. 2692/2014). Invero, “il caso fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; inoltre, è stato evidenziato come “il venir meno del danneggiato all'obbligo di auto responsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., abbia costituito una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito” (Cass.
n. 10463/2023). Va, altresì, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità valorizza la conoscenza del luogo del sinistro da parte del danneggiato nella valutazione della contrarietà del contegno tenuto dallo stesso ai doveri di cautela e prudenza nell'imbattersi nella cosa pericolosa;
in particolare, il danneggiato avendo consapevolezza delle condizioni di dissesto della strada è tenuto ad adottare tutte le cautele richieste dalle circostanze del caso (Cass. n. 17443/2019).
Ciò in applicazione del principi per cui, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
6 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. ex multis Cass. n. 2477/2018, n.
2478/2018, n. 2479/2018).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia
- l'insidia stradale - e il danno - le lesioni derivanti dalla caduta.
Nello specifico, l'attore è chiamato a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi e che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale tra insidia stradale e lesioni (Cass. n.
11023/2018).
3. Orbene, alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, le risultanze istruttorie impongono di attribuire rilievo, nell'accertamento della responsabilità causativa del sinistro occorso a , ad una serie di circostanze che, Parte_1 oltre ad escludere la responsabilità dell'ente appellato, inducono a porre la stessa in capo all'attrice poiché, nel caso in esame, risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
In particolare, le risultanze di causa impongono di valutare:
- l'estrema genericità del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio relativamente alla dinamica del sinistro;
- la scarna allegazione delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata;
- la circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, rappresentante il luogo
7 dell'infortunio il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione del rilevante contrasto cromatico sussistente tra le strisce pedonali (bianche) e l'avvallamento, nonché per la sua dimensione (cfr. doc fotografica in atti);
- la circostanza che il luogo teatro del sinistro fosse ben illuminato artificialmente all'ora del sinistro.
In primis, deve darsi rilievo all'incertezza circa la dinamica del sinistro per il quale l'attrice ha azionato la presente pretesa risarcitoria.
Non si comprende, infatti, come sia avvenuto il sinistro, atteso che in citazione ella aveva dedotto unicamente di essere caduta nel mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, senza circostanziare in quale direzione si stesse muovendo, vale a dire se stava, dunque, scendendo dal marciapiede, il cui cordolo era dissestato, oppure lo stesse oltrepassando;
La ha Pt_1 inoltre dedotto che il pericolo non era visibile in quanto occultato dal passaggio dei veicoli.
Orbene, in disparte l'incertezza sulla direzione percorsa, non appare verosimile che l'attrice abbia attraversato la strada un istante dopo il passaggio di autovettura che copriva la buca, perché tale comportamento sarebbe stato del tutto contrario a logica ed all'istinto di sicurezza e autoconservazione.
Il convenuto, peraltro, ha allegato la circostanza che il CP_1 tratto stradale de quo era ben illuminato artificialmente e, dunque, l'evidente sconnessione era facilmente percepibile dall'utente della strada.
In assenza di ulteriori allegazioni attore in senso contrario, non essendo stata, peraltro, allertata alcuna forza dell'ordine che potesse constatare l'accaduto ed attestare con precisione temporale le condizioni del tratto di marciapiede teatro del sinistro, gli eventuali testimoni, le condizioni dell'attrice deve concludersi rilevando che non è stato provato il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. tra “res” e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n.
8 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051
c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n. 10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene
l'esistenza.”), il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità.
A tale proposito copiosa giurisprudenza sostiene la rescissione del nesso eziologico nella produzione dell'evento in presenza di una condotta imprudente del danneggiato sul punto Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554).
A tale proposito, appare utile richiamare il noto principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recente sentenza dalla
Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
9 incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886).
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non la causa efficiente dello stesso.
Risulta evidente, infatti, che la condotta assunta da Parte_1 abbia integrato perfettamente la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico tanto dell'Ente comunale.
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attuale attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva
10 attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche sopra individuate, e la consapevole scelta di non utilizzare un percorso alternativo, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate.
Poiché l'attrice, nell'atto introduttivo, ha argomentato sia per il riconoscimento della responsabilità oggettiva ex art. 2051 sia per il riconoscimento della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., deve, inoltre, rilevarsi che ai sensi dell'art.2043 cc, per aversi insidia o trabocchetto stradale e conseguente responsabilità risarcitoria della PA per eventuali danni subiti dagli utenti della strada, è necessario che la situazione di pericolo occulto sia contraddistinta dal duplice e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva del pericolo e della non visibilità oggettiva dello stesso.
Orbene, nella fattispecie in oggetto, la situazione di pericolo, rappresentata da un dislivello del manto stradale, era sicuramente prevedibile soggettivamente ed evitabile, per l'evidente visibilità dello stesso.
Di conseguenza appare evidente che ben avrebbe potuto l'istante, usando la dovuta prudenza ed attenzione, avvistare la situazione di pericolo, ed evitarla.
Non sussistono, dunque, nella specie, neppure i presupposti per aversi responsabilità risarcitoria della Pubblica
Amministrazione, ex art.2043 cc.
In definitiva, da quanto dedotto e dagli esiti istruttori, non si ritiene che siano stati integrati gli estremi dell'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto, avendo l'attrice allegato circostanze da cui risulta essere emersa una mera autoresponsabilità in ordine ai fatti di causa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria azionata.
A fronte di tale ricostruzione e delle lacune prima allegative,
e poi probatorie evidenziate, alcun supporto avrebbero potuto offrire le risultanze dei mezzi di prova richiesti e non ammessi
11 con l'ordinanza del 29.5.2024.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva,
e decisoria e minimi per quella istruttoria e, vista la soccombenza dell'attrice, vanno poste a suo carico ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate in favore del convenuto
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 nei confronti del per le ragioni di Controparte_1 cui in parte motiva;
Pa
2) condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio in favore del che si liquidano in euro 4.237,00 Controparte_1 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice
NI SE
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