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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/728
TRIBUNALE DI PADOVA
GIUDICE DELLE SUCCESSIONI
R.G. n. 728/2023
OGGETTO: Eredità n. 728/2023 IN MORTE DI , Per_1 Persona_2
DECEDUTO IL 14.12.2021 IN PADOVA
Il Giudice,
rilevato che la presente procedura è stata aperta su istanza del sito in Padova, Parte_1 via Florigerio n. 24, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.ra , ove il de Parte_2 cuius risultava proprietario di un immobile;
rilevato che, con Decreto del 2/03/2023, veniva nominata Curatrice la dott.ssa , senza Persona_3 assegnazione di un fondo spese;
letta la relazione della Curatrice, dott.ssa , depositata il 7/11/2024, in cui si rappresenta Persona_3 che, in data 13/09/22, i chiamati all'eredità , , Persona_4 Controparte_1 Controparte_2
, e hanno Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 rinunziato con atto innanzi al Notaio n. rep. 53985; Persona_5
rilevato tuttavia che, in data 23/02/2023, l' ha provveduto a liquidare, ai sensi dell'art. 2122 CP_8 co. 3 c.c., il trattamento di fine rapporto spettante al de cuius, pari ad euro 19.870,63, in favore dei sigg.ri , , e Parte_3 Persona_4 Controparte_3 Parte_4 Controparte_2
Controparte_4
rilevato che la giurisprudenza ha qualificato come atto che presuppone la volontà di accettare l'eredità la riscossione del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore de cuius da parte dei chiamati all'eredità, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 2122 c.c., (cfr. Trib. Potenza, sent. 6/2015);
ritenuto, pertanto, che l'eredità non sia più giacente, dal momento che i suddetti chiamati vanno considerati eredi del de cuius, per accettazione tacita dell'eredità, contestualmente ritenendosi revocata ex art. 525 c.c. la rinunzia contenuta nell'atto notarile del 13/09/2022, non essendosi ancora prescritto il diritto di accettazione dell'eredità;
rilevato che la relazione della Curatrice depositata il 7/11/2024 ha evidenziato che il patrimonio del de cuius era composto dal seguente attivo:
Pagina 1 • Piena proprietà dell'abitazione sita in via Florigerio n. 24, con annesso garage, così catastalmente censiti: foglio 28, part. 164, sub. 10, cat. A/2, piano 2, consistenza 3 vani, rendita € 472,56; foglio 28, part. 164, sub. 21, cat. C/6, piano T, consistenza 9 mq, rendita €
29,75;
• Proprietà pro quota di 48/1000 di un'area urbana di categoria catastale F/1, sita nel Comune di Favara (Ag) in via Luigi Boschi n. 47, così censita catastalmente: foglio 39, part. 6050, cat. F/1, consistenza 61 mq;
• C/c n. 1000/00000002197, avente un saldo creditore pari ad euro Controparte_9
19,07.
• Libretto di Risparmio Poste Italiane S.P.A. n.31389027, con saldo alla data del decesso pari ad euro 9,46.
• Carta Postepay Emv n. 4023600626880118 con saldo alla data del decesso pari ad euro 0,83. Carta Postepay Emv n. 4023600552797815 con saldo alla data del decesso pari ad euro
0,91;
• Trattamento di fine rapporto del de cuius, saldo lordo pari ad euro 25.280,72, con netto a pagare di euro 19.870,63.
nonché dalle seguenti passività:
• Mutuo n. 6000/00054283897, con alla data del decesso un residuo complessivo debito di euro 61.933,87;
• Ipoteca n. 8070/00004530172 emessa a nome , nell'interesse di Persona_2 R_
per un importo di euro 70.000,00, su rapporto associato nr. 00005/6000/54283897;
[...]
visto il rendiconto finale, unitamente all'istanza di liquidazione del compenso, depositati dalla
Curatrice, dott.ssa , il 10/02/2025; Persona_3
ritenuto che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore IM (in considerazione della disomogeneità dell'attività prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.
140/2012 attualmente in vigore, in particolare tenuto conto dei criteri di cui all'art. 17-19;
ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni amministrati quale è desumibile dagli atti, dell'attività concretamente svolta dal
2023, dei parametri previsti dal DM 140/2012 per la volontaria giurisdizione e della durata dell'incarico, appare congruo liquidare alla Curatrice, dott.ssa , a titolo di compenso, la Persona_3 somma onnicomprensiva di € 4500 oltre accessori comprensivo di quelle sostenende per la chiusura ed € 485,08 a titolo di rimborso spese anticipate;
rilevato che, come da nota di deposito del 10/02/2025, il rendiconto finale, unitamente all'istanza di liquidazione del compenso, sono stati notificati da parte della Curatrice, in data 10/02/2025, agli eredi accettanti, su cui gravano le spese del procedimento, e che costoro non hanno formulato osservazioni nel termine di 20 giorni dalla notifica assegnato dal presente GS;
Pagina 2
P.Q.M.
- approva il rendiconto finale depositato dalla Curatrice, dott.ssa in data Persona_3
10/02/2025;
- dichiara la chiusura della procedura di eredità giacente aperta in morte di R_
, nato il [...] a [...] e deceduto il 14/12/2021 a Padova, avente
[...] ultimo domicilio in Padova, Via Florigerio, n. 24/10, per accettazione tacita da parte degli eredi;
- liquida a favore della Curatrice, dott.ssa a titolo di compenso la somma di € Persona_3
4500 oltre accessori (comprensiva delle spese necessarie per la chiusura della presente procedura tra cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Decreto da effettuarsi, per estratto, a cura della Curatrice) ed € 485, 08 a titolo di rimborso delle spese anticipate;
- ordina alla Curatrice di comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessazione della Curatela;
- invita la Cancelleria a registrare il presente provvedimento nel Registro delle successioni, ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.c.
Si comunichi.
Padova, 13.3.2025
Il Giudice delle successioni
Dott.ssa Alina Rossato
Pagina 3
TRIBUNALE DI PADOVA
GIUDICE DELLE SUCCESSIONI
R.G. n. 728/2023
OGGETTO: Eredità n. 728/2023 IN MORTE DI , Per_1 Persona_2
DECEDUTO IL 14.12.2021 IN PADOVA
Il Giudice,
rilevato che la presente procedura è stata aperta su istanza del sito in Padova, Parte_1 via Florigerio n. 24, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.ra , ove il de Parte_2 cuius risultava proprietario di un immobile;
rilevato che, con Decreto del 2/03/2023, veniva nominata Curatrice la dott.ssa , senza Persona_3 assegnazione di un fondo spese;
letta la relazione della Curatrice, dott.ssa , depositata il 7/11/2024, in cui si rappresenta Persona_3 che, in data 13/09/22, i chiamati all'eredità , , Persona_4 Controparte_1 Controparte_2
, e hanno Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 rinunziato con atto innanzi al Notaio n. rep. 53985; Persona_5
rilevato tuttavia che, in data 23/02/2023, l' ha provveduto a liquidare, ai sensi dell'art. 2122 CP_8 co. 3 c.c., il trattamento di fine rapporto spettante al de cuius, pari ad euro 19.870,63, in favore dei sigg.ri , , e Parte_3 Persona_4 Controparte_3 Parte_4 Controparte_2
Controparte_4
rilevato che la giurisprudenza ha qualificato come atto che presuppone la volontà di accettare l'eredità la riscossione del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore de cuius da parte dei chiamati all'eredità, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 2122 c.c., (cfr. Trib. Potenza, sent. 6/2015);
ritenuto, pertanto, che l'eredità non sia più giacente, dal momento che i suddetti chiamati vanno considerati eredi del de cuius, per accettazione tacita dell'eredità, contestualmente ritenendosi revocata ex art. 525 c.c. la rinunzia contenuta nell'atto notarile del 13/09/2022, non essendosi ancora prescritto il diritto di accettazione dell'eredità;
rilevato che la relazione della Curatrice depositata il 7/11/2024 ha evidenziato che il patrimonio del de cuius era composto dal seguente attivo:
Pagina 1 • Piena proprietà dell'abitazione sita in via Florigerio n. 24, con annesso garage, così catastalmente censiti: foglio 28, part. 164, sub. 10, cat. A/2, piano 2, consistenza 3 vani, rendita € 472,56; foglio 28, part. 164, sub. 21, cat. C/6, piano T, consistenza 9 mq, rendita €
29,75;
• Proprietà pro quota di 48/1000 di un'area urbana di categoria catastale F/1, sita nel Comune di Favara (Ag) in via Luigi Boschi n. 47, così censita catastalmente: foglio 39, part. 6050, cat. F/1, consistenza 61 mq;
• C/c n. 1000/00000002197, avente un saldo creditore pari ad euro Controparte_9
19,07.
• Libretto di Risparmio Poste Italiane S.P.A. n.31389027, con saldo alla data del decesso pari ad euro 9,46.
• Carta Postepay Emv n. 4023600626880118 con saldo alla data del decesso pari ad euro 0,83. Carta Postepay Emv n. 4023600552797815 con saldo alla data del decesso pari ad euro
0,91;
• Trattamento di fine rapporto del de cuius, saldo lordo pari ad euro 25.280,72, con netto a pagare di euro 19.870,63.
nonché dalle seguenti passività:
• Mutuo n. 6000/00054283897, con alla data del decesso un residuo complessivo debito di euro 61.933,87;
• Ipoteca n. 8070/00004530172 emessa a nome , nell'interesse di Persona_2 R_
per un importo di euro 70.000,00, su rapporto associato nr. 00005/6000/54283897;
[...]
visto il rendiconto finale, unitamente all'istanza di liquidazione del compenso, depositati dalla
Curatrice, dott.ssa , il 10/02/2025; Persona_3
ritenuto che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore IM (in considerazione della disomogeneità dell'attività prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.
140/2012 attualmente in vigore, in particolare tenuto conto dei criteri di cui all'art. 17-19;
ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni amministrati quale è desumibile dagli atti, dell'attività concretamente svolta dal
2023, dei parametri previsti dal DM 140/2012 per la volontaria giurisdizione e della durata dell'incarico, appare congruo liquidare alla Curatrice, dott.ssa , a titolo di compenso, la Persona_3 somma onnicomprensiva di € 4500 oltre accessori comprensivo di quelle sostenende per la chiusura ed € 485,08 a titolo di rimborso spese anticipate;
rilevato che, come da nota di deposito del 10/02/2025, il rendiconto finale, unitamente all'istanza di liquidazione del compenso, sono stati notificati da parte della Curatrice, in data 10/02/2025, agli eredi accettanti, su cui gravano le spese del procedimento, e che costoro non hanno formulato osservazioni nel termine di 20 giorni dalla notifica assegnato dal presente GS;
Pagina 2
P.Q.M.
- approva il rendiconto finale depositato dalla Curatrice, dott.ssa in data Persona_3
10/02/2025;
- dichiara la chiusura della procedura di eredità giacente aperta in morte di R_
, nato il [...] a [...] e deceduto il 14/12/2021 a Padova, avente
[...] ultimo domicilio in Padova, Via Florigerio, n. 24/10, per accettazione tacita da parte degli eredi;
- liquida a favore della Curatrice, dott.ssa a titolo di compenso la somma di € Persona_3
4500 oltre accessori (comprensiva delle spese necessarie per la chiusura della presente procedura tra cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Decreto da effettuarsi, per estratto, a cura della Curatrice) ed € 485, 08 a titolo di rimborso delle spese anticipate;
- ordina alla Curatrice di comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessazione della Curatela;
- invita la Cancelleria a registrare il presente provvedimento nel Registro delle successioni, ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.c.
Si comunichi.
Padova, 13.3.2025
Il Giudice delle successioni
Dott.ssa Alina Rossato
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